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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5495 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
n. 12440/2023 r.g.
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12440/2023 promossa da:
, nato in [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 codice cui , rappresentato e difeso dall' Avv. Ivana Nicolò, c.f. C.F._2
, con la quale è elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via C.F._3
Atellana n. 3
RICORRENTE contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_3 dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino nigeriano, impugnava il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali Cat. Prot. n. 117 emesso il 3.4.2023 NumeroD_1 dal Questore della provincia di , notificato il 9.5.2023 con cui si rigettava CP_3
l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari invitando il ricorrente a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego. Il ricorrente riteneva di avere diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18; o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e pagina 1 di 6 1.1., t.u.i. Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in giudizio e resisteva alla Controparte_1 domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Disposta l'udienza dinanzi al Collegio del 14.5.2025, vi partecipava parte ricorrente che si riportava alle conclusioni del ricorso, chiedendone l'accoglimento. All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, ha modificato l'articolo 19, (rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), commi 1 e 1.1., del d.lgs 286/1998, così statuisce:« in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...» mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di refoulement qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d.lgs 286/98. Con la precisazione che “Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. La modifica introdotta in sede di conversione del DL. 130/20 richiama altresì, sempre al comma 1.1 dell'articolo 19, circa il divieto di respingimento ed espulsione, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”), impiegando la stessa espressione che il medesimo decreto-legge (all'articolo 1, comma 1, lettera a)) utilizza nel novellare altra disposizione del Testo unico (ossia il suo articolo 5, comma 6). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che
“
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo pagina 2 di 6 Collegio che il diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale, debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Nel caso di specie il ricorrente ha addotto il rischio in caso di rimpatrio di subire un grave danno derivante dalla minaccia grave e individuale alla sua vita a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale esistente nel suo paese.
Con le nuove disposizioni, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui pagina 3 di 6 fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, . Belgio e Grecia, § da 252 a 263). CP_4
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine.
pagina 4 di 6 Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Nel caso in esame occorre considerare che il ricorrente non ha provato in alcun modo la sua integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, considerato che la documentazione lavorativa prodotta è riferibile esclusivamente alla sua compagna RI LE. Tuttavia, con il ricorso, l'attore ha depositato copia del certificato di nascita del figlio , nato in Italia il [...], a [...]. Pertanto, il Persona_1
Collegio ritiene che laddove non fosse concesso al ricorrente di rimanere in Italia accanto alla compagna e al figlio, ne deriverebbe una grave compromissione dei suoi diritti, sicché sussistono più che evidenti motivi umanitari che impongono la concessione all'interessato di un corrispondente permesso di soggiorno, in applicazione del principio del non refoulement. La valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. Valutando, dunque, l'attualità e l'effettività del legame familiare deve ritenersi che il rimpatrio produrrebbe effetti lesivi dell'intero nucleo familiare. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione
pagina 5 di 6 civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876)
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il diritto al CP_3 rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
-manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente ordinanza al ricorrente e al
. Controparte_1
Così deciso in Napoli in data 3.6.2025
Il Presidente est Dr.ssa Marida Corso
pagina 6 di 6
Tribunale di Napoli 13 SEZIONE CIVILE Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marida Corso Presidente dott. Mario De Simone Giudice dott.ssa Alessandra Aiello Giudice riunito in camera di consiglio, sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 12440/2023 promossa da:
, nato in [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 codice cui , rappresentato e difeso dall' Avv. Ivana Nicolò, c.f. C.F._2
, con la quale è elettivamente domiciliata in Aversa (CE) alla via C.F._3
Atellana n. 3
RICORRENTE contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2 [...]
in persona del Questore p.t. rapp.ti e difesi dall'Avvocatura Distrettale CP_3 dello Stato, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.6.2023 e ritualmente notificato ai resistenti, domiciliati presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, avente sede a Napoli, il ricorrente indicato in epigrafe, cittadino nigeriano, impugnava il diniego dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per casi speciali Cat. Prot. n. 117 emesso il 3.4.2023 NumeroD_1 dal Questore della provincia di , notificato il 9.5.2023 con cui si rigettava CP_3
l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari invitando il ricorrente a lasciare volontariamente lo Stato italiano entro 15 giorni dalla notifica dell'atto di diniego. Il ricorrente riteneva di avere diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per motivi umanitari o per casi speciali, di cui all'art. 1, comma 9, d-l 113\2018, convertito nella legge 132\18; o alla protezione speciale ex art. 19, comma 1 e pagina 1 di 6 1.1., t.u.i. Disposta la sospensione del provvedimento. Integrato il contraddittorio nei confronti del , questi si costituiva in giudizio e resisteva alla Controparte_1 domanda cautelare e di merito, depositando comparsa di risposta con cui ne chiedeva il rigetto. Disposta l'udienza dinanzi al Collegio del 14.5.2025, vi partecipava parte ricorrente che si riportava alle conclusioni del ricorso, chiedendone l'accoglimento. All'esito della stessa, prodotti documenti, il giudice designato riservava al Collegio la decisione della causa. L'articolo 1, comma 1, lettera e) del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni nella legge 173\2020, ha modificato l'articolo 19, (rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili”), commi 1 e 1.1., del d.lgs 286/1998, così statuisce:« in nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione...» mentre al comma 1.1., prima parte, si riconosce il divieto di refoulement qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 d.lgs 286/98. Con la precisazione che “Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani”. La modifica introdotta in sede di conversione del DL. 130/20 richiama altresì, sempre al comma 1.1 dell'articolo 19, circa il divieto di respingimento ed espulsione, il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (“Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6”), impiegando la stessa espressione che il medesimo decreto-legge (all'articolo 1, comma 1, lettera a)) utilizza nel novellare altra disposizione del Testo unico (ossia il suo articolo 5, comma 6). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». Si prevede inoltre che
“
1.2 Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al
Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.”
Circa le disposizioni transitorie, l'articolo 15, comma 1, prevede, infine, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e) ed f) si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge avanti alle commissioni territoriali, al questore e alle sezioni specializzate dei tribunali. Ritiene, dunque, questo pagina 2 di 6 Collegio che il diritto al rinnovo del permesso per protezione speciale, debba essere regolato dalla nuova disciplina, attesa la pendenza del giudizio al 22 ottobre 2020, data di entrata in vigore del decreto-legge cit. Nel caso di specie il ricorrente ha addotto il rischio in caso di rimpatrio di subire un grave danno derivante dalla minaccia grave e individuale alla sua vita a causa della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale esistente nel suo paese.
Con le nuove disposizioni, il legislatore ha nuovamente conformato il diritto d'asilo ex articolo 10, comma 3, Costituzione, nel rispetto dei vincoli costituzionali, a partire dai doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale della comunità verso i cittadini, nel caso stranieri (articolo 2, comma 2, Costituzione), e di quelli europei ed internazionali ex articolo 117, comma 1, Costituzione (articoli 19, paragrafo 2, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, 3 e 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali). Il Collegio ritiene che vi sia continuità di disciplina tra la protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6, t.u.i. nel testo vigente ratione temporis, e la protezione speciale, di cui all'art. 19 comma 1.1, come introdotto dal d-l 130. I fatti ai quali il legislatore ha attribuito rilevanza giuridica con le nuove disposizioni sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli che fondavano la protezione cosiddetta
“umanitaria”, per come conformata dalla più diffusa giurisprudenza di legittimità e di merito, prima della novella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in legge 1 dicembre 2018, n. 132, e definita dalla Corte di Cassazione come espressione del diritto di asilo sancito in Costituzione (tra le tante, Cass. civ., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22057).
Essi, invero, sono ricognitivi del diritto dello straniero, che versi in condizioni di un concreto bisogno di aiuto, di ricevere protezione dallo Stato ospitante in virtù del dovere di solidarietà sociale assicurato dall'art. 2 Cost., affinchè egli non subisca, in caso di rimpatrio nel paese di origine, il rischio di una grave deprivazione dei diritti fondamentali, che gli spettano non in quanto partecipe di una determinata comunità politica, ma in quanto essere umano, non potendo la sua condizione giuridica di straniero giustificare trattamenti diversificati e peggiorativi (Corte Cost. 10 aprile 2001, n. 105; 8 luglio 2010, n. 249). Con riguardo, in particolare, alla fattispecie prevista dal primo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6 – richiamata anche dall'art. 32 co. 3 d.lgs 25/08 come una delle ipotesi in cui può essere riconosciuta la protezione speciale, in caso di rigetto della domanda di protezione internazionale, ritiene il Collegio che la sostanziale continuità con la disciplina della (precedente) protezione umanitaria emerga con chiarezza ove si tengano presenti, da un lato, le numerose pronunzie dei giudici nazionali di legittimità e di merito, in cui si evidenzia che la condizione di vulnerabilità del richiedente asilo, su cui pagina 3 di 6 fondare il permesso per motivi umanitari, è rappresentata "dalla privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale” (cfr., tra le altre, Cass. 4455/18, cass. 11912/20, SU 29454/19); dall'altro, la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e della Corte di Giustizia sull'interpretazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea. A questo proposito vale la pena ricordare la recente sentenza della CGUE C 163/17 che, richiamata la giurisprudenza della CEDU sull'art. 3, ha ravvisato una violazione del principio del non refoulement, codificato dall'art. 3 CEDU e dall'art. 4 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, qualora una persona sia rinviata in un paese in cui si venga a trovare, indipendentemente dalla sua volontà e dalle sue scelte personali, in una situazione di estrema deprivazione materiale che non le consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari quali, segnatamente, nutrirsi, lavarsi e disporre di un alloggio, e che pregiudichi la sua salute fisica o psichica o che la ponga in uno stato di degrado incompatibile con la dignità umana (v., in tal senso, Corte EDU, 21 gennaio 2011, . Belgio e Grecia, § da 252 a 263). CP_4
Anche con riguardo alla previsione di cui al secondo periodo dell'art. 19, comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – questo Collegio ritiene sussistente una sostanziale continuità con la disciplina precedente. Secondo la nuova normativa, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione interna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o l'espulsione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Gli elementi che costituiscono parametro di valutazione sono la natura e l'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, l'effettivo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. Questi indici evocano proprio la precedente protezione umanitaria, il cui riconoscimento era subordinato all'esigenza di tutelare situazioni di vulnerabilità personale derivanti dal rischio del richiedente di essere immesso nuovamente, in conseguenza dell'eventuale rimpatrio, in un contesto sociale, politico e ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei diritti fondamentali e inviolabili (per tutte, Cass. civ., sez. I, 6 aprile 2020, n. 7733). Entrambe le forme di protezione – umanitaria e speciale – richiedono l'apprezzamento del rischio di compromissione di diritti fondamentali – ora espressamente compendiati nel diritto al rispetto della vita privata e familiare – scaturente dal rimpatrio, in ragione delle particolari condizioni personali dello straniero. Entrambe, inoltre, fondano il giudizio di accertamento sulla contestualizzazione delle condizioni personali e, dunque, sulla comparazione tra l'esperienza dello straniero sul territorio nazionale e quella nel paese di origine.
pagina 4 di 6 Come prima, quindi, anche tuttora si deve pervenire alla conclusione per cui non è sufficiente l'allegazione di un'esistenza migliore in Italia, sotto il profilo dell'integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio (Cass. civ., sez. I, n. 7733/2020 cit.), al fine di accertare se lo straniero sia a tal punto sradicato dal paese di provenienza (sul piano socioeconomico e su quello personale) e radicato nel territorio nazionale, che il solo rimpatrio costituisca motivo di pregiudizio di diritti fondamentali personali. Inoltre, come il permesso per protezione umanitaria, il permesso per protezione speciale contemplato dall'art. 19, comma 1 e 1.1. t.u.i., a seguito delle modifiche introdotte dal DL 130/20, ha durata biennale e, ad esclusione dei casi in cui si riscontrano cause di esclusione della protezione internazionale, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, giusta le modifiche apportate agli artt. 32, comma 3, d.lgs. 25\2008 e 6 t.u.i. dalla novella in questione. Pertanto, nelle modifiche apportate dal d-l 130/20 non si ritrova alcun pregiudizio per il ricorrente, né alcuna disparità di trattamento. Nel caso in esame occorre considerare che il ricorrente non ha provato in alcun modo la sua integrazione socio-lavorativa sul territorio italiano, considerato che la documentazione lavorativa prodotta è riferibile esclusivamente alla sua compagna RI LE. Tuttavia, con il ricorso, l'attore ha depositato copia del certificato di nascita del figlio , nato in Italia il [...], a [...]. Pertanto, il Persona_1
Collegio ritiene che laddove non fosse concesso al ricorrente di rimanere in Italia accanto alla compagna e al figlio, ne deriverebbe una grave compromissione dei suoi diritti, sicché sussistono più che evidenti motivi umanitari che impongono la concessione all'interessato di un corrispondente permesso di soggiorno, in applicazione del principio del non refoulement. La valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall'art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all'unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. Valutando, dunque, l'attualità e l'effettività del legame familiare deve ritenersi che il rimpatrio produrrebbe effetti lesivi dell'intero nucleo familiare. Né dagli atti sono emersi motivi ostativi di sicurezza nazionale o di ordine e di sicurezza pubblica che la p.a. o il PM abbiano dedotto. In ordine alle spese processuali non vi è luogo a provvedere, atteso che “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato.” (Cassazione
pagina 5 di 6 civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI, 29/11/2018, n. 30876)
P.Q.M.
Il Tribunale, XIII sezione, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
-annulla il provvedimento della Questura di e riconosce al ricorrente il diritto al CP_3 rilascio del permesso di soggiorno nel territorio italiano per "casi speciali" ai sensi dell'art.32 comma 3 DLgs n.25\08, come modificato e dispone la trasmissione degli atti al Questore per quanto di competenza;
-nulla per le spese processuali;
-manda alla cancelleria di procedere a notificare la presente ordinanza al ricorrente e al
. Controparte_1
Così deciso in Napoli in data 3.6.2025
Il Presidente est Dr.ssa Marida Corso
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