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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/04/2025, n. 204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 204 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1026/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco -Presidente/Relatore
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1026/2023 vertente
TRA
(c.f. nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Gianna Pina Benvenga, presso il cui studio, in San Rufo (SA), alla via
Castagneto n 10, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il PM in data 20.3.2025 ha apposto il proprio visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato il 9/10/2023, la IG.ra
[...]
ha premesso di aver contratto matrimonio (atto di matrimonio N.8 P.2 S. A anno 2004) con Pt_1
il IG. , in San Rufo (Sa) il giorno 18/12/2004. Controparte_1
Ciò premesso, ha poi dedotto:
- che la residenza della famiglia è presso un'abitazione di proprietà della famiglia Pt_1
insieme ai genitori della IG.ra sita nel Comune di San Rufo (Sa) alla Via Temparella Pt_1
– Area 167 n 5- Interno 6;
- che entrambi i coniugi svolgono lavori saltuari, attualmente la IG.ra lavora come Pt_1 commessa presso un'attività commerciale di Atena Lucana (Sa) con un contratto a termine, come da documentazione allegata;
- che i coniugi e hanno avuto due figli: nata a [...] il Pt_1 CP_1 Persona_1
9/03/2005 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, attualmente frequentante il quarto anno di superiore presso l'Istituto Alberghiero di Sant'Arsenio (Sa), e Controparte_2
nato a [...] l'[...], minorenne frequentante il secondo anno di scuola superiore
[...] presso la Ragioneria di Sant'Arsenio;
- che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più avuto un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, tra loro sia divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
- che, infatti, il IG. ha già lasciato la casa coniugale ed ha portato via gli effetti e gli CP_1
oggetti personali, mentre i figli continuano ad abitare con la madre;
- che ormai non c'è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che i rapporti, anche di frequentazione, tra padre e figli, in considerazione dell'età di quest'ultimi, sono rimessi alla lora determinazione, in ogni caso la madre si è impegnata da sempre ad agevolarli;
- che i coniugi non sono proprietari di beni immobili né di altri beni;
la IG.ra è Pt_1
intestataria di una utilitaria del 2010, tipo TATA, comprata con i suoi risparmi, del valore di
€ 1.000,00, utilizzata per le eIGenze di spostamento della famiglia e, in questo periodo, per andare a lavorare;
- che ad oggi tutti i tentativi diretti a pervenire ad una separazione consensuale si sono rilevati inutili per cui l'esponente è costretta a fare ricorso alla domanda di pronuncia della separazione;
Per tutti questi motivi la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa adozione dei provvedimenti di rito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
26/01/1986 – cod. fisc. e , nato a [...], C.F._1 Controparte_1
il 2/02/1978 – cod. fisc. autorizzando gli stessi a vivere C.F._2 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, di proprietà della ricorrente, alla medesima ricorrente che vi abiterà insieme ai figli;
3) disporre l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, dando atto che gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificati rapporti con entrambe le linee parentali;
4) disporre che il IGnor provvederà al più presto a formalizzare il trasferimento CP_1
di residenza, dandone notizia alla Signora per agevolare la comunicazione Pt_1 nell'interesse dei figli;
5) disporre che il IGnore verserà alla madre, IGnora , entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minorenne e della figlia maggiorenne, fino a quando quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente;
6) disporre che i genitori, e , provvederanno congiuntamente alle spese Pt_1 CP_1
straordinarie per il mantenimento dei figli, opportunamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno;
7) disporre in merito al rilascio del passaporto e/o altri documenti validi per l'espatrio, autorizzando espressamente la IGnora ad ottenerne il rilascio;
Pt_1
8) disporre che la IGnora usufruisca in maniera esclusiva di ogni agevolazione, Pt_1
sussidio e/o beneficio fiscale spettante per i figli.
Con provvedimento del 12 ottobre 2023, il Presidente del Collegio Dott. Francesco Guerino Gatto ha delegato la trattazione e l'istruzione del procedimento alla Dott.ssa Antonella Tedesco.
All'udienza di prima comparizione del 16/01/2024 innanzi al Giudice sono comparsi solamente la parte ricorrente con il suo avvocato, la quale ha rappresentato il mancato perfezionamento della notifica ai sensi dell'art 140 c.p.c. e chiesto un termine per rinnovare. All'esito di tale udienza, il Giudice ha concesso un nuovo termine perentorio per permettere la notifica e ha rinviato al 7 maggio
2024.
Con ordinanza dell'08/05/2024 il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha adottato Controparte_1
i provvedimenti temporanei mediante i quali ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro comportamenti corretti e a prestare cura verso la prole , ha assegnato poi la casa familiare ad abitazione della moglie che vi abiterà insieme ai Parte_1
figli, nonché ha affidato la prole minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con residenza presso la madre e ha fissato i giorni e le festività che il genitore non convivente potrà trascorrere con il figlio minore.
In ordine al mantenimento del figlio minorenne e della figlia maggiorenne, Controparte_2
ma non autosufficiente il Giudice, sempre, con provvedimento temporaneo, ha Persona_1
disposto che il padre dovrà corrispondere mensilmente un assegno di € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, nonché contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli.
Con provvedimento del 12/02/2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 21/01/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il PM in data 21/03/2025 ha apposto il proprio visto.
Quest'ultimo, infatti, ai sensi dell'art. 70 c.p.c., è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, le incomprensioni e le incompatibilità caratteriali, l'allontanamento del IG. CP_1
dalla casa coniugale, nonché la mancanza di una volontà di riconciliarsi sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tali circostanze allegate dalla ricorrente non hanno trovato alcuna smentita posto che il resistente ha scelto di rimanere contumace. Sulla domanda di affidamento del figlio minorenne
Quanto alla richiesta di affidamento condiviso del figlio minorenne, occorre premettere che la legge n 54/2006 pone come regola generale l'affidamento condiviso “che non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori” (Cass. n 2219/2018. Infatti, l'art 337 ter stabilisce che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi
e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
“.
“Pertanto il giudice deve considerare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati
a entrambi i genitori determinandone i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli e solo se l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, il giudice può con provvedimento motivato disporre per l'affidamento esclusivo” ( art 337 ter e art 337 quater del c.c.).
“Il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione “(Cass 9764/2019), trova espresso riconoscimento anche a livello internazionale come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 nonché a livello europeo tramite la Carta di Nizza.
“Il principio di bigenitorialità non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive eIGenze di vita del figlio e dell'altro genitore giacché in tema di affidamento dei figli minori il giudizio prognostico che il giudice deve operare circa le capacità dei genitori di educare e crescere i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione , va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le capacità di relazioni affettive, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore “( Cass
Ord. N 31902/2018, Cass n 18817/2015).
Nel caso di affidamento condiviso, “la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori” (art. 337 ter c.c.) qualora, invece, venga disposto l'affidamento esclusivo del minore l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta, salva diversa disposizione del giudice, al solo genitore affidatario ( (art. 337 quater c.c. ). Alla luce dei principi richiamati, nel caso in esame si applica la regola ordinaria in materia di affidamento: l'affidamento congiunto del minorenne con residenza dello Controparte_2
stesso presso la madre.
In ordine ai rapporti di frequentazione tra il padre e il figlio minorenne, che tra alcuni mesi si appresta a compiere 17 anni e in assenza di precise richieste da parte del padre, che nel presente giudizio non si è costituito, il Tribunale ritiene di confermare quanto disposto dal Giudice con provvedimento temporaneo.
Nel dettaglio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minorenne , due Controparte_2
giorni alla settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto, durante il periodo di Natale e fine anno ad anni alterni con il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 dicembre, o il 1 gennaio e il 6
Gennaio ; durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, salvo diversi accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il 30/05/di ogni anno.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto poi alla richiesta di assegnazione della casa familiare proveniente dalla IG.ra
[...]
ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo Pt_1 prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Orbene, la norma è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che essa attribuisce al giudice della separazione (o del divorzio) il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare solo al genitore cui vengono affidati i figli minorenni (e, successivamente all'entrata in vigore della legge n.
74 del 1987 che ha sostituito l'art. 6 della legge divorzio, anche al genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti), trattandosi di una norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, con la conseguenza che è esclusa la possibilità di assegnare la casa coniugale al coniuge non affidatario di figli minorenni né convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Alla stregua di tale interpretazione, affermatasi a partire dalla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite del 23.4.1982 n. 2494 e ribadita dalle sezioni unite 28.10.1995 n. 11297 e 21.7.2004 n. 13603, è presupposto necessario per l'assegnazione della casa coniugale l'affidamento della prole o, a partire dalla legge n. 74/87, la convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti. Infatti, secondo la Cassazione l'art 337 sexties, prevedendo come criterio prioritario l'interesse dei figli nel godimento della casa familiare, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n.
21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021).
Facendo applicazione di tale principio e tenuto conto del titolo di proprietà della casa familiare, la casa familiare è attribuita alla IG. , genitore collocatario del figlio minorenne Parte_1 [...]
e della figlia che seppur maggiorenne non è autosufficiente. CP_2 Persona_1
Inoltre, dal certificato dello stato di famiglia datato 21/07/2023 il IG. risulta ancora Controparte_2 residente nella casa coniugale nonostante “abbia lasciato la casa coniugale da circa 6 anni, portando con sé gli effetti e gli oggetti personali e viva in una casa in affitto a San Rufo” come precisato dalla ricorrente.
La formalizzazione del trasferimento di residenza non è un aspetto secondario nei rapporti di separazione dal momento che l'articolo 337 sexties, secondo comma, c.c. prescrive che “ in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”
Sull'assegno di mantenimento dei figli
Quanto ai provvedimenti economici riguardanti i figli, la legge concede innanzitutto rilevanza “agli accordi liberamente sottoscritti dalle parti” (articolo 337 ter, 4 comma, c.c.); in ogni caso “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice ove necessario stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinarsi considerando:
1) le attuali eIGenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di un matrimonio;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore
4) le risorse economiche di entrambi i genitori
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
In relazione al principio di proporzionalità la Corte di cassazione ha affermato che “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione della prole non si fonda a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge.
Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue eIGenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro coniuge anche in presenza di una notevole disparità reddituale” (Cass. n 18538/2013).
L' articolo 337 septies c.c. poi prevede una tutela economica anche per i figli maggiorenni, laddove questi non sono economicamente autosufficienti viene corrisposto un assegno periodico.
Considerato che il IG. lavora saltuariamente come operaio e che la IG.ra Controparte_1 Pt_2
lavora come dipendente part- time in un negozio di abbigliamento, percependo uno stipendio
[...] mensile di € 800,00 si ritiene congruo per lo stesso il pagamento di un assegno di mantenimento di euro 300,00 (100,00 euro per il figlio maggiorenne e 200,00 euro per il figlio minorenne) da versare entro il 5 di ogni mese.
Tale obbligo, così come aumentato, avrà decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Va, altresì, confermato l'obbligo per il padre di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie per i figli.
Sulle altre domande
Quanto alla domanda di rilascio del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio, l'art. 20 del decreto-legge n 69/2023 ha apportato delle modifiche alla legge n 1185 del 1967 in materia di rilascio dei passaporti.
In virtù di tale modifica, per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore non è più necessario il consenso dell'altro genitore, lo stesso dicasi per le carte di identità valide per l'espatrio rilasciate all'interno di paesi dell'Unione Europea. A questo principio fa eccezione il caso in cui a carico del genitore richiedente, sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell'autorità giudiziaria. Resta invece ferma la necessità del consenso di entrambi i genitori alla richiesta di passaporto per il figlio minore.
Rispetto a ciò, la parte non ha allegato o provato in alcun modo il diniego del resistente con la conseguenza che la richiesta potrà essere presentata nelle forme previste dalla legge, senza necessità di statuizione del Tribunale.
Quanto alla domanda di usufruire di ogni agevolazione, sussidio e/o beneficio fiscale per i figli in via esclusiva per la IG.ra , in materia di detrazione è previsto che “in caso di affidamento Parte_1
congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori” (art.12, I comma, lett c. del D.p.r. n 917/1986, circolare del 16/03/2007 n 15 dell'Agenzia delle Entrate, nello stesso senso anche Cass. n 18392/2018).” Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnato per intero al secondo genitore” (art.12, I comma, lett c. del D.p.r. n 917/1986).
Tale principio può estendersi anche a tutte le altre agevolazioni, sussidi o benefici fiscali spettanti ai figli, spettando quindi ad entrambi i coniugi nella misura del 50%, senza che debba esservi statuizione del Tribunale.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Stante l'esito del procedimento si ritiene sussistano le condizioni per la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
2/08/1978 e nata a [...] il [...] i quali hanno contratto Parte_1
matrimonio civile in San Rufo (Sa) il 18/12/2004 (atto di matrimonio N.8 P.2 S. A anno 2004 del Comune di San Rufo);
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso gli altri comportamenti corretti e a prestare cura verso la prole;
- Dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
- Disciplina il diritto-dovere di visita paterno come in parte motiva indicato;
- Assegna la casa familiare alla IG.ra ; Parte_1
- Dispone che il IG. formalizzi al più presto il trasferimento di residenza, Controparte_2
dandone notizia alla IG.ra per agevolare la comunicazione con i figli;
Parte_1
- Pone a carico di l'assegno di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da aprile 2026;
- Pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli;
Controparte_1
- Rigetta le ulteriori domande;
- Compensa le spese di lite;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Rufo per gli adempimenti di competenza;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio del 10 aprile 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco -Presidente/Relatore
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1026/2023 vertente
TRA
(c.f. nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall' avv. Gianna Pina Benvenga, presso il cui studio, in San Rufo (SA), alla via
Castagneto n 10, è elettivamente domiciliata
-ricorrente-
e
(c.f. ) Controparte_1 C.F._2
-resistente contumace-
e
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: separazione giudiziale;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il PM in data 20.3.2025 ha apposto il proprio visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con atto di ricorso per separazione giudiziale dei coniugi, depositato il 9/10/2023, la IG.ra
[...]
ha premesso di aver contratto matrimonio (atto di matrimonio N.8 P.2 S. A anno 2004) con Pt_1
il IG. , in San Rufo (Sa) il giorno 18/12/2004. Controparte_1
Ciò premesso, ha poi dedotto:
- che la residenza della famiglia è presso un'abitazione di proprietà della famiglia Pt_1
insieme ai genitori della IG.ra sita nel Comune di San Rufo (Sa) alla Via Temparella Pt_1
– Area 167 n 5- Interno 6;
- che entrambi i coniugi svolgono lavori saltuari, attualmente la IG.ra lavora come Pt_1 commessa presso un'attività commerciale di Atena Lucana (Sa) con un contratto a termine, come da documentazione allegata;
- che i coniugi e hanno avuto due figli: nata a [...] il Pt_1 CP_1 Persona_1
9/03/2005 maggiorenne, ma non economicamente autosufficiente, attualmente frequentante il quarto anno di superiore presso l'Istituto Alberghiero di Sant'Arsenio (Sa), e Controparte_2
nato a [...] l'[...], minorenne frequentante il secondo anno di scuola superiore
[...] presso la Ragioneria di Sant'Arsenio;
- che da tempo i coniugi, per incompatibilità di carattere e incomprensioni non hanno più avuto un'unione affettiva e sentimentale e, pertanto, essendo venuta meno la comunione materiale e spirituale, tra loro sia divenuta insostenibile la convivenza sotto lo stesso tetto;
- che, infatti, il IG. ha già lasciato la casa coniugale ed ha portato via gli effetti e gli CP_1
oggetti personali, mentre i figli continuano ad abitare con la madre;
- che ormai non c'è alcuna possibilità di riconciliazione;
- che i rapporti, anche di frequentazione, tra padre e figli, in considerazione dell'età di quest'ultimi, sono rimessi alla lora determinazione, in ogni caso la madre si è impegnata da sempre ad agevolarli;
- che i coniugi non sono proprietari di beni immobili né di altri beni;
la IG.ra è Pt_1
intestataria di una utilitaria del 2010, tipo TATA, comprata con i suoi risparmi, del valore di
€ 1.000,00, utilizzata per le eIGenze di spostamento della famiglia e, in questo periodo, per andare a lavorare;
- che ad oggi tutti i tentativi diretti a pervenire ad una separazione consensuale si sono rilevati inutili per cui l'esponente è costretta a fare ricorso alla domanda di pronuncia della separazione;
Per tutti questi motivi la ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa adozione dei provvedimenti di rito, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il Parte_1
26/01/1986 – cod. fisc. e , nato a [...], C.F._1 Controparte_1
il 2/02/1978 – cod. fisc. autorizzando gli stessi a vivere C.F._2 separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) assegnare la casa coniugale, di proprietà della ricorrente, alla medesima ricorrente che vi abiterà insieme ai figli;
3) disporre l'affidamento del figlio minorenne ad entrambi i genitori, dando atto che gli stessi eserciteranno la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico- fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e IGnificati rapporti con entrambe le linee parentali;
4) disporre che il IGnor provvederà al più presto a formalizzare il trasferimento CP_1
di residenza, dandone notizia alla Signora per agevolare la comunicazione Pt_1 nell'interesse dei figli;
5) disporre che il IGnore verserà alla madre, IGnora , entro il CP_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 a titolo di concorso per il mantenimento del figlio minorenne e della figlia maggiorenne, fino a quando quest'ultima non sarà economicamente autosufficiente;
6) disporre che i genitori, e , provvederanno congiuntamente alle spese Pt_1 CP_1
straordinarie per il mantenimento dei figli, opportunamente concordate e documentate, nella misura del 50% ciascuno;
7) disporre in merito al rilascio del passaporto e/o altri documenti validi per l'espatrio, autorizzando espressamente la IGnora ad ottenerne il rilascio;
Pt_1
8) disporre che la IGnora usufruisca in maniera esclusiva di ogni agevolazione, Pt_1
sussidio e/o beneficio fiscale spettante per i figli.
Con provvedimento del 12 ottobre 2023, il Presidente del Collegio Dott. Francesco Guerino Gatto ha delegato la trattazione e l'istruzione del procedimento alla Dott.ssa Antonella Tedesco.
All'udienza di prima comparizione del 16/01/2024 innanzi al Giudice sono comparsi solamente la parte ricorrente con il suo avvocato, la quale ha rappresentato il mancato perfezionamento della notifica ai sensi dell'art 140 c.p.c. e chiesto un termine per rinnovare. All'esito di tale udienza, il Giudice ha concesso un nuovo termine perentorio per permettere la notifica e ha rinviato al 7 maggio
2024.
Con ordinanza dell'08/05/2024 il Giudice ha dichiarato la contumacia di e ha adottato Controparte_1
i provvedimenti temporanei mediante i quali ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso l'altro comportamenti corretti e a prestare cura verso la prole , ha assegnato poi la casa familiare ad abitazione della moglie che vi abiterà insieme ai Parte_1
figli, nonché ha affidato la prole minore ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale con residenza presso la madre e ha fissato i giorni e le festività che il genitore non convivente potrà trascorrere con il figlio minore.
In ordine al mantenimento del figlio minorenne e della figlia maggiorenne, Controparte_2
ma non autosufficiente il Giudice, sempre, con provvedimento temporaneo, ha Persona_1
disposto che il padre dovrà corrispondere mensilmente un assegno di € 200,00 da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente, nonché contribuire nella misura del 50% alle spese straordinarie per i figli.
Con provvedimento del 12/02/2025, reso all'esito dell'udienza cartolare del 21/01/2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione con trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il PM in data 21/03/2025 ha apposto il proprio visto.
Quest'ultimo, infatti, ai sensi dell'art. 70 c.p.c., è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria in atti, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte, né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sulla domanda di separazione giudiziale.
Tanto premesso, il Collegio ritiene che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, le incomprensioni e le incompatibilità caratteriali, l'allontanamento del IG. CP_1
dalla casa coniugale, nonché la mancanza di una volontà di riconciliarsi sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Tali circostanze allegate dalla ricorrente non hanno trovato alcuna smentita posto che il resistente ha scelto di rimanere contumace. Sulla domanda di affidamento del figlio minorenne
Quanto alla richiesta di affidamento condiviso del figlio minorenne, occorre premettere che la legge n 54/2006 pone come regola generale l'affidamento condiviso “che non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori” (Cass. n 2219/2018. Infatti, l'art 337 ter stabilisce che “Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi
e di conservare rapporti IGnificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale
“.
“Pertanto il giudice deve considerare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati
a entrambi i genitori determinandone i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli e solo se l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore, il giudice può con provvedimento motivato disporre per l'affidamento esclusivo” ( art 337 ter e art 337 quater del c.c.).
“Il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, nel dovere dei primi di cooperare nell'assistenza, educazione e istruzione “(Cass 9764/2019), trova espresso riconoscimento anche a livello internazionale come la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 nonché a livello europeo tramite la Carta di Nizza.
“Il principio di bigenitorialità non comporta l'applicazione di una proporzione matematica in termini di parità dei tempi di frequentazione del minore in quanto l'esercizio del diritto deve essere armonizzato in concreto con le complessive eIGenze di vita del figlio e dell'altro genitore giacché in tema di affidamento dei figli minori il giudizio prognostico che il giudice deve operare circa le capacità dei genitori di educare e crescere i figli nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell'unione , va formulata tenendo conto del modo in cui i genitori hanno in precedenza svolto i propri compiti, le capacità di relazioni affettive, di attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore “( Cass
Ord. N 31902/2018, Cass n 18817/2015).
Nel caso di affidamento condiviso, “la responsabilità genitoriale è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori” (art. 337 ter c.c.) qualora, invece, venga disposto l'affidamento esclusivo del minore l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta, salva diversa disposizione del giudice, al solo genitore affidatario ( (art. 337 quater c.c. ). Alla luce dei principi richiamati, nel caso in esame si applica la regola ordinaria in materia di affidamento: l'affidamento congiunto del minorenne con residenza dello Controparte_2
stesso presso la madre.
In ordine ai rapporti di frequentazione tra il padre e il figlio minorenne, che tra alcuni mesi si appresta a compiere 17 anni e in assenza di precise richieste da parte del padre, che nel presente giudizio non si è costituito, il Tribunale ritiene di confermare quanto disposto dal Giudice con provvedimento temporaneo.
Nel dettaglio, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minorenne , due Controparte_2
giorni alla settimana dalle ore 17:00 alle ore 19:00 e a fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera con pernotto, durante il periodo di Natale e fine anno ad anni alterni con il giorno della vigilia o quello di Natale, nonché il giorno di Santo Stefano con il 31 dicembre, o il 1 gennaio e il 6
Gennaio ; durante le vacanze di Pasqua ad anni alterni o il giorno di Pasqua o il lunedì in Albis, salvo diversi accordo;
durante le vacanze estive quindici giorni nel mese di Luglio o Agosto, previo accordo tra le parti entro il 30/05/di ogni anno.
Sull'assegnazione della casa familiare.
Quanto poi alla richiesta di assegnazione della casa familiare proveniente dalla IG.ra
[...]
ai sensi dell'art. 337-sexies c.c. “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo Pt_1 prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà”.
Orbene, la norma è stata interpretata dalla Suprema Corte nel senso che essa attribuisce al giudice della separazione (o del divorzio) il potere di assegnare l'abitazione nella casa familiare solo al genitore cui vengono affidati i figli minorenni (e, successivamente all'entrata in vigore della legge n.
74 del 1987 che ha sostituito l'art. 6 della legge divorzio, anche al genitore con il quale convivono figli maggiorenni, non ancora economicamente autosufficienti), trattandosi di una norma di carattere eccezionale dettata nell'esclusivo interesse della prole, con la conseguenza che è esclusa la possibilità di assegnare la casa coniugale al coniuge non affidatario di figli minorenni né convivente con figli maggiorenni non economicamente autosufficienti. Alla stregua di tale interpretazione, affermatasi a partire dalla sentenza della Suprema Corte a sezioni unite del 23.4.1982 n. 2494 e ribadita dalle sezioni unite 28.10.1995 n. 11297 e 21.7.2004 n. 13603, è presupposto necessario per l'assegnazione della casa coniugale l'affidamento della prole o, a partire dalla legge n. 74/87, la convivenza con figli maggiorenni non autosufficienti. Infatti, secondo la Cassazione l'art 337 sexties, prevedendo come criterio prioritario l'interesse dei figli nel godimento della casa familiare, ha una ratio di protezione nei confronti di questi ultimi, tutelandone l'interesse a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, per mantenere le consuetudini di vita e le relazioni che in esso si radicano (Cass. n. 25604 e 32231 del 2018; Cass. n.
21334 del 2013; Cass. n. 18603 del 2021).
Facendo applicazione di tale principio e tenuto conto del titolo di proprietà della casa familiare, la casa familiare è attribuita alla IG. , genitore collocatario del figlio minorenne Parte_1 [...]
e della figlia che seppur maggiorenne non è autosufficiente. CP_2 Persona_1
Inoltre, dal certificato dello stato di famiglia datato 21/07/2023 il IG. risulta ancora Controparte_2 residente nella casa coniugale nonostante “abbia lasciato la casa coniugale da circa 6 anni, portando con sé gli effetti e gli oggetti personali e viva in una casa in affitto a San Rufo” come precisato dalla ricorrente.
La formalizzazione del trasferimento di residenza non è un aspetto secondario nei rapporti di separazione dal momento che l'articolo 337 sexties, secondo comma, c.c. prescrive che “ in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficoltà di reperire il soggetto”
Sull'assegno di mantenimento dei figli
Quanto ai provvedimenti economici riguardanti i figli, la legge concede innanzitutto rilevanza “agli accordi liberamente sottoscritti dalle parti” (articolo 337 ter, 4 comma, c.c.); in ogni caso “ciascuno dei genitori provvede al mantenimento della prole in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice ove necessario stabilisce la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità da determinarsi considerando:
1) le attuali eIGenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di un matrimonio;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore
4) le risorse economiche di entrambi i genitori
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.
In relazione al principio di proporzionalità la Corte di cassazione ha affermato che “la determinazione del contributo che per legge grava su ciascun coniuge per il mantenimento, l'educazione e
l'istruzione della prole non si fonda a differenza di quanto avviene nella determinazione dell'assegno spettante al coniuge separato o divorziato su una rigida comparazione della situazione patrimoniale di ciascun coniuge.
Pertanto, le maggiori potenzialità economiche del genitore affidatario concorrono a garantire al minore un miglior soddisfacimento delle sue eIGenze di vita, ma non comportano una proporzionale diminuzione del contributo posto a carico dell'altro coniuge anche in presenza di una notevole disparità reddituale” (Cass. n 18538/2013).
L' articolo 337 septies c.c. poi prevede una tutela economica anche per i figli maggiorenni, laddove questi non sono economicamente autosufficienti viene corrisposto un assegno periodico.
Considerato che il IG. lavora saltuariamente come operaio e che la IG.ra Controparte_1 Pt_2
lavora come dipendente part- time in un negozio di abbigliamento, percependo uno stipendio
[...] mensile di € 800,00 si ritiene congruo per lo stesso il pagamento di un assegno di mantenimento di euro 300,00 (100,00 euro per il figlio maggiorenne e 200,00 euro per il figlio minorenne) da versare entro il 5 di ogni mese.
Tale obbligo, così come aumentato, avrà decorrenza dalla pubblicazione della sentenza.
Va, altresì, confermato l'obbligo per il padre di contribuire, al 50%, alle spese straordinarie per i figli.
Sulle altre domande
Quanto alla domanda di rilascio del passaporto e/o di altri documenti validi per l'espatrio, l'art. 20 del decreto-legge n 69/2023 ha apportato delle modifiche alla legge n 1185 del 1967 in materia di rilascio dei passaporti.
In virtù di tale modifica, per il rilascio del passaporto a favore di un genitore di figlio minore non è più necessario il consenso dell'altro genitore, lo stesso dicasi per le carte di identità valide per l'espatrio rilasciate all'interno di paesi dell'Unione Europea. A questo principio fa eccezione il caso in cui a carico del genitore richiedente, sia stato emesso un provvedimento inibitorio da parte dell'autorità giudiziaria. Resta invece ferma la necessità del consenso di entrambi i genitori alla richiesta di passaporto per il figlio minore.
Rispetto a ciò, la parte non ha allegato o provato in alcun modo il diniego del resistente con la conseguenza che la richiesta potrà essere presentata nelle forme previste dalla legge, senza necessità di statuizione del Tribunale.
Quanto alla domanda di usufruire di ogni agevolazione, sussidio e/o beneficio fiscale per i figli in via esclusiva per la IG.ra , in materia di detrazione è previsto che “in caso di affidamento Parte_1
congiunto o condiviso, la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori” (art.12, I comma, lett c. del D.p.r. n 917/1986, circolare del 16/03/2007 n 15 dell'Agenzia delle Entrate, nello stesso senso anche Cass. n 18392/2018).” Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione per limiti di reddito, la detrazione è assegnato per intero al secondo genitore” (art.12, I comma, lett c. del D.p.r. n 917/1986).
Tale principio può estendersi anche a tutte le altre agevolazioni, sussidi o benefici fiscali spettanti ai figli, spettando quindi ad entrambi i coniugi nella misura del 50%, senza che debba esservi statuizione del Tribunale.
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Stante l'esito del procedimento si ritiene sussistano le condizioni per la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi nato a [...] il Controparte_1
2/08/1978 e nata a [...] il [...] i quali hanno contratto Parte_1
matrimonio civile in San Rufo (Sa) il 18/12/2004 (atto di matrimonio N.8 P.2 S. A anno 2004 del Comune di San Rufo);
- Autorizza i coniugi a vivere separatamente, ciascuno impegnandosi a tenere verso gli altri comportamenti corretti e a prestare cura verso la prole;
- Dispone l'affidamento condiviso del figlio minorenne ad entrambi i genitori con residenza presso la madre;
- Disciplina il diritto-dovere di visita paterno come in parte motiva indicato;
- Assegna la casa familiare alla IG.ra ; Parte_1
- Dispone che il IG. formalizzi al più presto il trasferimento di residenza, Controparte_2
dandone notizia alla IG.ra per agevolare la comunicazione con i figli;
Parte_1
- Pone a carico di l'assegno di euro 300,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento dei figli, che dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese alla ricorrente e dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT FOI a far data da aprile 2026;
- Pone a carico di il pagamento del 50% delle spese straordinarie per i figli;
Controparte_1
- Rigetta le ulteriori domande;
- Compensa le spese di lite;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Rufo per gli adempimenti di competenza;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di conIGlio del 10 aprile 2025
Il Presidente/Relatore dott.ssa Antonella Tedesco