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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 23/12/2025, n. 4970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4970 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 7323 /2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD LA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7323/2025 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. Parte_1 LAVIOSA NICOLETTA Opponente
nei confronti di
, con il procuratore avv. LACERENZA ANTONIO Controparte_1 Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.05.2025, la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 574/2025 dell'11.04.2025, notificato in pari data, con cui le è stato intimato il 1 pagamento, in favore dell'ex dipendente opposto, della somma di € 4.397,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione relativa alle mensilità di Dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024 e Gennaio 2025, maturate in ragione del rapporto di lavoro intercorso con essa opponente.
L'istante non ha contestato l'esistenza del credito oggetto di ingiunzione, avendo eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, opponendo, circa la quantificazione della somma ingiunta, l'esistenza di un proprio controcredito di natura risarcitoria nei confronti del lavoratore, per inadempimento di quest'ultimo consistito nelle assenze ingiustificate nei giorni 2, 3 e 10 Gennaio 2025, nei ritardi sul posto di lavoro nei giorni 20, 21 e 29 gennaio 2025, oltre all'addebito per rifornimento di carburante del 15.01.2025 pari ad € 65,42, di cui agli “addebiti ricevuti tempestivamente per iscritto e sottoscritti” (cfr. pag. 2 del ricorso in opposizione).
In proposito, l'istante ha allegato che “Siffatti comportamenti negligenti - tenuto conto anche della mansione di autista di mezzi svolta dal ricorrente che si è assentato per più giorni nel mese di Gennaio - hanno creato notevoli disagi, costringendo i responsabili di cantiere a riformulare il programma di lavoro della giornata lavorativa, causando ritardi nella produttività aziendale e ingenti danni quantificati in € 4565,42 così come rilevabili dai rendiconti della contabilità di cantiere elaborata dai tecnici di ufficio” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso).
Lamentando come le assenze e i ritardi ingiustificati abbiano potuto comportare un grave nocumento all'azienda, ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'opposto al risarcimento del danno patrimoniale, pari ad € 4.565,42 e, per l'effetto, dichiarare parzialmente compensate le somme che dovessero essere ancora ritenute dovute al con le maggiori somme dovute da questi in CP_1 accoglimento della domanda riconvenzionale, con il favore delle spese processuali.
La parte opposta, costituendosi, ha contestato in fatto e diritto gli avversi assunti, disconoscendo le firme apposte ai documenti sub 3) e 4) dell'indice del fascicolo telematico della parte opponente, ad eccezione del documento denominato ““Modulo rifornimento carburante”, con annessa copia dello scontrino “ENILIVE” del 15.01.2025 per rifornimento mezzo aziendale targato FF665VZ” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva). Ha, dunque, chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
* L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Va premesso che, com'è noto, la proposizione della opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità
o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria e, quindi, non costituisce domanda nuova quella con cui si chiede al giudice dell'opposizione di pronunciarsi sulla debenza della somma già richiesta in via monitoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).
Venendo al merito, nella specie, l'emissione del decreto ingiuntivo opposto è basata, oltre che sui prospetti paga relativi alle mensilità di Dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024 e Gennaio 2025, allegati al fascicolo monitorio ed acclusi al fascicolo di parte opposta - emessi dalla società opponente e non oggetto di alcun disconoscimento con la presente opposizione -, sul modello UniLav del 06.02.2025, modulo di recesso dal rapporto di lavoro del 03.02.2025, nonché sulla copia di messaggio
2 inoltrato a mezzo p.e.c. con cui la società indicava gli importi disponibili in relazione ai suddetti
“cedolini paga”. Tali documenti devono ritenersi senz'altro prova idonea ex art. 633 c.p.c. (v. doc. all. fascicolo monitorio e di parte opposta).
Il rapporto di lavoro subordinato di che trattasi, svolto secondo le modalità indicate nel ricorso monitorio, risulta, dunque, dimostrato documentalmente, non essendoci, sul punto, peraltro, alcuna contestazione da parte della società opponente.
Parte opponente, dunque, non ha contestato l'esistenza del titolo.
Ora, com'è noto, in termini generali, una volta accertata l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c..
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione - non ricorrente nel presente giudizio - in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c..
Invero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, incombe su chi deduce l'avvenuto pagamento la dimostrazione in giudizio della soddisfazione della pretesa creditoria. Invero, graverebbe sul datore di lavoro la prova dell'esatta corresponsione retributiva, quand'anche, per ipotesi, fosse avvenuta la regolare consegna dei prospetti paga, ma in assenza del contestuale rilascio di debita ricevuta. In altri termini, solo ove si fosse in presenza di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, potrebbe dirsi gravante sul dipendente l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata. Mancando del tutto simili dichiarazioni, nel caso di specie, è il datore di lavoro tenuto a fornire la prova dei pagamenti (cfr. Cass. 4 febbraio 1994, n. 1150; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. ordinanza 11 maggio 2015, n. 9503).
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, afferma come “la prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti spetti al datore di lavoro (Cass. n. 1150 del 1994) e che, correttamente, siano da ritenere come effettivamente corrisposti soltanto gli importi che il lavoratore ha dichiarato di avere percepito” (cfr. ex plurimis Cass. Sent. 24 giugno 2016, n. 13150).
Pertanto, in assenza di qualsivoglia contestazione circa la effettiva spettanza del credito retributivo oggetto di ingiunzione, della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, la pretesa del creditore opposto risulta fondata.
Quanto al credito risarcitorio opposto in compensazione ed oggetto, altresì, di domanda riconvenzionale, come anticipato, la parte opponente ha dedotto l'esistenza di un proprio controcredito di natura risarcitoria nei confronti del lavoratore, per presunto inadempimento di
3 quest'ultimo consistito nelle assenze ingiustificate nei giorni 2, 3 e 10 Gennaio 2025, nei ritardi sul posto di lavoro nei giorni 20, 21 e 29 gennaio 2025, oltre all'addebito per rifornimento di carburante del 15.01.2025 pari ad € 65,42, di cui agli “addebiti ricevuti tempestivamente per iscritto e sottoscritti” (cfr. pag. 2 del ricorso in opposizione).
In proposito, ha genericamente allegato che “Siffatti comportamenti negligenti - tenuto conto anche della mansione di autista di mezzi svolta dal ricorrente che si è assentato per più giorni nel mese di Gennaio - hanno creato notevoli disagi, costringendo i responsabili di cantiere a riformulare il programma di lavoro della giornata lavorativa, causando ritardi nella produttività aziendale e ingenti danni quantificati in € 4565,42 così come rilevabili dai rendiconti della contabilità di cantiere elaborata dai tecnici di ufficio” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso).
Sulla scorta di tali allegazioni, l'opponente si duole del fatto che le assenze ingiustificate e i ritardi abbiano comportato un nocumento all'azienda.
La domanda riconvenzionale è infondata.
In primo luogo, quanto alla prova del titolo contrattuale del denunziato inadempimento del dipendente, parte attrice (odierna opponente) ha mancato di fornire qualsivoglia allegazione in merito all'eventuale fondamento contrattuale del medesimo, nonché di produrre il CCNL applicabile al rapporto, necessario alla verifica della effettiva sussistenza di precisi obblighi e cadenze temporali per la comunicazione anticipata della assenza per malattia, asseritamente inosservati dal lavoratore.
In secondo luogo, in ordine alla prova delle conseguenze dannose asseritamente sofferte, con particolare riguardo alla affermazione secondo cui le presunte condotte negligenti del lavoratore avrebbero costretto “i responsabili di cantiere a riformulare il programma di lavoro della giornata lavorativa, causando ritardi nella produttività aziendale”, mette conto osservare come di tale programmazione di cui non vi sia alcuna allegazione e prova, né con riferimento alla ordinaria calendarizzazione né, tantomeno, con riferimento alle giornate di assenza dell'ex dipendente o di asseriti ritardi nell'inizio della prestazione lavorativa,
Parte opponente, sebbene onerata della allegazione e prova del danno conseguenza ex art 1223 c.c., delle conseguenze dannose eventualmente sofferte a causa del denunziato inadempimento, non ha dato conto della eventuale (diversa ed alternativa) organizzazione aziendale che avrebbe posto in essere al fine di ovviare alle assenze e/o ritardi del dipendente.
Lo stesso valga con riferimento all'addebito per rifornimento di carburante del 15.01.2025 pari ad € 65,42, relativamente al quale non vi alcuna specifica e puntuale allegazione nel ricorso in opposizione.
A tanto si aggiunga come, oltre a non risultare l'adozione di qualsivoglia provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, nonostante la lamentata mancanza di giustificazioni rispetto agli addebiti di cui alle note di contestazione disciplinare asseritamente consegnate al lavoratore, la parte opponente, a fronte dello specifico disconoscimento delle firme apposte alle note di contestazione disciplinari opposto dal dipendente, non ha ritualmente dichiarato di volersi comunque avvalere dei predetti documenti, né ha ritualmente proposto istanza di verificazione (v. verbale d'udienza del 14.10.2025).
Per tutte le ragioni suddette, allora, la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente deve essere rigettata.
4 Pertanto, il ricorso in opposizione va rigettato e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Non può essere, tuttavia, accolta l'istanza volta alla condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Va detto che la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. postula la sussistenza dei presupposti della mala fede o della colpa grave, nella specie non ravvisabili, anche tenuto conto della effettiva pacifica coesistenza del rapporto di lavoro e del rapporto sociale.
Non pare possa ritenersi che la lite in esame abbia avuto carattere temerario, non essendovi prova che al momento della sua instaurazione l'opponente fosse cosciente dell'infondatezza dell'opposizione e delle tesi sostenute, o comunque che nella sua condotta sia mancata la normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (in relazione ai presupposti per la configurabilità della lite temeraria fonte di responsabilità processuale aggravata v. da ultimo Cass. 3464/17).
Al riguardo, va ricordato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (vedi, tra le altre, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/9/2020).
Le spese di lite gravano secondo soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del complessivo valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
***
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di con atto depositato Controparte_1 il 21.05.2025, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
- rigetta, altresì, la domanda riconvenzionale;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.150,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 23/12/2025
Il Giudice
UD LA
5
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa UD LA,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7323/2025 del Registro Generale e promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. Parte_1 LAVIOSA NICOLETTA Opponente
nei confronti di
, con il procuratore avv. LACERENZA ANTONIO Controparte_1 Opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo;
* MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 21.05.2025, la società in epigrafe indicata ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 574/2025 dell'11.04.2025, notificato in pari data, con cui le è stato intimato il 1 pagamento, in favore dell'ex dipendente opposto, della somma di € 4.397,00, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di retribuzione relativa alle mensilità di Dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024 e Gennaio 2025, maturate in ragione del rapporto di lavoro intercorso con essa opponente.
L'istante non ha contestato l'esistenza del credito oggetto di ingiunzione, avendo eccepito l'insussistenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo, opponendo, circa la quantificazione della somma ingiunta, l'esistenza di un proprio controcredito di natura risarcitoria nei confronti del lavoratore, per inadempimento di quest'ultimo consistito nelle assenze ingiustificate nei giorni 2, 3 e 10 Gennaio 2025, nei ritardi sul posto di lavoro nei giorni 20, 21 e 29 gennaio 2025, oltre all'addebito per rifornimento di carburante del 15.01.2025 pari ad € 65,42, di cui agli “addebiti ricevuti tempestivamente per iscritto e sottoscritti” (cfr. pag. 2 del ricorso in opposizione).
In proposito, l'istante ha allegato che “Siffatti comportamenti negligenti - tenuto conto anche della mansione di autista di mezzi svolta dal ricorrente che si è assentato per più giorni nel mese di Gennaio - hanno creato notevoli disagi, costringendo i responsabili di cantiere a riformulare il programma di lavoro della giornata lavorativa, causando ritardi nella produttività aziendale e ingenti danni quantificati in € 4565,42 così come rilevabili dai rendiconti della contabilità di cantiere elaborata dai tecnici di ufficio” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso).
Lamentando come le assenze e i ritardi ingiustificati abbiano potuto comportare un grave nocumento all'azienda, ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, spiegando, altresì, domanda riconvenzionale avente ad oggetto la condanna dell'opposto al risarcimento del danno patrimoniale, pari ad € 4.565,42 e, per l'effetto, dichiarare parzialmente compensate le somme che dovessero essere ancora ritenute dovute al con le maggiori somme dovute da questi in CP_1 accoglimento della domanda riconvenzionale, con il favore delle spese processuali.
La parte opposta, costituendosi, ha contestato in fatto e diritto gli avversi assunti, disconoscendo le firme apposte ai documenti sub 3) e 4) dell'indice del fascicolo telematico della parte opponente, ad eccezione del documento denominato ““Modulo rifornimento carburante”, con annessa copia dello scontrino “ENILIVE” del 15.01.2025 per rifornimento mezzo aziendale targato FF665VZ” (cfr. pag. 5 della memoria difensiva). Ha, dunque, chiesto il rigetto dell'opposizione, nonché la condanna dell'opponente al risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96, co. 1 e 3, c.p.c., da liquidarsi in via equitativa, con il favore delle spese di giudizio, da distrarsi.
* L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
Va premesso che, com'è noto, la proposizione della opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità
o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria e, quindi, non costituisce domanda nuova quella con cui si chiede al giudice dell'opposizione di pronunciarsi sulla debenza della somma già richiesta in via monitoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28).
Venendo al merito, nella specie, l'emissione del decreto ingiuntivo opposto è basata, oltre che sui prospetti paga relativi alle mensilità di Dicembre 2024, tredicesima mensilità 2024 e Gennaio 2025, allegati al fascicolo monitorio ed acclusi al fascicolo di parte opposta - emessi dalla società opponente e non oggetto di alcun disconoscimento con la presente opposizione -, sul modello UniLav del 06.02.2025, modulo di recesso dal rapporto di lavoro del 03.02.2025, nonché sulla copia di messaggio
2 inoltrato a mezzo p.e.c. con cui la società indicava gli importi disponibili in relazione ai suddetti
“cedolini paga”. Tali documenti devono ritenersi senz'altro prova idonea ex art. 633 c.p.c. (v. doc. all. fascicolo monitorio e di parte opposta).
Il rapporto di lavoro subordinato di che trattasi, svolto secondo le modalità indicate nel ricorso monitorio, risulta, dunque, dimostrato documentalmente, non essendoci, sul punto, peraltro, alcuna contestazione da parte della società opponente.
Parte opponente, dunque, non ha contestato l'esistenza del titolo.
Ora, com'è noto, in termini generali, una volta accertata l'insorgenza di obbligazioni retributive, il datore di lavoro è tenuto a provare di avere corrisposto al proprio dipendente gli emolumenti retributivi richiesti, estinguendo così le relative obbligazioni, secondo il riparto dell'onere della prova in materia di lavoro codificato dalle previsioni generali di cui agli artt. 1218 e 2697 c.c..
Al riguardo, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato il condivisibile principio di diritto secondo cui in materia contrattuale, sia che agisca per la risoluzione, che per l'esatto adempimento, l'attore si può limitare a provare la fonte dell'obbligazione ed allegare l'inadempimento, mentre grava sul convenuto dimostrare l'esatto adempimento, cioè il pagamento dell'importo dovuto, così estinguendo il diritto azionato, ovvero l'impossibilità sopravvenuta a sé non imputabile (cfr., sul riparto dell'onere probatorio, Cass., Sez. Un., 30.10.2001, n. 13533). Il principio enunciato dalle Sezioni Unite è divenuto pacifico nella successiva giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass., Sez. 3, n. 982 del 28.01.2002, Cass., Sez. 2, n. 13925 del 25.09.2002, Cass., Sez. 3, n. 18315 del 01.12.2003, Cass., Sez. 3, n. 6395 del 01.04.2004, Cass., Sez. 3, n. 8615 del 12.04.2006, Cass., Sez. 1, n. 13674 del 13.06.2006, Cass., Sez. 1, n. 1743 del 26.01.2007), con l'unica eccezione - non ricorrente nel presente giudizio - in cui la parte convenuta deduca a sua volta l'inadempimento della controparte, nello schema dell'eccezione disciplinata dall'art. 1460 c.c..
Invero, a fronte dell'allegazione dell'inadempimento, incombe su chi deduce l'avvenuto pagamento la dimostrazione in giudizio della soddisfazione della pretesa creditoria. Invero, graverebbe sul datore di lavoro la prova dell'esatta corresponsione retributiva, quand'anche, per ipotesi, fosse avvenuta la regolare consegna dei prospetti paga, ma in assenza del contestuale rilascio di debita ricevuta. In altri termini, solo ove si fosse in presenza di una regolare dichiarazione autografa di quietanza del lavoratore, potrebbe dirsi gravante sul dipendente l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni della busta paga e la retribuzione effettivamente erogata. Mancando del tutto simili dichiarazioni, nel caso di specie, è il datore di lavoro tenuto a fornire la prova dei pagamenti (cfr. Cass. 4 febbraio 1994, n. 1150; Cass. 29 maggio 2001, n. 7310; Cass. ordinanza 11 maggio 2015, n. 9503).
Segnatamente, la giurisprudenza di legittimità, sul punto, afferma come “la prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti spetti al datore di lavoro (Cass. n. 1150 del 1994) e che, correttamente, siano da ritenere come effettivamente corrisposti soltanto gli importi che il lavoratore ha dichiarato di avere percepito” (cfr. ex plurimis Cass. Sent. 24 giugno 2016, n. 13150).
Pertanto, in assenza di qualsivoglia contestazione circa la effettiva spettanza del credito retributivo oggetto di ingiunzione, della prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, la pretesa del creditore opposto risulta fondata.
Quanto al credito risarcitorio opposto in compensazione ed oggetto, altresì, di domanda riconvenzionale, come anticipato, la parte opponente ha dedotto l'esistenza di un proprio controcredito di natura risarcitoria nei confronti del lavoratore, per presunto inadempimento di
3 quest'ultimo consistito nelle assenze ingiustificate nei giorni 2, 3 e 10 Gennaio 2025, nei ritardi sul posto di lavoro nei giorni 20, 21 e 29 gennaio 2025, oltre all'addebito per rifornimento di carburante del 15.01.2025 pari ad € 65,42, di cui agli “addebiti ricevuti tempestivamente per iscritto e sottoscritti” (cfr. pag. 2 del ricorso in opposizione).
In proposito, ha genericamente allegato che “Siffatti comportamenti negligenti - tenuto conto anche della mansione di autista di mezzi svolta dal ricorrente che si è assentato per più giorni nel mese di Gennaio - hanno creato notevoli disagi, costringendo i responsabili di cantiere a riformulare il programma di lavoro della giornata lavorativa, causando ritardi nella produttività aziendale e ingenti danni quantificati in € 4565,42 così come rilevabili dai rendiconti della contabilità di cantiere elaborata dai tecnici di ufficio” (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso).
Sulla scorta di tali allegazioni, l'opponente si duole del fatto che le assenze ingiustificate e i ritardi abbiano comportato un nocumento all'azienda.
La domanda riconvenzionale è infondata.
In primo luogo, quanto alla prova del titolo contrattuale del denunziato inadempimento del dipendente, parte attrice (odierna opponente) ha mancato di fornire qualsivoglia allegazione in merito all'eventuale fondamento contrattuale del medesimo, nonché di produrre il CCNL applicabile al rapporto, necessario alla verifica della effettiva sussistenza di precisi obblighi e cadenze temporali per la comunicazione anticipata della assenza per malattia, asseritamente inosservati dal lavoratore.
In secondo luogo, in ordine alla prova delle conseguenze dannose asseritamente sofferte, con particolare riguardo alla affermazione secondo cui le presunte condotte negligenti del lavoratore avrebbero costretto “i responsabili di cantiere a riformulare il programma di lavoro della giornata lavorativa, causando ritardi nella produttività aziendale”, mette conto osservare come di tale programmazione di cui non vi sia alcuna allegazione e prova, né con riferimento alla ordinaria calendarizzazione né, tantomeno, con riferimento alle giornate di assenza dell'ex dipendente o di asseriti ritardi nell'inizio della prestazione lavorativa,
Parte opponente, sebbene onerata della allegazione e prova del danno conseguenza ex art 1223 c.c., delle conseguenze dannose eventualmente sofferte a causa del denunziato inadempimento, non ha dato conto della eventuale (diversa ed alternativa) organizzazione aziendale che avrebbe posto in essere al fine di ovviare alle assenze e/o ritardi del dipendente.
Lo stesso valga con riferimento all'addebito per rifornimento di carburante del 15.01.2025 pari ad € 65,42, relativamente al quale non vi alcuna specifica e puntuale allegazione nel ricorso in opposizione.
A tanto si aggiunga come, oltre a non risultare l'adozione di qualsivoglia provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore, nonostante la lamentata mancanza di giustificazioni rispetto agli addebiti di cui alle note di contestazione disciplinare asseritamente consegnate al lavoratore, la parte opponente, a fronte dello specifico disconoscimento delle firme apposte alle note di contestazione disciplinari opposto dal dipendente, non ha ritualmente dichiarato di volersi comunque avvalere dei predetti documenti, né ha ritualmente proposto istanza di verificazione (v. verbale d'udienza del 14.10.2025).
Per tutte le ragioni suddette, allora, la domanda riconvenzionale avanzata dalla parte opponente deve essere rigettata.
4 Pertanto, il ricorso in opposizione va rigettato e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato esecutivo.
Non può essere, tuttavia, accolta l'istanza volta alla condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.. Va detto che la condanna al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. postula la sussistenza dei presupposti della mala fede o della colpa grave, nella specie non ravvisabili, anche tenuto conto della effettiva pacifica coesistenza del rapporto di lavoro e del rapporto sociale.
Non pare possa ritenersi che la lite in esame abbia avuto carattere temerario, non essendovi prova che al momento della sua instaurazione l'opponente fosse cosciente dell'infondatezza dell'opposizione e delle tesi sostenute, o comunque che nella sua condotta sia mancata la normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (in relazione ai presupposti per la configurabilità della lite temeraria fonte di responsabilità processuale aggravata v. da ultimo Cass. 3464/17).
Al riguardo, va ricordato che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (vedi, tra le altre, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 20018 del 24/9/2020).
Le spese di lite gravano secondo soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto del complessivo valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
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P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in opposizione proposto da Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di con atto depositato Controparte_1 il 21.05.2025, così provvede:
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo esecutivo;
- rigetta, altresì, la domanda riconvenzionale;
- condanna l'opponente al pagamento in favore della parte opposta delle spese di giudizio, che liquida in Euro 2.150,00 per compensi, oltre al rimborso spese forfetario del 15%, I.V.A. e C.P.A., come per legge, da distrarsi in favore del procuratore per averne dichiarato l'anticipazione. Bari, lì 23/12/2025
Il Giudice
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