Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 07/03/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 07/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 8804/2023 R.G. promossa da:
, rapp.to e difeso dall'avv. NOTARNICOLA DOMENICO;
Parte_1
RICORRENTE contro rapp.ta e dif. dall'AVVOCATURA REGIONALE DELLA REGIONE CP_1
PUGLIA;
CONTUMACE
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25/07/2023, la ricorrente di cui in epigrafe - premesso di aver lavorato alle dipendenze della quale CP_1 impiegata, dal 14.07.1979 al 31.07.2022, prestando la propria opera in assegnazione temporanea ex art. 23 bis, comma 7, D.Lgs. n. 165/2001, presso il Comune di Alberobello dal settembre 2011 fino alla cessazione del rapporto, in virtù di determina dirigenziale della 162- CP_1
RG. n.187 del 09.09.2011, fondata sull'Accordo quadro Controparte_2 del 16.11.2009 e sul protocollo d'intesa per l'attuazione dei progetti specifici in materia socio-culturale oggetto della deliberazione Giunta
Regionale Puglia n. 46 del 26.01.2010; di aver rassegnato le dimissioni come da nota del 17.09.2021, aventi decorrenza dal 01.08.2022, utilizzando un testo standard della Regione, recante la seguente dichiarazione “Di essere a conoscenza dell'obbligo di osservare il periodo di preavviso lavorato (divieto di assenza) previsto dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e, in particolare, per il comparto Regioni – Autonomie
, prescrivente, per l'osservanza del preavviso lavorato in caso di
[...] dimissioni, un obbligo di “prestazione lavorativa continuativa” derivante dalla decorrenza del preavviso dal primo o dal sedicesimo giorno del mese;
che con atto dirigenziale n.1187 dell'8.11.2021, la CP_3 CP_1 prendeva atto delle dimissioni, rappresentando che sarebbe poi spettato all'Ente assegnatario “l'effettiva osservanza del preavviso previsto dall'art. 12, commi 1 e 2, del CCNL del 09.05.2006”; di aver prestato la propria attività lavorativa durante il periodo di preavviso - compreso tra il 1° ottobre 2021, data di decorrenza in quanto primo giorno del mese successivo alle dimissioni del 17.09.2021 ai sensi dell'art. 12 CCNL citato - continuativamente ed ininterrottamente durante il bimestre ottobre-novembre 2021, nonché di essersi assentata per 64 giorni per ferie verificatesi precisamente nel periodo successivo 01/12/2021-31.07.2022; che il bimestre di attività continuativa ed ininterrotta (ottobre-novembre
2021) era stato individuato di concerto col Comune assegnatario, titolare dei poteri gestionali, ivi compresi quelli gerarchici e disciplinari, ferma restando in capo alla Regione assegnante titolarità del rapporto d'ufficio e retribuzione, come da protocollo d'intesa di cui alla deliberazione G.R. n. 46/2010; che il Comune assegnatario con nota prot.
n.12852 del 23.06.2022 produceva un attestato di preavviso lavorato relativo al bimestre ottobre-novembre 2021, aggiungendo una rinuncia di esso Comune al “preavviso lavorato negli ultimi due mesi antecedenti la risoluzione del rapporto”, ritenendolo utile alla lavoratrice;
che con atto dirigenziale 106-rg. n.407 del 13.04.2023, la Regione addebitava alla ricorrente l'indennità di mancato preavviso nella misura di due mensilità retributive in ragione dell'obbligo di preavviso di due mesi previsto dall'art. 12 CCNL, trattenendo la corrispondente somma di € 5.675,77 dalla quota di Indennità Premio Servizio dovuta dalla Regione stessa, come da cedolino paga di maggio 2023; di aver contestato con nota pec di giugno
2023, a mezzo procuratore, l'illegittimità della trattenuta operata dalla alla luce del preavviso osservato;
che tale nota, tuttavia, veniva CP_1 riscontrata negativamente dalla con la nota 06/PROT/07/07/2023– CP_1
0009130 – agiva in giudizio chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) condannare la convenuta al pagamento in favore CP_1 della ricorrente della somma di €. 5.675,77 - oltre rivalutazione monetaria e interessi di legge, a titolo di ristoro di somma di pari importo illegittimamente trattenuta dalle spettanze finali per indennità di mancato preavviso, giusta quanto dedotto innanzi in DIRITTO;
b) condannare la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed CP_1 onorari della presente procedura;
ove sussistenti i presupposti della resistenza temeraria, condannare la convenuta al risarcimento del CP_1 danno e alla sanzione equitativa ex art. 96,1° e 3° comma, c.p.c., nonché alla sanzione ex 4° comma di detto articolo”.
Si costituiva la domandando il rigetto delle avverse CP_1 pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa veniva decisa nei termini di cui in dispositivo.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
Nella fattispecie in esame, parte ricorrente lamenta l'illegittimità della trattenuta operata sulle spettanze finali dalla (quale Titolare del CP_1 rapporto di lavoro) a titolo di recupero indennità di mancato preavviso
(cfr. cedolino maggio 2023, doc. 12 fascicolo ricorrente) pari ad €
5.675,77.
Ai fini della decisione del caso in esame, preme osservare che, ai sensi dell'art. 2118 c.c., ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Secondo l'art. 12 CCNL DEL PERSONALE DEL COMPARTO DELLE REGIONI E DELLE
AUTONOMIE LOCALI PER IL BIENNIO ECONOMICO 2004-2005, rubricato “termini di preavviso”, applicabile alla fattispecie de qua, “1. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) due mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a cinque anni;
b) tre mesi per dipendenti con anzianità di servizio fino a dieci anni;
c) quattro mesi per dipendenti con anzianità di servizio oltre dieci anni.
2. In caso di dimissioni del dipendente i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
3. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
4. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all'altra parte un'indennità pari all'importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L'amministrazione ha diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al dipendente, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l'esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E' in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all'inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell'altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L'assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse.
Ebbene, - in disparte ogni questione inerente alla legittimazione del in ordine alla operata rinuncia (come da attestazione in atti) - nel CP_4 caso de quo la comunicazione di recesso (dimissioni) con preavviso è stata resa abbondantemente prima dei termini individuati dalla norma suddetta
(circa 10 mesi prima rispetto data individuata dal lavoratore per la risoluzione del rapporto di lavoro, 01.08.22). Inoltre, è pacifico, in quanto non contestato tra le parti, oltre che documentalmente provato con i cartellini marcatempo rilasciati dal comune di Alberobello (doc. 10 fascicolo ricorrente), privi di contestazione, sia con l'attestazione del medesimo (cfr. doc. 8 fascicolo ricorrente), che la ricorrente abbia CP_4 prestato continuativamente ed ininterrottamente la propria attività lavorativa nel bimestre ottobre-novembre 2021. Sicché, - tenuto conto che, in base a quanto previsto dal summenzionato co.
3 dell'art. 12, i termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese – si ritiene che, nel caso di specie, il termine del preavviso dovesse correttamente decorrere dal primo giorno del mese (cioè dal 01.10.2021) immediatamente successivo alla data di comunicazione del recesso intervenuta oltre il sedicesimo giorno del mese allora corrente
(cioè in data 17.09.2021, ed acquisita agli atti in data 23.09.2021).
Né può attribuirsi valore normativo alla circolare n. 162 prot. 22.03.2022-
2441 della regione (cfr. doc. 19 fascicolo ricorrente), essendo la stessa una norma amministrativa interna che, dunque, non può in alcun modo inficiare la portata e l'efficacia della normativa collettiva applicabile sul punto.
Parimenti non può essere condivisa, nel caso in esame, la tesi di parte resistente secondo cui il termine di preavviso andrebbe computato a ritroso con decorrenza dalla data di cessazione del rapporto (01.08.2022), poiché, tale determinazione a ritroso del termine (cfr. nota
AOO_106/PROT/07/07/2023 – 0009130, doc. 15 fascicolo ricorrente) - al più - sarebbe plausibile nell'ipotesi in cui il dipendente rassegni le dimissioni a ridosso della data individuata per la risoluzione del rapporto di lavoro, ma non è questo il caso.
Peraltro, qualora si verificasse l'interruzione del periodo di preavviso lavorato (cosa che non è accaduta nel bimestre ott.-nov. 2021 de quo) ad esempio a causa di “malattia” del lavoratore vi sarebbe sostanzialmente uno spostamento/prolungamento in avanti del termine finale del preavviso.
Né si potrebbe obbligare il lavoratore, in virtù del preavviso reso, a prestare la propria attività a discapito della propria salute. Risulta, pertanto, non condivisibile l'assunto della , secondo cui vi sarebbe CP_1 un “obbligo di prestazione lavorativa continuativa […] non potendosi differire il termine di risoluzione del rapporto di lavoro […]”(cfr. circolare n. 162 prot. 22.03.2022-2441, in atti).
Dunque, atteso che nella fattispecie in esame la ricorrente ha rassegnato le dimissioni in data 17.09.2021 (acquisite agli atti in data 23.09.2021) - oltre il sedicesimo giorno del mese di settembre - con efficacia dal 01.8.22, il termine di preavviso è decorso dal primo giorno del mese immediatamente successivo, e cioè in data 01.10.2021 sino alla fine di novembre 2021, periodo regolarmente osservato dall'odierna ricorrente (si v. doc. 8 - 10 fascicolo ricorrente), la quale ha prestato continuativamente ed ininterrottamente la propria attività lavorativa, risultando dunque inconferente la rinuncia operata dal comune de quo.
Si consideri, infine, che l'unico obbligato alla corresponsione del trattamento economico nei confronti della odierna ricorrente - ai sensi del
Protocollo d'intesa del 2009, stipulato tra la e l (in CP_1 CP_5 atti) -, deve ritenersi l'ente convenuto, il quale, peraltro, ha operato la trattenuta in questione.
Alla luce di quanto suesposto, il ricorso deve essere accolto, risultando illegittima la trattenuta pari ad € 5.675,77, operata dalla (quale CP_1 titolare del rapporto di lavoro), a titolo di recupero indennità di mancato preavviso (cfr. cedolino maggio 2023, doc. 12 fascicolo ricorrente).
Conseguentemente, la deve essere condannata alla restituzione della CP_1 somma illegittimamente trattenuta, oltre accessori di legge.
Non si ravvisano i presupposti per una responsabilità processuale aggravata dell'ente nel coltivare il ricorso. Il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza – circostanze che non emergono in questo caso – ma non nella mera opinabilità della posizione fatta valere (cfr. Cass., n.
3464/2017).
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese di lite, tenuto conto della natura documentale della controversia, seguono la soccombenza e vanno poste a carico della resistente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la parte resistente alla restituzione in favore della ricorrente della somma trattenuta pari ad €
5.675,77, oltre accessori di legge;
- condanna la resistente soccombente al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 2.109,00, oltre oneri di legge.
Bari, 07.03.2025
Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Agnese Angiuli)