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Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/08/2025, n. 1294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1294 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente est. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1309 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria
Giurisdizione dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c e 473 bis.51 cpc
DI
(c.f. ) rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. DAMIANO LUIGI presso il quale elettivamente domicilia
E
(c.f. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, CP_1 C.F._2 dall'avv. PICCOLO VINCENZO presso il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/01/2025 , nato a [...], Parte_1 il 26/06/1975 e , nata a [...], il [...], premettendo: CP_1 di aver contratto matrimonio in Portici il 12/03/2005; Per_ che dal matrimonio erano nati tre figli: , nato il [...], nato il [...] e Per_2
nato il [...]; Per_3
1 rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis cpc e raccolte le conclusioni il Tribunale si riservava la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti, così come confermato all'udienza del 10/07/2025, hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“ 1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) la SI.ra risiederà presso la casa coniugale, in Portici alla via II Traversa CP_1
Immacolata n.6, fino alla scadenza del contratto di locazione intestato al SI. Parte_1
Per_
e la abiterà unitamente ai figli , e , utilizzando tutti gli arredi;
il SI.
[...] Per_2 Per_3
ritirerà la restante parte dei suoi effetti personali e si trasferirà in altro Parte_1 alloggio da reperire mentre temporaneamente è ospite della madre in Portici;
3) Alla scadenza del contratto di locazione in assenza di rinnovo della locazione da parte della proprietaria il SI. , si impegna a fare da garante per la stipula di un Parte_1 nuovo contratto di locazione di tipo abitativo del proprio nucleo familiare, almeno fino a quando la SI.ra non avrà un lavoro che Le consenta di poter garantire al locatore il CP_1 pagamento del canone, che comunque sarà a carico della SI.ra ; CP_1
4) Il SI. corrisponderà, alla moglie, SI.ra , una somma Parte_1 CP_1 mensile complessiva di € 900,00 per il mantenimento dei tre figli (€. 300,00 c.u.), e consentirà per le eSIenze dei suoi figli l'utilizzo dell'autovettura Fiat panda di cui al punto 6 della premessa.
5) Nulla per il mantenimento per la moglie che si dichiara economicamente autosufficiente.
6) L'ASSEGNO UNICO di circa €. 600,00 sarà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% (€. 300,00 circa) come per legge allegando prova documentale dell'aggiornamento della pratica di erogazione da effettuare da parte del SI. a Parte_1 mezzo CAF/PATRONATO;
7) L'assegno di mantenimento verrà corrisposto entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, rivalutato, anno per anno, secondo gli indici ISTAT. Il padre si farà carico, inoltre, del 50% delle spese straordinarie riguardanti i figli, che siano debitamente documentate, secondo protocollo d'intesa sottoscritto dal Tribunale di Napoli e l'Ordine degli avvocati di Napoli che le parti dichiarano di conoscere ed approvare fino ad acquisita autonomia dei figli.
2 8) L'affido dei figli e , minorenni, rimarrà condiviso fra i due genitori, i quali Per_2 Per_3 assumeranno di concerto le decisioni di maggiore interesse circa l'istruzione, l'educazione e la salute tenendo conto dei loro bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni.
9) Il SI. avrà diritto di avere con sé i figli, durante la settimana, il martedì ed Parte_1 il Giovedì dalle 18.00 alle 20.00; ed a settimane alterne, avrà con sé i figli il Sabato dalle ore
17.00 fino alle 20.00 e alternativamente la Domenica dalle ore 12,00 alle 18.30, compatibilmente con le diverse eSIenze e/o necessità scolastiche di e . Per quanto riguarda le Per_2 Per_3 vacanze estive ed esclusivamente per il mese di Agosto, il padre trascorrerà con i figli almeno due settimane, da concordare con la madre entro il 30 Maggio di ogni anno.
10) In occasione delle festività natalizie e trascorreranno il prossimo Natale Per_2 Per_3
(24 e 25 dicembre) e la notte di San Silvestro (31 dicembre)con la madre ed il giorno di S.
Stefano, il giorno di Capodanno (1 gennaio) e l'Epifania (6 gennaio)con il padre, il quale potrà tenerli con sé l'intera giornata ( dalle ore 10.30 alle ore 19.00); trascorreranno la prossima
Pasqua con la madre ed il Lunedì in Albis con il padre che li terrà con sé dalle ore 10.00 alle
19.00, e viceversa l'anno successivo.
I coniugi stabiliscono, altresì, che i giorni dei compleanni e onomastici di e si Per_2 Per_3 prodigheranno per trascorrerli insieme, se possibile;
in alternativa dette ricorrenze saranno trascorse dai minori ad anni alterni presso ciascun genitore. Per_ Per il figlio maggiorenne, , i rapporti verranno concordati dallo stesso con il padre.
11) Per tutto quanto non previsto soccorreranno le norme vigenti in materia.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto del minore, non ritenuto necessario atteso l' accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
3 (atto n.16, parte I, S., reg. Atti Matrimonio anno 2005); CP_1
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Portici per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio il 11/07/2025
Il Presidente est.
Raffaele Sdino
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