Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2576
CS
Rigetto
Sentenza 27 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione di legge e eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta (valvola by pass)

    Il Collegio ha ritenuto che la dichiarazione iniziale del GSE, che indicava l'uso della valvola di by pass esclusivamente in caso di avaria, fosse incompatibile con il suo utilizzo anche durante gli avviamenti. La mancanza di dati orari di apertura e l'installazione tardiva del sistema di monitoraggio hanno impedito la corretta quantificazione dell'energia termica utile.

  • Rigettato
    Violazione ed erronea applicazione di legge e eccesso di potere per vizio del procedimento, errore e difetto dei presupposti, dell’istruttoria, della motivazione. Illogicità e ingiustizia manifesta (compensazione portata gas naturale)

    Il Collegio ha ritenuto che, sebbene il PCI fosse riferito a 15°C, il volume del gas era stato misurato a 0°C, creando una difformità tra i dati dichiarati e la situazione reale. L'utilizzo di dati non corretti per la compensazione ha portato a una sottostima dell'energia di alimentazione.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività della legge (applicazione retroattiva della normativa)

    Il Consiglio di Stato ha confermato la giurisprudenza secondo cui il D.M. 5 settembre 2011 consente la presentazione di domande per annualità antecedenti alla sua entrata in vigore. Pertanto, la disciplina applicabile è quella del decreto stesso e delle relative linee guida, anche per periodi precedenti.

  • Rigettato
    Il GSE non può far valere pretese creditorie prima di una pronuncia del giudice e non esiste norma che attribuisca potere di riscossione coattiva.

    La richiesta di restituzione dei benefici è considerata un atto esecutivo e dovuto, conseguente alla decadenza dal beneficio. Non è un provvedimento autonomo lesivo.

  • Rigettato
    Il GSE ha omesso di esaminare le censure giuridiche formulate contro il provvedimento di annullamento del riconoscimento CAR.

    L'infondatezza delle doglianze mosse avverso il provvedimento presupposto (annullamento del riconoscimento CAR) comporta la reiezione anche dell'impugnativa relativa all'atto esecutivo (richiesta di restituzione).

  • Rigettato
    Richiesta di ammissione di verifica o consulenza tecnica d'ufficio per accertare la conformità delle indicazioni tecniche.

    Il Collegio ha ritenuto irrilevante la richiesta di CTU poiché la normativa e le linee guida stabiliscono criteri oggettivi di misurazione che non ammettono metodi alternativi o equivalenti. Le difformità riscontrate sono rilevanti e non sostituibili con altre metodiche.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/03/2026, n. 2576
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 2576
    Data del deposito : 27 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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