TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 19/11/2025, n. 2607 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2607 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RT ND,
in esito all'udienza del 18.11.2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3923/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in in Messina Via Trieste, 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Irrera dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: crediti di lavoro
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 17/07/2024 la ricorrente esponeva di essere dipendente turnista e che ai dipendenti turnisti non espletanti un turno prolungato al pomeriggio, veniva negato il diritto ad usufruire del buono pasto sostitutivo della mensa.
Deduceva altresì di aver trasmesso a mezzo pec all' resistente, missiva in CP_2 cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto ad accedere alla pausa mensa nonché alla garanzia ed esplicazione delle modalità sostitutive del diritto alla mensa, non potendo usufruire materialmente della mensa in quanto dipendente turnista e che l non riscontrava la richiesta. CP_2
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7.4.1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto ovvero il pagamento di un controvalore in denaro.
Sul punto il dipendente allegava di aver espletato n.429 turni per il periodo dal
GIUGNO 2021 / FEBBRAIO 2024 e di aver quindi diritto al pagamento dell'importo di euro 3.003,00 per i turni eccedenti le sei ore svolti.
Rappresentava che con deliberazione n.2814/DS del 4/8/2021 (doc.2) l' CP_3
aveva aderito alla convenzione 9 - Lotto 12 per la Sicilia e Parte_2 che pertanto il valore del buono pasto ammontava a 7 euro per ogni turno svolto.
Nella contumacia dell' depositate le note difensive, la causa veniva CP_4 decisa.
La disamina delle questioni oggetto del giudizio può utilmente svolgersi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. tenendo in considerazione i numerosi precedenti resi dall'intestato Tribunale, confermati in appello, anche alla luce del recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. lavoro sent.15629/2021).
2 Si osserva che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28.11.2019
n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01.03.2021 n. 5547; id., 21.10.2020 n. 22985).
Deve quindi ricercarsi la fonte normativa del diritto invocato, tenendo in considerazione che per il periodo successivo al 2016, occorre verificare l'eventuale modifica della disciplina contrattuale, rispetto al CCNL del 7.4.1999.
Sul punto, si rileva che l'art. 29 del CCNL 1998-2001, stipulato il 20 settembre
2001, e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, reca la disciplina in merito al diritto alla mensa e afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del
3 dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990”.
L'applicazione e l'efficacia di tale norma non è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2016-2018 che ha diversamente disciplinato numerosi aspetti del rapporto di lavoro ma che per ogni capo ha espressamente indicato le norme che cessavano di avere efficacia (vedi artt. 21, 26bis, 32, 35, 51,
56, 63, 71, 79, 85, 93, 98), tra cui non figura l'art. 29 sopra citato.
Si osserva, in particolare che l'art. 56, inserito nel capo relativo alla formazione, fa riferimento all'abrogazione dell'art.29 del CCNL, biennio 1998-2001, stipulato il
7/4/1999 che disciplina appunto la formazione e l'aggiornamento professionale, da non confondere con l'art. 29 CCNL del biennio 1998-2001, stipulato il 20.09.2001 che istituisce il diritto alla mensa.
Ed in più, l'art. 99 dispone che : “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL.”
La disposizione del CCNL stipulato il 21/5/2018 che parte resistente richiama e considera come ostativa del diritto alla mensa per il personale turnista, è contenuta nell'art. 27 comma 4 che così recita:” Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata
4 della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G.”
Deve applicarsi quindi il bilanciamento degli interessi richiamati dalle norme contrattuali sopra riportate.
Occorre contemperare quindi il diritto potestativo dell'interessato a richiedere la fruizione del servizio mensa con le necessità aziendali, non tralasciando la ratio della norma che impone comunque un carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, norma che, si ribadisce, è ancora in vigore.
Non si può, quindi riconoscere una discrezionalità assoluta del datore di lavoro nell'assegnare il diritto al buono pasto, considerando un idoneo bilanciamento degli interessi, la previsione delle modalità sostitutive alla fruizione della mensa.
Milita in tal senso il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
5 Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27, riguarda solo l'articolazione dell'orario di lavoro e del diritto ad interrompere la prestazione lavorativa, con la fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro
-anche per la consumazione del pasto - ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia con essa incompatibile.
Il punto focale di osservazione si incentra allora sulle modalità di svolgimento dell'orario di lavoro.
E' utile richiamare, più in generale, il diritto alla pausa ex art. 8 del D.Lgs. n.
66/2003 per cui: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.
1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
6 Il diritto alla pausa, è, dunque, riconosciuto in via assoluta al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
La previsione contrattuale del CCNL 2016-2018 che, disciplinando l'orario di lavoro, espressamente elimina la possibilità per il dipendente in turno di effettuare una pausa di 30 minuti deve essere coordinata con la norma sopra citata nel senso che, appunto, fermo restando l'obbligo di legge alla pausa e il diritto contrattuale alla mensa per tutti i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve attivarsi per garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.
L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione del dipendente si osserva che egli svolge turni superiori alle sei ore. Tale assunto, è provato documentalmente.
Tenuto conto però delle esigenze dell'Azienda e della peculiarità della prestazione lavorativa del ricorrente, lo stesso non potrebbe usufruire del servizio mensa - data la durata dei turni di lavoro e la necessità che i pazienti non rimangano senza assistenza o, addirittura, nel turno notturno, data la mancanza dell'erogazione di un
7 servizio mensa serale. In tal caso, sembra possibile riconoscere il diritto ai buoni pasto, proprio in relazione all'impossibilità per il ricorrente di usufruire del servizio mensa poiché, con i buoni pasto, il ricorrente non potrebbe recarsi nei ristoranti della zona per utilizzare gli stessi durante il servizio, ma vi si potrebbe recare al termine dell'orario di lavoro o potrebbe acquistare un cestino - pasto da consumare nei momenti di attesa.
Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda attorea, così uniformandosi ai numerosi precedenti di merito e di legittimità invocati dalla ricorrente e prodotti in copia, che ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In ordine al quantum debeatur, tenuto conto dell'analiticità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito.
L' resistente va, quindi condannata al riconoscimento in favore della CP_2
ricorrente del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. A tal proposito, infatti, va rammentato che l'art. 29 CCNL
2001 integrativo del CCNL 1999, più volte richiamato, prevede il divieto di monetizzazione del buono pasto.
Il costo del pasto è quello stabilito dalla deliberazione n.2814/DS del 4/8/2021 dell' quindi pari ad euro 7. CP_3
Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Compete dunque alla ricorrente la somma di € 3.003,00. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed
8 applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal ricorrente nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- in accoglimento delle domande, condanna l' convenuta al CP_2
pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di
3.003,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore della predetta del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
RT ND
9 10
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa RT ND,
in esito all'udienza del 18.11.2025, a trattazione scritta, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3923/2024 R.G. e vertente
TRA
, C.F. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
in in Messina Via Trieste, 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Irrera dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti ricorrente
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t., C.F. CP_1 P.IVA_1
Resistente contumace
OGGETTO: crediti di lavoro
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in 17/07/2024 la ricorrente esponeva di essere dipendente turnista e che ai dipendenti turnisti non espletanti un turno prolungato al pomeriggio, veniva negato il diritto ad usufruire del buono pasto sostitutivo della mensa.
Deduceva altresì di aver trasmesso a mezzo pec all' resistente, missiva in CP_2 cui aveva chiesto il riconoscimento del diritto ad accedere alla pausa mensa nonché alla garanzia ed esplicazione delle modalità sostitutive del diritto alla mensa, non potendo usufruire materialmente della mensa in quanto dipendente turnista e che l non riscontrava la richiesta. CP_2
Invocando l'art. 29 CCNL del personale comparto sanità del 7.4.1999 nonché l'art. 8 del d.lgs. n. 66/2003, di attuazione della direttiva n. 93/104/CE, chiedeva di ritenere e dichiarare il suo diritto alla mensa o alle garanzie ed esplicazioni delle modalità sostitutive del diritto di mensa ovvero l'erogazione di buoni pasto ovvero il pagamento di un controvalore in denaro.
Sul punto il dipendente allegava di aver espletato n.429 turni per il periodo dal
GIUGNO 2021 / FEBBRAIO 2024 e di aver quindi diritto al pagamento dell'importo di euro 3.003,00 per i turni eccedenti le sei ore svolti.
Rappresentava che con deliberazione n.2814/DS del 4/8/2021 (doc.2) l' CP_3
aveva aderito alla convenzione 9 - Lotto 12 per la Sicilia e Parte_2 che pertanto il valore del buono pasto ammontava a 7 euro per ogni turno svolto.
Nella contumacia dell' depositate le note difensive, la causa veniva CP_4 decisa.
La disamina delle questioni oggetto del giudizio può utilmente svolgersi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. c.p.c. tenendo in considerazione i numerosi precedenti resi dall'intestato Tribunale, confermati in appello, anche alla luce del recente arresto giurisprudenziale della Suprema Corte (Cass. Sez. lavoro sent.15629/2021).
2 Si osserva che il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (cfr., ex multis, Cass. 28.11.2019
n. 31137); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (v., da ultimo, Cass. 01.03.2021 n. 5547; id., 21.10.2020 n. 22985).
Deve quindi ricercarsi la fonte normativa del diritto invocato, tenendo in considerazione che per il periodo successivo al 2016, occorre verificare l'eventuale modifica della disciplina contrattuale, rispetto al CCNL del 7.4.1999.
Sul punto, si rileva che l'art. 29 del CCNL 1998-2001, stipulato il 20 settembre
2001, e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31.7.2009, reca la disciplina in merito al diritto alla mensa e afferma che “le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del
CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori.
Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare organizzazione dell'orario. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione - nel quadro delle risorse disponibili - dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del
3 dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile.
Sono disapplicati gli artt. 33 del DPR 270/1987 e 68, comma 2, del DPR
384/1990”.
L'applicazione e l'efficacia di tale norma non è stata modificata a seguito dell'entrata in vigore del CCNL 2016-2018 che ha diversamente disciplinato numerosi aspetti del rapporto di lavoro ma che per ogni capo ha espressamente indicato le norme che cessavano di avere efficacia (vedi artt. 21, 26bis, 32, 35, 51,
56, 63, 71, 79, 85, 93, 98), tra cui non figura l'art. 29 sopra citato.
Si osserva, in particolare che l'art. 56, inserito nel capo relativo alla formazione, fa riferimento all'abrogazione dell'art.29 del CCNL, biennio 1998-2001, stipulato il
7/4/1999 che disciplina appunto la formazione e l'aggiornamento professionale, da non confondere con l'art. 29 CCNL del biennio 1998-2001, stipulato il 20.09.2001 che istituisce il diritto alla mensa.
Ed in più, l'art. 99 dispone che : “Le disposizioni contenute nei precedenti CCNL concernenti le Aziende e gli Enti del presente comparto della Sanità continuano a trovare applicazione, in quanto non espressamente disapplicate dal presente CCNL negli articoli appositamente riferiti alle disapplicazioni o in quanto compatibili con le disposizioni legislative vigenti nonché con le previsioni del presente CCNL.”
La disposizione del CCNL stipulato il 21/5/2018 che parte resistente richiama e considera come ostativa del diritto alla mensa per il personale turnista, è contenuta nell'art. 27 comma 4 che così recita:” Qualora la prestazione di lavoro giornaliera ecceda le sei ore, il personale, purché non in turno, ha diritto a beneficiare di una pausa di almeno 30 minuti al fine del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto, secondo la disciplina di cui all'art. 29 del CCNL integrativo del 20/9/2001 e all'art.4 del CCNL del 31/7/2009 (Mensa). La durata
4 della pausa e la sua collocazione temporale, sono definite in funzione della tipologia di orario di lavoro nella quale la pausa è inserita, nonché in relazione alla disponibilità di eventuali servizi di ristoro, alla dislocazione delle sedi dell'Azienda o Ente nella città, alla dimensione della stessa città. Una diversa e più ampia durata della pausa giornaliera, rispetto a quella stabilita in ciascun ufficio, può essere prevista per il personale che si trovi nelle particolari situazioni di cui al precedente comma lett. G.”
Deve applicarsi quindi il bilanciamento degli interessi richiamati dalle norme contrattuali sopra riportate.
Occorre contemperare quindi il diritto potestativo dell'interessato a richiedere la fruizione del servizio mensa con le necessità aziendali, non tralasciando la ratio della norma che impone comunque un carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive, norma che, si ribadisce, è ancora in vigore.
Non si può, quindi riconoscere una discrezionalità assoluta del datore di lavoro nell'assegnare il diritto al buono pasto, considerando un idoneo bilanciamento degli interessi, la previsione delle modalità sostitutive alla fruizione della mensa.
Milita in tal senso il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del CCNL.
5 Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
L'esclusione del personale in turno, operata dal comma quarto dell'art. 27, riguarda solo l'articolazione dell'orario di lavoro e del diritto ad interrompere la prestazione lavorativa, con la fruibilità di una pausa di 30 minuti all'interno dell'orario di lavoro
-anche per la consumazione del pasto - ma non toglie che vi sia il diritto del lavoratore alle modalità sostitutive della pausa non fruita, qualora l'articolazione dell'orario di lavoro sia con essa incompatibile.
Il punto focale di osservazione si incentra allora sulle modalità di svolgimento dell'orario di lavoro.
E' utile richiamare, più in generale, il diritto alla pausa ex art. 8 del D.Lgs. n.
66/2003 per cui: “Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo. Salvo diverse disposizioni dei contratti collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 regio decreto 10 settembre 1923, n.
1955, e successivi atti applicativi, e dell'articolo 4 del regio decreto 10 settembre 1923, n. 1956, e successive integrazioni”.
6 Il diritto alla pausa, è, dunque, riconosciuto in via assoluta al lavoratore nel caso in cui l'orario ecceda le 6 ore per il recupero delle energie psico-fisiche e per l'eventuale consumazione del pasto.
La previsione contrattuale del CCNL 2016-2018 che, disciplinando l'orario di lavoro, espressamente elimina la possibilità per il dipendente in turno di effettuare una pausa di 30 minuti deve essere coordinata con la norma sopra citata nel senso che, appunto, fermo restando l'obbligo di legge alla pausa e il diritto contrattuale alla mensa per tutti i lavoratori dipendenti, il datore di lavoro deve attivarsi per garantire l'esercizio del diritto con modalità sostitutive.
L'impossibilità di usufruire della mensa, per la particolare strutturazione dell'orario di lavoro e per l'esigenza di continuità della prestazione lavorativa effettuata dal personale turnista, non fa decadere il diritto di detto personale alla mensa, ma, al contrario, fa sorgere in capo allo stesso il diritto alla mensa con modalità sostitutive: il diritto ai buoni pasto.
Ancor meno problematica è la circostanza in cui la prestazione del personale turnista si inserisca all'interno di quelle fasce in cui comunemente avviene la consumazione del pasto e vi è, nelle medesime fasce orarie, l'apertura di un servizio aziendale di mensa.
L'art. 29 CCNL integrativo del 2001 specifica che il diritto alla mensa o il diritto alle eventuali erogazioni dello stesso in modalità sostitutive sono subordinate all'effettiva presenza al lavoro.
Con riferimento alla posizione del dipendente si osserva che egli svolge turni superiori alle sei ore. Tale assunto, è provato documentalmente.
Tenuto conto però delle esigenze dell'Azienda e della peculiarità della prestazione lavorativa del ricorrente, lo stesso non potrebbe usufruire del servizio mensa - data la durata dei turni di lavoro e la necessità che i pazienti non rimangano senza assistenza o, addirittura, nel turno notturno, data la mancanza dell'erogazione di un
7 servizio mensa serale. In tal caso, sembra possibile riconoscere il diritto ai buoni pasto, proprio in relazione all'impossibilità per il ricorrente di usufruire del servizio mensa poiché, con i buoni pasto, il ricorrente non potrebbe recarsi nei ristoranti della zona per utilizzare gli stessi durante il servizio, ma vi si potrebbe recare al termine dell'orario di lavoro o potrebbe acquistare un cestino - pasto da consumare nei momenti di attesa.
Le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda attorea, così uniformandosi ai numerosi precedenti di merito e di legittimità invocati dalla ricorrente e prodotti in copia, che ben possono richiamarsi in questa sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
In ordine al quantum debeatur, tenuto conto dell'analiticità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito.
L' resistente va, quindi condannata al riconoscimento in favore della CP_2
ricorrente del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore. A tal proposito, infatti, va rammentato che l'art. 29 CCNL
2001 integrativo del CCNL 1999, più volte richiamato, prevede il divieto di monetizzazione del buono pasto.
Il costo del pasto è quello stabilito dalla deliberazione n.2814/DS del 4/8/2021 dell' quindi pari ad euro 7. CP_3
Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Compete dunque alla ricorrente la somma di € 3.003,00. Su tale somma decorreranno gli interessi di legge.
Le spese seguono la soccombenza principale e si liquidano ex D.M. n. 147/2014 come in dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed
8 applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate e la durata infratriennale del giudizio.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte dal ricorrente nei confronti dell' , in persona del legale rappresentante Controparte_5
pro tempore, disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede;
- in accoglimento delle domande, condanna l' convenuta al CP_2
pagamento in favore della ricorrente della somma complessiva di
3.003,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo, nonché al riconoscimento in favore della predetta del diritto all'erogazione dei buoni pasto per ogni turno lavorativo eccedente le sei ore a far tempo dalla data della domanda;
- condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in euro 1.313,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Messina, 18/11/2025
Il Giudice del Lavoro
RT ND
9 10