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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/02/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di conIGlio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Barbara De Munari Presidente
dott. Luisa Bettio Giudice rel.
dott. Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°4212 /2024 R.G.
da
, con l'avv. RIZZATO MASSIMO come Parte_1
da procura in atti ricorrente
contro
, Controparte_1
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: scioglimento del matrimonio
Conclusioni parte ricorrente rese all'udienza del 21.02.25 e modificate
rispetto alle precedenti conclusioni:
“chiede pertanto:
che il Tribunale verifichi se il marito lavori ed il reddito dello stesso
in quanto la ricorrente è attualmente disoccupata ed in cerca di
lavoro ai fini della richiesta di assegno divorzile;
in subordine precisa le conclusioni come di seguito indicato: 2
- dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
- la IG.ra richiede un contributo di € 300,00 mensile quale Pt_1
assegno divorzile attese le allegazioni oggi svolte, in subordine
almeno € 100,00 mensile;
- per quanto riguarda il mantenimento dei figli, la IG.ra , Pt_1
chiede che le venga corrisposta la somma di € 200,00 con decorrenza
ER dal mese di giugno 2025, quando tornerà a vivere stabilmente
dalla madre a titolo di mantenimento della minore;
- le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di
ER Padova per le necessità di saranno poste a carico del convenuto
al 100% atteso l'attuale stato di disoccupazione della ricorrente;
- pieno diritto di visita dei genitori per quanto concerne la IA
ER con le modalità che le parti decideranno di volta in volta in base
ER alle eIGenze di
- l'assegno familiare viene percepito al 100% dalla IG.ra ; Pt_1
- ordinarsi infine all'Ufficiale dello Stato Civile la conseguente
annotazione dell'emananda sentenza al passaggio in giudicato della
medesima. ”.
Con la partecipazione del P.M.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- con ricorso per lo scioglimento del matrimonio depositato in data
11.09.24 parte ricorrente conveniva in giudizio Controparte_1
allegando che le parti avevano contratto matrimonio in Villanova di
Camposampiero (Pd) in data 1/02/03, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune al n. 817 parte I serie A e che, dalla loro unione, erano nati i figli: nato il ERona_2
28\10\04; nata il 25\1\12 e ERona_3 ERona_4
, nato il 21\5\03;
[...]
2 3
- riferiva, quindi, che i coniugi avevano stabilito la loro residenza coniugale in Via Cornara 87, a Villanova di Camposampiero (Pd);
- precisava, poi, che la casa coniugale in comproprietà tra la stessa,
suo fratello e la loro madre, era stata recentemente venduta e che la
ER medesima si era trasferita con la IA in un'immobile, condotto in locazione, in San Giorgio delle Pertiche (Pd), in Via Fasolati 1\a;
- evidenziava, inoltre, che la stessa aveva un reddito “di € 2.196,00
come risulta dal Cud relativo all'anno 2023, mentre il reddito per l'anno
precedente era di € 2.327,00” (cfr. pag. 2: ricorso introduttivo)
- allegava, poi, che “i coniugi si sono già separati in via consensuale, con
omologa n. 4903\21 del Tribunale di Padova del 15\6\21 depositata il
18\6\21 (r.g. 6113\20). Le parti si erano separate alle seguenti
condizioni:
1. i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2. la casa coniugale viene assegnata alla IG.ra ; Pt_1
ER 3. i figli minorenni ed vengono affidati congiuntamente ad Per_2
entrambi i genitori, con collocamento privilegiato presso la madre;
4. per quanto riguarda il mantenimento dei figli minori, il IG. CP_1
deve corrispondere alla la somma di € 300,00, di cui 200 in favore Pt_1
del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, che vive ERona_4
ER con la madre, 100 in favore di che frequenta per metà del tempo la casa
ER del padre (200 euro qualora tornasse a vivere con la madre), nulla per
il quale vive per la maggior parte del tempo col padre (200 euro Per_2
qualora andasse a vivere con la madre); Per_2
5. le spese straordinarie vanno ripartite al 50%;
6. le parti hanno stabilito il diritto di visita per i figli;
7. l'assegno familiare viene percepito al 100% dalla IG.ra ; Pt_1
8. nessun contributo in favore di entrambi i coniugi che dichiarano di
essere autosufficienti;
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9. autorizzazione reciproca al rilascio del passaporto.” (cfr. pag. 2 e 3
ricorso introduttivo);
- evidenziava, quindi, che “la situazione si è in parte modificata rispetto
alla separazione. In particolare, la IG.ra negli ultimi anni ha un Pt_1
reddito molto basso di poco oltre 2.000 euro all'anno. ora ERona_2
vive stabilmente col padre;
figlio maggiorenne ora è ERona_4
ER autosufficiente, mentre è tornata a vivere con la madre da alcuni anni
e non è autosufficiente, per cui la ricorrente attualmente deve mantenere la
ER IA e, come da accordi in sede di separazione, ha diritto ad avere un
contributo di 200 euro per il mantenimento;
” (cfr. pag. 3: ricorso introduttivo);
- formulava, quindi, le seguenti conclusioni:
“ 1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto e Parte_1
Controparte_1
2) disporsi a favore della IG.ra un contributo di € 100,00 mensile Pt_1
quale assegno divorzile, rivalutabile di anno in anno secondo gli indici
istat;
3) per quanto riguarda il mantenimento dei figli, il IG. dovrà CP_1
ER corrispondere alla IG.ra la somma di € 200,00 in favore di che è Pt_1
tornata a vivere con la madre, somma rivalutabile di anno in anno secondo
gli indici istat;
ER 4) le spese straordinarie per le necessità di vanno ripartite al 50%,
come da protocollo del Tribunale di Padova che si allega. In particolare,
come da protocollo, tutte le spese straordinarie devono esser documentate,
ove sia possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota
parte di spettanza all'altro genitore. Si riporta il protocollo: - SPESE
MEDICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite
specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di
convenzione; b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) cure
dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i
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genitori; d) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
e) ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo
accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui e
ortodontiche; b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati
da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci
e terapie di medicina non tradizionale;
- SPESE SCOLASTICHE A. che
non richiedono il preventivo accordo: a) rette della scuola d'infanzia, tasse
scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo
richiesti dalla scuola;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
B. che
richiedono il preventivo accordo: a) rette dell'asilo nido, tasse scolastiche e
universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite
scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e)
alloggio presso la sede universitaria;
- SPESE EXTRASCOLASTICHE A.
che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e
pertinente attrezzatura;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di
istruzione, attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e
pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
c) spese di custodia, baby
sitter;
5) pieno diritto di visita del padre con le modalità che le parti decideranno
ER di volta in volta in base alle eIGenze di In ogni caso, si chiede che il
minore trascorra con ciascun genitore almeno due settimane consecutive
durante le vacanze estive - in periodo da concordarsi preventivamente tra i
coniugi entro il primo maggio di ogni anno – e almeno 7 giorni durante le
vacanze natalizie, che ricomprendano ad anni alterni il giorno di Natale e
Capodanno, e 3 giorni durante le vacanze pasquali che comprendano ad
anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, disponendosi che
ogni altra vacanza a calendario scolastico venga trascorsa dal figlio con
ciascun genitore in via alternata di anno in anno;
6) l'assegno familiare viene percepito al 100% dalla IG.ra ; 7) Pt_1
5 6
ordinarsi infine all'Ufficiale dello Stato Civile la conseguente annotazione
dell'emananda sentenza al passaggio in giudicato della medesima.” .
- Con decreto datato 27.09.24 il giudice delegato fissava quale prima udienza la data del 31.01.25 concedendo il termine di legge di 60
giorni liberi prima dell'udienza per notificare a parte convenuta il ricorso ed il termine di 30 giorni prima dell'udienza per la costituzione del convenuto .
- Nelle more della prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. le parti non depositavano la memorie di cui agli art. 473-bis.17 c.p.c. .
- All'udienza del 31.01.25 compariva solo la ricorrente che, sentita dal
Giudice delegato, dichiarava:
“ Confermo la volontà di divorziare, dopo la separazione non ci siamo più
riconciliati.
Attività lavorativa: son un estetista ma attualmente sono disoccupata
Reddito da lavoro: per il momento non ho reddito ho ricevuto un'eredità da
mia madre e sto usando questi risparmi, percepisco l'assegno unico per mia
ER IA di € 150 mensili. Sono un'estetista . A volte faccio le pulizie in
qualche casa ma attualmente non ho un lavoro stabile . Per tale attività
guadagno circa 350,00-400,00 € mensili
Altri redditi: nessuno
Patrimonio: nessuno
ER Vivo nell'appartamento sopra indicato con mia IA di anni 13, che
conduco in locazione per € 600,00 mensili . Anzi preciso che da settembre
Per 2024 mia IA dorme durante la settimana dal padre a Santa Maria di
Sala perché ha la scuola vicino e viene da nei W.E. dal venerdì sera alla
domenica sera . Durante la settimana ci sentiamo per telefono . Io ed il
padre andiamo d'accordo . Durante la settimana vivo da sola, ho un
compagno ma non convive con me .” (cfr. verbale d'udienza del
31.01.25);
6 7
- Al termine di detta udienza, il giudice Delegato emetteva il seguente provvedimento: “Rilevato che non è visibile in P.C.T. la
cartolina attestante il perfezionamento della notifica, rinvia il
procedimento all'udienza del 21.02.25 ad ore 12:10” .
- Con memoria depositata in data 05.02.25 parte ricorrente modificava le conclusioni originariamente rassegnate nei seguenti termini:
“ Considerato che rispetto al tempo del deposito del ricorso la situazione
familiare è mutata e che in particolare
- La IG.ra chiede saltuariamente aiuti economici al marito e Pt_1
viceversa in base alle necessità reciproche;
ER
- La IA frequenta prevalentemente la casa del padre come indicato
dalla all'udienza del 31\1\25, Pt_1
la ricorrente
MODIFICA LE PROPRIE CONCLUSIONI
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto e Parte_1
Controparte_1
2) la IG.ra rinuncia alla richiesta di un contributo di € 100,00 Pt_1
mensile quale assegno divorzile;
3) per quanto riguarda il mantenimento dei figli, la IG.ra rinuncia Pt_1
ER alla richiesta della somma di € 200,00 in favore di che ora vive
ER prevalentemente col padre;
4) le spese straordinarie per le necessità di
vanno ripartite al 50%, come da protocollo del Tribunale di Padova. In
particolare, come da protocollo, tutte le spese straordinarie devono esser
documentate, ove sia possibile, dal genitore che chiede il rimborso o
l'anticipo della quota parte di spettanza all'altro genitore.
ER 5) pieno diritto di visita dei genitori per quanto concerne la IA con
le modalità che le parti decideranno di volta in volta in base alle eIGenze di
ER
6) l'assegno familiare viene percepito al 100% dalla IG.ra ; Pt_1
7 8
7) ordinarsi infine all'Ufficiale dello Stato Civile la conseguente
annotazione dell'emananda sentenza al passaggio in giudicato della
medesima.” .
- Con memoria depositata in data 20.02.25 parte ricorrente modificava le conclusioni previamente rassegnate nei seguenti termini:
“ Considerato che rispetto al tempo del deposito del ricorso la situazione
familiare è mutata e che in particolare
- La IG.ra chiedeva saltuariamente aiuti economici al marito e Pt_1
viceversa in base alle necessità reciproche ma da alcune settimane il marito,
prima disoccupato, ha iniziato a lavorare;
ER
- La IA frequenta prevalentemente la casa del padre come indicato
ER dalla all'udienza del 31\1\25 ma dal mese di giugno 2025 Pt_1
tornerà a vivere stabilmente con la madre,
la ricorrente
MODIFICA LE PROPRIE CONCLUSIONI
1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto e Parte_1
Controparte_1
2) la IG.ra insiste nella richiesta di un contributo di € 100,00 Pt_1
mensile quale assegno divorzile;
3) per quanto riguarda il mantenimento dei figli, la IG.ra , sino al Pt_1
mese di giugno 2025, rinuncia alla richiesta della somma di € 200,00 in
ER favore di che ora vive prevalentemente col padre sino al mese di giugno
ER 2025. Dal mese di giugno 2025, quando tornerà a vivere con la madre,
disporsi un assegno di € 200,00 a titolo di mantenimento;
ER 4) le spese straordinarie per le necessità di vanno ripartite al 50%,
come da protocollo del Tribunale di Padova. In particolare, come da
protocollo, tutte le spese straordinarie devono esser documentate, ove sia
possibile, dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota parte
di spettanza all'altro genitore.
8 9
ER 5) pieno diritto di visita dei genitori per quanto concerne la IA con
le modalità che le parti decideranno di volta in volta in base alle eIGenze di
ER
6) l'assegno familiare viene percepito al 100% dalla IG.ra ; Pt_1
7) ordinarsi infine all'Ufficiale dello Stato Civile la conseguente
annotazione dell'emananda sentenza al passaggio in giudicato della
medesima.” .
- All'udienza del 21.02.25, fissata per la verifica della corretta istaurazione del contraddittorio come sopra indicato, il legale di parte ricorrente formulava le seguenti allegazioni: “L'avv. Magarotto
dichiara che la ricorrente riferisce che il marito non ha mai corrisposto
alcun aiuto economico e che oggi risulta occupato presso una società
agricola “Ovomec s.a.s. P.I. sita in Veternigo Santa Maria di P.IVA_1
Sala VE” e chiede pertanto che il Tribunale verifichi se il marito lavori ed il
reddito dello stesso in quanto la ricorrente è attualmente disoccupata ed in
cerca di lavoro ai fini della richiesta di assegno divorzile” ed, in subordine, rassegnava le seguenti conclusioni modificate rispetto a quelle precedentemente formulate:
“ - dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
- la IG.ra richiede un contributo di € 300,00 mensile quale Pt_1
assegno divorzile attese le allegazioni oggi svolte, in subordine almeno €
100,00 mensile;
- per quanto riguarda il mantenimento dei figli, la IG.ra , Pt_1
chiede che le venga corrisposta la somma di € 200,00 con decorrenza dal
ER mese di giugno 2025, quando tornerà a vivere stabilmente dalla madre
a titolo di mantenimento della minore;
- le spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Padova
Per per le necessità di saranno poste a carico del convenuto al 100% atteso
l'attuale stato di disoccupazione della ricorrente;
9 10
Per
- pieno diritto di visita dei genitori per quanto concerne la IA
con le modalità che le parti decideranno di volta in volta in base alle
Per eIGenze di
- l'assegno familiare viene percepito al 100% dalla IG.ra ; Pt_1
- ordinarsi infine all'Ufficiale dello Stato Civile la conseguente
annotazione dell'emananda sentenza al passaggio in giudicato della
medesima.” (cfr. verbale d'udienza del 21.02.24 .
* * *
Va rilevato, preliminarmente che, con note di deposito effettuate in data 31.01.25, parte ricorrente ha integrato la documentazione attestante il perfezionamento della notifica nei confronti del convenuto che deve ritenersi tempestiva con conseguente dichiarazione di contumacia di quest'ultimo .
Si osserva, inoltre, che non si pongono problematiche inerenti alla competenza giurisdizionale del giudice adito ed alla legge applicabile avendo dichiarato la ricorrente di possedere la cittadinanza italiana con presunzione di possesso di analoga cittadinanza da parte dei figli considerato che il padre è nato in [...] e si presume che abbia la relativa cittadinanza.
Ciò premesso, va rilevato che la domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento. Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione e,
per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato in sede di prima udienza, la medesima si è protratta ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del Tribunale (udienza tenutasi il 25.05.21).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
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Proseguendo con l'esame delle ulteriori domande, va, quindi,
ricordato che l'art. 473-bis.17 c.p.c. indica delle precise scansioni temporali,
previste a pena decadenza, per la precisazione e la modifica delle domande già proposte e l'indicazione dei mezzi di prova, sia in via diretta che a prova contraria nonché per lo svolgimento di eventuali produzioni documentali e che parte ricorrente entro tali termini, anteriori alla prima udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. fissata nel caso in esame per il 31.01.25, non ha prodotto tali memorie.
Va osservato, inoltre, che all'udienza del 31.01.25 la ricorrente aveva allegato una situazione di fatto diversa da quella rappresentata in sede di ricorso introduttivo come riportato nella parte narrativa e che detta udienza veniva differita solo per permettere a tale parte l'integrazione documentale attestante l'originario perfezionamento della notifica nei confronti del convenuto non comparso .
Inoltre, solo con successive memorie depositate in data 05.02.25 ed in data
20.02.25, detta parte ha allegato genericamente il subentro di circostanze nuove modificando le conclusioni rassegnate in precedenza come riportato nella parte narrativa salvo, poi, in sede di udienza di rinvio del 21.02.25,
allegare genericamente l'asserita sopravvenienza di ulteriori nuove circostanze e modificare nuovamente le conclusioni come sopra riportato.
Va, quindi, ricordato che, ai sensi dell'art. 473-bis.19 c.p.c., le decadenze previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c. operano in riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili.
Sul punto si evidenzia che la richiesta di riconoscimento di un assegno divorzile, reiterata dalla ricorrente, con alcune modifiche, anche in sede di discussione ex art. 473-bis.22, co. 4 c.p.c., deve senz'altro includersi in tali tipologie di domande con conseguente inammissibilità delle modifiche svolte successive alle conclusioni riportate sul punto in sede di ricorso introduttivo, le uniche che possono ritenersi tempestive alla luce del quadro processuale sopra deIGnato. In merito si rileva che la mera
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allegazione, priva di qualsivoglia riscontro probatorio, peraltro svolta in forma del tutto generica, di asserite circostanze sopravvenute non appare idonea al superamento delle preclusioni processuali previste dal codice di ritto. Di conseguenza inammissibili appaiono le richieste istruttorie formalizzate all'udienza del 21.02.25, considerato, peraltro, che in sede di ricorso introduttivo alcun cenno era stato svolto sulla posizione lavorativa e reddituale del padre.
Va, quindi, ricordato che, a differenza dell'assegno di separazione, il quale presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tali parametri non rilevano in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere quantificato in considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa,
secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi (cfr. Cass. Civ. n. 11790 del 05.05.2021; Cass. Civ.
n. 5605 del 28.02.2020, Corte d'Appello Perugia n. 289 del 25.05.2021).
Pertanto, ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile,
dovendosi tener conto delle funzioni assistenziale/compensativa e perequativa dello stesso, va valutata in concreto l'impossibilità del coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di aver dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr. Cass.
Civ. n. 21234 del 09.08.2019, Tribunale Prato, n. 618 del 26.08.2021).
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Ora, nel caso in esame, posto che in sede di separazione consensuale le parti non avevano previsto alcun assegno di mantenimento in favore della ricorrente ed, anzi, si erano dichiarate economicamente autosufficienti senza che venisse svolto alcun riferimento alla situazione reddituale dell'epoca della ricorrente (cfr. doc. 4: fascicolo parte ricorrente),
considerata, peraltro, la genericità e la contraddittorietà (in quanto più
volte mutate in corso di causa) delle allegazioni svolte in corso di causa dalla ricorrente, non appare che quest'ultima abbia assolto l'onere della prova, sulla stessa gravante, in ordine alla sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'emolumento richiesto enunciati nella giurisprudenza sopra riportata. Peraltro, la mera condizione attuale di disoccupata,
meramente dichiarata senza che sia stata svolta alcuna produzione documentale in merito, non appare rilevare ai fini dell'esame di detta domanda considerando la verosimile transitorietà di tale condizione attesa anche la qualifica professionale della ricorrente (estetista come dalla stessa dichiarato in sede di prima udienza) e la piena capacità lavorativa della medesima in assenza, appunto, di ogni altra informazione relativa al reddito pregresso dell'epoca della separazione ed all'attuale posizione reddituale e lavorativa del convenuto.
Per tali ragioni detta domanda non può essere accolta.
Passando, poi, all'esame delle successive domande relative alla
ER regolamentazione della sola IA minore va rilevato che, trattandosi di minore, ed attesa la natura delle domande, non possono essere applicate le preclusioni sopra indicate vertendo le stesse su diritti indisponibili ed avendo il Tribunale poteri ufficiosi.
In proposito, in assenza di evidenze probatorie contrarie, va confermato l'affido condiviso della minore ad entrambi i genitori ed, attese le dichiarazioni rese dal legale di parte ricorrente all'udienza del 21.02.25
sopra riportate, va disposto il collocamento prevalente della stessa presso la madre . La disciplina delle visite con il genitore non collocatario rimane
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libera (come già convenuto dalle parti in sede di separazione consensuale),
previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della minore .
Con riferimento, inoltre, alla regolamentazione economica,
considerato quanto già convenuto dalle parti in sede di separazione consensuale ed in assenza di comprovate sopravveniente, va accolta la richiesta di parte ricorrente di porre a carico del padre il pagamento in favore della stessa, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a titolo
ER di mantenimento della IA minore con decorrenza dal mese di giugno 2025. Le spese straordinarie sostenute per quest'ultima, definite come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017, vanno ripartite al 50% tra i genitori per i motivi sopra indicati.
Per quanto concerne, poi, l'assegno unico, non sono emerse sopravvenienze idonee alla modifica di quanto concordato tra le parti in sede di separazione consensuale ove si era previsto che lo stesso fosse goduto al 100% dalla madre, odierna ricorrente .
Quanto, infine alle spese legali, considerata la natura della causa e la contumacia del convenuto che, non costituendosi, non si è opposto alle domande, le stesse vanno interamente compensate tra le parti .
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO da Parte_1
e in data 01/02/2003 , trascritto nel
[...] Controparte_1
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di VILLANOVA DI
CAMPOSAMPIERO al n. 1 parte I, anno 2003;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
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3) conferma l'affido condiviso della IA minore ad ERona_3
entrambi i genitori con collocazione prevalente preso la madre;
4) visite libere con il padre previo accordo con la madre e nel rispetto degli impegni scolastici e sociali della minore;
5) pone a carico del convenuto il pagamento in favore della ricorrente, a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 10 di ogni mese, della somma di € 200,00, oltre rivalutazione annuale ISTAT, a
ER titolo di mantenimento della IA minore con decorrenza dal mese di giugno 2025;
6) le spese straordinarie sostenute per quest'ultima, definite come da
Protocollo in uso presso il Tribunale di Padova del 2017, vanno ripartite al 50% tra i genitori;
7) l'assegno unico continuerà ad essere goduto al 100% da parte della ricorrente come concordato dalle parti in sede di separazione consensuale;
8) spese di causa interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di conIGlio del 25.02.25
Il giudice rel
Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari
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