Ordinanza cautelare 21 giugno 2018
Sentenza 16 ottobre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 16/10/2023, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/10/2023
N. 02354/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01272/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1272 del 2018, proposto da
EN PH AH, rappresentato e difeso dall'avvocato Milena Ruffini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Andrea Turconi in Milano, via Filzi;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento n. 29957/2017 Imm., emesso il 19 settembre 2017 e notificato in data 28 febbraio 2018, con il quale il Questore di Milano ha rigettato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione, presentata dal ricorrente in data 31 luglio 2014 tramite assicurata postale n. 06138355413-2.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente impugna il provvedimento indicato in epigrafe, con cui il Questore di Milano ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato/attesa occupazione.
Il diniego, in estrema sintesi, si fonda:
- sull’inottemperanza dell’istante alle convocazioni presso i competenti uffici e sulla sua irreperibilità tramite utenza telefonica;
- sulla rilevata assenza di occupazione dal 30.9.2014;
- sulla mancata partecipazione dell’istante al procedimento amministrativo a seguito di comunicazione di avvio notificatagli in data 9.8.2017.
1.1. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi.
I) Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 10, comma 1, della l. n. 241/1990, nonché il difetto di motivazione e il travisamento dei fatti, in quanto l’Amministrazione non avrebbe considerato l’esiguità dell’arco temporale entro cui l’interessato avrebbe dovuto provvedere all’integrazione documentale richiesta con la comunicazione di avvio del procedimento. Il ricorrente si sarebbe prontamente adoperato per ottenere la documentazione giustificativa, inviata alla Questura di Milano in data 8 novembre 2017 e consistente in una autocertificazione/dichiarazione sottoscritta presso l’ambasciata nigeriana, con la quale si dava atto che erano occorsi “due anni e mezzo” per ottenere il rilascio del passaporto dei suoi familiari. Ciò dimostrerebbe, secondo il ricorrente, la sua partecipazione al procedimento amministrativo e il suo interesse al corretto perfezionamento della propria posizione amministrativa.
L’Amministrazione, inoltre, avrebbe omesso di considerare l’evoluzione della situazione reddituale dell’interessato, che in passato avrebbe sempre ottenuto il rinnovo del proprio permesso di soggiorno dimostrando il possesso di un reddito congruo al proprio sostentamento.
II) Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 in quanto l’Amministrazione non avrebbe considerato la durata del soggiorno sul territorio nazionale del ricorrente (il quale dal 1999 al 2014 avrebbe lavorato regolarmente in Italia), né avrebbe valutato la sua possibilità di svolgere attività lavorativa in futuro, avendo questi ottenuto, in data 5 aprile 2018, una promessa di assunzione condizionata al rilascio del permesso di soggiorno. L’amministrazione, inoltre, non avrebbe tenuto conto dei legami instaurati dal ricorrente e della presenza in Italia del suo nucleo familiare.
III) Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990 e del principio di ragionevole durata del procedimento, in quanto l’Amministrazione avrebbe impiegato quasi 4 anni (dal 31 luglio 2014 al 28 febbraio 2018) per la conclusione del procedimento, così ingenerando nell’istante un affidamento circa l’ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno.
1.2. Si è costituita l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 20.6.2018 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2023 (ruolo smaltimento), svoltasi in modalità da remoto, la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
Al riguardo, il Collegio osserva quanto segue.
2.1. Quanto al primo motivo, è sufficiente osservare che il ricorrente, nonostante la notifica del preavviso di diniego (avvenuta in data 9.8.2017), non ha partecipato al procedimento nel termine assegnato, ma solo successivamente all’adozione del provvedimento gravato (avvenuta in data 19.9.2017), a procedimento oramai concluso.
Le censure, pertanto, vanno respinte.
2.2. Quanto al secondo motivo, il ricorrente invoca elementi sopravvenuti rispetto all’adozione dell’atto impugnato, che come tali non possono rilevare ai fini del riscontro della sua legittimità, ma al più possono essere valutati a seguito della presentazione di una nuova istanza da parte dell’interessato.
Costituisce, infatti, dato inveterato del diritto vivente, reiteratamente rammentato anche da questo TAR, quello in forza del quale l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, nell'imporre all'Amministrazione di prendere in considerazione i "nuovi sopraggiunti elementi" favorevoli allo straniero, si riferisce a quelli esistenti e formalmente rappresentati o comunque conosciuti dall'Amministrazione al momento dell'adozione del provvedimento (anche se successivamente alla presentazione della domanda), mentre nessuna rilevanza può essere attribuita ai fatti sopravvenuti (TAR Campania, VI, 28 maggio 2021, n. 3564; TAR Campania, VI, 29 aprile 2020, n. 1543; TAR Lombardia, I, 12 marzo 2019, n. 534; Id., id., 29 ottobre 2018, n. 2428; Id., id., 31 luglio 2018, n. 1896; CdS, III, ord. 6359/18), ovvero a documentazione posteriore.
Le censure, pertanto, vanno respinte.
2.3. Quanto al terzo motivo, la durata del procedimento non è idonea ad ingenerare nell’istante alcun affidamento circa il buon esito della sua domanda di permesso.
Non sussiste un termine perentorio entro il quale la P.A. debba concludere il procedimento avviato dall'istanza di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno. Il termine di sessanta giorni indicato dall'art. 5, comma 9, del D.Lgs. n. 286/1998 non ha infatti carattere perentorio, e dal relativo superamento discende unicamente la formazione di un silenzio inadempimento avverso il quale il privato può esercitare l'azione di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., fermo restando il potere in capo alla P.A. di pronunciarsi comunque tardivamente sull'istanza (T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV, 9/2/2022, n. 300; T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VI, 1° settembre 2021 n. 5688).
Anche l’ultimo motivo, pertanto, va respinto.
2.4. In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
2.5. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti e della ridotta attività difensiva dell’Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2023, svoltasi in modalità da remoto, con l'intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Antonio Vinciguerra |
IL SEGRETARIO