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Sentenza 22 febbraio 2025
Sentenza 22 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/02/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1561/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Lorenzo Benvenuti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Milano, viale Zara n. 52;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Rampi Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Desio (MB), via S. Pietro n. 32;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 994/24 pubblicata il 25 marzo
2024; materia: inadempimento di contratto di comodato gratuito
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza n.994/24 emessa dal Tribunale di Monza in data 25/03/2024, notificata il 18/04/2024 nel merito:
• rigettare tutte le domande di risarcimento del danno e di pagamento di indennità formulate da in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui alla narrativa;
Controparte_1 in ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi professionali di causa dei due gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
- respingere l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 994/24 Parte_1 emessa dal Tribunale di Monza in data 25/03/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento del proposto appello incidentale, riquantificare l'indennità per illegittimo possesso da parte della della pompa ad alta pressione pneumatica airless Parte_1
Apollo matricola n. 3754G03 (completa di: D69034912AK sistema di aspirazione con campana e tubo di ritorno, DFM62001 filtro di lenea K570 INOX, D n. matricola 3754G03 con canna e pistola) in importo non inferiore ad euro 86,63 oltre Iva di legge (per un totale di € 105,69) al giorno o quale altro maggiore o minore dovesse risultare in corso di causa, importo eventualmente da ridurre progressivamente e proporzionalmente alla durata della illegittima detenzione del bene, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge, e condannare quindi la Parte_1
a corrispondere il relativo importo dovuto dal 13/04/2022 (data della richiesta di
[...] restituzione) al 10/04/2024 compreso (data di restituzione del bene), comunque entro l'importo complessivo di euro 26.000,00;
- anche in accoglimento del proposto appello incidentale, condannare la Parte_1
a rifondere integralmente le spese di lite di primo grado e porre integralmente a carico
[...] della le spese di CTU;
Parte_1
- in via istruttoria, come già richiesto nel primo grado di giudizio, ammettere prova testimoniale e per interpello sui seguenti capitoli di prova:
“5) all'atto della consegna avvenuta il giorno 31/03/2021 tutti i beni elencati nel capitolo di prova n. 1 e nel ddt n. 75/C del 31/03/2021 (doc. 1 che si rammostra) erano perfettamente funzionanti”, si indicano a testimoni: 1) c/o , via Caduti Medesi n. 13, Meda Testimone_1 Controparte_1
(MB); 2) KE OC via S. Martino n. 52, Seveso (MB); 13) vero che all'atto della riconsegna alla in data 12/04/2021 da parte della Controparte_1 [...]
la levigatrice a nastro marca da mt. 3 è risultata danneggiata e non più Parte_1 CP_2 funzionate, come risulta dal filmato prodotto quale doc. 7 che si rammostra”, si indicano a testimoni: 1) KE OC via S. Martino n. 52, Seveso (MB); 2) c/o Testimone_2
, via Caduti Medesi n. 13, Meda (MB); Controparte_1
“14) vero che il costo per la riparazione della levigatrice a nastro marca da mt. 3 è risultato CP_2 non inferiore ad € 200,00” (si indica come testimone c/o Testimone_2 CP_1
, via Caduti Medesi n. 13, Meda (MB);
[...]
- all'occorrenza, disporre rinnovazione della CTU in ordine al costo di noleggio della pompa ad alta pressione oggetto di causa completa di accessori e comunque al fine della valutazione dei costi di riparazione della levigatrice a nastro Samco da mt. 3;
- con vittoria delle spese di giudizio e delle eventuali spese di CTU del secondo grado di giudizio.” pagina 2 di 11
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Monza ha parzialmente accolto le domande proposte da nei confronti Controparte_1 di condannando quest'ultima: Parte_1
i) a restituire la pompa ad alta pressione concessale in comodato o, in caso di indisponibilità, a pagarne il valore equivalente,
ii) a versare “un'indennità giornaliera per l'illegittimo possesso” della pompa, quantificata in € 1,93 lordi dal 13/04/22 fino alla sua restituzione o fino al pagamento del suo valore;
iii) a risarcirle il danno di € 200,00 patito per effetto della riparazione della levigatrice, restituita non funzionante in data 12/04/22; compensando per metà le spese di lite e ponendo a carico di la metà delle spese di Parte_1
CTU.
2. Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio , chiedendo la condanna della Controparte_1 Parte_1
convenuta alla restituzione dei beni consegnatile a titolo di comodato gratuito (complessivamente quattro: un muletto, una levigatrice “Samco” di 3 metri, una “pulitura” ovvero una levigatrice manuale di grandi dimensioni e una pompa ad alta pressione pneumatica airless “Apollo 30”) e non ancora restituiti, ovvero la pompa e la “pulitura”, nonché al risarcimento dei danni patiti per effetto della mancata restituzione dei beni, quantificati in € 8.900,00 per la pompa e in un importo compreso tra €
8.900,00 e € 17.800,00 per la “pulitura” (considerando uno canone di noleggio giornaliero rispettivamente di € 50,00 e compreso tra € 50,00 ed € 100,00 per 178 giorni) e per la riparazione della levigatrice restituita non funzionante, pari a € 200,00.
sosteneva di aver consegnato alla convenuta i quattro macchinari in data 31 marzo 2021 e CP_1
di aver ricevuto indietro il muletto nel luglio 2021 e la levigatrice – peraltro non funzionante- il 12 aprile 2022, ma non la pompa e la pulitura, nonostante l'esplicita richiesta in data 12.4.2022. L'attrice affermava poi di aver sostenuto una spesa di € 200,00 per la riparazione della levigatrice.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree, sostenendo che i Parte_1
macchinari erano stati conferiti a titolo di finanziamento societario e che, oltre al muletto, nel mese di luglio 2021 era stata restituita anche la levigatrice, mentre la pompa ad alta pressione era stata restituita nell'aprile 2022, cosicché non vi erano altri beni da restituire;
la convenuta contestava altresì la pagina 3 di 11 legittimità delle pretese risarcitorie, ritenendole sproporzionate e infondate, in quanto i macchinari erano usati, all'attrice non servivano e comunque potevano dalla stessa essere riacquistati a un costo contenuto.
Nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1) c.p.c., ammetteva che anche la pulitura era CP_1
stata restituita insieme al muletto nel mese di luglio 2021 e che, pertanto, soltanto la pompa doveva ancora essere restituita.
La causa veniva istruita mediante prova orale (interpello e testi) e CTU volta a determinare il valore commerciale della pompa e il suo valore di noleggio.
Il Tribunale, previo accertamento della natura di comodato gratuito del contratto inter partes, osservava che l'istruttoria aveva consentito di accertare che la pompa a pressione non era stata restituita e che la convenuta non aveva contestato né il malfunzionamento della levigatrice al momento della sua restituzione il 12.4.2022, né la somma necessaria per la sua riparazione.
Tenuto conto di quanto accertato dal consulente d'ufficio, condannava dunque alla Parte_1 restituzione della pompa o, in caso di indisponibilità, al pagamento del suo valore commerciale pari a €
2.342,00, condannandola altresì al pagamento di € 1,93 giornalieri dal 13.4.2022 al giorno di restituzione della pompa o del suo controvalore, e di € 200,00 per la riparazione della levigatrice.
Considerata la parziale soccombenza di circa il numero di macchinari da restituire e CP_1
l'ammontare dei danni richiesti, il Tribunale ha disposto la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo a carico di entrambe le parti le spese di CTU in ragione di metà ciascuna.
3. L'appello di Parte_1
La sentenza è stata impugnata da che ne ha richiesto la riforma sulla base dei Parte_1
seguenti motivi.
1) Con il primo motivo di appello l'appellante sostiene che il capo II della sentenza, che condanna
[...]
a corrispondere a un'indennità “per illegittimo possesso” del Parte_1 Controparte_1 macchinario, quantificata in € 1,93 lordi giornalieri dal 13 aprile 2022 fino all'effettiva restituzione, sia censurabile per la mancanza di prova circa il danno da mancato godimento del macchinario.
non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, non avendo dimostrato di aver subito un CP_1
danno concreto, limitandosi ad asserire l'esistenza di un danno pari al costo di noleggio, senza provare di avere avuto un effettivo bisogno del macchinario nel periodo successivo al 12 aprile 2022, né ha mai dedotto di non aver potuto eseguire delle lavorazioni per la mancanza di tale macchinario, o di aver pagina 4 di 11 ricevuto proposte di noleggio o di vendita del macchinario cui non ha potuto dare seguito, e neppure di aver dovuto acquistare un macchinario analogo per sopperire alla sua mancanza.
In ogni caso, nella denegata ipotesi del riconoscimento di un pregiudizio a carico di per la CP_1
mancata disponibilità della pompa ad altra pressione, nella quantificazione del danno non dovrebbe considerata l'IVA.
2) Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna il capo III della sentenza, che condanna
[...] al pagamento di € 200,00 in favore di a titolo di risarcimento per la Parte_1 Controparte_1
riparazione della levigatrice restituita il 12 aprile 2022. La sentenza è viziata per aver accolto la domanda risarcitoria in assenza di prove sufficienti riguardanti l'identificazione del macchinario,
l'esistenza di un malfunzionamento e l'entità del danno, in violazione dell'art. 2697 c.c.
In particolare, secondo l'appellante la levigatrice Samco restituita il 12 aprile 2022 non è quella oggetto di contenzioso, essendo stata quest'ultima restituita nel luglio 2021 insieme al muletto, come attestato dal ddt 37/2021. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente affermato che non vi fosse contestazione sul malfunzionamento della levigatrice e sui costi di riparazione, avendo invece contestato Parte_1
l'imputabilità a sé del malfunzionamento. , che ne aveva l'onere, non ha fornito prove, CP_1
neppure presuntive, riguardanti l'effettivo malfunzionamento del macchinario e il costo della riparazione.
3) Con il terzo motivo di appello, l'appellante impugna i capi IV e V della sentenza, relativi alle spese di lite e di CTU, contestando la sussistenza dei presupposti per una compensazione al 50% delle spese tra le parti: parte attrice, odierna appellata, aveva inizialmente lamentato la mancata restituzione di quattro macchinari, ma nel corso del processo era emerso che tre di essi erano stati effettivamente restituiti, con la conseguenza che la domanda attorea era stata accolta soltanto per un quarto. La condanna a carico di non avrebbe dovuto pertanto superare l'importo di € 1.350,00 per Parte_1
compensi e un quarto delle spese per la CTU.
4. L'appello incidentale di
[...] si è costituita anche nel presente giudizio d'appello, chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
principale e proponendo due motivi di appello incidentale.
1) Con il primo motivo l'appellante incidentale contesta la quantificazione della somma giornaliera ricavabile del noleggio della pompa ad alta pressione operata dal giudice di primo grado, sostenendo pagina 5 di 11 che il giudice abbia accolto acriticamente le risultanze della CTU, ignorando le osservazioni formulate da : il costo di noleggio stimato dal CTU sarebbe irrisorio e non rifletterebbe i costi reali di CP_1
mercato, come emergerebbe dai preventivi di noleggio rinvenuti da e sottoposti al CTU in CP_1
sede di operazioni peritali. L'appellante incidentale ha dunque chiesto la rideterminazione del danno da mancato noleggio sulla base dei preventivi presentati e dei reali costi di noleggio offerti dal mercato, con eventuale rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2) Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta che il Giudice ha erroneamente CP_1 ritenuto l'attrice parzialmente soccombente, avendo tempestivamente chiarito, in sede di CP_1
memoria n. 1), quale fosse il bene ancora da restituire, mentre la parte convenuta ha fornito informazioni false, dichiarando in comparsa di costituzione che anche la pompa ad alta pressione era già stata restituita. Chiede dunque che, in riforma della sentenza impugnata, venga Parte_1 condannata all'integrale rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché a sostenere integralmente le spese per la CTU.
*
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
*
5. Decisione
5.1. L'appello principale è infondato.
E' anzi tutto infondato il primo motivo di appello.
Deve ritenersi infatti che la pompa ad alta pressione pneumatica airless Apollo matricola n. 3754G03, di proprietà di (doc. 5 ) e consegnata a in comodato gratuito in CP_1 CP_1 Parte_1
data 31.3.2021 (doc. 1 ) sia costituita da un bene mobile produttivo, come tale normalmente CP_1 idoneo a produrre utilità, sia mediante l'uso diretto da parte del suo proprietario, sia mediante la concessione del suo godimento ad altri dietro corrispettivo, come dimostra il fatto – pacifico in causa – per cui il bene è stato consegnato a perché lo impiegasse nel processo produttivo della sua Parte_1
attività imprenditoriale, consistente nella verniciatura e laccatura di mobili d'arredo.
Ciò detto, appare pienamente conforme a diritto la decisione del Tribunale di considerare la detenzione senza titolo di detto bene da parte di , a decorrere dalla richiesta di restituzione fattane dal Parte_1
proprietario in data 12.4.2021, fatto costitutivo di un danno “da perdita subita”, consistito CP_1
nella impossibilità per il proprietario di esercitare il diritto di godimento su detto bene, così come appare corretta la decisione di quantificare detto danno utilizzando il parametro del canone di noleggio pagina 6 di 11 del bene stesso. Come infatti chiarito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; inoltre, “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. S.U. n. 33645/2022; principi di diritto enunciati al paragr.
4.10. della motivazione).
Va dunque confermato il capo della sentenza impugnata di condanna dell'odierna appellante al pagamento, in favore dell'appellata, del valore corrispondente al canone di noleggio più probabile del macchinario.
Ciò detto, poiché il canone di noleggio del macchinario è normalmente gravato dell'IVA, trattandosi di operazione commerciale tra imprenditori, non vi è motivo per escludere l'IVA dalla quantificazione del danno operata dal consulente d'ufficio.
Anche il secondo motivo di appello risulta infondato.
Premesso che levigatrice di 3 metri risulta tra i macchinari consegnati a il CP_2 Parte_1
31.3.2021, insieme con la pompa di cui al motivo che precede, al muletto e alla pulitura (doc. 5 cit.),
l'istruttoria documentale e orale espletata in primo grado ha consentito di accertare che la levigatrice restituita a il 12.4.2022 fu proprio la levigatrice di 3 metri, mentre insieme con il CP_1 CP_2
muletto, nel mese di luglio 2021, fu restituita la pulitura, ovvero la levigatrice manuale (cd
“levigabordi”): cfr. doc. 16 e deposizione del teste Koci Shkelzen in risposta al capitolo 12 Parte_1
della memoria istruttoria di , nonché risposta del l.r. di , , CP_1 Parte_1 Testimone_3 sull'interpello relativo al capitolo 9 della memoria istruttoria di . CP_1
Appurato, dunque, che correttamente il Tribunale ha accertato che la riconsegna della levigatrice avvenne in data 12.4.2022, risulta altrettanto condivisibile la considerazione del giudice di CP_2
primo grado in relazione al fatto che né il malfunzionamento della levigatrice, né il costo necessario per la sua riparazione fossero stati contestati dalla convenuta e che tali circostanze non Parte_1
necessitassero di prova. Invero , a fronte delle affermazioni di parte attrice contenute Parte_1 nell'atto di citazione, e a fronte della produzione del doc. 7 attestante il malfunzionamento del macchinario, in sede di comparsa di costituzione e risposta si è limitata ad affermare che non vi era pagina 7 di 11 prova che il lamentato malfunzionamento fosse a sé imputabile: “Il mancato funzionamento lamentato da controparte non è mai stato contestato dopo la restituzione, pertanto non vi sono elementi per addossare la responsabilità di tale malfunzionamento alla parte convenuta” (cfr. l'ultima pagina della comparsa).
Accertato mediante il video in data 20.6.2022 (doc. 7) il malfunzionamento della levigatrice CP_2
restituita da in data 12.4.2022, sarebbe stato onere di parte convenuta allegare, Parte_1 Parte_1
e poi dimostrare, di avere restituito il macchinario perfettamente funzionante. Ciò che, invece, l'odierna appellante non ha mai fatto né offerto di fare.
Nessuna contestazione specifica risulta, inoltre, in relazione al costo per la riparazione del macchinario, che l'attrice ha quantificato in € 200,00 senza che osservasse nulla in merito. Parte_1
Va pertanto confermato anche il capo della sentenza impugnata che condanna l'odierna appellante al risarcimento del danno da riparazione della levigatrice consegnata non funzionante.
E' infine infondato il terzo motivo di appello.
In considerazione della parziale vittoria di - che a fronte della richiesta di condanna di CP_1
controparte a risarcirle il danno da detenzione illegittima del macchinario per oltre 100 euro giornalieri, si è vista accogliere detta domanda in una misura di gran lunga inferiore (meno due euro giornalieri accertati) – correttamente il Tribunale ha deciso di compensare per metà le spese di lite e di porre a carico di entrambe le parti le spese di CTU al 50% ciascuna. Non si giustifica, per contro, una compensazione che superi il 50% riconosciuto in primo grado, posto che è risultata CP_1
sostanzialmente vittoriosa, anche se per importi sensibilmente inferiori a quelli richiesti, mentre non corrisponde a verità quanto dedotto dall'appellante in merito alla domanda di condanna alla restituzione dei macchinari: sin dalla memoria di precisazione delle domande, depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 1) c.p.c., ha limitato la domanda in parola alla sola pompa ad CP_1
alta pressione, riconoscendo che tutti gli altri tre macchinari concessi in comodato, compresa la pulitura, erano stati restituiti.
5.2. E' infondato anche l'appello incidentale.
Infondato è anzi tutto il primo motivo di appello incidentale.
Il CTU, invero, in sede di replica alle osservazioni critiche presentate da parte , ha CP_1
esplicitato, mediante argomenti del tutto condivisibili, i motivi per cui non potevano essere presi validamente a parametro, per determinare il valore di noleggio della pompa ad alta pressione, i pagina 8 di 11 preventivi di noleggio sottoposti al CTU da parte attrice: “Il C.T.U. ha sicuramente tenuto conto di tutte la documentazione prodotta dai Procuratori. Certo non ha ignorato il preventivo prodotto dalla
Impresa HSS Nolo interpellata dalla Parte e, anzi, ha riservato a questo particolare attenzione ed interesse. Il metodo proposto dal Procuratore, ovvero quello per cui “Individuate le ditte venditrici di pompe quale quella oggetto di causa ed equivalenti, il CTU avrebbe potuto indagare i costi di noleggio ed effettuare quindi la loro media.” non ha basi scientifiche. La fragilità scientifica dell'affermazione del Procuratore è presto e semplicemente dimostrata. Il C.T.U. ha accertato un valore finale del bene
(aggiornato al 13.04.2022, in funzione della effettiva vetustà e della condizione di usato della macchina in tale data) pari a 1.920,00 Euro, oltre I.V.A. 22%, per un costo teorico di acquisto del bene pari a 2.342,40 Euro complessivi Ipotizzando -per assurdo-un ulteriore, abbondante franco di sicurezza sommario nella stima, si può pure aggiornare in linea teorica tale stima a 2.400,00 Euro oltre IVA di legge, dicasi 2.928,00 Euro, come richiesto dal Procuratore. Anche considerando questa cifra, momentaneamente ipotizzata per assurdo, se si applicasse il costo di noleggio individuato dal
Procuratore di 86,63 Euro al giorno oltre IVA di legge, per un totale di 105,69 Euro, il costo di noleggio della macchina per 28 giorni sarebbe già superiore al costo di acquisto della macchina stessa! Se, poi, invece, correttamente si usasse il valore della macchina individuato dal C.T.U., applicando comunque il costo di noleggio giornaliero esposto dal Procuratore, ci si ritroverebbe sempre nel paradosso per cui il costo di noleggio della macchina individuato dal Procuratore supererebbe il costo di acquisto per l'acquisto della macchina stessa in soli 23 giorni!!!” (cfr. relazione peritale, pag. 17).
Del resto, come pure ha osservato il CTU nella sua relazione, non è realistico che un imprenditore del settore possa decidere di noleggiare (e viceversa, di concedere a noleggio) la pompa in questione per un solo giorno, posto che i costi dell'intera operazione di noleggio (tra i quali anche quelli di trasporto del macchinario) non la renderebbero economicamente conveniente: “In una logica imprenditoriale, risulta poco verosimile il fatto che un soggetto ideale possa concedere il noleggio di tale tipo e modello di macchina per un solo giorno. Tanto si afferma in considerazione del valore economico pressoché trascurabile dell'operazione commerciale in sè a fronte di: - costi fissi, invece, non trascurabili e comunque da sostenere per l'operazione commerciale in sé; - elevato rischio di danneggiamento della macchina da parte del soggetto a cui verrebbe noleggiata la macchina;
- certezza di una maggiorazione dell'usura della macchina a valle della restituzione della macchina. È necessario allora precisare che una operazione commerciale di noleggio della “Pompa ad alta pressione
pagina 9 di 11 pneumatica Apollo 30” possa essere immaginata da un ideale soggetto concedente il noleggio per un periodo previsto non inferiore a 6 (sei) mesi o, comunque, a fronte del pagamento del canone di locazione corrispondente ad un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi.” (così la relazione di CTU, pag.
11). Ne consegue che i preventivi che la stessa si è fatta rilasciare da imprese di noleggio CP_1 per un solo giorno (cfr. doc. 14) non appaiono parametri congrui per la determinazione dell'effettivo valore di mercato di noleggio della pompa stessa.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Come già osservato in relazione al terzo motivo di appello principale, il Tribunale ha correttamente compensato per la metà le spese di lite (e posto a carico di entrambe le parti le spese di CTU al 50%), posto che la domanda risarcitoria proposta dall'attrice è stata accolta per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto.
*
In definitiva, entrambe le impugnazioni vanno respinte, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Stante la reciproca soccombenza in appello, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante e di parte appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 994/2024 del Tribunale di Monza, così dispone:
- respinge l'appello principale:
- respinge l'appello incidentale;
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia di Parte_1
, sia di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a
[...] Controparte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
pagina 10 di 11 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il consigliere relatore est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr.ssa Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere dr.ssa Cristina Giannelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
Lorenzo Benvenuti (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._1
Milano, viale Zara n. 52;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P.IVA: , rappresentata e difesa dall'avv. Luca Rampi Controparte_1 P.IVA_2
(C.F. ) del foro di Monza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
Desio (MB), via S. Pietro n. 32;
APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: impugnazione della sentenza del Tribunale di Monza n. 994/24 pubblicata il 25 marzo
2024; materia: inadempimento di contratto di comodato gratuito
pagina 1 di 11 CONCLUSIONI
Per : Parte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, in riforma parziale della sentenza n.994/24 emessa dal Tribunale di Monza in data 25/03/2024, notificata il 18/04/2024 nel merito:
• rigettare tutte le domande di risarcimento del danno e di pagamento di indennità formulate da in quanto infondate in fatto e diritto per i motivi di cui alla narrativa;
Controparte_1 in ogni caso:
• con vittoria di spese e compensi professionali di causa dei due gradi di giudizio.”
Per Controparte_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis:
- respingere l'appello proposto dalla avverso la sentenza n. 994/24 Parte_1 emessa dal Tribunale di Monza in data 25/03/2024 in quanto infondato in fatto ed in diritto;
- in accoglimento del proposto appello incidentale, riquantificare l'indennità per illegittimo possesso da parte della della pompa ad alta pressione pneumatica airless Parte_1
Apollo matricola n. 3754G03 (completa di: D69034912AK sistema di aspirazione con campana e tubo di ritorno, DFM62001 filtro di lenea K570 INOX, D n. matricola 3754G03 con canna e pistola) in importo non inferiore ad euro 86,63 oltre Iva di legge (per un totale di € 105,69) al giorno o quale altro maggiore o minore dovesse risultare in corso di causa, importo eventualmente da ridurre progressivamente e proporzionalmente alla durata della illegittima detenzione del bene, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi di legge, e condannare quindi la Parte_1
a corrispondere il relativo importo dovuto dal 13/04/2022 (data della richiesta di
[...] restituzione) al 10/04/2024 compreso (data di restituzione del bene), comunque entro l'importo complessivo di euro 26.000,00;
- anche in accoglimento del proposto appello incidentale, condannare la Parte_1
a rifondere integralmente le spese di lite di primo grado e porre integralmente a carico
[...] della le spese di CTU;
Parte_1
- in via istruttoria, come già richiesto nel primo grado di giudizio, ammettere prova testimoniale e per interpello sui seguenti capitoli di prova:
“5) all'atto della consegna avvenuta il giorno 31/03/2021 tutti i beni elencati nel capitolo di prova n. 1 e nel ddt n. 75/C del 31/03/2021 (doc. 1 che si rammostra) erano perfettamente funzionanti”, si indicano a testimoni: 1) c/o , via Caduti Medesi n. 13, Meda Testimone_1 Controparte_1
(MB); 2) KE OC via S. Martino n. 52, Seveso (MB); 13) vero che all'atto della riconsegna alla in data 12/04/2021 da parte della Controparte_1 [...]
la levigatrice a nastro marca da mt. 3 è risultata danneggiata e non più Parte_1 CP_2 funzionate, come risulta dal filmato prodotto quale doc. 7 che si rammostra”, si indicano a testimoni: 1) KE OC via S. Martino n. 52, Seveso (MB); 2) c/o Testimone_2
, via Caduti Medesi n. 13, Meda (MB); Controparte_1
“14) vero che il costo per la riparazione della levigatrice a nastro marca da mt. 3 è risultato CP_2 non inferiore ad € 200,00” (si indica come testimone c/o Testimone_2 CP_1
, via Caduti Medesi n. 13, Meda (MB);
[...]
- all'occorrenza, disporre rinnovazione della CTU in ordine al costo di noleggio della pompa ad alta pressione oggetto di causa completa di accessori e comunque al fine della valutazione dei costi di riparazione della levigatrice a nastro Samco da mt. 3;
- con vittoria delle spese di giudizio e delle eventuali spese di CTU del secondo grado di giudizio.” pagina 2 di 11
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
1. La sentenza impugnata
Il Tribunale di Monza ha parzialmente accolto le domande proposte da nei confronti Controparte_1 di condannando quest'ultima: Parte_1
i) a restituire la pompa ad alta pressione concessale in comodato o, in caso di indisponibilità, a pagarne il valore equivalente,
ii) a versare “un'indennità giornaliera per l'illegittimo possesso” della pompa, quantificata in € 1,93 lordi dal 13/04/22 fino alla sua restituzione o fino al pagamento del suo valore;
iii) a risarcirle il danno di € 200,00 patito per effetto della riparazione della levigatrice, restituita non funzionante in data 12/04/22; compensando per metà le spese di lite e ponendo a carico di la metà delle spese di Parte_1
CTU.
2. Il giudizio di primo grado conveniva in giudizio , chiedendo la condanna della Controparte_1 Parte_1
convenuta alla restituzione dei beni consegnatile a titolo di comodato gratuito (complessivamente quattro: un muletto, una levigatrice “Samco” di 3 metri, una “pulitura” ovvero una levigatrice manuale di grandi dimensioni e una pompa ad alta pressione pneumatica airless “Apollo 30”) e non ancora restituiti, ovvero la pompa e la “pulitura”, nonché al risarcimento dei danni patiti per effetto della mancata restituzione dei beni, quantificati in € 8.900,00 per la pompa e in un importo compreso tra €
8.900,00 e € 17.800,00 per la “pulitura” (considerando uno canone di noleggio giornaliero rispettivamente di € 50,00 e compreso tra € 50,00 ed € 100,00 per 178 giorni) e per la riparazione della levigatrice restituita non funzionante, pari a € 200,00.
sosteneva di aver consegnato alla convenuta i quattro macchinari in data 31 marzo 2021 e CP_1
di aver ricevuto indietro il muletto nel luglio 2021 e la levigatrice – peraltro non funzionante- il 12 aprile 2022, ma non la pompa e la pulitura, nonostante l'esplicita richiesta in data 12.4.2022. L'attrice affermava poi di aver sostenuto una spesa di € 200,00 per la riparazione della levigatrice.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto delle domande attoree, sostenendo che i Parte_1
macchinari erano stati conferiti a titolo di finanziamento societario e che, oltre al muletto, nel mese di luglio 2021 era stata restituita anche la levigatrice, mentre la pompa ad alta pressione era stata restituita nell'aprile 2022, cosicché non vi erano altri beni da restituire;
la convenuta contestava altresì la pagina 3 di 11 legittimità delle pretese risarcitorie, ritenendole sproporzionate e infondate, in quanto i macchinari erano usati, all'attrice non servivano e comunque potevano dalla stessa essere riacquistati a un costo contenuto.
Nella memoria ex art. 183, 6° comma, n. 1) c.p.c., ammetteva che anche la pulitura era CP_1
stata restituita insieme al muletto nel mese di luglio 2021 e che, pertanto, soltanto la pompa doveva ancora essere restituita.
La causa veniva istruita mediante prova orale (interpello e testi) e CTU volta a determinare il valore commerciale della pompa e il suo valore di noleggio.
Il Tribunale, previo accertamento della natura di comodato gratuito del contratto inter partes, osservava che l'istruttoria aveva consentito di accertare che la pompa a pressione non era stata restituita e che la convenuta non aveva contestato né il malfunzionamento della levigatrice al momento della sua restituzione il 12.4.2022, né la somma necessaria per la sua riparazione.
Tenuto conto di quanto accertato dal consulente d'ufficio, condannava dunque alla Parte_1 restituzione della pompa o, in caso di indisponibilità, al pagamento del suo valore commerciale pari a €
2.342,00, condannandola altresì al pagamento di € 1,93 giornalieri dal 13.4.2022 al giorno di restituzione della pompa o del suo controvalore, e di € 200,00 per la riparazione della levigatrice.
Considerata la parziale soccombenza di circa il numero di macchinari da restituire e CP_1
l'ammontare dei danni richiesti, il Tribunale ha disposto la compensazione per metà delle spese di lite, ponendo a carico di entrambe le parti le spese di CTU in ragione di metà ciascuna.
3. L'appello di Parte_1
La sentenza è stata impugnata da che ne ha richiesto la riforma sulla base dei Parte_1
seguenti motivi.
1) Con il primo motivo di appello l'appellante sostiene che il capo II della sentenza, che condanna
[...]
a corrispondere a un'indennità “per illegittimo possesso” del Parte_1 Controparte_1 macchinario, quantificata in € 1,93 lordi giornalieri dal 13 aprile 2022 fino all'effettiva restituzione, sia censurabile per la mancanza di prova circa il danno da mancato godimento del macchinario.
non ha assolto l'onere probatorio a suo carico, non avendo dimostrato di aver subito un CP_1
danno concreto, limitandosi ad asserire l'esistenza di un danno pari al costo di noleggio, senza provare di avere avuto un effettivo bisogno del macchinario nel periodo successivo al 12 aprile 2022, né ha mai dedotto di non aver potuto eseguire delle lavorazioni per la mancanza di tale macchinario, o di aver pagina 4 di 11 ricevuto proposte di noleggio o di vendita del macchinario cui non ha potuto dare seguito, e neppure di aver dovuto acquistare un macchinario analogo per sopperire alla sua mancanza.
In ogni caso, nella denegata ipotesi del riconoscimento di un pregiudizio a carico di per la CP_1
mancata disponibilità della pompa ad altra pressione, nella quantificazione del danno non dovrebbe considerata l'IVA.
2) Con il secondo motivo di appello, l'appellante impugna il capo III della sentenza, che condanna
[...] al pagamento di € 200,00 in favore di a titolo di risarcimento per la Parte_1 Controparte_1
riparazione della levigatrice restituita il 12 aprile 2022. La sentenza è viziata per aver accolto la domanda risarcitoria in assenza di prove sufficienti riguardanti l'identificazione del macchinario,
l'esistenza di un malfunzionamento e l'entità del danno, in violazione dell'art. 2697 c.c.
In particolare, secondo l'appellante la levigatrice Samco restituita il 12 aprile 2022 non è quella oggetto di contenzioso, essendo stata quest'ultima restituita nel luglio 2021 insieme al muletto, come attestato dal ddt 37/2021. Inoltre, il Tribunale ha erroneamente affermato che non vi fosse contestazione sul malfunzionamento della levigatrice e sui costi di riparazione, avendo invece contestato Parte_1
l'imputabilità a sé del malfunzionamento. , che ne aveva l'onere, non ha fornito prove, CP_1
neppure presuntive, riguardanti l'effettivo malfunzionamento del macchinario e il costo della riparazione.
3) Con il terzo motivo di appello, l'appellante impugna i capi IV e V della sentenza, relativi alle spese di lite e di CTU, contestando la sussistenza dei presupposti per una compensazione al 50% delle spese tra le parti: parte attrice, odierna appellata, aveva inizialmente lamentato la mancata restituzione di quattro macchinari, ma nel corso del processo era emerso che tre di essi erano stati effettivamente restituiti, con la conseguenza che la domanda attorea era stata accolta soltanto per un quarto. La condanna a carico di non avrebbe dovuto pertanto superare l'importo di € 1.350,00 per Parte_1
compensi e un quarto delle spese per la CTU.
4. L'appello incidentale di
[...] si è costituita anche nel presente giudizio d'appello, chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
principale e proponendo due motivi di appello incidentale.
1) Con il primo motivo l'appellante incidentale contesta la quantificazione della somma giornaliera ricavabile del noleggio della pompa ad alta pressione operata dal giudice di primo grado, sostenendo pagina 5 di 11 che il giudice abbia accolto acriticamente le risultanze della CTU, ignorando le osservazioni formulate da : il costo di noleggio stimato dal CTU sarebbe irrisorio e non rifletterebbe i costi reali di CP_1
mercato, come emergerebbe dai preventivi di noleggio rinvenuti da e sottoposti al CTU in CP_1
sede di operazioni peritali. L'appellante incidentale ha dunque chiesto la rideterminazione del danno da mancato noleggio sulla base dei preventivi presentati e dei reali costi di noleggio offerti dal mercato, con eventuale rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio.
2) Con il secondo motivo di appello incidentale, lamenta che il Giudice ha erroneamente CP_1 ritenuto l'attrice parzialmente soccombente, avendo tempestivamente chiarito, in sede di CP_1
memoria n. 1), quale fosse il bene ancora da restituire, mentre la parte convenuta ha fornito informazioni false, dichiarando in comparsa di costituzione che anche la pompa ad alta pressione era già stata restituita. Chiede dunque che, in riforma della sentenza impugnata, venga Parte_1 condannata all'integrale rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio, nonché a sostenere integralmente le spese per la CTU.
*
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
*
5. Decisione
5.1. L'appello principale è infondato.
E' anzi tutto infondato il primo motivo di appello.
Deve ritenersi infatti che la pompa ad alta pressione pneumatica airless Apollo matricola n. 3754G03, di proprietà di (doc. 5 ) e consegnata a in comodato gratuito in CP_1 CP_1 Parte_1
data 31.3.2021 (doc. 1 ) sia costituita da un bene mobile produttivo, come tale normalmente CP_1 idoneo a produrre utilità, sia mediante l'uso diretto da parte del suo proprietario, sia mediante la concessione del suo godimento ad altri dietro corrispettivo, come dimostra il fatto – pacifico in causa – per cui il bene è stato consegnato a perché lo impiegasse nel processo produttivo della sua Parte_1
attività imprenditoriale, consistente nella verniciatura e laccatura di mobili d'arredo.
Ciò detto, appare pienamente conforme a diritto la decisione del Tribunale di considerare la detenzione senza titolo di detto bene da parte di , a decorrere dalla richiesta di restituzione fattane dal Parte_1
proprietario in data 12.4.2021, fatto costitutivo di un danno “da perdita subita”, consistito CP_1
nella impossibilità per il proprietario di esercitare il diritto di godimento su detto bene, così come appare corretta la decisione di quantificare detto danno utilizzando il parametro del canone di noleggio pagina 6 di 11 del bene stesso. Come infatti chiarito di recente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta”; inoltre, “nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (Cass. S.U. n. 33645/2022; principi di diritto enunciati al paragr.
4.10. della motivazione).
Va dunque confermato il capo della sentenza impugnata di condanna dell'odierna appellante al pagamento, in favore dell'appellata, del valore corrispondente al canone di noleggio più probabile del macchinario.
Ciò detto, poiché il canone di noleggio del macchinario è normalmente gravato dell'IVA, trattandosi di operazione commerciale tra imprenditori, non vi è motivo per escludere l'IVA dalla quantificazione del danno operata dal consulente d'ufficio.
Anche il secondo motivo di appello risulta infondato.
Premesso che levigatrice di 3 metri risulta tra i macchinari consegnati a il CP_2 Parte_1
31.3.2021, insieme con la pompa di cui al motivo che precede, al muletto e alla pulitura (doc. 5 cit.),
l'istruttoria documentale e orale espletata in primo grado ha consentito di accertare che la levigatrice restituita a il 12.4.2022 fu proprio la levigatrice di 3 metri, mentre insieme con il CP_1 CP_2
muletto, nel mese di luglio 2021, fu restituita la pulitura, ovvero la levigatrice manuale (cd
“levigabordi”): cfr. doc. 16 e deposizione del teste Koci Shkelzen in risposta al capitolo 12 Parte_1
della memoria istruttoria di , nonché risposta del l.r. di , , CP_1 Parte_1 Testimone_3 sull'interpello relativo al capitolo 9 della memoria istruttoria di . CP_1
Appurato, dunque, che correttamente il Tribunale ha accertato che la riconsegna della levigatrice avvenne in data 12.4.2022, risulta altrettanto condivisibile la considerazione del giudice di CP_2
primo grado in relazione al fatto che né il malfunzionamento della levigatrice, né il costo necessario per la sua riparazione fossero stati contestati dalla convenuta e che tali circostanze non Parte_1
necessitassero di prova. Invero , a fronte delle affermazioni di parte attrice contenute Parte_1 nell'atto di citazione, e a fronte della produzione del doc. 7 attestante il malfunzionamento del macchinario, in sede di comparsa di costituzione e risposta si è limitata ad affermare che non vi era pagina 7 di 11 prova che il lamentato malfunzionamento fosse a sé imputabile: “Il mancato funzionamento lamentato da controparte non è mai stato contestato dopo la restituzione, pertanto non vi sono elementi per addossare la responsabilità di tale malfunzionamento alla parte convenuta” (cfr. l'ultima pagina della comparsa).
Accertato mediante il video in data 20.6.2022 (doc. 7) il malfunzionamento della levigatrice CP_2
restituita da in data 12.4.2022, sarebbe stato onere di parte convenuta allegare, Parte_1 Parte_1
e poi dimostrare, di avere restituito il macchinario perfettamente funzionante. Ciò che, invece, l'odierna appellante non ha mai fatto né offerto di fare.
Nessuna contestazione specifica risulta, inoltre, in relazione al costo per la riparazione del macchinario, che l'attrice ha quantificato in € 200,00 senza che osservasse nulla in merito. Parte_1
Va pertanto confermato anche il capo della sentenza impugnata che condanna l'odierna appellante al risarcimento del danno da riparazione della levigatrice consegnata non funzionante.
E' infine infondato il terzo motivo di appello.
In considerazione della parziale vittoria di - che a fronte della richiesta di condanna di CP_1
controparte a risarcirle il danno da detenzione illegittima del macchinario per oltre 100 euro giornalieri, si è vista accogliere detta domanda in una misura di gran lunga inferiore (meno due euro giornalieri accertati) – correttamente il Tribunale ha deciso di compensare per metà le spese di lite e di porre a carico di entrambe le parti le spese di CTU al 50% ciascuna. Non si giustifica, per contro, una compensazione che superi il 50% riconosciuto in primo grado, posto che è risultata CP_1
sostanzialmente vittoriosa, anche se per importi sensibilmente inferiori a quelli richiesti, mentre non corrisponde a verità quanto dedotto dall'appellante in merito alla domanda di condanna alla restituzione dei macchinari: sin dalla memoria di precisazione delle domande, depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 1) c.p.c., ha limitato la domanda in parola alla sola pompa ad CP_1
alta pressione, riconoscendo che tutti gli altri tre macchinari concessi in comodato, compresa la pulitura, erano stati restituiti.
5.2. E' infondato anche l'appello incidentale.
Infondato è anzi tutto il primo motivo di appello incidentale.
Il CTU, invero, in sede di replica alle osservazioni critiche presentate da parte , ha CP_1
esplicitato, mediante argomenti del tutto condivisibili, i motivi per cui non potevano essere presi validamente a parametro, per determinare il valore di noleggio della pompa ad alta pressione, i pagina 8 di 11 preventivi di noleggio sottoposti al CTU da parte attrice: “Il C.T.U. ha sicuramente tenuto conto di tutte la documentazione prodotta dai Procuratori. Certo non ha ignorato il preventivo prodotto dalla
Impresa HSS Nolo interpellata dalla Parte e, anzi, ha riservato a questo particolare attenzione ed interesse. Il metodo proposto dal Procuratore, ovvero quello per cui “Individuate le ditte venditrici di pompe quale quella oggetto di causa ed equivalenti, il CTU avrebbe potuto indagare i costi di noleggio ed effettuare quindi la loro media.” non ha basi scientifiche. La fragilità scientifica dell'affermazione del Procuratore è presto e semplicemente dimostrata. Il C.T.U. ha accertato un valore finale del bene
(aggiornato al 13.04.2022, in funzione della effettiva vetustà e della condizione di usato della macchina in tale data) pari a 1.920,00 Euro, oltre I.V.A. 22%, per un costo teorico di acquisto del bene pari a 2.342,40 Euro complessivi Ipotizzando -per assurdo-un ulteriore, abbondante franco di sicurezza sommario nella stima, si può pure aggiornare in linea teorica tale stima a 2.400,00 Euro oltre IVA di legge, dicasi 2.928,00 Euro, come richiesto dal Procuratore. Anche considerando questa cifra, momentaneamente ipotizzata per assurdo, se si applicasse il costo di noleggio individuato dal
Procuratore di 86,63 Euro al giorno oltre IVA di legge, per un totale di 105,69 Euro, il costo di noleggio della macchina per 28 giorni sarebbe già superiore al costo di acquisto della macchina stessa! Se, poi, invece, correttamente si usasse il valore della macchina individuato dal C.T.U., applicando comunque il costo di noleggio giornaliero esposto dal Procuratore, ci si ritroverebbe sempre nel paradosso per cui il costo di noleggio della macchina individuato dal Procuratore supererebbe il costo di acquisto per l'acquisto della macchina stessa in soli 23 giorni!!!” (cfr. relazione peritale, pag. 17).
Del resto, come pure ha osservato il CTU nella sua relazione, non è realistico che un imprenditore del settore possa decidere di noleggiare (e viceversa, di concedere a noleggio) la pompa in questione per un solo giorno, posto che i costi dell'intera operazione di noleggio (tra i quali anche quelli di trasporto del macchinario) non la renderebbero economicamente conveniente: “In una logica imprenditoriale, risulta poco verosimile il fatto che un soggetto ideale possa concedere il noleggio di tale tipo e modello di macchina per un solo giorno. Tanto si afferma in considerazione del valore economico pressoché trascurabile dell'operazione commerciale in sè a fronte di: - costi fissi, invece, non trascurabili e comunque da sostenere per l'operazione commerciale in sé; - elevato rischio di danneggiamento della macchina da parte del soggetto a cui verrebbe noleggiata la macchina;
- certezza di una maggiorazione dell'usura della macchina a valle della restituzione della macchina. È necessario allora precisare che una operazione commerciale di noleggio della “Pompa ad alta pressione
pagina 9 di 11 pneumatica Apollo 30” possa essere immaginata da un ideale soggetto concedente il noleggio per un periodo previsto non inferiore a 6 (sei) mesi o, comunque, a fronte del pagamento del canone di locazione corrispondente ad un periodo non inferiore a 6 (sei) mesi.” (così la relazione di CTU, pag.
11). Ne consegue che i preventivi che la stessa si è fatta rilasciare da imprese di noleggio CP_1 per un solo giorno (cfr. doc. 14) non appaiono parametri congrui per la determinazione dell'effettivo valore di mercato di noleggio della pompa stessa.
Anche il secondo motivo di appello incidentale è infondato.
Come già osservato in relazione al terzo motivo di appello principale, il Tribunale ha correttamente compensato per la metà le spese di lite (e posto a carico di entrambe le parti le spese di CTU al 50%), posto che la domanda risarcitoria proposta dall'attrice è stata accolta per un importo di gran lunga inferiore a quello richiesto.
*
In definitiva, entrambe le impugnazioni vanno respinte, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Stante la reciproca soccombenza in appello, le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte appellante e di parte appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13
DPR 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...]
, e sull'appello incidentale proposto da avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza n. 994/2024 del Tribunale di Monza, così dispone:
- respinge l'appello principale:
- respinge l'appello incidentale;
- conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di appello;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte sia di Parte_1
, sia di dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a
[...] Controparte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
pagina 10 di 11 Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025.
Il consigliere relatore est. Il Presidente
Cristina Giannelli Alberto Massimo Vigorelli
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