Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/06/2025, n. 2574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2574 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 1071/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1071/2025 del Ruolo Generale, assunta in decisione all'udienza del 10 giugno 2025, avente per oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], C.F.: , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Giuseppina Bruno;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], C.F.: , rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avv. Elisabetta Buldo;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.06.2025, sentite le parti, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni precisate, la causa era riservata per la decisione.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.02.2025 premetteva di avere contratto Parte_1 matrimonio con rito concordatario con nel Comune di Cava De' Tirreni (Sa) in data Controparte_1
1
17.05.2014, e che dalla loro unione, in epoca precedente al matrimonio, era nato Persona_1
(31.08.2004).
[...]
In particolare, il ricorrente rilevava che il vincolo coniugale si era ormai logorato da tempo e che il
Tribunale di Salerno, con sentenza non definitiva n. 3873/2022 pubbl. il 08/11/2022 dichiarava la separazione dei predetti coniugi.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
Con propria memoria in data 30.04.2025 anche la resistente, si costituiva in Controparte_1 giudizio, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla memoria difensiva.
2. All'udienza del 10.06.2025, inerente al presente giudizio di divorzio, le parti manifestavano la loro volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni: “con riferimento al mantenimento del figlio , io, mi impegno a Persona_1 Parte_1 corrispondere un contributo di € 1000,00 mensili oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat
a decorrere da entro il 10 luglio, alla madre sul conto corrente da intestarsi al figlio con delega operativa alla madre. Inoltre, mi impegno a corrispondere il 100% delle spese straordinarie per il figlio, previa comunicazione delle stesse da sostenersi per quelle “correnti” tipo libri, palestra o accordo per la loro determinazione per le spese più importanti, con comunicazione dei bollettini per le tasse universitarie e per gli altri pagamenti più elevati. A titolo di assegno una tantum, io Pt_1
mi obbligo a corrispondere entro 90 gg dalla pronuncia della presente sentenza, la somma
[...] di € 150.000,00 a . Resta fermo che fino a quando non sarà corrisposta la somma Controparte_1 di cui sopra, io continuerò a corrispondere l'assegno di mantenimento per la Parte_1
resistente previsto in sentenza di separazione. Io Di mi obbligo a rilasciare la casa CP_1
coniugale, comprensiva degli arredi e quadri, entro 90 gg dalla presente pronuncia, dichiarando di non aver null'altro a che pretendere con l'esatto adempimento dell'obbligazione di cui sopra.
Entrambi siamo d'accordo a che venga immediatamente disposta la cancellazione dell'assegnazione della casa familiare iscritta ai nn. 29981/23520 del 19.7.21 sugli immobili di cui a Vietri sul Mare fg. 9 p.lla 873 sub2 e 3. Al fine di definire il presente giudizio e le questioni economiche tra i coniugi,
mi obbligo a cedere, a titolo gratuito, entro 90 gg, il 30% delle quote societarie Parte_2
CP_ dell'ARSERVICE di Michela Di Majo &c. ( ) all'ing. che accetta, P.IVA_1 Parte_1
o altra persona da nominare, con costi a carico del cessionario. Io , nel dichiarare Controparte_1
di rinunciare alla domanda di addebito proposta nel giudizio di separazione per la quale pende appello, mi impegno a costituirmi nel suddetto giudizio e dichiarare di rinunciare alla domanda di addebito, dichiarando noi entrambe le parti di accettare le altre condizioni e statuizioni di cui alla
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sentenza impugnata, con spese compensate con riferimento al giudizio di appello. Io Parte_1
mi impegno, ove possibile, a rimettere la denuncia querela depositata il 7.2.25 contro la sig. CP_1
di cui al n. 1250/25 RGNR mod 21 ed a non costituirmi in ogni caso parte civile”.
[...]
Il Giudice, preso atto delle conclusioni congiunte delle parti, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
3. Tanto premesso in fatto e venendo alla valutazione in diritto, la domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74 e dalla L. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi ben oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione, data in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente e da cui è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che la durata della separazione, il rifiuto opposto al tentativo di riconciliazione operato dal Tribunale e la concorde domanda di divorzio, rendono palese che è venuta meno ogni affectio coniugalis.
Il Collegio, attese le conclusioni congiunte, ritiene di farle proprie, in quanto non contrarie a norme imperative e, soprattutto, formulate nell'interesse della prole.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Inoltre va disposto l'ordine di cancellazione della trascrizione del diritto di assegnazione della casa coniugale, in considerazione dell'accordo raggiunto, con le modalità indicate in dispositivo
4.In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, così provvede:
A) pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 17.05.2014 in Cava
De' Tirreni (Sa) tra , nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1
e , nata a [...] il [...], C.F.: C.F._1 Controparte_1
, trascritto nel Registro Atti Matrimonio del predetto comune al n. 239; P.II, C.F._2
S.A; Uff. 1, anno 2014, alle condizioni indicate in motivazione;
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B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cava de Tirreni (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
C) ordina al Conservatore dei Registri immobiliari, con esonero di ogni sua responsabilità, di cancellare la trascrizione del diritto di assegnazione di cui ai nn. 29981/23520 del 19.7.21 sugli immobili siti in Vietri sul Mare fg. 9 p.lla 873 sub 2 e 3;
D) dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 10.06.2025
Il Presidente Est.
dott.ssa Ilaria Bianchi
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