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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 09/05/2025, n. 361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 361 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n.72/2022 R.G., promossa da
(cod. fisc. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dagli Avv.ti Davide Maria Bisicchia e Giuseppe Sciacca,
Appellante contro
(cod. fisc. ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Fabrizio Calvo,
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.4961/2021 del 30.11.2021, il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso proposto da Controparte_1
condannava a corrispondere in favore della ricorrente, a
[...] Parte_1
titolo di utili non percepiti e incrementi dell'azienda, in relazione alla costituita impresa familiare ai sensi dell'articolo 230-bis c.c., la somma di € 639.187,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite, ponendo altresì a carico del resistente le spese di CTU, come liquidate
1 con separato decreto.
Avverso la sentenza, con ricorso del 24 gennaio 2022, proponeva appello articolando plurimi motivi di gravame e chiedendo di annullare o Parte_1
riformare integralmente la sentenza impugnata, con rigetto delle domande formulate dall'appellata.
L'appellata costituitasi nel giudizio di appello, Controparte_1
resisteva all'avverso gravame e ne chiedeva il rigetto.
Con note del 15 aprile 2025, le parti, concordemente, dichiaravano di aver definito la controversia in sede sindacale con verbale di conciliazione sottoscritto in data 18.12.2024. Rappresentavano quindi di aver perso interesse ad una decisione di merito. Chiedevano pertanto, entrambe, di adottare le consequenziali statuizioni, con totale compensazione delle spese di lite.
La causa è stata decisa all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025, sostituita dal deposito di note scritte sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A seguito della intervenuta definizione della controversia tra le parti di causa in sede stragiudiziale con verbale di conciliazione sindacale del 18/12/2024, come concordemente rappresentato dalle parti in giudizio, sussistono i presupposti per dichiarare la cessazione della materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse delle parti ad una pronuncia di merito.
Invero, la causa va decisa con sentenza che accerti, in rito, il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso (cfr. ex multis: Cass. Sez. III
1.6.2004 n. 10478; Cass. sez. lav., 10/07/2001, n.9332), ogniqualvolta i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento della situazione evocata in controversia sì da far venir meno del tutto la necessità di una decisione sulla domanda originariamente proposta, e sottopongano al giudice conclusioni conformi, intese a sollecitare l'adozione di una declaratoria della cessazione della materia del contendere
(cfr. Cass. Sez. U. 26.7.2004 n. 13969).
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Per questi motivi
, va dichiarata l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno integralmente compensate, avendo le parti formulato concorde richiesta in tal senso.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere;
Spese compensate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Corte di appello Sezione
Lavoro, all'esito dell'udienza dell'8 maggio 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Maria Rosaria Carlà
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