Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 11/06/2025, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R.G./V.G. n. 440/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati dott. Piero Viola Presidente dott.ssa Maria Teresa Gentile Giudice dott. Mariano Carella Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c. nella causa vertente tra
(c.f. , nato a [...] il [...]), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Massimo Grassi
e
(c.f. nata a [...] il [...]), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Gregorio Papalia
- ricorrenti -
Oggetto: separazione personale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/05/2025 e hanno Parte_1 Controparte_1 chiesto in via congiunta che sia dichiarata la loro separazione personale.
Le parti, premesso di aver contratto matrimonio in data 28/07/2016 in AL
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 12 part II, serie A anno 2016)
e che dall'unione sono nati i figli (1/07/2017) e (9/07/2020), hanno Per_1 Per_2 dedotto che nel tempo sono sorti insanabili contrasti tali da far venir meno in modo definitivo la comunione materiale e spirituale.
I coniugi hanno indicato le seguenti condizioni di separazione consensuale:
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La sig.ra vivrà unitamente ai figli minori in Controparte_1
AL, alla via Senatore Marazzita, 24 ovvero in altra abitazione che la stessa individuerà e comunicherà al signor al fine di Parte_1
3. I coniugi non hanno altri beni immobili da dividere;
4. I coniugi non hanno beni mobili da ripartire.
5. In ordine ai figli e , le parti concordano quanto segue Per_2 Per_1 specificando gli accordi nel piano genitoriale che si allega:
a. I figli minori e sono affidati congiuntamente Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, che s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni che lo stesso paleserà;
b. Il figlio avrà dimora abituale presso la casa della madre senza alcuna limitazione al diritto di visita del padre o al diritto di quest'ultimo di tenere con sé presso la propria dimora ai piccoli e anche per tenerli con se per la notte Per_1 Per_2 previo accordo con la sig.ra e, compatibilmente con CP_1 gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minorenni ancora frequentano la scuola dell'infanzia.
c. Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza.
d. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, comunque viene pattuito sia da ora che il padre, in ordine alle vacanze estive, potrà tenere con se il figlio 15 gg consecutivi nel mese di luglio e 15 gg consecutivi nel mese di agosto, mentre per gli altri giorni varranno le regole sopra fissate;
6. Il sig. verserà alla sig.ra , quale Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del minore l'importo di €. 400,00 mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT come sopra accennato, rinunziando la sig.ra a qualsivoglia forma di mantenimento personale;
CP_1
7. Si divideranno in parti uguali le eventuali spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle scolastiche di inizio anno e tutte le decisioni e le questioni attinenti al figlio verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore dello stesso. Il Pubblico Ministero ha reso parere favorevole.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e dell'art. 473 bis.51 comma 2 c.p.c., le parti hanno confermato di non volersi conciliare ed hanno ribadito la volontà di separarsi alle predette condizioni.
Il Collegio ritiene che la domanda di separazione sia fondata e meriti accoglimento nei termini e con le condizioni sulle quali le parti hanno espresso comune gradimento.
Dalla documentazione in atti emerge che le parti hanno contratto in data 28/07/2016 in AL (trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune, atto n. 12 part II, serie A anno 2016) e che dall'unione sono nati i figli (1/07/2017) e (9/07/2020). Per_1 Per_2
La concorde deduzione delle parti negli scritti difensivi hanno fornito oggettivo ed indubbio riscontro della circostanza che i coniugi non hanno più rapporti di comunione materiale e spirituale, così dovendosi ritenere acclarato il venir meno dell'affectio maritalis sulla quale si dovrebbe fondare il matrimonio.
L'oggettiva situazione di fatto, unita all'assenza di elementi indicativi di una intervenuta riconciliazione, è di per sé sufficiente a ritenere integrati i presupposti per la declaratoria di separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c..
In ordine alle condizioni della separazione il Collegio prende atto dell'assetto specificato in ricorso sul quale le parti hanno espresso condivisione e che non presenta profili pregiudizievoli nell'interesse dei figli.
In questo contesto il Collegio ritiene che non vi siano ragioni per modificare le conclusioni congiunte.
In ragione della soluzione concordata e dell'assenza di una soccombenza processuale, le spese di lite sono interamente compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di AL visto l'art. 473 bis.51 c.p.c. omologa la separazione personale dei coniugi e alle seguenti condizioni: Parte_1 Controparte_1
1. I coniugi sono autorizzati a vivere separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. La sig.ra vivrà unitamente ai figli minori in Controparte_1
AL, alla via Senatore Marazzita, 24 ovvero in altra abitazione che la stessa individuerà e comunicherà al signor al fine di Parte_1 permettere il regolare diritto di visita del padre, mentre quest'ultimo abiterà inizialmente nella stessa casa da separato sino a quando non troverà una sistemazione adeguata.
3. I coniugi non hanno altri beni immobili da dividere;
4. I coniugi non hanno beni mobili da ripartire.
5. In ordine ai figli e , le parti concordano quanto segue Per_2 Per_1 specificando gli accordi nel piano genitoriale che si allega:
a. I figli minori e sono affidati congiuntamente Per_1 Per_2 ad entrambi i genitori, che s'impegnano reciprocamente a curarne la crescita educativa, scolastica, religiosa e, più in generale, a curarne il benessere, seguendone le naturali inclinazioni che lo stesso paleserà;
b. Il figlio avrà dimora abituale presso la casa della madre senza alcuna limitazione al diritto di visita del padre o al diritto di quest'ultimo di tenere con sé presso la propria dimora ai piccoli e anche per tenerli con se per la notte Per_1 Per_2 previo accordo con la sig.ra e, compatibilmente con CP_1 gli impegni scolastici ed extra scolastici dei minorenni ancora frequentano la scuola dell'infanzia.
c. Le vacanze natalizie e pasquali seguono il criterio dell'alternanza.
d. Le vacanze estive e quelle invernali saranno concordate secondo le esigenze di entrambi i coniugi, comunque viene pattuito sia da ora che il padre, in ordine alle vacanze estive, potrà tenere con se il figlio 15 gg consecutivi nel mese di luglio e 15 gg consecutivi nel mese di agosto, mentre per gli altri giorni varranno le regole sopra fissate;
6. Il sig. verserà alla sig.ra , quale Parte_1 Controparte_1 contributo al mantenimento del minore l'importo di €. 400,00 mensili, da rivalutarsi anno per anno secondo le variazioni ISTAT come per legge, da versarsi secondo modalità concordate entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere dalla data di comparizione, oltre le variazioni ISTAT come sopra accennato, rinunziando la sig.ra a qualsivoglia forma di mantenimento personale;
CP_1
7. Si divideranno in parti uguali le eventuali spese mediche non coperte dal S.S.N. e quelle scolastiche di inizio anno e tutte le decisioni e le questioni attinenti al figlio verranno concordate e decise con civiltà e concordia nell'interesse superiore dello stesso.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
AL, così deciso nella camera di consiglio del 11 giugno 2025
Il Presidente
dott. Piero Viola