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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/06/2025, n. 1394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1394 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2726/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G. Papi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv. E. Mittoni e M. Morelli giusta procura in atti
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Galasso giusta procura in atti
APPELLATI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 7938/2023, pubblicata il 19 settembre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso A.G. proponeva opposizione all'intimazione n. 097 2023 Parte_1
9066340969 000 notificatale il 6 luglio 2023 per il pagamento all dei contributi previdenziali e CP_1 sanzioni portati dagli avvisi di addebito n. 397 2014 0035350606 000 e n. 397 2015 0018998757 000.
Eccepiva: -l'omessa e irregolare notifica degli atti presupposti;
-l'inosservanza della modalità di notificazione e la conseguente lesione del diritto di difesa;
-la prescrizione dei crediti e la decadenza dal diritto a riscuoterli;
-l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi applicati;
-la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
Concludeva chiedendo:
“In via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza/illegittimità e/o nullità del credito vantato nell'intimazione di pagamento n.09720239066340969000, relativamente agli avvisi di addebito, di competenza dell'odierno giudicante e, per l'effetto annullare e/o rendere nulli gli avvisi di addebito n.39720140035350606000, n.39720150018998757000, per un totale di € 4.491,08 per i motivi suesposti, inibire all'amministrazione convenuta di procedere all'esecuzione forzata in relazione al suddetto credito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Gabriele Papi dichiaratosi antistatario, e con sentenza esecutiva come per legge”
2. Nel contraddittorio con l e con l , con la sentenza in oggetto CP_1 Controparte_2 il Tribunale respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- è provato che gli avvisi di addebito sono stati notificati. In particolare, l'avviso di addebito n. 397 2015 00189987 57 000 è stato notificato con raccomandata del 7 gennaio 2016, mentre l'avviso di addebito n. 397 2014 00353506 06 000 risulta non consegnato al destinatario, in quanto trasferito alla data del 20 febbraio 201 (ndr: così in sentenza).
Tuttavia, dalla visura camerale in atti l'indirizzo della sede legale della società ricorrente risulta essere il medesimo a cui è stata notificato l'avviso in questione. Dunque, sarebbe stato onere di parte ricorrente contestare l'effettivo trasferimento della società all'epoca della
2 notifica, atteso che l'indicazione del trasferimento riportata sulla relata non è idonea a sovvertire le risultanze documentali;
- l'intimazione di pagamento è motivata con richiamo ad altro atto impositivo;
- i crediti controversi non sono prescritti, in quanto il decorso del relativo termine è rimasto sospeso giusta la normativa c.d. “emergenziale” e l ha provato di aver notificato utili CP_3 atti interruttivi.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 31 marzo
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) nullità della sentenza per motivazione apparente, erroneità e illogicità della motivazione e omessa pronuncia nel merito. In specie, erroneo convincimento di avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 397 2014 0035350606 000 e conseguente omessa pronuncia nel merito della pretesa creditoria in esso contenuta, considerandola erroneamente irretrattabile. Omesso rilievo dell'avvenuta prescrizione dei crediti contenuti nel predetto avviso di addebito per decorso del termine quinquennale;
b) illegittimità/nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 145 cpc e dell'art. 60, comma 1 lettera e) D.P.R. n. 600/1973, in relazione al preavviso di fermo n. 09
780 2019 0014931 000, notificato in data 10 novembre 2019 tramite deposito alla
[...]
e all'intimazione di pagamento n. 097 2021 9034056360 000, notificata in data CP_4
21 maggio 2022 tramite deposito alla Comunale;
CP_4
c) riproposizione di tutte le eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio.
4. L e l depositavano distinte memoria di costituzione nel CP_1 Controparte_2 grado e resistevano all'appello.
5. All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che oggetto di causa sono i crediti portati dai seguenti avvisi di addebito:
1) n. 397 2014 0035350606 000, accertato dal Tribunale come notificato in data 22 marzo
2015, ente creditore sede di Roma, contributo addizionale CIG anni 2010, 2011, CP_1
2012, oltre somme aggiuntive;
2) n. 397 2015 0018998757000, accertato dal Tribunale come notificato in data 7 gennaio
2016, ente creditore sede di Roma, Modello D.M n. 10 anno 2015, oltre somme CP_1 aggiuntive;
3 per un totale di € 4.491,08.
8. Con riguardo al primo avviso di addebito (n. 397 2014 0035350606 000), l'appellante sostiene a ragione che non vi sia prova in giudizio della sua notifica.
9. Difatti, l ha depositato allo scopo una raccomandata, di cui non è dimostrata la riferibilità all'atto CP_1 impositivo d'interesse, stante la mancanza su di essa di qualsiasi annotazione utile nel senso indicato.
10. Sotto altro profilo -e in via alternativa a quanto appena osservato- osserva la Corte che non è provato che il procedimento notificatorio ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, avviato con quella raccomandata, si sia perfezionato ai sensi di legge.
11. Al riguardo, vanno invero rammentati i seguenti principio di diritto:
- “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. n.
9866/2024);
- “La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi CP_3 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e
39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui
l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass. n. 1686/2023).
11. Ebbene, nel caso di specie l'ufficiale postale non solo non ha redatto un avviso di ricevimento, fatto questo che esclude ex se che il plico sia stato recapitato, a effetti giuridici, al destinatario, ma ha piuttosto annotato sulla busta della raccomandata che il destinatario era trasferito.
4 Stante la fede privilegiata di questa annotazione, deve allora dirsi che per confutarla erano necessarie tipiche iniziative processuali (artt. 221 ss. cpc) e non certo, come invece ritenuto dal Tribunale, la mera valorizzazione di riscontri documentali di segno contrario quali sono quelli riportati nella visura della CCIAA, che peraltro non ha neppure valenza certificativa.
Tali iniziative non sono state avviate in questo giudizio ad opera dell -che, in quanto creditore, CP_1 aveva interesse ad avvalersi dell'atto in esame-, con la conseguenza che non può dirsi prodotta in capo alla società debitrice la conoscenza, a rilevanza giuridica, dell'avviso di addebito in parola.
12. Pertanto, il credito contributivo richiesto con il predetto avviso di addebito, afferente agli anni 2010 -
2012, non solo non è divenuto irretrattabile (ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999), ma il termine quinquennale ex art. 3, co. L. n. 335/1995 decorreva dalla scadenza fissata per il suo pagamento, sicché la prescrizione si compiva non oltre il periodo 2015 - 2017.
13. La prescrizione non è stata impedita dalla notifica dei successivi atti, che l invoca come utili al CP_1 fine e che sono stati ritenuti tali dal Tribunale, per essere fondate le censure che l'appellante ha sollevato sul punto.
14. In particolare, si tratta del preavviso di fermo amministrativo n. 097 80 2019 00149310 000, che il
Tribunale ha ritenuto notificato in data 10 novembre 2019 con deposito nella Casa Comunale, e l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9034056360 000, che il Tribunale ha ritenuto notificata in data 21 maggio 2022 con deposito nella Casa Comunale.
15. Come si evince dalla documentazione prodotta da (v. fascicolo primo grado), i plichi erano stato CP_3 recapitati dal messo notificatore all'indirizzo di Via La Spezia 103 -Roma e ivi non consegnati per essere il destinatario sconosciuto.
Dunque, la notifica è stata eseguita ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 per irreperibilità assoluta del notificato.
16. Ebbene, con l'ordinanza n. 2877/2018 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare
l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né
l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per
l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)”.
5 Questo principio era stato già affermato nella sentenza n. 16696/2013, con cui la Suprema Corte aveva chiarito: “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art.
60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso
Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura "sostitutiva",
l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida "ratio" giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione).
Con l'ordinanza n. 6836/2022 la Suprema Corte ha ribadito:
- la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale;
- in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma l, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 in luogo di quella ex art.140 cpc, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né
l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.
Sempre riguardo alla necessità dell'accertamento dell'irreperibilità assoluta presso la residenza anagrafica del contribuente, la Suprema Corte ha pure chiarito: “Il ricorso alle formalità di
6 notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (Cass. n. 24107/2016).
Quanto poi alla specie delle ricerche che l'agente notificatore deve compiere e alla conseguente indicazione nella relata, la Suprema Corte ha poi precisato che “In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento” (Cass. n. 19958/2018).
17. Ebbene, nel caso di specie dalla relata di notifica degli atti al vaglio emerge con linearità che il messo notificatore non ha dato atto di aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale della società odierna appellante al fine di verificare che si fosse piuttosto verificato un mero mutamento del suo indirizzo nell'ambito dello stesso distretto territoriale.
Tale inerzia totale (per come rilevabile dalla relata) del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell'irreperibilità assoluta, presupposto per l'applicazione dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, determina la nullità della notifica degli atti in esame.
18. Corollario di quanto fin qui postulato è che il primo atto utile a costituire in mora la società debitrice
è stata l'intimazione di pagamento impugnata in giudizio, notificata il 6 luglio 2023, all'evidenza ben oltre lo spirare del termine di prescrizione.
19. Dunque, l'appellante non deve all i contributi chiesti con questo avviso di addebito. CP_1
20. Anche le sanzioni civili chieste con il predetto atto non sono prescritte, considerato che tale credito, traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege, ha -pur nella sua accessorietà- la stessa natura giuridica della obbligazione principale e dev'essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale
(Cass. n. 2620/2012, Cass. SU n. 5076/2015, n. 5076/2016).
21. Con riguardo, invece, al secondo avviso di addebito oggetto di causa (n. 397 2015 0018998757 000),
l'appellante non contesta di averne ricevuto la notifica in data 7 gennaio 2016. Piuttosto, eccepisce la prescrizione c.d. “successiva”, il cui termine è comunque quinquennale (Cass. SU n. 23397/2016 e successive conformi).
7 22. Dunque, la costituzione in mora della società debitrice sarebbe dovuta intervenire entro il 7 gennaio
2021.
23. Poiché il termine era ancora pendente al momento dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, la sua scadenza va differita di complessivi 311 giorni, quindi certamente non oltre il 7 gennaio 2022
(v. l'art. 37, co. 2, D.L. n. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 per un totale di 129 giorni, nonché l'art. 11, co. 9, D.L. n.
183/2020, che ha sospeso i medesimi termini dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per un totale di 182 giorni).
24. Nondimeno, si è visto che gli atti di costituzione in mora intermedi, di cui l intenderebbe CP_1 avvalersi (preavviso di fermo del 2019 e intimazione di pagamento del 2022), non hanno avuto l'effetto d'interrompere il corso della prescrizione, con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa (6 luglio 2023), il credito contributivo d'interesse era ormai prescritto.
25. Pure le sanzioni afferenti a questa sorte contributiva sono prescritte, valendo le osservazioni già svolte in tema.
26. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto, con assorbimento di qualsiasi altra censura sollevata dall'appellante.
27. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza
(art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
Le spese di lite sono poste a carico solidale delle parti appellate per l'interesse comune alla causa e per la comunanza di linea difensiva.
Dette spese sono altresì distratte in favore del procuratore della società appellante per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc).
8
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara che l'appellante non deve all i contributi e le sanzioni di cui agli avvisi di addebito n. CP_1
397 2014 0035350606 000 e n. 397 2015 0018998757 000.
Condanna l e l , in solido, a rifondere all'appellante le spese CP_1 Controparte_2 del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma 9 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Stefano Scarafoni Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 9 aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2726/2023 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. G. Papi giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli Avv. E. Mittoni e M. Morelli giusta procura in atti
Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Galasso giusta procura in atti
APPELLATI
1 OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 7938/2023, pubblicata il 19 settembre 2023 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso A.G. proponeva opposizione all'intimazione n. 097 2023 Parte_1
9066340969 000 notificatale il 6 luglio 2023 per il pagamento all dei contributi previdenziali e CP_1 sanzioni portati dagli avvisi di addebito n. 397 2014 0035350606 000 e n. 397 2015 0018998757 000.
Eccepiva: -l'omessa e irregolare notifica degli atti presupposti;
-l'inosservanza della modalità di notificazione e la conseguente lesione del diritto di difesa;
-la prescrizione dei crediti e la decadenza dal diritto a riscuoterli;
-l'illegittimità delle sanzioni e degli interessi applicati;
-la violazione dell'art. 7 della L. n. 212/2000.
Concludeva chiedendo:
“In via principale, accertare e dichiarare l'infondatezza/illegittimità e/o nullità del credito vantato nell'intimazione di pagamento n.09720239066340969000, relativamente agli avvisi di addebito, di competenza dell'odierno giudicante e, per l'effetto annullare e/o rendere nulli gli avvisi di addebito n.39720140035350606000, n.39720150018998757000, per un totale di € 4.491,08 per i motivi suesposti, inibire all'amministrazione convenuta di procedere all'esecuzione forzata in relazione al suddetto credito.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Gabriele Papi dichiaratosi antistatario, e con sentenza esecutiva come per legge”
2. Nel contraddittorio con l e con l , con la sentenza in oggetto CP_1 Controparte_2 il Tribunale respingeva le domande. A fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- è provato che gli avvisi di addebito sono stati notificati. In particolare, l'avviso di addebito n. 397 2015 00189987 57 000 è stato notificato con raccomandata del 7 gennaio 2016, mentre l'avviso di addebito n. 397 2014 00353506 06 000 risulta non consegnato al destinatario, in quanto trasferito alla data del 20 febbraio 201 (ndr: così in sentenza).
Tuttavia, dalla visura camerale in atti l'indirizzo della sede legale della società ricorrente risulta essere il medesimo a cui è stata notificato l'avviso in questione. Dunque, sarebbe stato onere di parte ricorrente contestare l'effettivo trasferimento della società all'epoca della
2 notifica, atteso che l'indicazione del trasferimento riportata sulla relata non è idonea a sovvertire le risultanze documentali;
- l'intimazione di pagamento è motivata con richiamo ad altro atto impositivo;
- i crediti controversi non sono prescritti, in quanto il decorso del relativo termine è rimasto sospeso giusta la normativa c.d. “emergenziale” e l ha provato di aver notificato utili CP_3 atti interruttivi.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 31 marzo
2023, chiedeva che, in riforma della sentenza, le domande fossero accolte. A sostegno, Parte_1 formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione:
a) nullità della sentenza per motivazione apparente, erroneità e illogicità della motivazione e omessa pronuncia nel merito. In specie, erroneo convincimento di avvenuta notifica dell'avviso di addebito n. 397 2014 0035350606 000 e conseguente omessa pronuncia nel merito della pretesa creditoria in esso contenuta, considerandola erroneamente irretrattabile. Omesso rilievo dell'avvenuta prescrizione dei crediti contenuti nel predetto avviso di addebito per decorso del termine quinquennale;
b) illegittimità/nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 145 cpc e dell'art. 60, comma 1 lettera e) D.P.R. n. 600/1973, in relazione al preavviso di fermo n. 09
780 2019 0014931 000, notificato in data 10 novembre 2019 tramite deposito alla
[...]
e all'intimazione di pagamento n. 097 2021 9034056360 000, notificata in data CP_4
21 maggio 2022 tramite deposito alla Comunale;
CP_4
c) riproposizione di tutte le eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio.
4. L e l depositavano distinte memoria di costituzione nel CP_1 Controparte_2 grado e resistevano all'appello.
5. All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che oggetto di causa sono i crediti portati dai seguenti avvisi di addebito:
1) n. 397 2014 0035350606 000, accertato dal Tribunale come notificato in data 22 marzo
2015, ente creditore sede di Roma, contributo addizionale CIG anni 2010, 2011, CP_1
2012, oltre somme aggiuntive;
2) n. 397 2015 0018998757000, accertato dal Tribunale come notificato in data 7 gennaio
2016, ente creditore sede di Roma, Modello D.M n. 10 anno 2015, oltre somme CP_1 aggiuntive;
3 per un totale di € 4.491,08.
8. Con riguardo al primo avviso di addebito (n. 397 2014 0035350606 000), l'appellante sostiene a ragione che non vi sia prova in giudizio della sua notifica.
9. Difatti, l ha depositato allo scopo una raccomandata, di cui non è dimostrata la riferibilità all'atto CP_1 impositivo d'interesse, stante la mancanza su di essa di qualsiasi annotazione utile nel senso indicato.
10. Sotto altro profilo -e in via alternativa a quanto appena osservato- osserva la Corte che non è provato che il procedimento notificatorio ex art. 26 D.P.R. n. 602/1973, avviato con quella raccomandata, si sia perfezionato ai sensi di legge.
11. Al riguardo, vanno invero rammentati i seguenti principio di diritto:
- “In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n. 890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato” (Cass. n.
9866/2024);
- “La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi CP_3 dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e
39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Ne consegue che, qualora nell'avviso di ricevimento manchino le generalità della persona cui
l'atto è stato consegnato (adempimento non previsto da alcuna norma) e la relativa sottoscrizione non risulti intellegibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. avuto riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è consegnato (oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale) (Cass. n. 1686/2023).
11. Ebbene, nel caso di specie l'ufficiale postale non solo non ha redatto un avviso di ricevimento, fatto questo che esclude ex se che il plico sia stato recapitato, a effetti giuridici, al destinatario, ma ha piuttosto annotato sulla busta della raccomandata che il destinatario era trasferito.
4 Stante la fede privilegiata di questa annotazione, deve allora dirsi che per confutarla erano necessarie tipiche iniziative processuali (artt. 221 ss. cpc) e non certo, come invece ritenuto dal Tribunale, la mera valorizzazione di riscontri documentali di segno contrario quali sono quelli riportati nella visura della CCIAA, che peraltro non ha neppure valenza certificativa.
Tali iniziative non sono state avviate in questo giudizio ad opera dell -che, in quanto creditore, CP_1 aveva interesse ad avvalersi dell'atto in esame-, con la conseguenza che non può dirsi prodotta in capo alla società debitrice la conoscenza, a rilevanza giuridica, dell'avviso di addebito in parola.
12. Pertanto, il credito contributivo richiesto con il predetto avviso di addebito, afferente agli anni 2010 -
2012, non solo non è divenuto irretrattabile (ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999), ma il termine quinquennale ex art. 3, co. L. n. 335/1995 decorreva dalla scadenza fissata per il suo pagamento, sicché la prescrizione si compiva non oltre il periodo 2015 - 2017.
13. La prescrizione non è stata impedita dalla notifica dei successivi atti, che l invoca come utili al CP_1 fine e che sono stati ritenuti tali dal Tribunale, per essere fondate le censure che l'appellante ha sollevato sul punto.
14. In particolare, si tratta del preavviso di fermo amministrativo n. 097 80 2019 00149310 000, che il
Tribunale ha ritenuto notificato in data 10 novembre 2019 con deposito nella Casa Comunale, e l'intimazione di pagamento n. 097 2021 9034056360 000, che il Tribunale ha ritenuto notificata in data 21 maggio 2022 con deposito nella Casa Comunale.
15. Come si evince dalla documentazione prodotta da (v. fascicolo primo grado), i plichi erano stato CP_3 recapitati dal messo notificatore all'indirizzo di Via La Spezia 103 -Roma e ivi non consegnati per essere il destinatario sconosciuto.
Dunque, la notifica è stata eseguita ex art. 60 del D.P.R. n. 600/1973 per irreperibilità assoluta del notificato.
16. Ebbene, con l'ordinanza n. 2877/2018 la Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare
l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né
l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la decisione impugnata ritenendo insufficienti, per
l'effettuazione della notifica ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, le generiche informazioni fornite dal custode dello stabile)”.
5 Questo principio era stato già affermato nella sentenza n. 16696/2013, con cui la Suprema Corte aveva chiarito: “La notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dall'art.
60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perché questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui all'art. 60 cit., comma 1, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perché risulta trasferito in luogo sconosciuto, accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso
Comune. Rispetto a tali principi, nulla ha innovato la sentenza della Corte costituzionale del 22 novembre 2012, n. 258 la quale nel dichiarare "in parte qua", con pronuncia di natura "sostitutiva",
l'illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all'attualmente vigente quarto comma) dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero la disposizione concernente il procedimento di notifica delle cartelle di pagamento, ha soltanto uniformato le modalità di svolgimento di detto procedimento a quelle già previste per la notificazione degli atti di accertamento, eliminando una diversità di disciplina che non appariva assistita da alcuna valida "ratio" giustificativa e non risultava in linea con il fondamentale principio posto dall'art. 3 della Costituzione).
Con l'ordinanza n. 6836/2022 la Suprema Corte ha ribadito:
- la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 cpc solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale;
- in tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma l, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973 in luogo di quella ex art.140 cpc, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né
l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale.
Sempre riguardo alla necessità dell'accertamento dell'irreperibilità assoluta presso la residenza anagrafica del contribuente, la Suprema Corte ha pure chiarito: “Il ricorso alle formalità di
6 notificazione di cui all'art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto” (Cass. n. 24107/2016).
Quanto poi alla specie delle ricerche che l'agente notificatore deve compiere e alla conseguente indicazione nella relata, la Suprema Corte ha poi precisato che “In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento” (Cass. n. 19958/2018).
17. Ebbene, nel caso di specie dalla relata di notifica degli atti al vaglio emerge con linearità che il messo notificatore non ha dato atto di aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale della società odierna appellante al fine di verificare che si fosse piuttosto verificato un mero mutamento del suo indirizzo nell'ambito dello stesso distretto territoriale.
Tale inerzia totale (per come rilevabile dalla relata) del notificatore, in ordine alle ricerche indispensabili ai fini della legittima configurazione dell'irreperibilità assoluta, presupposto per l'applicazione dell'art. 60, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, determina la nullità della notifica degli atti in esame.
18. Corollario di quanto fin qui postulato è che il primo atto utile a costituire in mora la società debitrice
è stata l'intimazione di pagamento impugnata in giudizio, notificata il 6 luglio 2023, all'evidenza ben oltre lo spirare del termine di prescrizione.
19. Dunque, l'appellante non deve all i contributi chiesti con questo avviso di addebito. CP_1
20. Anche le sanzioni civili chieste con il predetto atto non sono prescritte, considerato che tale credito, traendo origine da un'obbligazione accessoria ex lege, ha -pur nella sua accessorietà- la stessa natura giuridica della obbligazione principale e dev'essere assoggettato al medesimo regime prescrizionale
(Cass. n. 2620/2012, Cass. SU n. 5076/2015, n. 5076/2016).
21. Con riguardo, invece, al secondo avviso di addebito oggetto di causa (n. 397 2015 0018998757 000),
l'appellante non contesta di averne ricevuto la notifica in data 7 gennaio 2016. Piuttosto, eccepisce la prescrizione c.d. “successiva”, il cui termine è comunque quinquennale (Cass. SU n. 23397/2016 e successive conformi).
7 22. Dunque, la costituzione in mora della società debitrice sarebbe dovuta intervenire entro il 7 gennaio
2021.
23. Poiché il termine era ancora pendente al momento dell'entrata in vigore della normativa emergenziale, la sua scadenza va differita di complessivi 311 giorni, quindi certamente non oltre il 7 gennaio 2022
(v. l'art. 37, co. 2, D.L. n. 18/2020, che ha previsto la sospensione dei termini di prescrizione dal 23 febbraio 2020 fino al 30 giugno 2020 per un totale di 129 giorni, nonché l'art. 11, co. 9, D.L. n.
183/2020, che ha sospeso i medesimi termini dal 31 dicembre 2020 fino al 30 giugno 2021 per un totale di 182 giorni).
24. Nondimeno, si è visto che gli atti di costituzione in mora intermedi, di cui l intenderebbe CP_1 avvalersi (preavviso di fermo del 2019 e intimazione di pagamento del 2022), non hanno avuto l'effetto d'interrompere il corso della prescrizione, con la conseguenza che, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento oggetto di causa (6 luglio 2023), il credito contributivo d'interesse era ormai prescritto.
25. Pure le sanzioni afferenti a questa sorte contributiva sono prescritte, valendo le osservazioni già svolte in tema.
26. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto, con assorbimento di qualsiasi altra censura sollevata dall'appellante.
27. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza
(art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.
Al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Va invece inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass.
n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, prive di profili di apprezzabile criticità, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
Le spese di lite sono poste a carico solidale delle parti appellate per l'interesse comune alla causa e per la comunanza di linea difensiva.
Dette spese sono altresì distratte in favore del procuratore della società appellante per dichiarazione di antistatarietà (art. 93 cpc).
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PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Dichiara che l'appellante non deve all i contributi e le sanzioni di cui agli avvisi di addebito n. CP_1
397 2014 0035350606 000 e n. 397 2015 0018998757 000.
Condanna l e l , in solido, a rifondere all'appellante le spese CP_1 Controparte_2 del doppio grado di giudizio, che liquida in € 1.700,00, oltre 15% spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Roma 9 aprile 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Dott. Stefano Scarafoni
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