TRIB
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 301/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.301/2023 promossa da nato in [...] il [...], c.f , Parte_1 C.F._1 residente a [...] E, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37 presso lo Studio e la persona dell'avv. Alessandro Galia (c.f.
– PEC: – fax C.F._2 Email_1 0171.69.49.55) che lo rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
P.IVA in persona l.r.p.t. , con sede in San Rocco CP_1 P.IVA_1 CP_2 di Bernezzo (CN), via Divisione Cunense n. 50, rappresentata e difesa dall'avv. Giosetta Pianezze del Foro di Cuneo (C.F. ; P. IVA;
pec CodiceFiscale_3 P.IVA_2 ; fax 0174- 55.12.09), con elezione di Email_2 domicilio presso lo studio di Mondovì, via Nino Curti n. 1,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società CP_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 11 “- accertare la responsabilità della in relazione all'infortunio patito dal dipendente Sig. CP_1 Parte_1 in data 17.05.2022 e per l'effetto condannare la a risarcire a quest'ultimo la somma
[...] CP_1 complessiva di Euro 14.825,92 a titolo di danno biologico e patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 %, cpa e iva e spese successive occorrende.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“…
= rigettare ogni avversa domanda siccome inammissibile, infondata, non provata o come meglio, con ogni conseguente declaratoria del caso e di legge.
= con vittoria delle spese, oltre CPA, rimborso forfettario 15% ed IVA come per legge.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stato assunto il 21.9.2021 dalla con contratto a tempo determinato con la CP_1 qualifica di operaio livello d1 con mansione di Manovale all'assemblaggio meccanico;
che il contratto di lavoro era stato prorogato il 28.10.2021 e il 15.12.2021 con scadenza fissata per il 31.7.2022; di essersi infortunato sul posto di lavoro il 17.5.2022 alle ore 8.20 mentre stava usando la macchina piegatrice di lamiere metalliche, riportando l'amputazione della 1° falange del terzo dito della mano destra;
di aver denunziato il sinistro all che ha CP_3 pagato al lavoratore l'importo di euro 5.896,98 in relazione al periodo di infortunio dal 21.5.2022 sino al 25.9.2022, avendo come parametro la retribuzione giornaliera media pari ad Euro 72,40, e come aliquota applicata il 60 % sino al 17.8.2022 e il 75% per il periodo CP_ successivo;
che l non gli aveva corrisposto alcuna indennità a titolo di invalidità permanente in quanto era stata accertata una menomazione che non aveva raggiunto il grado minimo indennizzabile ex d.lgs. 38/2000 pari al 6%; che l'infortunio sarebbe senz'altro riconducibile a colpa del datore di lavoro, il quale non avrebbe posto in essere quanto necessario per evitare l'episodio di amputazione del dito;
di non aver mai ha ricevuto adeguata formazione sulle modalità di utilizzo della macchina piegatrice, né tantomeno sulle cautele da adottare al fine di evitare eventuali infortuni;
di non aver nemmeno ricevuto corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore CP_ di lavoro;
che in ragione della corresponsione in suo favore dall pari ad euro 5.896,98 in relazione al periodo di infortunio dal 21.5.2022 sino al 25.9.2022, avendo come parametro la retribuzione giornaliera media pari ad euro 72,40, e come aliquota applicata il 60 % sino al 17.8.2022 e il 75% per il periodo successivo, il datore di lavoro ha l'onore di corrispondere la parte residua corrispondente al mancato guadagno , corrispondente rispettivamente al 40% e al 25% della retribuzione giornaliera media pari ad Euro 72,40; che il danno complessivo patito ammonta ad euro 14.825,92.
La parte resistente ha invece allegato: che la piegatrice è macchina banale e ripetitiva, con cui il aveva già lavorato altre volte;
che rispetto all'uso del macchinario in Pt_1 questione il lavoratore aveva ricevuto indicazioni formative precise da , RS responsabile di questa macchina e da responsabile del reparto;
che il 27.1.2022 è Parte_2
Pag. 2 a 11
stato controfirmato dal responsabile del reparto un documento in materia di sicurezza e addestramento, in cui ha impartito le basilari regole di sicurezza, quali non CP_1 avvicinarsi a zone pericolose e non toccare organi in movimento;
che con la piegatrice si fa una lavorazione con doppio piego;
che l'unica accortezza non eliminabile altrimenti con obblighi di sicurezza in capo al datore è l'attenzione nel secondo piego;
che nel caso di specie vi sarebbe stata disattenzione nell'uso del macchinario da parte del lavoratore in quanto questi si è fatto male tenendo in mano il pezzo e protendendolo verso il macchinario;
che, più nello specifico, il lavoratore durante il secondo piego ha avvicinato la mano destra nell'area di azione del coltello della pressa nella fase in cui le protezioni non operano più; che il particolare da piegare era stato toccato male, poiché se il lavoratore avesse avuto la mano sotto il coltello, la fotocellula avrebbe fatto fermare la mano.
La questione giuridica controversa
È noto che la responsabilità per gli infortuni sul lavoro ha natura contrattuale, in quanto essa deriva dall'inadempimento dell'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro, che, pur se previsto dalla legge (D.P.R. n. 457/55, art. 2087 c.c.), integra nella sfera degli effetti il contenuto del contratto di lavoro.
Trattasi infatti di responsabilità che, in relazione alla natura sui generis dell'obbligazione di sicurezza del lavoro, essendo le norme che ne determinano il contenuto dirette alla realizzazione anche di interessi generali (tant'è che dalla violazione può derivarne anche responsabilità penale), presenta anche aspetti della responsabilità aquiliana (con conseguente applicazione, ad esempio del disposto normativo di cui agli artt. 2049 e 2050 c.c.). Deve infatti ritenersi che il datore di lavoro riveste una posizione primaria di garante della sicurezza, in quanto soggetto che organizza l'attività produttiva. La sua sfera di attribuzioni e competenze ha, infatti, carattere generale ed investe tutta la politica aziendale. Il datore di lavoro deve osservare, oltre a tutta la normativa specifica, anche le comuni regole di prudenza, diligenza e perizia in un'attività che di per sé è pericolosa ed adottare tutte le altre misure imposte dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, così come disposto dall'art. 2087 c.c., senza poter ricorrere ad equipollenti o affidarsi alla diligenza ed esperienza dei lavoratori. Deve rendere sicuro tutto l'ambiente di lavoro, scegliere per ogni operazione le persone idonee, evitare di affidare lavori pericolosi a soggetti privi della necessaria esperienza e capacità tecnica ed apprestare la tutela anche contro gli incidenti dovuti a negligenza degli stessi lavoratori.
Come è noto l'art. 2087 cod. civ. sancisce per il datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Tale ultima disposizione, come si sa, costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisio-psichica dei dipendenti con l'adozione
- ed il mantenimento perfettamente funzionale - non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 3 settembre 1997, n. 8422).
Pag. 3 a 11 L'art. 2087 c.c., tuttavia, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva: perché possa affermarsi una responsabilità del datore di lavoro in base alla suddetta disposizione non è sufficiente, infatti, che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore, ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro. Ne consegue che incombe sul lavoratore, il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonché la connessione tra l'uno e l'altra. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico (cass. sentenza del 27 giugno 1998, n. 6388; cass. sentenza del 20 novembre 1999 n.12905; cass. sentenza del 25 agosto 2003 n.12467).
Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva ( cfr. cass., sentenza 5 marzo 2002, n. 3162).
Gli esiti della prova testimoniale sull'an debeatur
Ebbene, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata, ritiene il giudicante che la parte ricorrente ha fornito la prova, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza di una specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno. Infatti, al riguardo , teste di parte resistente, Testimone_1 ha così dichiarato: “…sul capo 6 memoria difensiva, preciso che non ero presente al momento dell'addestramento; preciso che il doc. 6 di parte resistente che mi viene mostrato non è stato sottoscritto dal ricorrente; sul capo 8 memoria difensiva preciso che il modulo di cui al doc.6 fasc. parte resistente risulta firmato solo dall'addestratore; ADR: sul capo 9 memoria difensiva, preciso che nello specifico non ho controllato se il ricorrente avesse fatto o meno attività formativa;
…”.
Tali dichiarazioni trovano inoltre riscontro nella testimonianza di , altro teste Testimone_2 di parte resistente, il quale ha così riferito: “…riconosco il doc.6 fasc. resistente che mi viene esibito;
…”.
Risulta invece del tutto priva di prova, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c., la circostanza dell'addebitabilità colposa in capo al lavoratore dell'infortunio, dal momento che le dichiarazioni rese sul punto dal teste non trovano riscontro alcuno né nei Pt_2 documenti in atti, né tantomeno nelle deposizioni degli altri testi escussi nel caso di specie
Pag. 4 a 11
(“…il sinistro è avvenuto perché il lavoratore non ha eseguito la procedura correttamente, sia secondo le istruzioni impartite da sia in base a quelle impartite da me;
preciso che il ricorrente il giorno prima Per_1 era stato ripreso da me verbalmente perché non aveva prestato attenzione a quello che eseguiva;
la mattina del sinistro ero andato dal ricorrente, perché secondo me era distratto;
non ho fatto in tempo ad arrivare lì che il lavoratore si era già fatto male;
infatti sono stato io il primo a soccorrerlo;
il lavoratore indossava il guanto di protezione anche quando si era fatto male;
preciso che sono molto attento sulla sicurezza sul luogo di lavoro;
il ricorrente mi ripeteva in continuazione che la colpa era sua perché non aveva fatto attenzione;
il lavoratore ha addirittura detto davanti ai titolari che erano andati a visitarlo che non aveva prestato attenzione;
…), considerato oltretutto che nemmeno teste di parte resistente, era Tes_1 presente al momento dell'infortunio, con conseguente impossibilità di conferma delle dichiarazioni del teste su tale circostanza di fatto. Pt_2
Né tantomeno assume rilievo il fatto che il lavoratore avesse ricevuto da RS
, teste di parte ricorrente, un minimo di istruzioni sull'uso della macchina
[...] piegatrice (“…ho effettuato l'attività dimostrativa prima di iniziare la lavorazione;
ho dedicato un'oretta al mio collega per far vedere come usare la macchina;
ho fatto questo il giorno prima dell'incidente;…”), dal momento che il rapporto di formazione concernente l'impartizione di istruzioni al ricorrente sul corretto uso della macchina piegatrice non è stato sottoscritto dal lavoratore (cfr. al riguardo doc. 6 fasc. resistente), circostanza, quest'ultima, confermata addirittura dallo stesso il quale ha sottoscritto Pt_2 da solo il modulo in questione recante quale specifico obiettivo di addestramento proprio quello di “Formare la persona all'uso delle piegatrici 114 -127”.
La mancata formazione del lavoratore sul corretto uso della macchina piegatrice risulta inoltre corroborata dalla conversazione registrata (depositata in chiavetta USB dalla parte ricorrente) intercorsa tra il dipendente e responsabile del personale, Persona_2 nonchè figlia del titolare della società resistente. Più in particolare, dall'esame di tale conversazione si evince l'ammissione da parte del datore di lavoro di non aver adeguatamente formato il proprio dipendente, considerato infatti che ha Persona_2 dichiarato quanto segue: “A proposito di corsi, tu avevi solo corso di sicurezza base, nei prossimi mesi faremo un corso di sicurezza rischio alto. Se tu risulti che lavori, se andiamo d'accordo con il discorso che abbiamo fatto, ti dirò degli orari, se tu ci sei, vieni a partecipare al corso. Questo è il discorso, io sono stata chiara. Tu sai che puoi arrivare fino al 39° giorno, tanto i dottori lo sanno”.
Dagli esiti dell'istruttoria testimoniale si evince quindi il raggiungimento della prova, secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”, dell'an debeatur afferente all'omessa attività di formazione obbligatoria del lavoratore nel corretto uso della macchina piegatrice.
Sul quantum debeatur
Ritenuta raggiunta la prova dell'an debeatur, occorre spendere alcune considerazioni circa il quantum debeatur.
Come è noto, la rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, ha riportato il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità
Pag. 5 a 11 prevista dal vigente codice civile che distingue solo tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
In particolare, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Con precipuo riferimento al danno non patrimoniale, prima di procedere alla sua liquidazione, questo giudicante ritiene brevemente di richiamare la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c., completata alla luce della nota decisione delle Sezioni Unite n. 26972/2008.
Notoriamente il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c..
L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008). L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela ( in primo luogo l'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato e poi altri casi espressamente previsti da leggi ordinarie ) e, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, laddove in precedenza la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (vedi sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006).
Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, sono, dunque, necessarie, ad avviso delle sezioni unite, le seguenti condizioni: a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.
Pag. 6 a 11
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, le Sezioni unite hanno confermato che il risarcimento del danno non patrimoniale discende, oltre che dai principi costituzionali, anche dall'espressa disposizione di cui all'art. 2087 coc. civ..
Venendo alla liquidazione va ricordato che nell'ambito della categoria generale ed unitaria "danno non patrimoniale", non esistono distinte sottocategorie, ma il riferimento a vari tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, da vita di relazione ecc..
) viene effettuato solo a fini descrittivi senza implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno autonomamente e cumulativamente risarcibile (cfr. Cass. n. 26972/2008).
Al riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha affermato che “il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così Cass., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778). Ed ancora: “il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, in caso di mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, occorre che il ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza, non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle” (in tal senso Cass., 24 settembre 2014, n. 20111).
Premesso che il danno non patrimoniale deve essere integralmente risarcito, un sistema in cui si evitino le duplicazioni impone di ritenere assorbiti nel danno biologico cd. dinamico e nel danno morale tutti i pregiudizi derivanti dall'illecito, sia contrattuale che extra contrattuale.
Il secondo si definisce invece come “la sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre “ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad es., dalla persona diffamata o lesa nella identità personale.
Pag. 7 a 11 Ne deriva che la sofferenza non accompagnata da degenerazioni patologiche costituisce danno morale, mentre, ove dette degenerazioni siano riscontrabili, si ricadrà nell'ampia categoria del danno biologico, considerato nel suo aspetto “dinamico”.
In presenza di degenerazioni patologiche il risarcimento si esaurisce nel danno biologico, la cui misura, qualora ci si avvalga delle tabelle, deve essere modulata in modo da tenere conto delle sofferenze patite dal soggetto leso, non liquidando una posta di danno aggiuntiva ma come fattore di “personalizzazione” del danno.
In ordine poi ai criteri per una liquidazione di tale danno è inevitabile il ricorso al combinato disposto degli art. 2056 e 1226 c.c., che non esclude tuttavia l'utilizzo di parametri ragionevoli ed uniformi per la generalità delle persone fisiche da adattarsi al caso concreto, con aumenti e diminuzioni, grazie ad una personalizzazione quantitativa e qualitativa.
Pur seguendo tale nuova impostazione dogmatica, ancora oggi appare dunque corretto il ricorso al criterio equitativo ragionato del valore medio del punto d'invalidità, da individuarsi concretamente, e sempre fatti salvi gli adeguamenti che potrebbero rendersi opportuni in considerazione della particolarità del caso concreto, grazie all'utilizzo delle nuove tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, (sulla cui vocazione nazionale e sulla cui corrispondenza ai criteri di equità imposti dal codice civile si veda da ultimo Cass. n. 12408/11), che correttamente parametrano il c.d. punto tabellare sempre alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato, ma tuttavia propongono ora una liquidazione congiunta: a) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore","sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Occorre al riguardo rilevare che l'entità di tale risarcimento è commisurata sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati all'attualità- che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati, e comunque ritenuti dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (in questi termini Cass. n. 12408/2011, nella sostanza confermata e ribadita dalle successive Cass. n. 14402/2011, Cass. n. 17789/2011, Cass. n. 2228/2012, Cass. n. 12464/2012, Cass. n. 19376/2012, Cass. n. 134/2013).
Sul punto è stato necessario disporre CTU medico legale in modo da quantificare il danno biologico patito dal ricorrente a causa dell'infortunio subito il 17.5.2022.
Il CTU incaricato, dott. ha quindi accertato che “…Non ci sono dubbi sull'esito Persona_3 del trauma e neanche sulle circostanze lavorative dal momento che l ha riconosciuto l'evento , il CP_3 danno, la quantizzazione del danno secondo tabelle ed ha indennizzato anche il danno biologico CP_3 temporaneo.
Il danno subito trattandosi dell'apice del dito medio ( 3 ° dito ) coinvolgendo l'apice della falange distale con articolazione interfalangea integra che non coinvolge la dinamica dei movimenti del dito e neanche la funzionalità della mano;
pertanto la perdita anatomica non incide nell'attività lavorativa né nell'attività ludico-sportiva.
Pag. 8 a 11
Il danno in ambito RC deve essere valutato con le usuali tabelle medico-legali di riferimento che sono :
•Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
“Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico ”Giuffrè Editore (2016 ) ; riporta : Perdita della falange ungueale del medio 2-3%
•MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 3 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2003 ) , Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità ; Perdita della falange ungueale del medio 3 - d % ; 2 n.d. %
Trattandosi quindi della perdita dell'apice della falange distale 3° dito mano destra con residua buona funzionalità della mano in toto che non incide sull'attività lavorativa o ludica – sportiva ma con modico danno estetico può essere valutato come Danno biologico permanente al 2 ( due ) %.
Il Danno Biologico Temporaneo , già valutato dall' in 131 gg , può essere confermato e valutato CP_3 in 131 gg ( fino al 25/09/2022) di cui 1gg al 100% , 30 al 50% e 100gg al 25%.” (cfr. relazione tecnica CTU).
Le conclusioni della perizia appaiono metodologicamente corrette e meritano di essere condivise, in quanto fondate sulle risultanze della documentazione sanitaria e dell'accertamento obiettivo mirato e risultano congruamente motivate.
Ne consegue pertanto che deve essere riconosciuto alla parte ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 33 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1.480,36 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 100
Danno non patrimoniale risarcibile € 2.487,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 3.731,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 115,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.875,00 Totale danno biologico temporaneo € 4.715,00
Pag. 9 a 11 Totale generale: € 7.202,00 Totale con personalizzazione massima € 8.446,00
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento della responsabilità della in CP_1 relazione all'infortunio patito dal dipendente il 17.5.2022, nonchè Parte_1 condanna della parte resistente al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte ricorrente pari ad euro € 8.446,00.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite e di CTU
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Le spese della CTU sono, infine, poste interamente a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara la responsabilità della società in relazione all'infortunio patito dal dipendente il CP_1 Parte_1 17.5.2022; condanna parte resistente al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte ricorrente pari ad euro € 8.446,00; con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
3) spese della CTU interamente a carico della parte resistente soccombente. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 28.1.2025
Pag. 10 a 11
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 11 a 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Michele Basta e in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia di lavoro di primo grado iscritta al n. r.g.301/2023 promossa da nato in [...] il [...], c.f , Parte_1 C.F._1 residente a [...] E, elettivamente domiciliato in Cuneo, Corso Dante Alighieri n. 37 presso lo Studio e la persona dell'avv. Alessandro Galia (c.f.
– PEC: – fax C.F._2 Email_1 0171.69.49.55) che lo rappresenta e difende,
RICORRENTE
Contro
P.IVA in persona l.r.p.t. , con sede in San Rocco CP_1 P.IVA_1 CP_2 di Bernezzo (CN), via Divisione Cunense n. 50, rappresentata e difesa dall'avv. Giosetta Pianezze del Foro di Cuneo (C.F. ; P. IVA;
pec CodiceFiscale_3 P.IVA_2 ; fax 0174- 55.12.09), con elezione di Email_2 domicilio presso lo studio di Mondovì, via Nino Curti n. 1,
RESISTENTE
Si intendono richiamati gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
PREMESSO CHE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ha agito in giudizio dinanzi al Parte_1 Tribunale civile di Cuneo, sezione lavoro e previdenza sociale, contro la società CP_1 per chiedere l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Pag. 1 a 11 “- accertare la responsabilità della in relazione all'infortunio patito dal dipendente Sig. CP_1 Parte_1 in data 17.05.2022 e per l'effetto condannare la a risarcire a quest'ultimo la somma
[...] CP_1 complessiva di Euro 14.825,92 a titolo di danno biologico e patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione
- condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre 15 %, cpa e iva e spese successive occorrende.”.
La parte resistente ha invece così concluso:
“…
= rigettare ogni avversa domanda siccome inammissibile, infondata, non provata o come meglio, con ogni conseguente declaratoria del caso e di legge.
= con vittoria delle spese, oltre CPA, rimborso forfettario 15% ed IVA come per legge.”.
RITENUTO CHE
Le allegazioni difensive delle parti
La parte ricorrente ha allegato a fondamento della propria domanda giudiziale: di essere stato assunto il 21.9.2021 dalla con contratto a tempo determinato con la CP_1 qualifica di operaio livello d1 con mansione di Manovale all'assemblaggio meccanico;
che il contratto di lavoro era stato prorogato il 28.10.2021 e il 15.12.2021 con scadenza fissata per il 31.7.2022; di essersi infortunato sul posto di lavoro il 17.5.2022 alle ore 8.20 mentre stava usando la macchina piegatrice di lamiere metalliche, riportando l'amputazione della 1° falange del terzo dito della mano destra;
di aver denunziato il sinistro all che ha CP_3 pagato al lavoratore l'importo di euro 5.896,98 in relazione al periodo di infortunio dal 21.5.2022 sino al 25.9.2022, avendo come parametro la retribuzione giornaliera media pari ad Euro 72,40, e come aliquota applicata il 60 % sino al 17.8.2022 e il 75% per il periodo CP_ successivo;
che l non gli aveva corrisposto alcuna indennità a titolo di invalidità permanente in quanto era stata accertata una menomazione che non aveva raggiunto il grado minimo indennizzabile ex d.lgs. 38/2000 pari al 6%; che l'infortunio sarebbe senz'altro riconducibile a colpa del datore di lavoro, il quale non avrebbe posto in essere quanto necessario per evitare l'episodio di amputazione del dito;
di non aver mai ha ricevuto adeguata formazione sulle modalità di utilizzo della macchina piegatrice, né tantomeno sulle cautele da adottare al fine di evitare eventuali infortuni;
di non aver nemmeno ricevuto corsi di formazione in materia di sicurezza sul lavoro da parte del datore CP_ di lavoro;
che in ragione della corresponsione in suo favore dall pari ad euro 5.896,98 in relazione al periodo di infortunio dal 21.5.2022 sino al 25.9.2022, avendo come parametro la retribuzione giornaliera media pari ad euro 72,40, e come aliquota applicata il 60 % sino al 17.8.2022 e il 75% per il periodo successivo, il datore di lavoro ha l'onore di corrispondere la parte residua corrispondente al mancato guadagno , corrispondente rispettivamente al 40% e al 25% della retribuzione giornaliera media pari ad Euro 72,40; che il danno complessivo patito ammonta ad euro 14.825,92.
La parte resistente ha invece allegato: che la piegatrice è macchina banale e ripetitiva, con cui il aveva già lavorato altre volte;
che rispetto all'uso del macchinario in Pt_1 questione il lavoratore aveva ricevuto indicazioni formative precise da , RS responsabile di questa macchina e da responsabile del reparto;
che il 27.1.2022 è Parte_2
Pag. 2 a 11
stato controfirmato dal responsabile del reparto un documento in materia di sicurezza e addestramento, in cui ha impartito le basilari regole di sicurezza, quali non CP_1 avvicinarsi a zone pericolose e non toccare organi in movimento;
che con la piegatrice si fa una lavorazione con doppio piego;
che l'unica accortezza non eliminabile altrimenti con obblighi di sicurezza in capo al datore è l'attenzione nel secondo piego;
che nel caso di specie vi sarebbe stata disattenzione nell'uso del macchinario da parte del lavoratore in quanto questi si è fatto male tenendo in mano il pezzo e protendendolo verso il macchinario;
che, più nello specifico, il lavoratore durante il secondo piego ha avvicinato la mano destra nell'area di azione del coltello della pressa nella fase in cui le protezioni non operano più; che il particolare da piegare era stato toccato male, poiché se il lavoratore avesse avuto la mano sotto il coltello, la fotocellula avrebbe fatto fermare la mano.
La questione giuridica controversa
È noto che la responsabilità per gli infortuni sul lavoro ha natura contrattuale, in quanto essa deriva dall'inadempimento dell'obbligazione di sicurezza del datore di lavoro, che, pur se previsto dalla legge (D.P.R. n. 457/55, art. 2087 c.c.), integra nella sfera degli effetti il contenuto del contratto di lavoro.
Trattasi infatti di responsabilità che, in relazione alla natura sui generis dell'obbligazione di sicurezza del lavoro, essendo le norme che ne determinano il contenuto dirette alla realizzazione anche di interessi generali (tant'è che dalla violazione può derivarne anche responsabilità penale), presenta anche aspetti della responsabilità aquiliana (con conseguente applicazione, ad esempio del disposto normativo di cui agli artt. 2049 e 2050 c.c.). Deve infatti ritenersi che il datore di lavoro riveste una posizione primaria di garante della sicurezza, in quanto soggetto che organizza l'attività produttiva. La sua sfera di attribuzioni e competenze ha, infatti, carattere generale ed investe tutta la politica aziendale. Il datore di lavoro deve osservare, oltre a tutta la normativa specifica, anche le comuni regole di prudenza, diligenza e perizia in un'attività che di per sé è pericolosa ed adottare tutte le altre misure imposte dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, così come disposto dall'art. 2087 c.c., senza poter ricorrere ad equipollenti o affidarsi alla diligenza ed esperienza dei lavoratori. Deve rendere sicuro tutto l'ambiente di lavoro, scegliere per ogni operazione le persone idonee, evitare di affidare lavori pericolosi a soggetti privi della necessaria esperienza e capacità tecnica ed apprestare la tutela anche contro gli incidenti dovuti a negligenza degli stessi lavoratori.
Come è noto l'art. 2087 cod. civ. sancisce per il datore di lavoro l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Tale ultima disposizione, come si sa, costituisce una norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile a situazioni ed ipotesi non ancora espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, ed impone all'imprenditore l'obbligo di tutelare l'integrità fisio-psichica dei dipendenti con l'adozione
- ed il mantenimento perfettamente funzionale - non solo di misure di tipo igienico - sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori dalla lesione nell'ambiente od in costanza di lavoro (Cass. civ., Sez. lav., 3 settembre 1997, n. 8422).
Pag. 3 a 11 L'art. 2087 c.c., tuttavia, non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva: perché possa affermarsi una responsabilità del datore di lavoro in base alla suddetta disposizione non è sufficiente, infatti, che nello svolgimento del rapporto di lavoro si sia verificato un evento dannoso in pregiudizio del lavoratore, ma occorre che tale evento sia ricollegabile ad un comportamento colposo del datore di lavoro. Ne consegue che incombe sul lavoratore, il quale lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, l'onere di provare l'esistenza di tale danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro nonché la connessione tra l'uno e l'altra. Incombe, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del pregiudizio subito ovvero che la malattia non è ricollegabile alla violazione degli obblighi a suo carico (cass. sentenza del 27 giugno 1998, n. 6388; cass. sentenza del 20 novembre 1999 n.12905; cass. sentenza del 25 agosto 2003 n.12467).
Il carattere contrattuale dell'illecito e l'operatività della presunzione di colpa stabilita dall'art. 1218 c.c. non escludono che la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c. in tanto possa essere affermata in quanto sussista una lesione del bene tutelato che derivi causalmente dalla violazione di determinati obblighi di comportamento, imposti dalla legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche;
ne consegue che la verificazione del sinistro non è di per sé sufficiente per far scattare a carico dell'imprenditore l'onere probatorio di aver adottato ogni sorta di misura idonea ad evitare l'evento, atteso che la prova liberatoria a suo carico presuppone sempre la dimostrazione, da parte dell'attore, che vi è stata omissione nel predisporre le misure di sicurezza (suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica) necessarie ad evitare il danno e non può essere estesa ad ogni ipotetica misura di prevenzione, a pena di fare scadere una responsabilità per colpa in una responsabilità oggettiva ( cfr. cass., sentenza 5 marzo 2002, n. 3162).
Gli esiti della prova testimoniale sull'an debeatur
Ebbene, alla luce della documentazione in atti e dell'istruttoria espletata, ritiene il giudicante che la parte ricorrente ha fornito la prova, il cui onere era su di lui ricadente, della sussistenza di una specifica omissione datoriale nella predisposizione di quelle misure di sicurezza, suggerite dalla particolarità del lavoro, dall'esperienza e dalla tecnica, necessarie ad evitare il danno. Infatti, al riguardo , teste di parte resistente, Testimone_1 ha così dichiarato: “…sul capo 6 memoria difensiva, preciso che non ero presente al momento dell'addestramento; preciso che il doc. 6 di parte resistente che mi viene mostrato non è stato sottoscritto dal ricorrente; sul capo 8 memoria difensiva preciso che il modulo di cui al doc.6 fasc. parte resistente risulta firmato solo dall'addestratore; ADR: sul capo 9 memoria difensiva, preciso che nello specifico non ho controllato se il ricorrente avesse fatto o meno attività formativa;
…”.
Tali dichiarazioni trovano inoltre riscontro nella testimonianza di , altro teste Testimone_2 di parte resistente, il quale ha così riferito: “…riconosco il doc.6 fasc. resistente che mi viene esibito;
…”.
Risulta invece del tutto priva di prova, anche solo su base indiziaria ex art. 2727 c.c., la circostanza dell'addebitabilità colposa in capo al lavoratore dell'infortunio, dal momento che le dichiarazioni rese sul punto dal teste non trovano riscontro alcuno né nei Pt_2 documenti in atti, né tantomeno nelle deposizioni degli altri testi escussi nel caso di specie
Pag. 4 a 11
(“…il sinistro è avvenuto perché il lavoratore non ha eseguito la procedura correttamente, sia secondo le istruzioni impartite da sia in base a quelle impartite da me;
preciso che il ricorrente il giorno prima Per_1 era stato ripreso da me verbalmente perché non aveva prestato attenzione a quello che eseguiva;
la mattina del sinistro ero andato dal ricorrente, perché secondo me era distratto;
non ho fatto in tempo ad arrivare lì che il lavoratore si era già fatto male;
infatti sono stato io il primo a soccorrerlo;
il lavoratore indossava il guanto di protezione anche quando si era fatto male;
preciso che sono molto attento sulla sicurezza sul luogo di lavoro;
il ricorrente mi ripeteva in continuazione che la colpa era sua perché non aveva fatto attenzione;
il lavoratore ha addirittura detto davanti ai titolari che erano andati a visitarlo che non aveva prestato attenzione;
…), considerato oltretutto che nemmeno teste di parte resistente, era Tes_1 presente al momento dell'infortunio, con conseguente impossibilità di conferma delle dichiarazioni del teste su tale circostanza di fatto. Pt_2
Né tantomeno assume rilievo il fatto che il lavoratore avesse ricevuto da RS
, teste di parte ricorrente, un minimo di istruzioni sull'uso della macchina
[...] piegatrice (“…ho effettuato l'attività dimostrativa prima di iniziare la lavorazione;
ho dedicato un'oretta al mio collega per far vedere come usare la macchina;
ho fatto questo il giorno prima dell'incidente;…”), dal momento che il rapporto di formazione concernente l'impartizione di istruzioni al ricorrente sul corretto uso della macchina piegatrice non è stato sottoscritto dal lavoratore (cfr. al riguardo doc. 6 fasc. resistente), circostanza, quest'ultima, confermata addirittura dallo stesso il quale ha sottoscritto Pt_2 da solo il modulo in questione recante quale specifico obiettivo di addestramento proprio quello di “Formare la persona all'uso delle piegatrici 114 -127”.
La mancata formazione del lavoratore sul corretto uso della macchina piegatrice risulta inoltre corroborata dalla conversazione registrata (depositata in chiavetta USB dalla parte ricorrente) intercorsa tra il dipendente e responsabile del personale, Persona_2 nonchè figlia del titolare della società resistente. Più in particolare, dall'esame di tale conversazione si evince l'ammissione da parte del datore di lavoro di non aver adeguatamente formato il proprio dipendente, considerato infatti che ha Persona_2 dichiarato quanto segue: “A proposito di corsi, tu avevi solo corso di sicurezza base, nei prossimi mesi faremo un corso di sicurezza rischio alto. Se tu risulti che lavori, se andiamo d'accordo con il discorso che abbiamo fatto, ti dirò degli orari, se tu ci sei, vieni a partecipare al corso. Questo è il discorso, io sono stata chiara. Tu sai che puoi arrivare fino al 39° giorno, tanto i dottori lo sanno”.
Dagli esiti dell'istruttoria testimoniale si evince quindi il raggiungimento della prova, secondo lo standard probatorio del “più probabile che non”, dell'an debeatur afferente all'omessa attività di formazione obbligatoria del lavoratore nel corretto uso della macchina piegatrice.
Sul quantum debeatur
Ritenuta raggiunta la prova dell'an debeatur, occorre spendere alcune considerazioni circa il quantum debeatur.
Come è noto, la rilettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c., come norma deputata alla tutela risarcitoria del danno non patrimoniale inteso nella sua più ampia accezione, ha riportato il sistema della responsabilità aquiliana nell'ambito della bipolarità
Pag. 5 a 11 prevista dal vigente codice civile che distingue solo tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) (sent. n. 8827/2003; n. 15027/2005; n. 23918/2006).
In particolare, il risarcimento del danno patrimoniale da fatto illecito è connotato da atipicità, postulando l'ingiustizia del danno di cui all'art. 2043 c.c., la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante (sent. 500/1999), mentre quello del danno non patrimoniale è connotato da tipicità, perché tale danno è risarcibile solo nei casi determinati dalla legge e nei casi in cui sia cagionato da un evento di danno consistente nella lesione di specifici diritti inviolabili della persona (sent. n. 15027/2005; n. 23918/2006).
Con precipuo riferimento al danno non patrimoniale, prima di procedere alla sua liquidazione, questo giudicante ritiene brevemente di richiamare la lettura, costituzionalmente orientata, data dalle sentenze n. 8827 e n. 8828/2003 all'art. 2059 c.c., completata alla luce della nota decisione delle Sezioni Unite n. 26972/2008.
Notoriamente il danno non patrimoniale si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica ed il suo risarcimento postula la verifica della sussistenza degli elementi nei quali si articola l'illecito civile extracontrattuale definito dall'art. 2043 c.c..
L'art. 2059 c.c., non delinea una distinta fattispecie di illecito produttiva di danno non patrimoniale, ma consente la riparazione anche dei danni non patrimoniali, nei casi determinati dalla legge, nel presupposto della sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della struttura dell'illecito civile, che si ricavano dall'art. 2043 c.c. (e da altre norme, quali quelle che prevedono ipotesi di responsabilità oggettiva), elementi che consistono nella condotta, nel nesso causale tra condotta ed evento di danno, connotato quest'ultimo dall'ingiustizia, determinata dalla lesione, non giustificata, di interessi meritevoli di tutela, e nel danno che ne consegue (danno-conseguenza, secondo opinione ormai consolidata: Corte cost. n. 372/1994; S.U. n. 576, 581, 582, 584/2008). L'ambito della risarcibilità del danno non patrimoniale si ricava dall'individuazione delle norme che prevedono siffatta tutela ( in primo luogo l'art. 185 c.p., che prevede la risarcibilità del danno patrimoniale conseguente a reato e poi altri casi espressamente previsti da leggi ordinarie ) e, al di fuori dei casi determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione.
Per effetto di tale estensione, va ricondotto nell'ambito dell'art. 2059 c.c., il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) denominato danno biologico, laddove in precedenza la tutela del danno biologico era invece apprestata grazie al collegamento tra l'art. 2043 c.c. e l'art. 32 Cost. (vedi sent. n. 15022/2005; n. 23918/2006).
Ai fini della risarcibilità del danno non patrimoniale, sono, dunque, necessarie, ad avviso delle sezioni unite, le seguenti condizioni: a) che l'interesse leso (e non il pregiudizio sofferto) abbia rilevanza costituzionale;
b) che la lesione dell'interesse sia grave, nel senso che l'offesa superi una soglia minima di tollerabilità, come impone il dovere di solidarietà di cui all'art. 2 Cost.; c) che il danno non sia futile, ma abbia una consistenza che possa considerarsi giuridicamente rilevante.
Pag. 6 a 11
Per quanto riguarda il rapporto di lavoro, le Sezioni unite hanno confermato che il risarcimento del danno non patrimoniale discende, oltre che dai principi costituzionali, anche dall'espressa disposizione di cui all'art. 2087 coc. civ..
Venendo alla liquidazione va ricordato che nell'ambito della categoria generale ed unitaria "danno non patrimoniale", non esistono distinte sottocategorie, ma il riferimento a vari tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno esistenziale, da vita di relazione ecc..
) viene effettuato solo a fini descrittivi senza implicare il riconoscimento di distinte categorie di danno autonomamente e cumulativamente risarcibile (cfr. Cass. n. 26972/2008).
Al riguardo, anche di recente la Suprema Corte ha affermato che “il grado di invalidità permanente espresso da un "baréme" medico legale esprime la misura in cui il pregiudizio alla salute incide su tutti gli aspetti della vita quotidiana della vittima, restando preclusa la possibilità di un separato ed autonomo risarcimento di specifiche fattispecie di sofferenza patite dalla persona, quali il danno alla vita di relazione e alla vita sessuale, il danno estetico e il danno esistenziale. Soltanto in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione” (così Cass., sez. III, 7 novembre 2014, n. 23778). Ed ancora: “il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile "esistenziale", e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l'illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale che, senza poter essere valutate atomisticamente, debbono pur sempre dar luogo ad una valutazione globale. Ne consegue che, in caso di mancata liquidazione del cosiddetto danno morale, occorre che il ricorrente, in sede di impugnazione della sentenza, non si limiti ad insistere sulla separata liquidazione di tale voce di danno, ma che articoli chiaramente la doglianza come erronea esclusione, dal totale ricavato in applicazione delle cosiddette "tabelle di Milano", delle componenti di danno diverse da quella originariamente descritta come "danno biologico", risultando, in difetto, inammissibile la censura atteso il carattere tendenzialmente onnicomprensivo delle previsioni delle predette tabelle” (in tal senso Cass., 24 settembre 2014, n. 20111).
Premesso che il danno non patrimoniale deve essere integralmente risarcito, un sistema in cui si evitino le duplicazioni impone di ritenere assorbiti nel danno biologico cd. dinamico e nel danno morale tutti i pregiudizi derivanti dall'illecito, sia contrattuale che extra contrattuale.
Il secondo si definisce invece come “la sofferenza soggettiva in sé considerata, non come componente di più complesso pregiudizio non patrimoniale. Ricorre “ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferto, ad es., dalla persona diffamata o lesa nella identità personale.
Pag. 7 a 11 Ne deriva che la sofferenza non accompagnata da degenerazioni patologiche costituisce danno morale, mentre, ove dette degenerazioni siano riscontrabili, si ricadrà nell'ampia categoria del danno biologico, considerato nel suo aspetto “dinamico”.
In presenza di degenerazioni patologiche il risarcimento si esaurisce nel danno biologico, la cui misura, qualora ci si avvalga delle tabelle, deve essere modulata in modo da tenere conto delle sofferenze patite dal soggetto leso, non liquidando una posta di danno aggiuntiva ma come fattore di “personalizzazione” del danno.
In ordine poi ai criteri per una liquidazione di tale danno è inevitabile il ricorso al combinato disposto degli art. 2056 e 1226 c.c., che non esclude tuttavia l'utilizzo di parametri ragionevoli ed uniformi per la generalità delle persone fisiche da adattarsi al caso concreto, con aumenti e diminuzioni, grazie ad una personalizzazione quantitativa e qualitativa.
Pur seguendo tale nuova impostazione dogmatica, ancora oggi appare dunque corretto il ricorso al criterio equitativo ragionato del valore medio del punto d'invalidità, da individuarsi concretamente, e sempre fatti salvi gli adeguamenti che potrebbero rendersi opportuni in considerazione della particolarità del caso concreto, grazie all'utilizzo delle nuove tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, (sulla cui vocazione nazionale e sulla cui corrispondenza ai criteri di equità imposti dal codice civile si veda da ultimo Cass. n. 12408/11), che correttamente parametrano il c.d. punto tabellare sempre alla gravità della menomazione ed all'età del danneggiato, ma tuttavia propongono ora una liquidazione congiunta: a) del danno non patrimoniale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale", sia nei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari;
b) del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore","sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione.
Occorre al riguardo rilevare che l'entità di tale risarcimento è commisurata sulla base dei parametri liquidatori cd. del Tribunale di Milano aggiornati all'attualità- che qui si intendono applicare in quanto condivisibili ed adeguati, e comunque ritenuti dalla stessa Suprema Corte il metro della corretta liquidazione del danno non patrimoniale (in questi termini Cass. n. 12408/2011, nella sostanza confermata e ribadita dalle successive Cass. n. 14402/2011, Cass. n. 17789/2011, Cass. n. 2228/2012, Cass. n. 12464/2012, Cass. n. 19376/2012, Cass. n. 134/2013).
Sul punto è stato necessario disporre CTU medico legale in modo da quantificare il danno biologico patito dal ricorrente a causa dell'infortunio subito il 17.5.2022.
Il CTU incaricato, dott. ha quindi accertato che “…Non ci sono dubbi sull'esito Persona_3 del trauma e neanche sulle circostanze lavorative dal momento che l ha riconosciuto l'evento , il CP_3 danno, la quantizzazione del danno secondo tabelle ed ha indennizzato anche il danno biologico CP_3 temporaneo.
Il danno subito trattandosi dell'apice del dito medio ( 3 ° dito ) coinvolgendo l'apice della falange distale con articolazione interfalangea integra che non coinvolge la dinamica dei movimenti del dito e neanche la funzionalità della mano;
pertanto la perdita anatomica non incide nell'attività lavorativa né nell'attività ludico-sportiva.
Pag. 8 a 11
Il danno in ambito RC deve essere valutato con le usuali tabelle medico-legali di riferimento che sono :
•Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni
“Linee guida per la valutazione medico-legale del danno alla persona in ambito civilistico ”Giuffrè Editore (2016 ) ; riporta : Perdita della falange ungueale del medio 2-3%
•MINISTERO DELLA SALUTE, DECRETO 3 luglio 2003 (Gazzetta Ufficiale n. 211 del 11 settembre 2003 ) , Tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità ; Perdita della falange ungueale del medio 3 - d % ; 2 n.d. %
Trattandosi quindi della perdita dell'apice della falange distale 3° dito mano destra con residua buona funzionalità della mano in toto che non incide sull'attività lavorativa o ludica – sportiva ma con modico danno estetico può essere valutato come Danno biologico permanente al 2 ( due ) %.
Il Danno Biologico Temporaneo , già valutato dall' in 131 gg , può essere confermato e valutato CP_3 in 131 gg ( fino al 25/09/2022) di cui 1gg al 100% , 30 al 50% e 100gg al 25%.” (cfr. relazione tecnica CTU).
Le conclusioni della perizia appaiono metodologicamente corrette e meritano di essere condivise, in quanto fondate sulle risultanze della documentazione sanitaria e dell'accertamento obiettivo mirato e risultano congruamente motivate.
Ne consegue pertanto che deve essere riconosciuto alla parte ricorrente il risarcimento del danno non patrimoniale come segue:
Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2024
Età del danneggiato alla data del sinistro 33 anni
Percentuale di invalidità permanente 2%
Punto danno biologico € 1.480,36 Incremento per sofferenza soggettiva (+ 25%) non riconosciuto
Punto base I.T.T. € 115,00 Giorni di invalidità temporanea totale 1
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 100
Danno non patrimoniale risarcibile € 2.487,00 Con personalizzazione massima (max 50% del danno
€ 3.731,00 biologico)
Invalidità temporanea totale € 115,00 Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.725,00 Invalidità temporanea parziale al 25% € 2.875,00 Totale danno biologico temporaneo € 4.715,00
Pag. 9 a 11 Totale generale: € 7.202,00 Totale con personalizzazione massima € 8.446,00
Conclusioni
In conclusione, dalle considerazioni delineate si evince la fondatezza del ricorso, che deve essere pertanto accolto, con conseguente accertamento della responsabilità della in CP_1 relazione all'infortunio patito dal dipendente il 17.5.2022, nonchè Parte_1 condanna della parte resistente al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte ricorrente pari ad euro € 8.446,00.
Sulla somma così determinata a titolo risarcitorio devono essere riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento dell'equivalente pecuniario del bene perduto, decorrenti, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte Suprema (sent. n. 1712/95), dalla produzione dell'evento di danno fino al tempo della liquidazione e che si calcolano al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e via via rivalutate nell'arco di tempo suddetto e non sulla somma già rivalutata;
dal giorno della liquidazione all'effettivo saldo decorrono inoltre gli interessi legali sulla somma sopra liquidata in moneta attuale.
Le spese di lite e di CTU
Le spese processuali seguono la regola della soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri previsti dal DM n.147/2022 e, dato atto del modesto grado di difficoltà della decisione, considerando gli scaglioni minimi delle seguenti fasi del presente giudizio: studio;
introduttiva; istruttoria/trattazione; decisionale.
Le spese della CTU sono, infine, poste interamente a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale civile di Cuneo, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del lavoro e previdenza sociale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così dispone:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto: accerta e dichiara la responsabilità della società in relazione all'infortunio patito dal dipendente il CP_1 Parte_1 17.5.2022; condanna parte resistente al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte ricorrente pari ad euro € 8.446,00; con rivalutazione monetaria e interessi legali come indicato in motivazione;
2) condanna la parte resistente a pagare in favore della parte ricorrente le spese processuali, che così si liquidano: in euro 2.695 per onorari e compensi;
oltre il 15% della somma che precede per spese generali;
3) spese della CTU interamente a carico della parte resistente soccombente. IVA e Cassa come per legge.
Cuneo, 28.1.2025
Pag. 10 a 11
Il Giudice dott. Michele Basta
Pag. 11 a 11