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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/06/2025, n. 2100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2100 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
SENTENZA ALL'ESITO DI NOTE EX ART. 127 TER
n. 8899/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate la nota di trattazione depositata in atti dalla sola convenuta;
Considerato che la causa è chiamata alla udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi del terzo comma dell'art 281 sexies c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
1
N. 8899/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8899 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Alessandro Parte_1
Ruotolo e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difenso- re;
RICORRENTE
e
, rapp.ta e difesa, come in atti, Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliata ope legis pres- so gli Uffici di via Armando Diaz 11;
RESISTENTE
e
, rapp.ta e difesa, come in atti, Controparte_2 dall'Avv. Roberto Malomo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.06.2025 fissata per la discussione ex art 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
2
dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso ex art. 615 e 617, co.2 c.p.c., depositato in data 03.10.2023, proponeva opposizione avverso la comunicazione di Parte_1 iscrizione ipotecaria, ex art. 77 DPR 602/73 n. 02820221460000079007, no- tificata il 03.08.2023 dall' per l'importo di euro Controparte_2
242.495,78 sull'immobile sito in Casagiove (CE) alla via Luigi Castiello n.
203, Cod. Catastale A04, foglio 7, p.lla 05080, sub 2.
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva:
1. che l'atto di iscri- zione ipotecaria è relativo al mancato pagamento di diverse cartelle esatto- riali e avvisi di accertamento inerenti al mancato versamento della tassa au- tomobilistica, contravvenzioni per violazioni al CdS e omesso versamento di tributi IRPEF, addizionale Regionale e Comunale;
2. che nonostante non avesse memoria degli atti prodromici, prima della notifica dell'iscrizione ipo- tecaria aveva chiesto e ottenuto tre piani di rateizzazione del debito;
3. la nullità dell'iscrizione ipotecaria per assenza del presupposto impositivo ed esecutivo per non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento pre- supposte;
4. la nullità dell'ipoteca per mancata notifica dell'avviso di intima- zione;
5. la nullità per difetto di motivazione dell'atto per mancata indica- zione dell'immobile, omessa indicazione rendita catastale, omessa indicazio- ne del valore venale dell'immobile, omessa indicazione della natura tributa- ria o non del credito erariale;
6. la nullità per sproporzione rispetto al credito per cui si procede, carenza di motivazione ed eccesso di potere;
7. la decor- renza del termine quinquennale di prescrizione del credito;
8. la nullità della cartella per tardività della consegna dei ruoli;
9. l'inefficacia della cartella di pagamento a fondare il pignoramento per decorrenza del termine annuale dalla sua notifica;
10. di contestare l'ammontare della somma richiesta per mancata comunicazione delle motivazioni di spesa e per errato calcolo degli interessi;
11. che le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi supera- no oltre il 60% del presunto importo richiesto;
12. che a seguito dell'accoglimento delle istanze di rateizzazione, i vari Enti trattengono inde- bitamente gli importi versati i quali dovranno essere immediatamente resti- tuiti;
13. la richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e per lite te- meraria;
14. la sussistenza del fumus e del periculum che legittimano la ri- chiesta di immediata sospensione del provvedimento impugnato.
3
Ciò posto, il ricorrente concludeva: affinché, previa sospensione ai sensi dell'art.
624-bis c.p.c., sospendere il processo esecutivo di cui in epigrafe e la relativa esecuzione per
i motivi sopra esposti, inaudita altera parte e fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto;
- nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice e dichiari privo di efficacia la iscrizione ipotecaria per tutte le motivazioni sopra dedotte;
- risarcire il danno ingiusto subito dalla ricorrente a seguito del comportamento della odierna resistente quan- tificato nella misura che il Giudice vorrà ritenere equa e satisfattiva;
- in via subordinata
e nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria della ri- corrente, ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto anche ai sensi e per gli effetti della temerarietà della lite ex art. 96 cpc per la attività ingiustificata svolta dall'Ente
Creditore; - Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spe- se generali oltre CPA come per legge, da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la resistente ad- Controparte_2 ducendo:
1. che il ricorrente impugna, in questa sede, solo la cartella n.
02820180025083443002, relativa al mancato pagamento della cartella esatto- riale n. 02820180025083443001, inerente a Contravvenzioni per violazioni al CdS, anno 2014; 2. l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice di pace di poiché la cartella impugnata ha quale credito CP_1 sanzioni avverso violazioni al cds per le quali è competente il Giudice di Pa- ce di 3. l'inimpugnabilità degli atti presupposti per decorso del ter- CP_1 mine recuperatorio atteso che la cartella di pagamento, presupposta all'atto impugnato, risulta regolarmente notificata e mai impugnata;
4. che l'azione è inammissibile ed affetta da nullità insanabile in quanto i vizi propri (carenza di motivazione) dell'atto impugnato andavano denunciati con atto di cita- zione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto opposto;
5. la carenza di legittimazione passiva del concessionario, atteso che trattasi di adempimenti precedenti la conse- gna del ruolo, e, conseguentemente, di competenza dell'ente impositore;
6.
l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e decadenza risultando le car- telle ritualmente notificate e non opposte, per cui la pretesa è definitiva;
7. che alcuna presunta prescrizione del diritto di credito sotteso all'atto impu- gnato si sia realizzata successivamente alla notifica della cartella di pagamen- to in questione, 0se si considera che, nel caso di specie, si applica, tra l'altro,
4
la sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtu' della discipli- na emergenziale dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e smi;
8. l'infondatezza della dedotta illegittimità dell'atto impugnato, per carenza di motivazione, in quanto contenente la puntuale indicazione della/e cartella/e di pagamento presupposta/e, ritual- mente notificata/e al contribuente ed il carico iscritto a ruolo, costituisce la motivazione dell'adozione da parte dell'ente della riscossione della misura cautelare di che trattasi;
9. che all'iscrizione d'ipoteca nell'ambito dell'esazio- ne a mezzo ruoli non si applica quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del
D.P.R. n. 602 del 1973 circa la notificazione di un avviso di intimazione se entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento non sia stata avviata la procedura di espropriazione forzata;
10. l'infondatezza dell'eccepita sproporzione tra il valore del bene sottoposto a garanzia ipote- caria e l'ammontare del debito non prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del
1973; 11. di aver notificato la comunicazione preventiva di ipoteca tra l'altro impugnata;
12. che alcuna responsabilità potrà esserle imputata, sia in rela- zione alle spese di giudizio e men che meno in relazione alla richiesta di danni, in quanto l'atto opposto è stato emesso sulla scorta di titoli efficaci ed esecutivi.
Tanto esposto la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: pregiudizial- mente, dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice di Pa- ce di Caserta;
-dichiarare inammissibile il ricorso;
-dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' nel merito, previo riconoscimento della ca- Controparte_2 renza di legittimazione passiva dell' in relazione alle Controparte_2 questioni che concernono unicamente l'Ente creditore, rigettare il ricorso, poiché infondato sia in fatto e sia in diritto Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con conseguente estinzione del giudizio ex art. 291, comma 3, ed art. 307 cpc.
Nella fattispecie in esame si rileva che con ordinanza del 20.06.2024 veniva ordinata la rinnovazione del ricorso introduttivo ex art. 291 c.p.c. con noti- fica alla resistente litisconsorte ne- Controparte_1 cessario ex art. 102 cpc, da effettuarsi entro il 05.07.2024.
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All'udienza del 28.10.2024 la causa veniva differita dandosi atto che non era stata prodotta la prova dell'avvenuta notifica del ricorso entro il termine fis- sato e ordinando al ricorrente il deposito della suddetta prova ex art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014.
Considerato che in atti ancora non si rinvengono le ricevute di avvenuta ac- cettazione e consegna della notifica effettuata alla resistente
[...]
entro il termine concesso (avendo il ricorrente de- Controparte_3 positato solo la comunicazione pec di inoltro della notifica, effettuata in da- ta 24.06.2024, ma non anche le necessarie ricevute di avvenuta accettazione e di consegna rilasciate dal gestore), in assenza di prova della correttezza della procedura notificatoria, la notifica ordinata è a dirsi non eseguita.
Invero, ai fini della verifica della correttezza della notifica, l'art. 19 bis del
Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011) stabilisce che: “La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio
1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di av- venuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.”
Nel caso in esame, il ricorrente non ha depositato, come prescritto, le rice- vute di accettazione e di avvenuta consegna rilasciate da parte del suo gesto- re di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato quali- ficato, limitandosi, nonostante gli inviti all'ossequio dell'art 19 bis, al deposi- to della comunicazione p.e.c. di inoltro della notifica (effettuata in data
24.06.2024), che non può dirsi sufficiente in quanto non attesta l'esito del processo notificatorio.
Si rileva, inoltre, che non possa più essere concesso alcun ulteriore rinvio dal momento che il termine per la rinotifica previsto dall'art. 291 C.P.C. de- ve considerarsi perentorio e la parte gravata di tale onere entro il termine all'uopo concesso, deve attivarsi in tempo al fine di eseguire le necessarie ri- cerche anagrafiche e completare l'iter notificatorio secondo quanto previsto dalla legge, anche al fine di evitare inutili rinvii ed un abnorme dilatazione dei tempi processuali, in contrasto con i principi stabiliti dal nuovo art. 111
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comma 1 della Carta Costituzionale.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina il verificarsi di una decadenza di carattere processuale, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
In particolare, si è affermato in giurisprudenza che nel caso in cui la notifi- cazione debba ritenersi nulla ma non inesistente, con conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, occorre la fissazione di apposito nuovo termine che assume carattere perentorio, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
(cfr. Cass. 2909\2008; Cass. N° 15062\2004; Cass. N° 625\2008, ecc.). Sol- tanto nel caso di assoluta e comprovata assenza di colpa da parte del notifi- cante, secondo un orientamento meno rigoroso espresso dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. N° 1180\2006; Cass. N° 4310\2007; Cass. N° 3818\2009) nel caso di mancata o non tempestiva rinnovazione della notifica, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della no- tificazione stessa, è possibile l'assegnazione di un ulteriore termine per l'a- dempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori, enunciato dall'art. 153 cod. proc. civ., e ciò nel caso in cui, secon- do la Suprema Corte, “avendo la parte tempestivamente espletato l'incombente posto a suo carico, l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri”, fermo restan- do, tuttavia, che “la verifica dell'accadimento legittimante la concessione del nuovo ter- mine - vale a dire della dipendenza del mancato completamento del procedimento notifica- torio da un fatto che esula oggettivamente dai poteri di impulso della parte interessata - esige una dimostrazione puntuale e rigorosa, stante l'eccezionalità della fattispecie deroga- toria”.
Nel caso di specie, pur volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, mancano assolutamente i presupposti per disporre l'ulteriore rinnovazione della notifica, in considerazione dell'ingiustificata inerzia della parte e della omissione della diligenza minima richiesta dalla legge, nonostante l'ampio termine concesso per provvedere all'adempimento in questione.
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Quanto alle conseguenze del mancato tempestivo adempimento, la Suprema
Corte ha condivisibilmente affermato che la mancata ottemperanza all'ordi- ne di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione, l'improcedibili- tà del processo per mancanza di contraddittorio, a differenza di quanto av- viene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina ri- sultante dal combinato disposto degli artt. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, cod. proc. civ.. (cfr. Cass. N° 5633\1997; Cass. N° 7360\2001;
Cass. N° 23587\2006, ecc.).
In tale ipotesi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma terzo cod. proc. civ., implicando a norma dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ. la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale di sentenza avendo contenuto definitorio del giudizio (cfr. Cass. 10664\2002, Cass. N° 18242\2008, ecc.). Pertanto, nella presente fattispecie all'improcedibilità del ricorso consegue l'estinzione del giudizio ex art. 291, comma 3, ed art. 307 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore della resistente costituita, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e della definizione in rito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara il ricorso improcedibile;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della re- sistente , che si liquidano in comples- Controparte_2 sivi € 262,00 oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anti- statario.
Santa Maria Capua Vetere, 24.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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n. 8899/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE PRIMA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il Giudice dott. Diego Dinardo,
Richiamato il proprio decreto con cui è stata disposta la trattazione in forma figurata della odierna udienza;
Esaminate la nota di trattazione depositata in atti dalla sola convenuta;
Considerato che la causa è chiamata alla udienza per la discussione.
P.T.M.
Pronuncia la seguente sentenza ai sensi del terzo comma dell'art 281 sexies c.p.c.
Santa Maria Capua Vetere
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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N. 8899/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice unico dr.
Diego Dinardo ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n° 8899 del Ruolo Generale degli Affari Conten- ziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali, tra
rapp.to e difeso, come in atti, dall'Avv. Alessandro Parte_1
Ruotolo e con questi elettivamente domiciliato presso lo studio del difenso- re;
RICORRENTE
e
, rapp.ta e difesa, come in atti, Controparte_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli domiciliata ope legis pres- so gli Uffici di via Armando Diaz 11;
RESISTENTE
e
, rapp.ta e difesa, come in atti, Controparte_2 dall'Avv. Roberto Malomo e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per l'udienza del
16.06.2025 fissata per la discussione ex art 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4
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dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009,
n. 69.
Con ricorso ex art. 615 e 617, co.2 c.p.c., depositato in data 03.10.2023, proponeva opposizione avverso la comunicazione di Parte_1 iscrizione ipotecaria, ex art. 77 DPR 602/73 n. 02820221460000079007, no- tificata il 03.08.2023 dall' per l'importo di euro Controparte_2
242.495,78 sull'immobile sito in Casagiove (CE) alla via Luigi Castiello n.
203, Cod. Catastale A04, foglio 7, p.lla 05080, sub 2.
A fondamento della domanda il ricorrente adduceva:
1. che l'atto di iscri- zione ipotecaria è relativo al mancato pagamento di diverse cartelle esatto- riali e avvisi di accertamento inerenti al mancato versamento della tassa au- tomobilistica, contravvenzioni per violazioni al CdS e omesso versamento di tributi IRPEF, addizionale Regionale e Comunale;
2. che nonostante non avesse memoria degli atti prodromici, prima della notifica dell'iscrizione ipo- tecaria aveva chiesto e ottenuto tre piani di rateizzazione del debito;
3. la nullità dell'iscrizione ipotecaria per assenza del presupposto impositivo ed esecutivo per non aver ricevuto la notifica delle cartelle di pagamento pre- supposte;
4. la nullità dell'ipoteca per mancata notifica dell'avviso di intima- zione;
5. la nullità per difetto di motivazione dell'atto per mancata indica- zione dell'immobile, omessa indicazione rendita catastale, omessa indicazio- ne del valore venale dell'immobile, omessa indicazione della natura tributa- ria o non del credito erariale;
6. la nullità per sproporzione rispetto al credito per cui si procede, carenza di motivazione ed eccesso di potere;
7. la decor- renza del termine quinquennale di prescrizione del credito;
8. la nullità della cartella per tardività della consegna dei ruoli;
9. l'inefficacia della cartella di pagamento a fondare il pignoramento per decorrenza del termine annuale dalla sua notifica;
10. di contestare l'ammontare della somma richiesta per mancata comunicazione delle motivazioni di spesa e per errato calcolo degli interessi;
11. che le somme richieste a titolo di sanzioni ed interessi supera- no oltre il 60% del presunto importo richiesto;
12. che a seguito dell'accoglimento delle istanze di rateizzazione, i vari Enti trattengono inde- bitamente gli importi versati i quali dovranno essere immediatamente resti- tuiti;
13. la richiesta di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c. e per lite te- meraria;
14. la sussistenza del fumus e del periculum che legittimano la ri- chiesta di immediata sospensione del provvedimento impugnato.
3
Ciò posto, il ricorrente concludeva: affinché, previa sospensione ai sensi dell'art.
624-bis c.p.c., sospendere il processo esecutivo di cui in epigrafe e la relativa esecuzione per
i motivi sopra esposti, inaudita altera parte e fissi con decreto l'udienza di comparizione delle parti, assegnando un termine perentorio per la notifica del ricorso e del decreto;
- nel merito accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto di parte creditrice e dichiari privo di efficacia la iscrizione ipotecaria per tutte le motivazioni sopra dedotte;
- risarcire il danno ingiusto subito dalla ricorrente a seguito del comportamento della odierna resistente quan- tificato nella misura che il Giudice vorrà ritenere equa e satisfattiva;
- in via subordinata
e nel merito, nella denegata ipotesi in cui il Giudice accerti la posizione debitoria della ri- corrente, ridurre la pretesa avversa delle somme non dovute e comunque non provate fino ad equità per tutti i motivi meglio indicati nel presente atto anche ai sensi e per gli effetti della temerarietà della lite ex art. 96 cpc per la attività ingiustificata svolta dall'Ente
Creditore; - Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spe- se generali oltre CPA come per legge, da attribuire al procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio la resistente ad- Controparte_2 ducendo:
1. che il ricorrente impugna, in questa sede, solo la cartella n.
02820180025083443002, relativa al mancato pagamento della cartella esatto- riale n. 02820180025083443001, inerente a Contravvenzioni per violazioni al CdS, anno 2014; 2. l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice di pace di poiché la cartella impugnata ha quale credito CP_1 sanzioni avverso violazioni al cds per le quali è competente il Giudice di Pa- ce di 3. l'inimpugnabilità degli atti presupposti per decorso del ter- CP_1 mine recuperatorio atteso che la cartella di pagamento, presupposta all'atto impugnato, risulta regolarmente notificata e mai impugnata;
4. che l'azione è inammissibile ed affetta da nullità insanabile in quanto i vizi propri (carenza di motivazione) dell'atto impugnato andavano denunciati con atto di cita- zione in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., nel termine di venti giorni dalla notifica dell'atto opposto;
5. la carenza di legittimazione passiva del concessionario, atteso che trattasi di adempimenti precedenti la conse- gna del ruolo, e, conseguentemente, di competenza dell'ente impositore;
6.
l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione e decadenza risultando le car- telle ritualmente notificate e non opposte, per cui la pretesa è definitiva;
7. che alcuna presunta prescrizione del diritto di credito sotteso all'atto impu- gnato si sia realizzata successivamente alla notifica della cartella di pagamen- to in questione, 0se si considera che, nel caso di specie, si applica, tra l'altro,
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la sospensione del decorso del termine prescrizionale, in virtu' della discipli- na emergenziale dal 08.03.2020 fino al 31.08.2021 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e smi;
8. l'infondatezza della dedotta illegittimità dell'atto impugnato, per carenza di motivazione, in quanto contenente la puntuale indicazione della/e cartella/e di pagamento presupposta/e, ritual- mente notificata/e al contribuente ed il carico iscritto a ruolo, costituisce la motivazione dell'adozione da parte dell'ente della riscossione della misura cautelare di che trattasi;
9. che all'iscrizione d'ipoteca nell'ambito dell'esazio- ne a mezzo ruoli non si applica quanto previsto dall'art. 50, comma 2, del
D.P.R. n. 602 del 1973 circa la notificazione di un avviso di intimazione se entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento non sia stata avviata la procedura di espropriazione forzata;
10. l'infondatezza dell'eccepita sproporzione tra il valore del bene sottoposto a garanzia ipote- caria e l'ammontare del debito non prevista dall'art. 77 del D.P.R. n. 602 del
1973; 11. di aver notificato la comunicazione preventiva di ipoteca tra l'altro impugnata;
12. che alcuna responsabilità potrà esserle imputata, sia in rela- zione alle spese di giudizio e men che meno in relazione alla richiesta di danni, in quanto l'atto opposto è stato emesso sulla scorta di titoli efficaci ed esecutivi.
Tanto esposto la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: pregiudizial- mente, dichiarare l'incompetenza funzionale del giudice adito in favore del Giudice di Pa- ce di Caserta;
-dichiarare inammissibile il ricorso;
-dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell' nel merito, previo riconoscimento della ca- Controparte_2 renza di legittimazione passiva dell' in relazione alle Controparte_2 questioni che concernono unicamente l'Ente creditore, rigettare il ricorso, poiché infondato sia in fatto e sia in diritto Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto avvocato anticipatario.
Alla odierna udienza la causa è stata discussa nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. mediante autorizzazione allo scambio anticipato di note scritte.
Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile con conseguente estinzione del giudizio ex art. 291, comma 3, ed art. 307 cpc.
Nella fattispecie in esame si rileva che con ordinanza del 20.06.2024 veniva ordinata la rinnovazione del ricorso introduttivo ex art. 291 c.p.c. con noti- fica alla resistente litisconsorte ne- Controparte_1 cessario ex art. 102 cpc, da effettuarsi entro il 05.07.2024.
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All'udienza del 28.10.2024 la causa veniva differita dandosi atto che non era stata prodotta la prova dell'avvenuta notifica del ricorso entro il termine fis- sato e ordinando al ricorrente il deposito della suddetta prova ex art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014.
Considerato che in atti ancora non si rinvengono le ricevute di avvenuta ac- cettazione e consegna della notifica effettuata alla resistente
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entro il termine concesso (avendo il ricorrente de- Controparte_3 positato solo la comunicazione pec di inoltro della notifica, effettuata in da- ta 24.06.2024, ma non anche le necessarie ricevute di avvenuta accettazione e di consegna rilasciate dal gestore), in assenza di prova della correttezza della procedura notificatoria, la notifica ordinata è a dirsi non eseguita.
Invero, ai fini della verifica della correttezza della notifica, l'art. 19 bis del
Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014 (Specifiche tecniche previste dall'art. 34, c.1, D.M. 44/2011) stabilisce che: “La trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute previste dall'articolo 3-bis, comma 3, della legge 21 gennaio
1994, n. 53, nonché della copia dell'atto notificato ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della medesima legge, è effettuata inserendo l'atto notificato all'interno della busta telematica di cui all'art 14 e, come allegati, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di av- venuta consegna relativa ad ogni destinatario della notificazione;
i dati identificativi relativi alle ricevute sono inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'articolo 12, comma 1, lettera e.”
Nel caso in esame, il ricorrente non ha depositato, come prescritto, le rice- vute di accettazione e di avvenuta consegna rilasciate da parte del suo gesto- re di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato quali- ficato, limitandosi, nonostante gli inviti all'ossequio dell'art 19 bis, al deposi- to della comunicazione p.e.c. di inoltro della notifica (effettuata in data
24.06.2024), che non può dirsi sufficiente in quanto non attesta l'esito del processo notificatorio.
Si rileva, inoltre, che non possa più essere concesso alcun ulteriore rinvio dal momento che il termine per la rinotifica previsto dall'art. 291 C.P.C. de- ve considerarsi perentorio e la parte gravata di tale onere entro il termine all'uopo concesso, deve attivarsi in tempo al fine di eseguire le necessarie ri- cerche anagrafiche e completare l'iter notificatorio secondo quanto previsto dalla legge, anche al fine di evitare inutili rinvii ed un abnorme dilatazione dei tempi processuali, in contrasto con i principi stabiliti dal nuovo art. 111
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comma 1 della Carta Costituzionale.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, la mancata o non tempestiva rinnovazione della notificazione, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio della notifica implicante la nullità della stessa, determina il verificarsi di una decadenza di carattere processuale, salvo che, prima che questa sia dichiarata, il ricorrente provveda ad altra valida notifica, restando in ogni caso esclusa la possibilità di assegnazione di un ulteriore termine per il medesimo adempimento, stante la perentorietà di quello già concesso.
In particolare, si è affermato in giurisprudenza che nel caso in cui la notifi- cazione debba ritenersi nulla ma non inesistente, con conseguente obbligo per il giudice di disporne il rinnovo, occorre la fissazione di apposito nuovo termine che assume carattere perentorio, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ..
(cfr. Cass. 2909\2008; Cass. N° 15062\2004; Cass. N° 625\2008, ecc.). Sol- tanto nel caso di assoluta e comprovata assenza di colpa da parte del notifi- cante, secondo un orientamento meno rigoroso espresso dalla Suprema
Corte (cfr. Cass. N° 1180\2006; Cass. N° 4310\2007; Cass. N° 3818\2009) nel caso di mancata o non tempestiva rinnovazione della notifica, disposta a norma dell'art. 291 cod. proc. civ. per un vizio implicante la nullità della no- tificazione stessa, è possibile l'assegnazione di un ulteriore termine per l'a- dempimento, in deroga al principio generale di improrogabilità dei termini perentori, enunciato dall'art. 153 cod. proc. civ., e ciò nel caso in cui, secon- do la Suprema Corte, “avendo la parte tempestivamente espletato l'incombente posto a suo carico, l'esito negativo del procedimento notificatorio sia dipeso da un fatto che essa non era in condizione di conoscere ed in concreto sottratto ai suoi poteri”, fermo restan- do, tuttavia, che “la verifica dell'accadimento legittimante la concessione del nuovo ter- mine - vale a dire della dipendenza del mancato completamento del procedimento notifica- torio da un fatto che esula oggettivamente dai poteri di impulso della parte interessata - esige una dimostrazione puntuale e rigorosa, stante l'eccezionalità della fattispecie deroga- toria”.
Nel caso di specie, pur volendo aderire all'orientamento giurisprudenziale meno rigoroso, mancano assolutamente i presupposti per disporre l'ulteriore rinnovazione della notifica, in considerazione dell'ingiustificata inerzia della parte e della omissione della diligenza minima richiesta dalla legge, nonostante l'ampio termine concesso per provvedere all'adempimento in questione.
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Quanto alle conseguenze del mancato tempestivo adempimento, la Suprema
Corte ha condivisibilmente affermato che la mancata ottemperanza all'ordi- ne di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo determina, ove la parte convenuta non si presenti alla nuova udienza di discussione, l'improcedibili- tà del processo per mancanza di contraddittorio, a differenza di quanto av- viene nel caso di notificazione oltre il termine fissato, nel quale, essendosi il contraddittorio instaurato, si determina l'estinzione secondo la disciplina ri- sultante dal combinato disposto degli artt. 291, comma terzo, e 307, ultimo comma, cod. proc. civ.. (cfr. Cass. N° 5633\1997; Cass. N° 7360\2001;
Cass. N° 23587\2006, ecc.).
In tale ipotesi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 291 comma terzo cod. proc. civ., implicando a norma dell'art. 307, comma terzo, cod. proc. civ. la contemporanea ed automatica estinzione del processo, ha valore sostanziale di sentenza avendo contenuto definitorio del giudizio (cfr. Cass. 10664\2002, Cass. N° 18242\2008, ecc.). Pertanto, nella presente fattispecie all'improcedibilità del ricorso consegue l'estinzione del giudizio ex art. 291, comma 3, ed art. 307 cpc.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, in favore della resistente costituita, secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 come in dispositivo, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e della definizione in rito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara il ricorso improcedibile;
- Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della re- sistente , che si liquidano in comples- Controparte_2 sivi € 262,00 oltre 15% per rimborso spese generali, oltre IVA e CPA, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anti- statario.
Santa Maria Capua Vetere, 24.06.2025
Il Giudice
Dott. Diego Dinardo
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