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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 09/07/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 660/2024 L.P.
Controparte_1 contro
Controparte_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. RINALDI GIUSEPPE per la parte ricorrente e del'Avv. CALARCO VINCENZO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 660 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA P.I. = ), CP_1 P.IVA_1 in persona del liquidatore, Dott.ssa elettivamente domiciliata in Santa Maria Parte_1
Capua Vetere (CE), Via Vittorio E oop. Etrusca, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Rinaldi (C.F. = ), pec: dal C.F._1 Email_1 quale è rappresentata e dife ento d ott. NI DA e mandato del liquidatore come da atti in calce. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura in calce, dall'Avv. Vincenzo Calarco (C.F. = ), C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Angelo Emo n. 144, pec:
, fax: 06.83391923. Email_2 RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.04.2024, la in persona del liquidatore, Dott.ssa CP_1
ha adito questo tribunale in funzione del giudice del lavoro in opposizione al Parte_1
n.142/2024 – emesso dal Tribunale di Viterbo il 18.03.2024 (R.G. n. 465/2024) – della somma di € 14.817,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché spese del procedimento liquidate in € 712,38 a titolo di compensi, oltre accessori;
notificato in data 19.03.2024 per la somma complessiva di € 16.200,81; a fondamento della sua opposizione deduce la mancata prestazione dell'attività lavorativa dell'opposto, l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la compensazione con il controcredito vantato dal socio di maggioranza società che detiene l'80% delle quote sociali della quindi, Controparte_3 CP_1 ha concluso chiedendo: “a) voglia l'On.le Tribunale adito, in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, sussistendone i presupposti di legge;
b) nel merito dichiarare infondata la domanda monitoria, attesa l'assenza del vincolo di subordinazione ed la mancata prestazione dell'attività lavorativa da parte dell'opposto relativamente al periodo richiesto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) in via subordinata e nella malaugurata e denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, dichiarare la compensazione del presunto credito vantato dall'opposto con il controcredito vantato dal socio di maggioranza della società opponente, , con ogni conseguenza di legge;
d) il tutto con vittoria di spese e competenze di Controparte_3 lite”. si è costituito eccependo quanto dedotto da parte opponente e Controparte_2 a) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
b) in via principale e nel merito, rigettare le domande e il ricorso in opposizione per tutte le ragione esposto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. La causa istruita con sole prove documentali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
SULLA COMPAGINE SOCIETARIA DI CP_1
Dalla documentazione è emerso che la società opponente, ttualmente in Liquidazione CP_1 con sede legale a Viterbo Via Genova 88, era stata costitu 22 – sembra ad iniziativa e su idea dell'odierno opposto - con il versamento di un capitale sociale pari ad € 10.000,00. La partecipazione sociale aveva previsto che il capitale fosse ripartito tra per l'80% Controparte_3
e per la restante parte del 20%. La società detentrice della quota Controparte_2 m ente intestata a , il quale aveva assunto anche il ruolo di Parte_2 amministratore unico della odierna opponente. L'attività di impresa aveva avuto inizio in data 22.2.2022 e consisteva nella costruzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto e sportive;
risulta che il avesse elaborato un prototipo di barca elettrica consistente in CP_2 uno stampo di scafo d in corso lo sviluppo presso i cantieri dell'unità locale di Gaeta e di cui intendeva curare la successiva commercializzazione. La opponente ha ricordato che con provvedimento del 18.03.2023 nell'ambito del procedimento penale n. 56/2021 R.G.N.R. mod. 21 EPPO istaurato dalla Procura Europea Uffici di Napoli e Milano, il GIP di Napoli Dott. NI DA, aveva disposto il sequestro preventivo della e la misura cautelare personale a carico di . Controparte_3 Parte_2 nto del 20.03.2023, lo stesso GIP, aveva dott.ssa Parte_1 amministratore giudiziario di tutti i beni in sequestro ivi compresa la . Controparte_3 In tale qualità la dott.ssa in data 11.01.2024 aveva r richiesta di Pt_1 autorizzazione alla liquidazione della autorizzazione che il Giudice aveva concesso con CP_1 provvedimento del 21.03.2024. Ne el procedimento finalizzato alla valutazione del compendio societario, era stata disposta una CTU diretta a alla valutazione del progetto di natante (Flash One) in corso di sviluppo ad opera della società; il provvedimento di autorizzazione alla liquidazione aveva dato conto del deposito della relazione in data 12.02.2024 e dell'esito degli accertamenti dai quali era emerso che il progetto non presentava “alcuna potenzialità di sviluppo, poiché non presenta alcun aspetto innovativo, sia per quanto concerne la propulsione elettrica prevista, che dovrebbe essere realizzata mediante l'istallazione di un prodotto già normalmente in commercio da anni e in uso da altri costruttori navali, sia per quanto concerne il progetto dello scavo, che reca alcuni difetti evidenziali nella relazione dell'ing. e, per altro, non pare adeguato al tipo di natante in questione e alla sua possibile destinazione”. Per_1
Nel rappresentare i suesposti dati di fatto, la società opponente ha inteso contestare i presupposti della pretesa azionata in via monitoria sottolineando come tra e esistessero CP_2 Pt_2 rapporti personali tali da far dubitare della reale esistenza del rap or rdinato tra e la società; al contempo ha dedotto che per effetto del sequestro della CP_2 CP_3
à di impresa della si fosse completamente fermata così impedend
[...] CP_1 svolgimento della prestazione lavorativa da parte del . CP_2
Entrambe le affermazioni possono tuttavia ritenersi i e se non smentite.
SUL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Va in primo luogo chiarito che non vale ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato con società, né il rapporto di amicizia o conoscenza del dipendente (peraltro del tutto prevedibile) con i soci, né la qualifica di socio in capo al lavoratore. Il requisito, richiesto dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, è che la prestazione lavorativa sia fornita in regime di subordinazione il quale implica il concreto assoggettamento del socio lavoratore alle direttive ed al controllo dell'organo amministrativo (quand'anche formato collegialmente dai due unici soci) (cfr. Sez. L, Sentenza n. 7465 del 21/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 6827 del 02/07/1999). Parte opponente deduce la carenza di prova sottolineando come la stessa debba essere rigorosa in virtù dei rapporti intercorrenti tra e Nel caso di specie l'esistenza del rapporto CP_2 Pt_2 pare tuttavia confermato da plurimi elementi. In primo luogo, va rammentato che il decreto ingiuntivo è stato rilasciato sulla base di buste paga elaborate da un professionista esterno collaboratore della società opponente. Da esse risulta come tale rapporto sia stato instaurato sin dal marzo 2022 e sin stato regolarmente denunciato agli istituti previdenziale e assicurativo (INPS ed INAIL), con il riconoscimento del V livello del CCNL di settore e con l'attribuzione della qualifica di responsabile vendite. Si trattava dunque di un rapporto formalmente regolare risalente a ben prima dell'iniziativa dell'autorità giudiziaria ed avente ad oggetto sempre le medesime mansioni poste a fondamento della pretesa creditoria. L'esistenza del rapporto risulta altresì confermata dall'estratto contributivo del , dal CP_2 quale si evince il versamento di contributi previdenziali a decorrere dal 10.0 a di instaurazione del rapporto;
sono altresì in atti le comunicazioni Uniemens, relative all'intero periodo lavorativo. Va anche sottolineato come il rapporto di lavoro risulti dalla visura camerale della per CP_1 il periodo relativo ai primi tre trimestri dell'anno 2023. E se tutto ciò non bastass tile rammentare che il rapporto in essere era stato menzionato, riconosciuto e valutato anche dalla amministratrice giudiziaria della la quale nella propria richiesta di autorizzazione Controparte_3 alla liquidazione della el gennaio 2024, aveva preso atto che "il socio nonché CP_1 CP_2 ideatore del progetto e ella (aveva) rassegnato le proprie di ciò a CP_1 dimostrazione della preesistenza del rapporto e della consapevolezza della sua esistenza in capo alla dott.ssa Va sottolineato come l'amministratrice giudiziaria, benché dalla nomina Pt_1 avesse per legge la possibilità di subentrare nelle funzioni del in seno alla odierna opponente, Pt_2 si fosse astenuta non solo dal chiedere la formale cessazione tività di impresa (che assumeva ormai impossibile), ma anche dal disporre la cessazione del rapporto lavorativo (della cui esistenza, come detto non poteva non essere consapevole), ed aveva atteso gennaio 2024 per inoltrare la richiesta di autorizzazione alla liquidazione della società. Tali elementi danno quindi conto della instaurazione di un rapporto lavorativo tra le parti per lo svolgimento delle mansioni riconducibili alla qualifica di responsabile vendite;
di una prestazione lavorativa quantificata mensilmente nei prospetti paga;
della determinazione di compensi secondo i criteri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva;
della determinazione e del versamento della contribuzione calcolata sulla base imponibile risultante dei predetti prospetti. Alla luce di quanto detto, non ci sono elementi per negare che dal 10.03.2022 al 31.07.2023 tra le parti è intercorso un rapporto lavorativo con inquadramento nel V livello al CCNL di settore.
SULLA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA Anche riguardo alla prestazione lavorativa, l'opposizione trae spunto dall'iniziativa giudiziale per dedurre la cessazione dell'attività di impresa e negare lo svolgimento dell'attività lavorativa del
. Va tuttavia osservato come da nessuno dei provvedimenti del GIP di Napoli emerga CP_2 ne dell'attività di impresa della società partecipata, né vi siano elementi dai quali desumere che detta interruzione sia mai stata comunicata al dipendente, così da renderlo edotto della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa. Non vi sono quindi elementi da cui evincere che per effetto ed in conseguenza del sequestro adottato nei confronti di e della Pt_2
e prima del provvedimento di liquidazione, siano cessate l'attività im itoriale Controparte_3 della l'attività lavorativa del . CP_1 CP_2 Non ibile che la cessazione di impresa costituisca un effetto connaturato al provvedimento di sequestro delle quote azionarie della società partecipante;
né un effetto di tal genere sembra derivare dal provvedimento di natura personale adottato nei confronti di Pt_2
. Va al riguardo rammentato che ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 159/2011 (co. 1ter) "Qualora il
[...]
o abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario;
qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario"; 1septies: "Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario"; co. 6 "Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata;
provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro". Da tale normativa deve desumersi che, ferma la possibilità di valutare l'opportunità di procedere alla liquidazione della società, il relativo funzionamento fosse assicurato dall'esercizio dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario in base alla quota di partecipazione oggetto del sequestro. Sarebbe dunque spettato alla stessa assumerne la gestione, adottare (su autorizzazione dell'a.g.) i provvedimenti ritenuti più opportuni in ordine all'attività imprenditoriale, assumere le determinazioni riguardanti i rapporti di lavoro in essere. In mancanza di ciò non pare potersi ipotizzare una interruzione dell'attività e tanto meno della prestazione lavorativa risultante dai cedolini o una sopravvenuta impossibilità di riceverla. Tali prestazioni devono ritenersi fornite sin dalla costituzione del rapporto, secondo le risultanze qualitativa e quantitativa delle buste paga: attività di responsabile vendite la quale implica l'autonomia esecutiva propria dell'inquadramento al V livello del CCNL Impresa Meccanica, al quale appartengono: “- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratico un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”. In buona sostanza è ragionevole ricondurre la prestazione ad una attività di ricerca dei potenziali acquirenti del prototipo in corso di sviluppo. Ai prospetti paga va d'altra parte riconosciuta natura di confessione stragiudiziale, avente efficacia di prova legale ai sensi degli artt. 2734 e 2735 c.c. A fronte di tali elementi spettava alla società opponente fornire prova contraria, vale a dire prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito. Per le ragioni esposte non è possibile sostenere che tale prova sia stata fornita. Ne deriva sotto tale profilo l'infondatezza dell'opposizione.
SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO Da ultimo parte opponente ha avanzato richiesta subordinata di compensazione del credito vantato dall'opposto con quello nascente dall'assegno bancario n. 0106719434, rinvenuto dall'amministratore giudiziario a seguito dell'immissione in possesso della partecipazione azionaria della . Trattasi di un assegno emesso a firma del in favore di Controparte_3 CP_2 i € 10.100,00, il quale, posto all'incasso, er pagato per Controparte_3 carenza di fondi. L'opposto ha sostenuto che l'assegno era stato emesso a garanzia della restituzione dell'autovettura targata DJ549NL, fornita al per svolgere indagini di mercato;
assume CP_2 che in base agli accordi il titolo avrebbe do sostituito al momento della restituzione della vettura e tuttavia ciò non era avvenuto essendone stato dichiarato lo smarrimento. Dalla documentazione non è possibile acquisire elementi a sostegno delle deduzioni del : CP_2 nessuna prova può quindi ritenersi fornita né delle ragioni di garanzia che ne avrebbero giustificato l'emissione, né del conseguente obbligo restitutorio e delle ragioni per cui non sarebbe stato osservato. Ciò nonostante, la domanda di compensazione deve essere disattesa. Affinché l'istituto della compensazione possa operare è infatti necessaria la sussistenza di crediti reciproci tra i medesimi soggetti, aventi i requisiti della liquidità, certezza ed esigibilità; la reciprocità costituisce elemento essenziale. Nel caso di specie, tale requisito va disconosciuto posto che l'assegno bancario risulta emesso in favore di soggetto giuridico Controparte_3 formalmente e sostanzialmente distinto dalla odierna oppo stanza impedisce di pervenire alla invocata compensazione giudiziale, indipendentemente dalla natura e dalla causa dell'obbligazione che ai fini del presente giudizio devono ritenersi irrilevanti. Per i motivi esposti, il ricorso in opposizione va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso presentato dalla in persona del liquidatore, Dott.ssa CP_1 Parte_1
nei confronti di in opposizione al decreto i
[...] Controparte_2
142/2024 emesso dal Tribunale di Viterbo il 18.03.2024 (R.G. n. 465/2024) e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, che si liquidano in € 2.599,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO
Proc. R.G.L.P. n. 660/2024 L.P.
Controparte_1 contro
Controparte_2
Il Giudice, Dott. Mauro Ianigro Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. RINALDI GIUSEPPE per la parte ricorrente e del'Avv. CALARCO VINCENZO per parte resistente;
visti gli artt. 429 e 127ter u.c. c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 09/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
in funzione di giudice del lavoro, in persona del Dr. Mauro Ianigro, ha pronunciato la seguente SENTENZA
(Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
nella causa iscritta al n. 660 del R.G. Contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA P.I. = ), CP_1 P.IVA_1 in persona del liquidatore, Dott.ssa elettivamente domiciliata in Santa Maria Parte_1
Capua Vetere (CE), Via Vittorio E oop. Etrusca, presso lo Studio dell'Avv. Giuseppe Rinaldi (C.F. = ), pec: dal C.F._1 Email_1 quale è rappresentata e dife ento d ott. NI DA e mandato del liquidatore come da atti in calce. RICORRENTE E
(C.F. = ), Controparte_2 C.F._2 nato a [...] il [...] e residente in [...], rappresentato e difeso, come da procura in calce, dall'Avv. Vincenzo Calarco (C.F. = ), C.F._3 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Roma, Via Angelo Emo n. 144, pec:
, fax: 06.83391923. Email_2 RESISTENTE
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 24.04.2024, la in persona del liquidatore, Dott.ssa CP_1
ha adito questo tribunale in funzione del giudice del lavoro in opposizione al Parte_1
n.142/2024 – emesso dal Tribunale di Viterbo il 18.03.2024 (R.G. n. 465/2024) – della somma di € 14.817,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, nonché spese del procedimento liquidate in € 712,38 a titolo di compensi, oltre accessori;
notificato in data 19.03.2024 per la somma complessiva di € 16.200,81; a fondamento della sua opposizione deduce la mancata prestazione dell'attività lavorativa dell'opposto, l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la compensazione con il controcredito vantato dal socio di maggioranza società che detiene l'80% delle quote sociali della quindi, Controparte_3 CP_1 ha concluso chiedendo: “a) voglia l'On.le Tribunale adito, in via preliminare, sospendere la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, sussistendone i presupposti di legge;
b) nel merito dichiarare infondata la domanda monitoria, attesa l'assenza del vincolo di subordinazione ed la mancata prestazione dell'attività lavorativa da parte dell'opposto relativamente al periodo richiesto e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
c) in via subordinata e nella malaugurata e denegata ipotesi di rigetto dell'opposizione, dichiarare la compensazione del presunto credito vantato dall'opposto con il controcredito vantato dal socio di maggioranza della società opponente, , con ogni conseguenza di legge;
d) il tutto con vittoria di spese e competenze di Controparte_3 lite”. si è costituito eccependo quanto dedotto da parte opponente e Controparte_2 a) in via preliminare, rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
b) in via principale e nel merito, rigettare le domande e il ricorso in opposizione per tutte le ragione esposto e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa”. La causa istruita con sole prove documentali è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale all'esito dell'udienza cartolare fissata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
SULLA COMPAGINE SOCIETARIA DI CP_1
Dalla documentazione è emerso che la società opponente, ttualmente in Liquidazione CP_1 con sede legale a Viterbo Via Genova 88, era stata costitu 22 – sembra ad iniziativa e su idea dell'odierno opposto - con il versamento di un capitale sociale pari ad € 10.000,00. La partecipazione sociale aveva previsto che il capitale fosse ripartito tra per l'80% Controparte_3
e per la restante parte del 20%. La società detentrice della quota Controparte_2 m ente intestata a , il quale aveva assunto anche il ruolo di Parte_2 amministratore unico della odierna opponente. L'attività di impresa aveva avuto inizio in data 22.2.2022 e consisteva nella costruzione e commercializzazione di imbarcazioni da diporto e sportive;
risulta che il avesse elaborato un prototipo di barca elettrica consistente in CP_2 uno stampo di scafo d in corso lo sviluppo presso i cantieri dell'unità locale di Gaeta e di cui intendeva curare la successiva commercializzazione. La opponente ha ricordato che con provvedimento del 18.03.2023 nell'ambito del procedimento penale n. 56/2021 R.G.N.R. mod. 21 EPPO istaurato dalla Procura Europea Uffici di Napoli e Milano, il GIP di Napoli Dott. NI DA, aveva disposto il sequestro preventivo della e la misura cautelare personale a carico di . Controparte_3 Parte_2 nto del 20.03.2023, lo stesso GIP, aveva dott.ssa Parte_1 amministratore giudiziario di tutti i beni in sequestro ivi compresa la . Controparte_3 In tale qualità la dott.ssa in data 11.01.2024 aveva r richiesta di Pt_1 autorizzazione alla liquidazione della autorizzazione che il Giudice aveva concesso con CP_1 provvedimento del 21.03.2024. Ne el procedimento finalizzato alla valutazione del compendio societario, era stata disposta una CTU diretta a alla valutazione del progetto di natante (Flash One) in corso di sviluppo ad opera della società; il provvedimento di autorizzazione alla liquidazione aveva dato conto del deposito della relazione in data 12.02.2024 e dell'esito degli accertamenti dai quali era emerso che il progetto non presentava “alcuna potenzialità di sviluppo, poiché non presenta alcun aspetto innovativo, sia per quanto concerne la propulsione elettrica prevista, che dovrebbe essere realizzata mediante l'istallazione di un prodotto già normalmente in commercio da anni e in uso da altri costruttori navali, sia per quanto concerne il progetto dello scavo, che reca alcuni difetti evidenziali nella relazione dell'ing. e, per altro, non pare adeguato al tipo di natante in questione e alla sua possibile destinazione”. Per_1
Nel rappresentare i suesposti dati di fatto, la società opponente ha inteso contestare i presupposti della pretesa azionata in via monitoria sottolineando come tra e esistessero CP_2 Pt_2 rapporti personali tali da far dubitare della reale esistenza del rap or rdinato tra e la società; al contempo ha dedotto che per effetto del sequestro della CP_2 CP_3
à di impresa della si fosse completamente fermata così impedend
[...] CP_1 svolgimento della prestazione lavorativa da parte del . CP_2
Entrambe le affermazioni possono tuttavia ritenersi i e se non smentite.
SUL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO Va in primo luogo chiarito che non vale ad escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato con società, né il rapporto di amicizia o conoscenza del dipendente (peraltro del tutto prevedibile) con i soci, né la qualifica di socio in capo al lavoratore. Il requisito, richiesto dalla giurisprudenza consolidata di legittimità, è che la prestazione lavorativa sia fornita in regime di subordinazione il quale implica il concreto assoggettamento del socio lavoratore alle direttive ed al controllo dell'organo amministrativo (quand'anche formato collegialmente dai due unici soci) (cfr. Sez. L, Sentenza n. 7465 del 21/05/2002; Sez. L, Sentenza n. 6827 del 02/07/1999). Parte opponente deduce la carenza di prova sottolineando come la stessa debba essere rigorosa in virtù dei rapporti intercorrenti tra e Nel caso di specie l'esistenza del rapporto CP_2 Pt_2 pare tuttavia confermato da plurimi elementi. In primo luogo, va rammentato che il decreto ingiuntivo è stato rilasciato sulla base di buste paga elaborate da un professionista esterno collaboratore della società opponente. Da esse risulta come tale rapporto sia stato instaurato sin dal marzo 2022 e sin stato regolarmente denunciato agli istituti previdenziale e assicurativo (INPS ed INAIL), con il riconoscimento del V livello del CCNL di settore e con l'attribuzione della qualifica di responsabile vendite. Si trattava dunque di un rapporto formalmente regolare risalente a ben prima dell'iniziativa dell'autorità giudiziaria ed avente ad oggetto sempre le medesime mansioni poste a fondamento della pretesa creditoria. L'esistenza del rapporto risulta altresì confermata dall'estratto contributivo del , dal CP_2 quale si evince il versamento di contributi previdenziali a decorrere dal 10.0 a di instaurazione del rapporto;
sono altresì in atti le comunicazioni Uniemens, relative all'intero periodo lavorativo. Va anche sottolineato come il rapporto di lavoro risulti dalla visura camerale della per CP_1 il periodo relativo ai primi tre trimestri dell'anno 2023. E se tutto ciò non bastass tile rammentare che il rapporto in essere era stato menzionato, riconosciuto e valutato anche dalla amministratrice giudiziaria della la quale nella propria richiesta di autorizzazione Controparte_3 alla liquidazione della el gennaio 2024, aveva preso atto che "il socio nonché CP_1 CP_2 ideatore del progetto e ella (aveva) rassegnato le proprie di ciò a CP_1 dimostrazione della preesistenza del rapporto e della consapevolezza della sua esistenza in capo alla dott.ssa Va sottolineato come l'amministratrice giudiziaria, benché dalla nomina Pt_1 avesse per legge la possibilità di subentrare nelle funzioni del in seno alla odierna opponente, Pt_2 si fosse astenuta non solo dal chiedere la formale cessazione tività di impresa (che assumeva ormai impossibile), ma anche dal disporre la cessazione del rapporto lavorativo (della cui esistenza, come detto non poteva non essere consapevole), ed aveva atteso gennaio 2024 per inoltrare la richiesta di autorizzazione alla liquidazione della società. Tali elementi danno quindi conto della instaurazione di un rapporto lavorativo tra le parti per lo svolgimento delle mansioni riconducibili alla qualifica di responsabile vendite;
di una prestazione lavorativa quantificata mensilmente nei prospetti paga;
della determinazione di compensi secondo i criteri retributivi previsti dalla contrattazione collettiva;
della determinazione e del versamento della contribuzione calcolata sulla base imponibile risultante dei predetti prospetti. Alla luce di quanto detto, non ci sono elementi per negare che dal 10.03.2022 al 31.07.2023 tra le parti è intercorso un rapporto lavorativo con inquadramento nel V livello al CCNL di settore.
SULLA PRESTAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA Anche riguardo alla prestazione lavorativa, l'opposizione trae spunto dall'iniziativa giudiziale per dedurre la cessazione dell'attività di impresa e negare lo svolgimento dell'attività lavorativa del
. Va tuttavia osservato come da nessuno dei provvedimenti del GIP di Napoli emerga CP_2 ne dell'attività di impresa della società partecipata, né vi siano elementi dai quali desumere che detta interruzione sia mai stata comunicata al dipendente, così da renderlo edotto della sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa. Non vi sono quindi elementi da cui evincere che per effetto ed in conseguenza del sequestro adottato nei confronti di e della Pt_2
e prima del provvedimento di liquidazione, siano cessate l'attività im itoriale Controparte_3 della l'attività lavorativa del . CP_1 CP_2 Non ibile che la cessazione di impresa costituisca un effetto connaturato al provvedimento di sequestro delle quote azionarie della società partecipante;
né un effetto di tal genere sembra derivare dal provvedimento di natura personale adottato nei confronti di Pt_2
. Va al riguardo rammentato che ai sensi dell'art. 41 d.lgs. 159/2011 (co. 1ter) "Qualora il
[...]
o abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario;
qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario"; 1septies: "Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario"; co. 6 "Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata;
provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro". Da tale normativa deve desumersi che, ferma la possibilità di valutare l'opportunità di procedere alla liquidazione della società, il relativo funzionamento fosse assicurato dall'esercizio dei poteri conferiti all'amministratore giudiziario in base alla quota di partecipazione oggetto del sequestro. Sarebbe dunque spettato alla stessa assumerne la gestione, adottare (su autorizzazione dell'a.g.) i provvedimenti ritenuti più opportuni in ordine all'attività imprenditoriale, assumere le determinazioni riguardanti i rapporti di lavoro in essere. In mancanza di ciò non pare potersi ipotizzare una interruzione dell'attività e tanto meno della prestazione lavorativa risultante dai cedolini o una sopravvenuta impossibilità di riceverla. Tali prestazioni devono ritenersi fornite sin dalla costituzione del rapporto, secondo le risultanze qualitativa e quantitativa delle buste paga: attività di responsabile vendite la quale implica l'autonomia esecutiva propria dell'inquadramento al V livello del CCNL Impresa Meccanica, al quale appartengono: “- i lavoratori che, oltre a possedere tutte le caratteristiche indicate nel primo alinea della declaratoria della 4a categoria, compiono, con maggiore autonomia esecutiva e con l'apporto di particolare personale competenza operazioni su apparati o attrezzature complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi;
- i lavoratori che, senza possedere il requisito di cui all'alinea seguente, guidano e controllano con apporto di competenza tecnico-pratico un gruppo di altri lavoratori, ma senza iniziativa per la condotta ed il risultato delle lavorazioni;
- i lavoratori che, con specifica collaborazione, svolgono attività amministrative o tecniche caratterizzate da adeguata autonomia operativa nei limiti dei principi, norme e procedure valevoli per il campo di attività in cui operano, e che richiedono un diploma di scuole medie superiori o corrispondente conoscenza ed esperienza”. In buona sostanza è ragionevole ricondurre la prestazione ad una attività di ricerca dei potenziali acquirenti del prototipo in corso di sviluppo. Ai prospetti paga va d'altra parte riconosciuta natura di confessione stragiudiziale, avente efficacia di prova legale ai sensi degli artt. 2734 e 2735 c.c. A fronte di tali elementi spettava alla società opponente fornire prova contraria, vale a dire prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito. Per le ragioni esposte non è possibile sostenere che tale prova sia stata fornita. Ne deriva sotto tale profilo l'infondatezza dell'opposizione.
SULLA COMPENSAZIONE DEL CREDITO Da ultimo parte opponente ha avanzato richiesta subordinata di compensazione del credito vantato dall'opposto con quello nascente dall'assegno bancario n. 0106719434, rinvenuto dall'amministratore giudiziario a seguito dell'immissione in possesso della partecipazione azionaria della . Trattasi di un assegno emesso a firma del in favore di Controparte_3 CP_2 i € 10.100,00, il quale, posto all'incasso, er pagato per Controparte_3 carenza di fondi. L'opposto ha sostenuto che l'assegno era stato emesso a garanzia della restituzione dell'autovettura targata DJ549NL, fornita al per svolgere indagini di mercato;
assume CP_2 che in base agli accordi il titolo avrebbe do sostituito al momento della restituzione della vettura e tuttavia ciò non era avvenuto essendone stato dichiarato lo smarrimento. Dalla documentazione non è possibile acquisire elementi a sostegno delle deduzioni del : CP_2 nessuna prova può quindi ritenersi fornita né delle ragioni di garanzia che ne avrebbero giustificato l'emissione, né del conseguente obbligo restitutorio e delle ragioni per cui non sarebbe stato osservato. Ciò nonostante, la domanda di compensazione deve essere disattesa. Affinché l'istituto della compensazione possa operare è infatti necessaria la sussistenza di crediti reciproci tra i medesimi soggetti, aventi i requisiti della liquidità, certezza ed esigibilità; la reciprocità costituisce elemento essenziale. Nel caso di specie, tale requisito va disconosciuto posto che l'assegno bancario risulta emesso in favore di soggetto giuridico Controparte_3 formalmente e sostanzialmente distinto dalla odierna oppo stanza impedisce di pervenire alla invocata compensazione giudiziale, indipendentemente dalla natura e dalla causa dell'obbligazione che ai fini del presente giudizio devono ritenersi irrilevanti. Per i motivi esposti, il ricorso in opposizione va respinto. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte opponente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede: respinge il ricorso presentato dalla in persona del liquidatore, Dott.ssa CP_1 Parte_1
nei confronti di in opposizione al decreto i
[...] Controparte_2
142/2024 emesso dal Tribunale di Viterbo il 18.03.2024 (R.G. n. 465/2024) e per l'effetto lo dichiara definitivamente esecutivo. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, che si liquidano in € 2.599,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA come per legge. Viterbo lì, 9 luglio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr. Mauro IANIGRO