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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/10/2025, n. 35018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35018 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
del Popolo Italiano SEZIONE 5O Composta LUCIA SERRAO CAPPELLO RICCI la Relatore SENTENZA RI AR nato a [...] il 13/09/1959 [...] BR CE GI nato a [...] il [...] AR US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concl uso chiedendo : per RI AR il rigetto del ricorso;
-per BR CE l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello;
-per AR US l'annu llamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello limitatamente ai reati di cui ai capi D),T) ed U) nonché limitatamente alla possibilità di riqualificare i reati di cui ai capi I) ed R) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e il rigetto del ricorso nel resto. Chiede, inoltre, dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in relazione ai reati di ci al capo H). E' presente l'avv. FRANCESCA GRAZIA CONTE del foro di LECCE in difesa di RI l . Penale Sent. Sez. 4 Num. 35018 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 24/06/2025 AR la quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; é presente l'avv. LADISLAO MASSARI del foro di BRINDISI in difesa di BR CE GI e AR US il quale illustra le ragioni poste a fondamento del ricorso e ne chiede l'accoglimento; é presente l'avv. AR GUAGLIANI del foro di BRINDISI in difesa di BR CE GI il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO l. Con sentenza del 7 ottobre 2024, la Corte di appello di Lecce ha riformato in parte la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il l o marzo 2018 e, per quanto specificamente rileva in questa sede, ha statuito come segue. Ha assolto RA AN DI, perché il fatto non sussiste, dal reato associativo contestato al capo C) e ha confermato la penale responsabilità di DI per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 contestato al capo D), avente ad oggetto la detenzione di una quantità non determinata di sostanza stupefacente del tipo cocaina, costituente «campione da valutare ai fini di una successiva fornitura». Di conseguenza, la pena inflitta a RA AN DI è stata rideterminata (la circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 era stata già esclusa dal Tribunale). Ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di EP RD, per i capi H), R) e T) (già limitata, per questo capo, alla detenzione di cocaina) e per i capi D), 1), U ). Ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo G) avendo riqualificato il fatto quale violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di furto contestato al capo V). Di conseguenza, ha ridetermjnato la pena inflitta a EP RD (la circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152/1991 era stata già esclusa dal Tribunale) . Ha assolto IO RI, perché il fatto non sussiste, dal reato associativo contestato al capo C) e ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestato al capo H), avente ad oggetto acquisti e trasporti di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish (per questo secondo tipo di sostanza è stata dichiarata la prescrizione già in primo grado) eseguiti da RI quale intermediario di EP RD. Di conseguenza, ha rideterminato la pena inflitta ad RI (la circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152/ 1991 era stata già esclusa dal Tribunale). 2. Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso, nell'interesse dei propri assistiti, i difensori di fiducia di RA AN DI, EP RD e IO RI . 3. Il ricorso proposto nell'interesse di RA AN DI è affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo, si deduce la mancanza della motivazione quanto alla affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo D) della rubrica. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe riportato in termini non corretti il 2 contenuto dell'atto di appello sostenendo che la difesa si sarebbe limitata a chiedere la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4 o comma 5, d.P.R. 309/1990. Con l'atto di gravame, invece, era stata chiesta, in principalità, l'assoluzione dell'imputato. In tesi difensiva, da questa inesattezza sarebbe derivata una grave carenza di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità di DI per il reato di cui al capo D) . 3.2. Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità e del travisamento della prova. Dopo aver escluso l'esistenza di una associazione dedita al narcotraffico, la Corte territoriale ha ricostruito i rapporti tra i protagonisti dei fatti di cui al capo D) concludendo che, ad interessarsi dell'approvvigionamento, sarebbero stati, genericamente, i "fratelfi DI" e che RD avrebbe avuto, rispetto a costoro, un ruolo autonomo. Secondo la difesa, ciò comporta la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza. Invero, nella iniziale impostazi'one accusatoria, il capo D) costituiva diretta derivazione del capo C), perché delineava un concorso tra RA AN DI e EP RD costituente espressione .del programma associativo. A seguito della assoluzione di entrambi gli imputati dal reato di cui al capo C), dunque, il fatto storico sarebbe mutato. Non si potrebbe ritenere, infatti, che RD abbia operato sulla base delle direttive e forniture dai . fratelli DI, e il ricorrente, divenuto soggetto autonomo nelle operazioni di spaccio, sarebbe stato ritenuto responsabile per avere occasionalmente detenuto, insieme a RA AN DI, un campione di stupefacente. Sotto altro profilo, la difesa si duole che la Corte di appello abbia tratto conferma dell'esistenza di un accordo illecito intercorso tra RD e RA AN DI unicamente dal contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra i due il 20 dicembre 2006 - inidonea a provare la conclusione di un accordo illecito - e di una conversazione intervenuta il giorno seguente tra RD, NT OC ed CO OL che però sono stati assolti dal reato di cui al capo D) per non aver commesso il fatto. In tesi difensiva, sarebbe manifestamente illogico aver ritenuto che RD abbia sottoposto un campione di droga a OC laddove dal tenore letterale della conversazione emergerebbe che fu OC a parlare della buona qualità della sostanza e quindi era lui, non RD, ad averne la disponibilità. Secondo la difesa, da questa seconda conversazione si dovrebbe desumere che l'accordo illecito tra RD e DI non era affatto concluso e, anche per questa parte, la motivazione sarebbe contraddittoria. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe spiegato perché, da una conversazione nella quale si afferma la volontà di valutare l'acquisto di sostanza da un terzo che ne avrebbe ampia disponibilità («dieci chili») si potrebbe dedurre che l'acquisto avvenne ed ebbe ad oggetto cocaina in quantità elevata. 3.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle fattispecie di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 3 309/1990. Secondo la difesa, le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello per sostenere che la quantità di sostanza acquistata non era modesta e si trattava di cocaina sarebbero manifestamente illogiche. Il riferimento al prezzo (pari a 37 e «non sotto i 40») sarebbe privo di rilievo in assenza del dato pondera le perché potrebbe essere riferito a quantità elevate come a quantità modeste. Sarebbe del pari irrilevante che la sostanza possa essere «graffiata» e assaggiata mettendola «in bocca», espressioni riferibili sia alla cocaina che a droghe leggere, tanto più che la possibilità di assaggiare la sostanza mettendola in bocca è stata contraddetta, nel corso della· conversazione citata dalla Corte di appello, dallo stesso OC, che rispose a RD: «mica in bocca si assaggia». In tesi difensiva, non rileva nel senso indicato dalla sentenza impugnata neppure la circostanza che, nella conversazione con OC, RD abbia parlato della disponibilità di «dieci ·chili». L'affermazione secondo la quale questo quantitativo di droga era nella disponibilità di DI (pag. 19 della sentenza impugnata), infatti, sarebbe frutto di una mera congettura, non potendosi escludere che la sostanza fosse ancora nella disponibilità del terzo ignoto venditore (come farebbe pensare la decisione di prenderne un campione per assaggiarla). Tale affermazione, inoltre, sarebbe incompatibile col contenuto dell'imputazione, che ha ad oggetto la detenzione di «una quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina di peso non determinato, costituente campione da valutare ai fini di una successiva fornitura». In sintesi, secondo la difesa, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 sarebbe imposta : dalla mancanza di precedenti specifici in capo al ricorrente;
dalla la circostanza che non il DI, ma il fornitore rimasto ignoto, aveva disponibilità di dieci chili di sostanza;
dal fatto che la conclusione della trattativa per l'acquisto non è provata;
dalla constatazione che il test affidato a OC riguardava un limitato campione (che per regole di esperienza è sempre di pochi grammi). 3.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. Durante il giudizio di appello diventava definitiva la sentenza n. 415/2018 nella quale il ricorrente era imputato e rispetto alla quale era stato chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione. Questa sentenza è stata depositata con memoria apposita, ma la Corte territoriale, pur avendo dato atto della richiesta formulata dalla difesa, non ha fornito risposta sul punto. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di EP RD è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo,,a difesa deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi D), R), H), I) e T). Con specifico riferimento al capo T) la difesa si duole della mancanza grafica della motivazione e, con riferimento a tutti i capi, lamenta che i fatti non siano stati diversamente qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/ 1990. 4 Secondo la difesa, dando luogo ad un «cortocircuito motivazionale» la Corte di appello ha ritenuto gli addebiti formulati a carico di RD espressione di un disegno criminoso unitario e tuttavia, a parità di presupposti fattuali, solo per alcuni capi di imputazione e non per altri, ha ritenuto ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4 o comma 5 del citato d.P.R. dichiarando la prescrizione. Così, per i fatti di cui al capo G), la Corte territoriale ha ritenuto non provato che si trattasse di cocaina delineando anche la possibilità che si trattasse di un "campione". Eppure, analoga valutazione non è stata operata quanto al capo D) ancorché in questo caso il capo di imputazione parlasse espressamente della detenzione di un «campione» e anche se la sentenza di primo grado aveva ricostruito il fatto attribuendo a RD il possesso di una piccola quantità da cedere a terzi per un assaggio in vista di un successivo, più consistente, acquisto. Osserva la difesa che, nel capo D) dell'imputazione, la quantità di sostanza detenuta non è indicata (si tratta di un campione «di peso non determinato») e la Corte di appello non ha spiegato perché la detenzione di un campione da valutare non potrebbe essere considerata quale ipotesi lieve come avvenuto, invece (proprio facendo riferimento al fatto che si trattava della detenzione di un campione), con riferimento alla imputazione di cui al capo G). Quanto ai reati di cui ai capi H) e I) la difesa sostiene che la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi lieve sulla base di una conversazione avente ad oggetto il prezzo dello stupefacente senza spiegare perché questo prezzo sarebbe compatibile solo con la detenzione di «droghe pesanti» e perché il fatto non fosse di lieve entità. In tesi difensiva, anche con riferimento al reato di cui al capo R) il giudizio di colpevolezza è stato espresso solo sulla scorta di un dialogo nel corso del quale si faceva riferimento al prezzo della sostanza senza nemmeno porsi il dubbio della esistenza di un comportamento antigiuridico, stante l'impossibilità di risalire alla quantità e qualità della droga. Con riferimento al capo T), si lamenta l'assenza totale di motivazione a fronte della richiesta di assoluzione e di quella, subordinata, di riconoscimento dell'ipotesi di cui ai commi 4 o~dell'art. 73 d.P.R. citato. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo U) . Sostiene che la conversazione di cui al progr. 2151 (posta a fondamento della condanna) non sarebbe stata valutata nella sua interezza e sostiene che, con motivazione manifestamente illogica, la sentenza impugnata le avrebbe attribuito valenza confessoria senza considerare che la ricostruzione della vicenda contenuta in quella conversazione non proviene da RD, ma dalla sua compagna. 4.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oltre che al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli accertati con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di 5 Lecce il 6 marzo 2018 (richiesta rispetto alla quale la Corte è rimasta silente). Si laiJlenta, infine, l'omessa motivazione sull'entità degli aumenti per continuazione. S. Il ricorso proposto nell'interesse di IO RI è affidato ad un unico motivo col quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il fatto di cui al capo H) non è stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la difesa che la conferma del giudizio di re$ponsabilità con riferimento al capo H) della rubrica, sarebbe fondato solo su intercettazioni telefoniche- Si tratterebbe, dunque, di "droga parlata" e ciò imponeva un vaglio critico più penetrante. Già il primo giudice aveva dichiarato la prescrizione degli altri episodi contestati, aventi ad oggetto cessione di sostanza del tipo hashish, mentre ha ritenuto che, in virtù del prezzo di vendita, nel caso in esame, non potesse che trattarsi di cocaina. La Corte di appello, con motivazione contraddittoria, ha escluso la sussumibilità delle condotte nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 73 benché si evincesse dai dialoghi che si trattava di droga di pessima qualità. Il giudizio espresso dal giudice di secondo grado è stato ancorato solo alle somme di denaro dovute al coimputato RD dagli acquirenti dello stupefacente (3.000 e 7.000 euro). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, lamenta la difesa che la Corte territoriale avrebbe valorizzato i precedenti annoverati dal ricorrente, senza considerare che si riferiscono a fatti risalenti nel tempo e RI «si è dato a stabile e onesta attività lavorativa». 6. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSI DERATO IN DIRITTO 1. È infondato il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di RA AN DI col quale si sostiene che la Corte di appello, avendo riportato in termini non corretti il contenuto dell'atto di gravame, avrebbe omesso di prendere in esame la richiesta di assoluzione avanzata dalla difesa. La sentenza impugnata dà atto a pag. 16 (punto 3) che vi è stata richiesta di assoluzione per il reato di cui al capo D) e, per questo reato, vi è stata anche richiesta di diversa qualificazione ai sensi dei commi 4 o 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Nel corpo della motivazione, poi J l'affermazione della penale responsabilità di DI per il reato di cui al capo D) è motivata da quanto illustrato, 6 1\. oltre che a pag. 17 e ss., anche a pag. 9 e ss. con riferimento alla posizione di NT OC. In proposito va ricordato che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla 'motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente ad escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la ricostruzione dei fatti contenuta nella motivazione implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741 -01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500 -01). Nel caso in esame, l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, sotto il profilo dedotto, non merita le doglianze espresse né in punto di affermazione di responsabilità, né con riferimento alla natura della sostanza stupefacente laddove, ripercorrendo le conversazioni intercorse tra i protagonisti della vicenda, ha desunto la circostanza che si trattasse di cocaina non solo in ragione del prezzo di acquisto ("trentasette") ma anche di altre circostanze. La Corte territoriale, infatti, ha riportato a pag. 10 la conversazione n. 5984 del 20 dicembre 2006 tra DI e RD in cui si fa riferimento a qualcosa che, se deve essere data, deve essere data così, perché è "bona", "senza toccarla e senza niente" e ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che detta espressione fosse inequivocabilmente riconducibile a operazioni di taglio, tipiche della cocaina e non delle droghe leggere. Sono state considerate rilevanti nel senso indicato: l'esortazione a provare la sostanza «mettendola in bocca» e la possibilità di «graffiarla» che la Corte ha ~itenuto riferibili a "droghe pesanti". La tesi difensiva secondo la quale OC avrebbe risposto «mica in bocca si assaggia», oltre ad esaurirsi in una mera allegazione, non elide la valenza indiziaria della conversazione, essendo stata ipotizzata una modalità di assaggio incompatibile con l'hashish e la marijuana. 2. Neppure è fondato il motivo con il quale DI lamenta difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento al reato di cui al capo D). Come noto, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri una incertezza sull'oggetto dell'imputazione dalla quale scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/ 1996, Di RA, Rv. 205619). Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio in esame non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione 7 concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438, Golfarini, Rv. 269666). Nel caso di specie, al capo D) è contestato all'imputato di avere detenuto un campione di cocaina da valutare ai fini di una successiva fornitura e non costituisce sostanziale mutamento del fatto, né lede il diritto di difesa, l'aver escluso che detta detenzione sia collegata al programma criminoso di cui al capo C), per il quale è intervenuta sentenza di assoluzione. 3. È fondato, invece, il secondo motivo nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità in relazione al capo D). Si è già detto che, in questo capo, è stata contestata agli imputati la detenzione di «una quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di peso non determinato, costituente campione da valutare ai fini di una successiva fornitura». Secondo la Corte territoriale (pag. 18 della sentenza impugnata), «non vi è dubbio» che la quantità di droga «detenuta» da DI, il cui acquisto veniva proposto al RD, fosse tutt'altro che esigua. La Corte di appello è giunta a tale conclusione sulla base del dialogo intercorso tra RD e coloro che avrebbero dovuto testare la qualità e il gradimento dello stupefacente (OC e OL) osservando che RD· disse ai propri interlocutori: «il cristiano a trentasette ne vuole. Ne tiene dieci chili». La Corte territoriale ha desunto dalla conversazione in esame che l'accordo si fosse perfezionato e DI, insieme a RD, avesse acquistato lo stupefacente che gli era stato offerto. Ha ritenuto, inoltre, che si trattasse di una quantità non esigua atteso che DI ne aveva prelevato un campione da far testare a RD e disse di averne fatto provare un altro a una terza persona. La sentenza impugnata, tuttavia, non spiega le ragioni per le quali «il cristiano» che deteneva «dieci chili» di sostanza sarebbe DI e non, piuttosto, il suo fornitore e contraddice sé stessa quando sostiene che l'accordo era concluso, mentre a pag. 7, sia pure occupandosi del reato associativo per il quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di DI (RD era già stato assolto), aveva affermato, con evidente riferimento al capo D): «non risulta provata la conclusione dell'affare». Da quanto esposto emerge che, con riferimento al capo D), la motivazione non è completa e presenta profili di contraddittorietà. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Tutti i restanti motivi proposti nell'interesse di RA AN DI sono assorbiti. 4. Le argomentazioni siN qui svolte in relazione al capo D) della rubrica, valgono, all'evidenza, oltre che con riferimento alla posizione di RA AN DI, anche per quella di EP RD. Ed invero, la contestazione mossa con riferimento alla detenzione del "campione" di droga in possesso del RD 8 ___ /l (che doveva farlo assaggiare ai due potenziali acquirenti), imponeva alla Corte territoriale di valutare la censura mossa dalla difesa con riferimento all'invocata riqualificazione del fatto nella previsione dell'ipotesi "lieve". Ciò a maggior ragione ove si consideri che, come rilevato dalla difesa, con riferimento al capo G) della rubrica, la Corte territoriale ha argomentato che "un campione" è, come tale, di modesta quantità. Anche in questo caso, dunque, la carenza dell'apparato argomentativo non consente di comprendere le ragioni fattuali e di diritto poste a base della decisione e anche nei confronti di EP RD, ritenuto responsabile del reato di cui al capo D), la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. S. A diverse conclusioni si deve giungere con riferimento ai restanti capi. In particolare, non si ravvisa il vizio di motivazione dedotto con riferimento ai reati di cui ai capi H) e l) nell'avere la Corte territoriale desunto la natura di "droga pesante" dal prezzo dello stupefacente. Per quanto riguarda il reato di cui al capo H) la sentenza impugnata (pag. 2S e 26) ha ritenuto che la sostanza stupefacente fosse cocaina, non solo perché i conversanti ne parlano usando il femminile, ma soprattutto perché RD dice che acquista per SO euro e RI può proporre la sostanza «a 7S guadagnandoci anche qualcosa lui». Si deve osservare allora: in primo luogo, che non è illogico aver ritenuto questo prezzo incompatibile con la vendita di "droghe leggere"; in secondo luogo, che la difesa contesta queste conclusioni in termini meramente oppositivi, chiedendo nella sostanza a questa Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione dei fatti, finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dalla Corte di appello. Considerazioni analoghe si impongono con riferimento alla imputazione di cui al capo l). In questo caso, la Corte territoriale ha fatto riferimento al passaggio di una conversazione in cui non si evoca soltanto il prezzo dello stupefacente, valutato compatibile con una compravendita di "droghe pesanti", ma si parla anche del colore «madreperla» della sostanza e nessun profilo di illogicità può essere ravvisato nell'aver ritenuto questa espressione inequivocamente riconducibile alla cocaina. Con riferimento al capo R), le sentenze conformi hanno ritenuto, con motivazione che non merita le censure mosse, che dai colloqui intercettati si evincesse una trattativa tra RD e tale DE relativamente all'acquisto di cocaina e di hashish (per tale sostanza è stata dichiarata la prescrizione). Il riferimento operato nelle conversazioni agli importi di denaro necessari all'acquist~ indicati in migliaia di euro1 ha indotto i giudici di merito a ritenere che si trattasse anche di "droga pesante". Già il Tribunale (pagg. 140 e ss. della sentenza di primo 9 grado) aveva riportato il contenuto dei dialoghi intercorsi tra i due protagonisti della vicenda ponendo l'accento sulla circostanza che la consegna fosse già avvenuta, dato che RD affermava di non avere ancora «pesata quella là» e, mentre i due continuavano a fare i conti, DE commentava: ·«vediamo quanto mi hai dato ... allora tu mi hai dato cinque e cinque, più ... dieci e cinque, sono dieci e cinque e sono ventuno più stanno quattromila». Il ricorso non si confronta con questa motivazione, che appare congrua non manifestamente illogica e non contraddittoria. Dimentica, dunque, che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente' più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). 6. Con riferimento al capo T), il ricorso lamenta assenza grafica della motivazione dolendosi che la Corte di appello non abbia fornito risposta alla richiesta di assoluzione che era stata formulata nell'atto di gravame. A questo proposto si deve rilevare che la vicenda è stata dettagliatamente ricostruita nella sentenza di primo grado sulla scorta delle conversazioni intercorse tra RD e SE e dei servizi di osservazione pedinamento e controllo. Dai dialoghi richiamati è stata desunta la finalità illecita dell'incontro, in occasione del quale RD raccomandò di parcheggiare l'auto in un posto non visibile e di controllare il denaro che sarebbe stato consegnato dall'acquirente, ritenuto poco affidabile. Sono stati, inoltre, ricostruiti i passaggi successivi in cui si concordava la consegna della «rimanenza». A pag. 187 della sentenza di primo grado, poi, si è dato atto dell'incontro tra RD e l'ignoto acquirente, in occasione del quale il primo si lamentava del pagamento di una fornitura precedente da cui mancavano ancora 500 euro. La sentenza di primo grado, inoltre, ha posto l'accento sulle lamentele espresse dal RD secondo cui, già da una sola mazzetta mancavano «due o trecento euro», motivo per il quale l'odierno ricorrente si riprometteva, per il futuro, di «contare» il denaro al cospetto dell'acquirente il quale replicava: «non ti preoccupare. Noi siamo venditori e importatori. .. siamo cristiani». A fronte dell'ampia ricostruzione operata dal 'primo giudice, l'atto di appello non conteneva alcuna specifica censura con riferimento a detto episodio in relazione al quale ci si limitava, in maniera estremamente generica, a chiedere l'assoluzione. A fronte di ciò la Corte territoriale non aveva un obbligo specifico di rispondere. Ed invero, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici rimangono viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia lO Il • pronunciato, in concreto, tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 -01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700 - 01). 7. In maniera altrettanto generica, nei motivi di appello proposti nell'interesse di RD, la difesa aveva chiesto la riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 delle condotte contestate ai capi H), R), T) e I). Deducendo vizio di motivazione sul punto, il ricorso non si confronta con la motivazione posta a fondamento del giudizio espresso dalla Corte territoriale. Con riferimento al capo H) la sentenza impugnata, esaminando la posizione del coimputato RI, osserva (pag. 13) che, in una discussione con RD questi fece riferimento a un «consistente debito pregresso (''tremila euro")» e, proprio per questo, esclude «che le quantità di droga smerciate fossero esigue» e che il fatto possa essere considerato di lieve. Non è manifestamente illogico che questa valutazione sia stata considerata rilevante per escludere la lieve entità dei fatti ascritti al RD anche ai capi I) aJ, R) e T). Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che pur non avendo operato all'interno di una associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, RD si occupava della commercializzazione di sostanze stupefacenti svolgendo una attività sistematica e organizzata e nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ipotizzato per aver desunto da questa circostanza - e dall'entità dei rapporti di debito credito intrattenuti con fornitori e acquirenti - che i fatti in esame non fossero di lieve entità. A questo proposito basta ricordare che, secondo l'insegnamento del massimo Consesso di legittimità, la valutazione della lieve entità del fatto deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., Sez. U, n. l 1063 del 27/09/ 2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. In sintesi: la ma9giore o minore espressività del dato quantitativo deve essere valutata in concreto, nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. 11 I giudici di merito si sono attenuti a questi principi. Hanno ritenuto, infatti, che i reati in parola siano espressione di una attività organizzata in modo professionale e non rudimentale, connotata da gravità e destinata a reperire e diffondere sul mercato, in modo sistematico, sostanze stupefacenti. In altri termini, i giudici di merito, hanno passato in rassegna tutti i parametri richiamati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze) che quelli relativi all'oggetto del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti), escludendo l'ipotesi lieve con motivazione affatto illogica e valutando in maniera analitica l'apprezzabile quantitativo della maggior parte delle cessioni. 8. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EP RD col quale il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di cui al capo U). In proposito va rilevato che, con motivazione completél_.s l~ Corte territoriale ha dw..- ~~~\e. ~, ,()"\ ripercorso i passaggi della conversazione intercorsa, tra RD e la donna alla ~ quale costui era legato {!ue §i:2ffli dopo iLfettQ. In questa conversazione la donna riferì al RD che un tale EP aveva commentato con lei la rapina consumata aii'Eurospin e la successiva sparatoria tra gli autori del reato e i vigilanti, ma rassicurò RD di non avere detto che lui era tra i rapinatori [ «non l'agghiu dittu ca hai statu tu (non glielo ho detto che sei stato tu)»], ottenendo per tutta risposta l'apprezzamento per il silenzio serbato («ah, no, non gli dire un c ... »). Contrariamente a quanto si afferma nell'atto di ricorso, La Corte di appello ha proceduto ad una compiuta lettura della intera conversazione e - con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria - l'ha ritenuta di tale chiarezza da poterle attribuire una valenza confessoria, laddove il riferimento alla sparatoria rende inequivoco che RD e la sua compagna stavano parlando proprio della rapina oggetto di imputazione. A questo proposito, vale la pena ricordare che in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche può costituire fonte probatoria diretta, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150- 04). 9. Sono assorbiti e, pertanto non devono essere esaminati, i restanti motivi del ricorso proposto da EP RD che hanno ad oggetto il trattamento sanzionatorio. 10. Il .ricorso proposto nell'interesse di IO RI non supera il vaglio di ammissibilità. 12 Il difensore si duole che il fatto di cui al capo H) non sia stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. A questo proposito - oltre a richiamare quanto osservato al paragrafo 7 con riferimento alla richiesta di riqualificazione del fatto proposta da EP RD - si deve riferire che, nell'atto di appello, RI non aveva chiesto l'applicazione dell'art. 73, comma S. Basta ricordare, allora, che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione col quale sia dedotta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, dovendosi evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316- 01). 10.1. Del pari inammissibile è la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In proposito va rammentato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato, indicativi della negativa personalità dello stesso (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo' in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). È stato, altresì, affermato il principio secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto ostativi all'applicazione delle attenuanti generiche i quantitativi trattati, i frequenti contatti con gli acquirenti, la gravità e pluralità delle condotte (come desunta anche dai debiti pregressi cui si fa riferimento nelle intercettazioni riportate in sentenza) e i precedenti penali. Per contro, la difesa si è limitata ad evidenziare, in termini generici, che i precedenti penali sono risalenti nel tempo senza confrontarsi con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata a fondamento del rigetto. 13 ~A~~--- 11. Per quanto esposto, la sentenza impugnata merita annullamento, nei confronti di RA AN DI, con rinvio per nuovo giudizio sul capo di imputazione a lui ascritto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce·. La sentenza impugnata deve essere annullata, inoltre, nei confronti di EP RD, limitatamente al capo D), con rinvio, per nuovo giudizio su questo capo, ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. I motivi proposti da DI e RD con riferimento al trattamento sanzionatorio sono assorbiti. Nel resto, il ricorso di EP RD deve essere respinto. All'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di IO RI segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI RA AN, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RD EP, limitatamente al capo D), con rinvio per nuovo esame sul punto ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta il ricorso di RD EP nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di RI IO che condanna al pagamento delle spese processuali e della sQmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 DEPOSITATO IN 8ff.ELLER1A oggi,""'" Z ~Oij IA.ion~~~:udiiia'iio Wlifantra~ 0Jfenazzo
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA ARENA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALDO ESPOSITO che ha concl uso chiedendo : per RI AR il rigetto del ricorso;
-per BR CE l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello;
-per AR US l'annu llamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello limitatamente ai reati di cui ai capi D),T) ed U) nonché limitatamente alla possibilità di riqualificare i reati di cui ai capi I) ed R) nella fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 e il rigetto del ricorso nel resto. Chiede, inoltre, dichiararsi l'irrevocabilità dell'affermazione di responsabilità in relazione ai reati di ci al capo H). E' presente l'avv. FRANCESCA GRAZIA CONTE del foro di LECCE in difesa di RI l . Penale Sent. Sez. 4 Num. 35018 Anno 2025 Presidente: VIGNALE LUCIA Relatore: ARENA MARIA TERESA Data Udienza: 24/06/2025 AR la quale si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento; é presente l'avv. LADISLAO MASSARI del foro di BRINDISI in difesa di BR CE GI e AR US il quale illustra le ragioni poste a fondamento del ricorso e ne chiede l'accoglimento; é presente l'avv. AR GUAGLIANI del foro di BRINDISI in difesa di BR CE GI il quale insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO l. Con sentenza del 7 ottobre 2024, la Corte di appello di Lecce ha riformato in parte la sentenza emessa dal Tribunale di Brindisi il l o marzo 2018 e, per quanto specificamente rileva in questa sede, ha statuito come segue. Ha assolto RA AN DI, perché il fatto non sussiste, dal reato associativo contestato al capo C) e ha confermato la penale responsabilità di DI per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 contestato al capo D), avente ad oggetto la detenzione di una quantità non determinata di sostanza stupefacente del tipo cocaina, costituente «campione da valutare ai fini di una successiva fornitura». Di conseguenza, la pena inflitta a RA AN DI è stata rideterminata (la circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152 era stata già esclusa dal Tribunale). Ha confermato l'affermazione della penale responsabilità di EP RD, per i capi H), R) e T) (già limitata, per questo capo, alla detenzione di cocaina) e per i capi D), 1), U ). Ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al capo G) avendo riqualificato il fatto quale violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di furto contestato al capo V). Di conseguenza, ha ridetermjnato la pena inflitta a EP RD (la circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152/1991 era stata già esclusa dal Tribunale) . Ha assolto IO RI, perché il fatto non sussiste, dal reato associativo contestato al capo C) e ha confermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110, 81, comma 2, cod. pen. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 contestato al capo H), avente ad oggetto acquisti e trasporti di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish (per questo secondo tipo di sostanza è stata dichiarata la prescrizione già in primo grado) eseguiti da RI quale intermediario di EP RD. Di conseguenza, ha rideterminato la pena inflitta ad RI (la circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto-legge n. 152/ 1991 era stata già esclusa dal Tribunale). 2. Contro la sentenza della Corte di appello hanno proposto ricorso, nell'interesse dei propri assistiti, i difensori di fiducia di RA AN DI, EP RD e IO RI . 3. Il ricorso proposto nell'interesse di RA AN DI è affidato a quattro motivi. 3.1. Con il primo, si deduce la mancanza della motivazione quanto alla affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo D) della rubrica. Secondo la difesa, la Corte territoriale avrebbe riportato in termini non corretti il 2 contenuto dell'atto di appello sostenendo che la difesa si sarebbe limitata a chiedere la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 4 o comma 5, d.P.R. 309/1990. Con l'atto di gravame, invece, era stata chiesta, in principalità, l'assoluzione dell'imputato. In tesi difensiva, da questa inesattezza sarebbe derivata una grave carenza di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità di DI per il reato di cui al capo D) . 3.2. Col secondo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione sotto il profilo della illogicità e del travisamento della prova. Dopo aver escluso l'esistenza di una associazione dedita al narcotraffico, la Corte territoriale ha ricostruito i rapporti tra i protagonisti dei fatti di cui al capo D) concludendo che, ad interessarsi dell'approvvigionamento, sarebbero stati, genericamente, i "fratelfi DI" e che RD avrebbe avuto, rispetto a costoro, un ruolo autonomo. Secondo la difesa, ciò comporta la violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza. Invero, nella iniziale impostazi'one accusatoria, il capo D) costituiva diretta derivazione del capo C), perché delineava un concorso tra RA AN DI e EP RD costituente espressione .del programma associativo. A seguito della assoluzione di entrambi gli imputati dal reato di cui al capo C), dunque, il fatto storico sarebbe mutato. Non si potrebbe ritenere, infatti, che RD abbia operato sulla base delle direttive e forniture dai . fratelli DI, e il ricorrente, divenuto soggetto autonomo nelle operazioni di spaccio, sarebbe stato ritenuto responsabile per avere occasionalmente detenuto, insieme a RA AN DI, un campione di stupefacente. Sotto altro profilo, la difesa si duole che la Corte di appello abbia tratto conferma dell'esistenza di un accordo illecito intercorso tra RD e RA AN DI unicamente dal contenuto di una conversazione telefonica intercorsa tra i due il 20 dicembre 2006 - inidonea a provare la conclusione di un accordo illecito - e di una conversazione intervenuta il giorno seguente tra RD, NT OC ed CO OL che però sono stati assolti dal reato di cui al capo D) per non aver commesso il fatto. In tesi difensiva, sarebbe manifestamente illogico aver ritenuto che RD abbia sottoposto un campione di droga a OC laddove dal tenore letterale della conversazione emergerebbe che fu OC a parlare della buona qualità della sostanza e quindi era lui, non RD, ad averne la disponibilità. Secondo la difesa, da questa seconda conversazione si dovrebbe desumere che l'accordo illecito tra RD e DI non era affatto concluso e, anche per questa parte, la motivazione sarebbe contraddittoria. La sentenza impugnata, infatti, non avrebbe spiegato perché, da una conversazione nella quale si afferma la volontà di valutare l'acquisto di sostanza da un terzo che ne avrebbe ampia disponibilità («dieci chili») si potrebbe dedurre che l'acquisto avvenne ed ebbe ad oggetto cocaina in quantità elevata. 3.3. Con il terzo motivo, si deduce il vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle fattispecie di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 3 309/1990. Secondo la difesa, le argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello per sostenere che la quantità di sostanza acquistata non era modesta e si trattava di cocaina sarebbero manifestamente illogiche. Il riferimento al prezzo (pari a 37 e «non sotto i 40») sarebbe privo di rilievo in assenza del dato pondera le perché potrebbe essere riferito a quantità elevate come a quantità modeste. Sarebbe del pari irrilevante che la sostanza possa essere «graffiata» e assaggiata mettendola «in bocca», espressioni riferibili sia alla cocaina che a droghe leggere, tanto più che la possibilità di assaggiare la sostanza mettendola in bocca è stata contraddetta, nel corso della· conversazione citata dalla Corte di appello, dallo stesso OC, che rispose a RD: «mica in bocca si assaggia». In tesi difensiva, non rileva nel senso indicato dalla sentenza impugnata neppure la circostanza che, nella conversazione con OC, RD abbia parlato della disponibilità di «dieci ·chili». L'affermazione secondo la quale questo quantitativo di droga era nella disponibilità di DI (pag. 19 della sentenza impugnata), infatti, sarebbe frutto di una mera congettura, non potendosi escludere che la sostanza fosse ancora nella disponibilità del terzo ignoto venditore (come farebbe pensare la decisione di prenderne un campione per assaggiarla). Tale affermazione, inoltre, sarebbe incompatibile col contenuto dell'imputazione, che ha ad oggetto la detenzione di «una quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina di peso non determinato, costituente campione da valutare ai fini di una successiva fornitura». In sintesi, secondo la difesa, la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 sarebbe imposta : dalla mancanza di precedenti specifici in capo al ricorrente;
dalla la circostanza che non il DI, ma il fornitore rimasto ignoto, aveva disponibilità di dieci chili di sostanza;
dal fatto che la conclusione della trattativa per l'acquisto non è provata;
dalla constatazione che il test affidato a OC riguardava un limitato campione (che per regole di esperienza è sempre di pochi grammi). 3.4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen. Durante il giudizio di appello diventava definitiva la sentenza n. 415/2018 nella quale il ricorrente era imputato e rispetto alla quale era stato chiesto il riconoscimento del vincolo della continuazione. Questa sentenza è stata depositata con memoria apposita, ma la Corte territoriale, pur avendo dato atto della richiesta formulata dalla difesa, non ha fornito risposta sul punto. 4. Il ricorso proposto nell'interesse di EP RD è affidato a tre motivi. 4.1. Con il primo,,a difesa deduce erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi D), R), H), I) e T). Con specifico riferimento al capo T) la difesa si duole della mancanza grafica della motivazione e, con riferimento a tutti i capi, lamenta che i fatti non siano stati diversamente qualificati come violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/ 1990. 4 Secondo la difesa, dando luogo ad un «cortocircuito motivazionale» la Corte di appello ha ritenuto gli addebiti formulati a carico di RD espressione di un disegno criminoso unitario e tuttavia, a parità di presupposti fattuali, solo per alcuni capi di imputazione e non per altri, ha ritenuto ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 73, comma 4 o comma 5 del citato d.P.R. dichiarando la prescrizione. Così, per i fatti di cui al capo G), la Corte territoriale ha ritenuto non provato che si trattasse di cocaina delineando anche la possibilità che si trattasse di un "campione". Eppure, analoga valutazione non è stata operata quanto al capo D) ancorché in questo caso il capo di imputazione parlasse espressamente della detenzione di un «campione» e anche se la sentenza di primo grado aveva ricostruito il fatto attribuendo a RD il possesso di una piccola quantità da cedere a terzi per un assaggio in vista di un successivo, più consistente, acquisto. Osserva la difesa che, nel capo D) dell'imputazione, la quantità di sostanza detenuta non è indicata (si tratta di un campione «di peso non determinato») e la Corte di appello non ha spiegato perché la detenzione di un campione da valutare non potrebbe essere considerata quale ipotesi lieve come avvenuto, invece (proprio facendo riferimento al fatto che si trattava della detenzione di un campione), con riferimento alla imputazione di cui al capo G). Quanto ai reati di cui ai capi H) e I) la difesa sostiene che la Corte territoriale ha escluso l'ipotesi lieve sulla base di una conversazione avente ad oggetto il prezzo dello stupefacente senza spiegare perché questo prezzo sarebbe compatibile solo con la detenzione di «droghe pesanti» e perché il fatto non fosse di lieve entità. In tesi difensiva, anche con riferimento al reato di cui al capo R) il giudizio di colpevolezza è stato espresso solo sulla scorta di un dialogo nel corso del quale si faceva riferimento al prezzo della sostanza senza nemmeno porsi il dubbio della esistenza di un comportamento antigiuridico, stante l'impossibilità di risalire alla quantità e qualità della droga. Con riferimento al capo T), si lamenta l'assenza totale di motivazione a fronte della richiesta di assoluzione e di quella, subordinata, di riconoscimento dell'ipotesi di cui ai commi 4 o~dell'art. 73 d.P.R. citato. 4.2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla affermazione della responsabilità per il reato di cui al capo U) . Sostiene che la conversazione di cui al progr. 2151 (posta a fondamento della condanna) non sarebbe stata valutata nella sua interezza e sostiene che, con motivazione manifestamente illogica, la sentenza impugnata le avrebbe attribuito valenza confessoria senza considerare che la ricostruzione della vicenda contenuta in quella conversazione non proviene da RD, ma dalla sua compagna. 4.3. Con il terzo motivo, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche oltre che al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti per cui si procede e quelli accertati con sentenza irrevocabile emessa dalla Corte di appello di 5 Lecce il 6 marzo 2018 (richiesta rispetto alla quale la Corte è rimasta silente). Si laiJlenta, infine, l'omessa motivazione sull'entità degli aumenti per continuazione. S. Il ricorso proposto nell'interesse di IO RI è affidato ad un unico motivo col quale il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione perché il fatto di cui al capo H) non è stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 e per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta la difesa che la conferma del giudizio di re$ponsabilità con riferimento al capo H) della rubrica, sarebbe fondato solo su intercettazioni telefoniche- Si tratterebbe, dunque, di "droga parlata" e ciò imponeva un vaglio critico più penetrante. Già il primo giudice aveva dichiarato la prescrizione degli altri episodi contestati, aventi ad oggetto cessione di sostanza del tipo hashish, mentre ha ritenuto che, in virtù del prezzo di vendita, nel caso in esame, non potesse che trattarsi di cocaina. La Corte di appello, con motivazione contraddittoria, ha escluso la sussumibilità delle condotte nella previsione di cui al comma 5 dell'art. 73 benché si evincesse dai dialoghi che si trattava di droga di pessima qualità. Il giudizio espresso dal giudice di secondo grado è stato ancorato solo alle somme di denaro dovute al coimputato RD dagli acquirenti dello stupefacente (3.000 e 7.000 euro). Quanto alle circostanze attenuanti generiche, lamenta la difesa che la Corte territoriale avrebbe valorizzato i precedenti annoverati dal ricorrente, senza considerare che si riferiscono a fatti risalenti nel tempo e RI «si è dato a stabile e onesta attività lavorativa». 6. All'odierna udienza, disposta la trattazione orale, le parti hanno concluso come indicato in epigrafe. CONSI DERATO IN DIRITTO 1. È infondato il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di RA AN DI col quale si sostiene che la Corte di appello, avendo riportato in termini non corretti il contenuto dell'atto di gravame, avrebbe omesso di prendere in esame la richiesta di assoluzione avanzata dalla difesa. La sentenza impugnata dà atto a pag. 16 (punto 3) che vi è stata richiesta di assoluzione per il reato di cui al capo D) e, per questo reato, vi è stata anche richiesta di diversa qualificazione ai sensi dei commi 4 o 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Nel corpo della motivazione, poi J l'affermazione della penale responsabilità di DI per il reato di cui al capo D) è motivata da quanto illustrato, 6 1\. oltre che a pag. 17 e ss., anche a pag. 9 e ss. con riferimento alla posizione di NT OC. In proposito va ricordato che, in sede di legittimità, non è censurabile la sentenza per il silenzio su una specifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dalla 'motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente ad escludere la ricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che la ricostruzione dei fatti contenuta nella motivazione implicitamente conduca alla reiezione della prospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Rv. 276741 -01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Rv. 275500 -01). Nel caso in esame, l'impianto motivazionale della sentenza impugnata, sotto il profilo dedotto, non merita le doglianze espresse né in punto di affermazione di responsabilità, né con riferimento alla natura della sostanza stupefacente laddove, ripercorrendo le conversazioni intercorse tra i protagonisti della vicenda, ha desunto la circostanza che si trattasse di cocaina non solo in ragione del prezzo di acquisto ("trentasette") ma anche di altre circostanze. La Corte territoriale, infatti, ha riportato a pag. 10 la conversazione n. 5984 del 20 dicembre 2006 tra DI e RD in cui si fa riferimento a qualcosa che, se deve essere data, deve essere data così, perché è "bona", "senza toccarla e senza niente" e ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che detta espressione fosse inequivocabilmente riconducibile a operazioni di taglio, tipiche della cocaina e non delle droghe leggere. Sono state considerate rilevanti nel senso indicato: l'esortazione a provare la sostanza «mettendola in bocca» e la possibilità di «graffiarla» che la Corte ha ~itenuto riferibili a "droghe pesanti". La tesi difensiva secondo la quale OC avrebbe risposto «mica in bocca si assaggia», oltre ad esaurirsi in una mera allegazione, non elide la valenza indiziaria della conversazione, essendo stata ipotizzata una modalità di assaggio incompatibile con l'hashish e la marijuana. 2. Neppure è fondato il motivo con il quale DI lamenta difetto di correlazione tra accusa e sentenza con riferimento al reato di cui al capo D). Come noto, per aversi mutamento del fatto, occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri una incertezza sull'oggetto dell'imputazione dalla quale scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/ 1996, Di RA, Rv. 205619). Ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio in esame non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione 7 concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U., n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264438, Golfarini, Rv. 269666). Nel caso di specie, al capo D) è contestato all'imputato di avere detenuto un campione di cocaina da valutare ai fini di una successiva fornitura e non costituisce sostanziale mutamento del fatto, né lede il diritto di difesa, l'aver escluso che detta detenzione sia collegata al programma criminoso di cui al capo C), per il quale è intervenuta sentenza di assoluzione. 3. È fondato, invece, il secondo motivo nella parte in cui lamenta il vizio di motivazione quanto all'affermazione della responsabilità in relazione al capo D). Si è già detto che, in questo capo, è stata contestata agli imputati la detenzione di «una quantità di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di peso non determinato, costituente campione da valutare ai fini di una successiva fornitura». Secondo la Corte territoriale (pag. 18 della sentenza impugnata), «non vi è dubbio» che la quantità di droga «detenuta» da DI, il cui acquisto veniva proposto al RD, fosse tutt'altro che esigua. La Corte di appello è giunta a tale conclusione sulla base del dialogo intercorso tra RD e coloro che avrebbero dovuto testare la qualità e il gradimento dello stupefacente (OC e OL) osservando che RD· disse ai propri interlocutori: «il cristiano a trentasette ne vuole. Ne tiene dieci chili». La Corte territoriale ha desunto dalla conversazione in esame che l'accordo si fosse perfezionato e DI, insieme a RD, avesse acquistato lo stupefacente che gli era stato offerto. Ha ritenuto, inoltre, che si trattasse di una quantità non esigua atteso che DI ne aveva prelevato un campione da far testare a RD e disse di averne fatto provare un altro a una terza persona. La sentenza impugnata, tuttavia, non spiega le ragioni per le quali «il cristiano» che deteneva «dieci chili» di sostanza sarebbe DI e non, piuttosto, il suo fornitore e contraddice sé stessa quando sostiene che l'accordo era concluso, mentre a pag. 7, sia pure occupandosi del reato associativo per il quale è stata pronunciata sentenza di assoluzione nei confronti di DI (RD era già stato assolto), aveva affermato, con evidente riferimento al capo D): «non risulta provata la conclusione dell'affare». Da quanto esposto emerge che, con riferimento al capo D), la motivazione non è completa e presenta profili di contraddittorietà. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Tutti i restanti motivi proposti nell'interesse di RA AN DI sono assorbiti. 4. Le argomentazioni siN qui svolte in relazione al capo D) della rubrica, valgono, all'evidenza, oltre che con riferimento alla posizione di RA AN DI, anche per quella di EP RD. Ed invero, la contestazione mossa con riferimento alla detenzione del "campione" di droga in possesso del RD 8 ___ /l (che doveva farlo assaggiare ai due potenziali acquirenti), imponeva alla Corte territoriale di valutare la censura mossa dalla difesa con riferimento all'invocata riqualificazione del fatto nella previsione dell'ipotesi "lieve". Ciò a maggior ragione ove si consideri che, come rilevato dalla difesa, con riferimento al capo G) della rubrica, la Corte territoriale ha argomentato che "un campione" è, come tale, di modesta quantità. Anche in questo caso, dunque, la carenza dell'apparato argomentativo non consente di comprendere le ragioni fattuali e di diritto poste a base della decisione e anche nei confronti di EP RD, ritenuto responsabile del reato di cui al capo D), la sentenza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. S. A diverse conclusioni si deve giungere con riferimento ai restanti capi. In particolare, non si ravvisa il vizio di motivazione dedotto con riferimento ai reati di cui ai capi H) e l) nell'avere la Corte territoriale desunto la natura di "droga pesante" dal prezzo dello stupefacente. Per quanto riguarda il reato di cui al capo H) la sentenza impugnata (pag. 2S e 26) ha ritenuto che la sostanza stupefacente fosse cocaina, non solo perché i conversanti ne parlano usando il femminile, ma soprattutto perché RD dice che acquista per SO euro e RI può proporre la sostanza «a 7S guadagnandoci anche qualcosa lui». Si deve osservare allora: in primo luogo, che non è illogico aver ritenuto questo prezzo incompatibile con la vendita di "droghe leggere"; in secondo luogo, che la difesa contesta queste conclusioni in termini meramente oppositivi, chiedendo nella sostanza a questa Corte di legittimità una inammissibile rivalutazione dei fatti, finalizzata, nella prospettiva del ricorrente, ad una ricostruzione dei medesimi in termini diversi e più convincenti rispetto a quelli fatti propri dalla Corte di appello. Considerazioni analoghe si impongono con riferimento alla imputazione di cui al capo l). In questo caso, la Corte territoriale ha fatto riferimento al passaggio di una conversazione in cui non si evoca soltanto il prezzo dello stupefacente, valutato compatibile con una compravendita di "droghe pesanti", ma si parla anche del colore «madreperla» della sostanza e nessun profilo di illogicità può essere ravvisato nell'aver ritenuto questa espressione inequivocamente riconducibile alla cocaina. Con riferimento al capo R), le sentenze conformi hanno ritenuto, con motivazione che non merita le censure mosse, che dai colloqui intercettati si evincesse una trattativa tra RD e tale DE relativamente all'acquisto di cocaina e di hashish (per tale sostanza è stata dichiarata la prescrizione). Il riferimento operato nelle conversazioni agli importi di denaro necessari all'acquist~ indicati in migliaia di euro1 ha indotto i giudici di merito a ritenere che si trattasse anche di "droga pesante". Già il Tribunale (pagg. 140 e ss. della sentenza di primo 9 grado) aveva riportato il contenuto dei dialoghi intercorsi tra i due protagonisti della vicenda ponendo l'accento sulla circostanza che la consegna fosse già avvenuta, dato che RD affermava di non avere ancora «pesata quella là» e, mentre i due continuavano a fare i conti, DE commentava: ·«vediamo quanto mi hai dato ... allora tu mi hai dato cinque e cinque, più ... dieci e cinque, sono dieci e cinque e sono ventuno più stanno quattromila». Il ricorso non si confronta con questa motivazione, che appare congrua non manifestamente illogica e non contraddittoria. Dimentica, dunque, che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente' più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). 6. Con riferimento al capo T), il ricorso lamenta assenza grafica della motivazione dolendosi che la Corte di appello non abbia fornito risposta alla richiesta di assoluzione che era stata formulata nell'atto di gravame. A questo proposto si deve rilevare che la vicenda è stata dettagliatamente ricostruita nella sentenza di primo grado sulla scorta delle conversazioni intercorse tra RD e SE e dei servizi di osservazione pedinamento e controllo. Dai dialoghi richiamati è stata desunta la finalità illecita dell'incontro, in occasione del quale RD raccomandò di parcheggiare l'auto in un posto non visibile e di controllare il denaro che sarebbe stato consegnato dall'acquirente, ritenuto poco affidabile. Sono stati, inoltre, ricostruiti i passaggi successivi in cui si concordava la consegna della «rimanenza». A pag. 187 della sentenza di primo grado, poi, si è dato atto dell'incontro tra RD e l'ignoto acquirente, in occasione del quale il primo si lamentava del pagamento di una fornitura precedente da cui mancavano ancora 500 euro. La sentenza di primo grado, inoltre, ha posto l'accento sulle lamentele espresse dal RD secondo cui, già da una sola mazzetta mancavano «due o trecento euro», motivo per il quale l'odierno ricorrente si riprometteva, per il futuro, di «contare» il denaro al cospetto dell'acquirente il quale replicava: «non ti preoccupare. Noi siamo venditori e importatori. .. siamo cristiani». A fronte dell'ampia ricostruzione operata dal 'primo giudice, l'atto di appello non conteneva alcuna specifica censura con riferimento a detto episodio in relazione al quale ci si limitava, in maniera estremamente generica, a chiedere l'assoluzione. A fronte di ciò la Corte territoriale non aveva un obbligo specifico di rispondere. Ed invero, il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici, proposti in concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici rimangono viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia lO Il • pronunciato, in concreto, tale sanzione (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 -01; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Rv. 262700 - 01). 7. In maniera altrettanto generica, nei motivi di appello proposti nell'interesse di RD, la difesa aveva chiesto la riqualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/1990 delle condotte contestate ai capi H), R), T) e I). Deducendo vizio di motivazione sul punto, il ricorso non si confronta con la motivazione posta a fondamento del giudizio espresso dalla Corte territoriale. Con riferimento al capo H) la sentenza impugnata, esaminando la posizione del coimputato RI, osserva (pag. 13) che, in una discussione con RD questi fece riferimento a un «consistente debito pregresso (''tremila euro")» e, proprio per questo, esclude «che le quantità di droga smerciate fossero esigue» e che il fatto possa essere considerato di lieve. Non è manifestamente illogico che questa valutazione sia stata considerata rilevante per escludere la lieve entità dei fatti ascritti al RD anche ai capi I) aJ, R) e T). Dalla sentenza impugnata emerge, infatti, che pur non avendo operato all'interno di una associazione ex art. 74 d.P.R. n. 309/90, RD si occupava della commercializzazione di sostanze stupefacenti svolgendo una attività sistematica e organizzata e nessun profilo di contraddittorietà o manifesta illogicità può essere ipotizzato per aver desunto da questa circostanza - e dall'entità dei rapporti di debito credito intrattenuti con fornitori e acquirenti - che i fatti in esame non fossero di lieve entità. A questo proposito basta ricordare che, secondo l'insegnamento del massimo Consesso di legittimità, la valutazione della lieve entità del fatto deve essere compiuta in concreto, tenendo conto non solo del dato qualitativo e quantitativo, ma anche, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione (cfr., Sez. U, n. l 1063 del 27/09/ 2018, Murolo, Rv. 274076). Come opportunamente chiarito dalla sentenza citata (pag. 16 della motivazione), «ritenere che la valutazione degli indici di lieve entità elencati dal comma 5 dell'art. 73 debba essere complessiva, significa certamente abbandonare l'idea che gli stessi possano essere utilizzati dal giudice alternativamente, riconoscendo o escludendo la lieve entità del fatto anche in presenza di un solo indicatore di segno positivo o negativo, a prescindere dalla considerazione degli altri». Implica però, allo stesso tempo, «che tali indici non debbano tutti indistintamente avere segno positivo o negativo» e possano instaurarsi tra gli stessi rapporti di compensazione o neutralizzazione idonei a consentire un giudizio unitario sulla concreta offensività del fatto anche quando le circostanze che lo caratterizzano risultano prima facie contraddittorie. In sintesi: la ma9giore o minore espressività del dato quantitativo deve essere valutata in concreto, nel confronto con le altre circostanze del fatto rilevanti secondo i parametri normativi di riferimento. 11 I giudici di merito si sono attenuti a questi principi. Hanno ritenuto, infatti, che i reati in parola siano espressione di una attività organizzata in modo professionale e non rudimentale, connotata da gravità e destinata a reperire e diffondere sul mercato, in modo sistematico, sostanze stupefacenti. In altri termini, i giudici di merito, hanno passato in rassegna tutti i parametri richiamati dall'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze) che quelli relativi all'oggetto del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti), escludendo l'ipotesi lieve con motivazione affatto illogica e valutando in maniera analitica l'apprezzabile quantitativo della maggior parte delle cessioni. 8. Manifestamente infondato è il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse di EP RD col quale il difensore deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al reato di cui al capo U). In proposito va rilevato che, con motivazione completél_.s l~ Corte territoriale ha dw..- ~~~\e. ~, ,()"\ ripercorso i passaggi della conversazione intercorsa, tra RD e la donna alla ~ quale costui era legato {!ue §i:2ffli dopo iLfettQ. In questa conversazione la donna riferì al RD che un tale EP aveva commentato con lei la rapina consumata aii'Eurospin e la successiva sparatoria tra gli autori del reato e i vigilanti, ma rassicurò RD di non avere detto che lui era tra i rapinatori [ «non l'agghiu dittu ca hai statu tu (non glielo ho detto che sei stato tu)»], ottenendo per tutta risposta l'apprezzamento per il silenzio serbato («ah, no, non gli dire un c ... »). Contrariamente a quanto si afferma nell'atto di ricorso, La Corte di appello ha proceduto ad una compiuta lettura della intera conversazione e - con motivazione non manifestamente illogica né contraddittoria - l'ha ritenuta di tale chiarezza da poterle attribuire una valenza confessoria, laddove il riferimento alla sparatoria rende inequivoco che RD e la sua compagna stavano parlando proprio della rapina oggetto di imputazione. A questo proposito, vale la pena ricordare che in tema di prove, il contenuto di intercettazioni telefoniche può costituire fonte probatoria diretta, senza necessità di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., salvo l'obbligo del giudice di valutare il significato delle conversazioni intercettate secondo criteri di linearità logica (Sez. 3, n. 10683 del 07/11/2023, dep. 2024, Rv. 286150- 04). 9. Sono assorbiti e, pertanto non devono essere esaminati, i restanti motivi del ricorso proposto da EP RD che hanno ad oggetto il trattamento sanzionatorio. 10. Il .ricorso proposto nell'interesse di IO RI non supera il vaglio di ammissibilità. 12 Il difensore si duole che il fatto di cui al capo H) non sia stato qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. A questo proposito - oltre a richiamare quanto osservato al paragrafo 7 con riferimento alla richiesta di riqualificazione del fatto proposta da EP RD - si deve riferire che, nell'atto di appello, RI non aveva chiesto l'applicazione dell'art. 73, comma S. Basta ricordare, allora, che è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione col quale sia dedotta una questione che non ha costituito oggetto dei motivi di appello, dovendosi evitare che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306 - 01; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316- 01). 10.1. Del pari inammissibile è la doglianza relativa al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. In proposito va rammentato che, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, come avvenuto nella fattispecie, avendo il giudice segnalato la gravità della condotta criminosa e i numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato, indicativi della negativa personalità dello stesso (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, fattispecie nella quali la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo' in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). È stato, altresì, affermato il principio secondo cui non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 7, Ord. n. 39396 del 27/05/2016, Jebali, Rv. 268475; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno ritenuto ostativi all'applicazione delle attenuanti generiche i quantitativi trattati, i frequenti contatti con gli acquirenti, la gravità e pluralità delle condotte (come desunta anche dai debiti pregressi cui si fa riferimento nelle intercettazioni riportate in sentenza) e i precedenti penali. Per contro, la difesa si è limitata ad evidenziare, in termini generici, che i precedenti penali sono risalenti nel tempo senza confrontarsi con le argomentazioni spese nella sentenza impugnata a fondamento del rigetto. 13 ~A~~--- 11. Per quanto esposto, la sentenza impugnata merita annullamento, nei confronti di RA AN DI, con rinvio per nuovo giudizio sul capo di imputazione a lui ascritto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce·. La sentenza impugnata deve essere annullata, inoltre, nei confronti di EP RD, limitatamente al capo D), con rinvio, per nuovo giudizio su questo capo, ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. I motivi proposti da DI e RD con riferimento al trattamento sanzionatorio sono assorbiti. Nel resto, il ricorso di EP RD deve essere respinto. All'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse di IO RI segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI RA AN, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di RD EP, limitatamente al capo D), con rinvio per nuovo esame sul punto ed eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce. Rigetta il ricorso di RD EP nel resto. Dichiara inammissibile il ricorso di RI IO che condanna al pagamento delle spese processuali e della sQmma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 giugno 2025 DEPOSITATO IN 8ff.ELLER1A oggi,""'" Z ~Oij IA.ion~~~:udiiia'iio Wlifantra~ 0Jfenazzo