Decreto presidenziale 29 gennaio 2024
Ordinanza cautelare 5 febbraio 2024
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 24/12/2025, n. 2940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2940 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02940/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00051/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2024, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Accursio Augello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno - Questura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n. 182;
per l'annullamento
- del provvedimento del Questore di Palermo del 09.11.2023, con il quale è fatto divieto all’odierno ricorrente, per un periodo di un anno dalla data di notifica del provvedimento, di accedere nei campi di calcio negli impianti sportivi del territorio nazionale, nonché “ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano ed assistono alle medesime manifestazioni ... alle stazioni ferroviarie, di metropolitana, dei mezzi di superficie, ai caselli autostradali, agli autogrill, agli scali aerei e navali, utilizzati dai tifosi per raggiungere gli impianti sportivi e vige per due ore prima dell'inizio delle manifestazioni sportive, durante lo svolgimento, e due ore dopo la fine delle stesse”, notificato il 10/11/2023;
- ove occorra del verbale di notifica del 10/11/2023 e contestuale esecuzione dell’ordinanza emessa dal Questore di Palermo in data 09.11.2023, sopra richiamata;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o consequenziale e/o comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. AN NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il Sig. -OMISSIS-ha impugnato col ricorso in epigrafe – chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare - il provvedimento notificatogli il 10/11/2023 con il quale il Questore di Palermo gli ha imposto, per la durata di un anno, il divieto di accesso ai campi di calcio negli impianti sportivi del territorio nazionale, nonché “ai luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano ed assistono alle medesime manifestazioni ... alle stazioni ferroviarie, di metropolitana, dei mezzi di superficie, ai caselli autostradali, agli autogrill, agli scali aerei e navali, utilizzati dai tifosi per raggiungere gli impianti sportivi e vige per due ore prima dell'inizio delle manifestazioni sportive, durante lo svolgimento, e due ore dopo la fine delle stesse”.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio per resistere al ricorso con atto di mera forma.
Con ordinanza n. -OMISSIS- (poi confermata in sede di appello cautelare) questa Sezione ha respinto l’istanza cautelare formulata dal ricorrente, con la seguente motivazione:
“ Rilevato che:
- all’esito della delibazione sommaria tipica della presente fase cautelare, il provvedimento impugnato resiste alle censure di parte ricorrente.
Considerato che:
- il video depositato dalla amministrazione (in particolare quello segnato in atti con il numero 2) evidenzia come il ricorrente abbia innescato la rissa, con una condotta già di per sé espressiva di violenza;
- il referto arbitrale, siccome acquisito dall’amministrazione agli atti del procedimento, evidenzia inoltre come il ricorrente non si sia limitato a iniziare la rissa, ma come egli abbia partecipato attivamente alle reciproche condotte violente caratterizzanti il fatto tipico di cui all’art. 588 c.p.;
- in particolare, il direttore di gara rileva che: “Mi spostavo e notavo il Sig. -OMISSIS-, numero 10 della -OMISSIS-che unitamente al -OMISSIS-colpivano con numerosi pugni e calci il -OMISSIS- ed altri sostenitori avversari che rispondevano al tentativo di aggressione senza esclusione di colpi.”;
- il provvedimento risulta peraltro proporzionato nella parte in cui non impone genericamente al ricorrente di non frequentare le zone “limitrofe” a quelle in cui si svolgono le manifestazioni sportive, ma precisa che per esse debbano intendersi “… tutte le strade, vie o piazze
limitrofe all’impianto sportivo ove si svolgono partite riguardanti le squadre di calcio iscritte alle serie suddette, nonché quelle utilizzate per portarsi dai parcheggi agli impianti sportivi, i parcheggi stessi normalmente utilizzati nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni sportive, gli esercizi pubblici che esistono nei pressi degli impianti sportivi e che abitualmente sono frequentati prima, durante e dopo gli incontri di calcio.”, e gli altri luoghi espressamente indicati;
- infine, la norma attributiva del potere consente l’adozione dei provvedimenti quali quelli in esame senza limitazioni di carattere soggettivo, così come già affermato da questo Tribunale: “ … le disposizioni di legge che regolano la misura che viene in considerazione non contengono alcuna specifica indicazione dalla quale possa trarsi la conclusione che il divieto di partecipare a manifestazioni sportive debba ritenersi limitato alla partecipazione quale spettatore e non quale atleta.” (Tar Sicilia, Palermo, II Sezione, sentenza del 9 luglio 2021, n. 2192).
Ritenuto che:
- pertanto, l’istanza cautelare non risulta assistita dal necessario fumus boni iuris;
- peraltro, l’istanza cautelare appare sfornita anche del necessario requisito del periculum in mora, prospettato da parte ricorrente in modo ipotetico e senza alcun tipo di allegazione concreta.
- ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase cautelare. ”.
Con memoria prodotta in vista dell’udienza di merito, l’amministrazione resistente ha eccepito in via preliminare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso, in ragione del fatto che il provvedimento impugnato ha esaurito i propri effetti avendo la durata di un anno decorrente dal 10.11.2023. Nel merito, ha contestato la fondatezza di tutte le censure dedotte.
Anche la difesa del ricorrente, con memoria depositata il 21.10.2025 ha rilevato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, essendo ormai venuti meno gli effetti del divieto impugnato.
All’udienza pubblica del 5 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Deve essere innanzi tutto dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, come dedotto da entrambe le parti in causa, atteso che il divieto di accesso agli impianti sportivi aveva la durata di un anno a decorrere dal 10.11.2023 e – non essendo stato sospeso da alcuno dei giudici adìti in sede cautelare – ha ormai esaurito i propri effetti.
Ai sensi dell’art. 35 del c.p.a. “ Il giudice dichiara, anche d’ufficio, il ricorso: (…) improcedibile quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione, (…) ”.
Resta da definire l’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, disposta – ma solo in via anticipata e provvisoria - dalla apposita Commissione istituita presso questo TAR.
Nella prospettiva di tale pronunciamento, il Collegio rileva che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata presentata nell’anno 2022 e menziona la condizione reddituale del ricorrente riferita, appunto, a quell’anno. Ai fini della definitiva ammissione occorre, dunque, che sia depositata in giudizio:
documentazione idonea (anche sotto forma di autocertificazione) a dimostrare il possesso da parte del ricorrente dei requisiti necessari, sia nell’anno di avvio del contenzioso (2024), sia in quello di definizione dello stesso (2025);
prova dell’iscrizione del difensore del ricorrente nello speciale elenco di cui all’art. 81 del D.P.R. 115/2002.
Alla luce di quanto precisato si assegna alla parte ricorrente il termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza, per provvedere all’integrazione documentale richiesta.
Si rinvia l’ulteriore trattazione della causa all’udienza pubblica indicata in dispositivo, anche ai fini della definitiva statuizione in ordine al regime delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), non definitivamente pronunciando dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Pone a carico della parte ricorrente gli adempimenti istruttori di cui in motivazione, da espletare nel termine perentorio di giorni trenta, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
Rinvia l’ulteriore trattazione della causa all’udienza pubblica dell’8 aprile 2026.
Spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e gli altri soggetti indicati nel corpo della sentenza.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AN NO, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
NN AN, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN NO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.