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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c., iscritto al n.
13185/2024 R.G. promosso da:
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro BARBARO e
Luigi TINUZZO ed elettivamente domiciliata in Piazza Barbieri n. 25, 10064 Pinerolo (TO), presso lo studio dell'Avv. Simona GIANCOTTI;
-PARTE ATTRICE RICORRENTE-
contro
:
CP_3
-PARTE CONVENUTA contumace-
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice ricorrente (nella “memoria” depositata in data 04.03.2025):
“Alla luce di quanto sopra precisato, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, deve rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutti i propri atti difensivi e chiede che l'ill.mo Giudice adito
Voglia
- dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo con la condanna alle spese processuali a carico di controparte che con il proprio comportamento omissivo ha comportato il deposito del ricorso ex art. 281 decies cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
pagina 2 di 10 1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. depositato telematicamente presso il Tribunale di
Torino in data 19.02.2024, la parte attrice ricorrente ha chiesto, nei confronti della predetta parte convenuta, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Voglia l'Illustrissimo Tribunale dichiarare il diritto di ad accedere al contatore Controparte_1 gas matricola n. M[...] ubicato presso l'immobile sito in Str Valle Pasano, 6, 10023
Chieri (TO), al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.
00881400197958, ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni che appariranno strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo
l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari;
- Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuto necessario, nel caso di accoglimento del presente giudizio, individuare e determinare le modalità operative necessarie per mettere in esecuzione il provvedimento richiesto di Disalimentazione del Punto di Riconsegna;
- Voglia altresì l'Illustrissimo Tribunale condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori;
.”
1.3. Con proprio Decreto il Giudice, visto l'art. 281-undecies, c.p.c.:
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione dal deposito di “note scritte”, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 31.10.2024 con successiva Ordinanza) per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- ha mandato alla parte attrice ricorrente di notificare il ricorso che precede ed il presente decreto alla parte convenuta almeno quaranta giorni liberi prima della data sopra indicata;
- ha assegnato alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima della data sopra indicata.
1.4. La parte convenuta non si è costituita.
pagina 3 di 10 1.5. Con “memoria” depositata in data 28.10.2024 la parte attrice ricorrente ha rinunciato a tutti i propri atti difensivi, chiedendo di “dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo alla compensazione delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
1.6. Con Ordinanza in data 27.02.2025 il Giudice:
- ha dichiarato la contumacia della parte convenuta;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 27 marzo 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.).
pagina 4 di 10 1.7. La parte attrice ricorrente ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 4.03.2025, esponendo e chiedendo quanto segue:
“Facendo seguito a quanto già versato in atti, si puntualizza quanto segue:
Come già precisato nella memoria depositata in data 28/10/2024, la società ricorrente svolge l'attività di distribuzione e misura del gas alle società che nel mercato di riferimento operano la vendita del gas agli utenti finali.
L'attività svolta dalla ricorrente è sottoposta alle norme regolamentari dettate dall'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ossia l'Ente pubblico che svolge l'attività di regolazione e di controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
Per le ipotesi di morosità dell'utente finale la società, in accordo all'art. 13bis del Testo Integrato
Morosità Gas (T.I.G.M.), è tenuta ad eseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, anche ponendo in essere iniziative giudiziarie.
Si è verificato, tuttavia, che, nelle more della pendenza dell'odierno giudizio, con deliberazione
379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, la predetta ARERA è intervenuta in argomento modificando
l'art. 13bis sopra richiamato.
Nello specifico la modifica ha riguardato l'innalzamento del valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione dei PdR, portando tale valore a
5.000 mc/anno.
L'odierno giudizio è stato avviato per un PdR il cui consumo annuo è inferiore a 5.000 mc/anno, pertanto, la modifica normativa ha determinato la cessazione dei presupposti per proseguire nell'azione legale, pur rimanendo l'obbligo per la società di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna moroso.
****
Alla luce di quanto sopra precisato, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, deve rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutti i propri atti difensivi e chiede che l'ill.mo Giudice adito
Voglia
- dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo alla condanna di controparte, considerando anche, che con il proprio comportamento omissivo ha determinato il deposito del ricorso ex art. 281 decies cpc. con osservanza.”.
pagina 5 di 10
2. Sulla “cessazione della materia del contendere”.
2.1. Come si è detto, nella “memoria” depositata in data 28.10.2024 e nelle “note scritte” depositate in data 4.03.2025 la parte attrice ricorrente ha espressamente rinunciato a tutti i propri atti difensivi, chiedendo di “dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata”.
La suddetta domanda di “cessazione della materia del contendere” risulta fondata e meritevole di accoglimento.
2.2. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
-la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
-in particolare, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio;
-la rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte;
-inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306
c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia pagina 6 di 10 deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose;
2.3. Per l'orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. VI, 03 ottobre 2018, n. 24083; Cass. civile sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19907; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 aprile 2018, n. 8980; Cass. civile sez. VI, 11 agosto 2017, n. 20071; Cass. civile sez. trib., 04 agosto
2017, n. 19568; Cass. civile sez. II, 03 maggio 2017, n. 10728; Cass. civile, Sezioni Unite, 28 aprile
2017, n. 10553; Cass. civile sez. II, 17 febbraio 2017, n. 4257; Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016,
n. 24234; Cass. civile sez. VI, 21 settembre 2016, n. 18530; Cass. civile sez. III, 09 giugno 2016, n.
11813; Cass. civile sez. II, 21 marzo 2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148;
Cass. civile sez. II, 05 febbraio 2016, n. 2292; Cass. civile, Sezioni Unite, 27 gennaio 2016, n. 1518;
Cass. civile sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312; Cass. civile sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309; Cass. civile sez. I, 02 aprile 2015, n. 6676; Cass. civile sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3598; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 10 maggio 2013 n. 3165 in Redazione– GIUFFRÈ 2013; Cass. civile, sez. I, 24 ottobre
2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n.
8448; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 luglio 2010, n. 16150;
Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650;
Cass. civile, sez. III, 22 maggio 2006, n. 11931; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in
Giurisprudenza Piemonte on line ed in Giuraemilia - UTET Giuridica on line;
Cass. civile, sez. I, 07 marzo 2006, n. 4883; Cass. civile, sez. I, 03 marzo 2006, n. 4714; Cass. civile, sez. lav., 07 settembre
2005, n. 17815; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. I, 10 settembre 2004,
n. 18255; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194;
Cass. civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194;
Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 dicembre 2003, n. 18956; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., Sezioni Unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio
1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n.
7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267.
pagina 7 di 10 2.4. Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere.
In primo luogo, infatti, sia nelle conclusioni precisate nella “memoria” depositata in data
28.10.2024 sia nelle conclusioni precisate nelle “note scritte” depositate in data 4.03.2025, la parte attrice ricorrente ha espressamente rinunciato a tutti i propri atti difensivi.
In secondo luogo, con la “memoria” depositata in data 28.10.2024 la parte attrice ricorrente ha documentalmente provato che, con deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024 (intervenuta nelle more del presente giudizio), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”),
Ente pubblico che svolge l'attività di regolazione e di controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore, ha sostituito, tra l'altro, il comma 13bis.1 del TIMG (Testo integrato morosità gas) con il seguente comma:
“13bis.1 In caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione:
Pa ≥5.000 [Smc] dove:
-Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc;
l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo.”
Inoltre, con la medesima deliberazione ARERA ha stabilito che “le istanze di esonero di cui al comma
48.10, lettere a) e b), del TIVG presentate nel 2024 e da presentare nell'anno 2025 abbiano a oggetto i punti di riconsegna per i quali la regolazione pro-tempore vigente imponeva l'obbligo di attivare iniziative giudiziarie, precisando però che:
a) con riferimento alle istanze di cui al comma 48.10, lettera a), del TIVG, le verifiche pendenti, nonché quelle che saranno eventualmente compiute ai sensi del nuovo comma 48.11 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 255/2024/R/gas, sono circoscritte ai soli punti di riconsegna con consumi annui non inferiori a 5.000 Smc;
b) con riferimento alle istanze di cui al comma 48.10, lettera b), del TIVG, nell'ambito dei relativi procedimenti ancora pendenti, nonché di quelli che saranno avviati con riferimento alle istanze presentate nel 2024 e che saranno presentate negli anni 2025, la documentazione acquisita a supporto sarà verificata limitatamente alle istanze con consumi annui non inferiori a 5.000 Smc”.
pagina 8 di 10 Dunque, la modifica ha riguardato l'innalzamento del valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione dei punto di riconsegna, portando tale valore a 5.000 mc/anno.
L'odierno giudizio è stato avviato per un punto di riconsegna il cui consumo annuo è inferiore a 5.000 mc/anno, e, conseguentemente, la modifica normativa ha determinato la cessazione dei presupposti per proseguire nell'azione proposta dalla parte attrice ricorrente, pur rimanendo l'obbligo per la società di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna moroso.
3. Sulle spese processuali.
3.1. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso:
Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. II, 21 marzo 2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312; Cass. civile sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 01 aprile 2014 n. 2396 in Il Foro
Padano Ottobre/Dicembre 2015, Parte Prima, pag. 4237 ed in Il Caso.it on line, sez. I, doc. 11802 sul sito www.ilcaso.it; Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005,
n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734;
Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it;
Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962;
Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it).
3.2. Peraltro, secondo la Suprema Corte, la soccombenza virtuale “deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la decisione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge” (cfr. in tal senso: Cass. civ.,
II, 29 novembre 2016, n. 24234).
Ancora, “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale” (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 17 febbraio
2016, n. 3148).
pagina 9 di 10
3.3. Nel caso di specie, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
Nel caso di specie, infatti, risulta integrato il presupposto previsto dalla citata norma, tenuto conto dell'assoluta novità che caratterizza la questione trattata.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 13185/2024 R.G. promosso da
(già (parte attrice Controparte_1 Controparte_2
ricorrente), in persona del procuratore speciale pro tempore, contro (parte convenuta CP_3
contumace):
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, 2° comma,
c.p.c. .
Così deciso in Torino, in data 02 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
Terza Sezione Civile in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Edoardo DI CAPUA ha pronunciato la seguente:
SENTENZA depositata ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c., iscritto al n.
13185/2024 R.G. promosso da:
(già , in persona Controparte_1 Controparte_2
del procuratore speciale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro BARBARO e
Luigi TINUZZO ed elettivamente domiciliata in Piazza Barbieri n. 25, 10064 Pinerolo (TO), presso lo studio dell'Avv. Simona GIANCOTTI;
-PARTE ATTRICE RICORRENTE-
contro
:
CP_3
-PARTE CONVENUTA contumace-
pagina 1 di 10
CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE
Per la parte attrice ricorrente (nella “memoria” depositata in data 04.03.2025):
“Alla luce di quanto sopra precisato, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, deve rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutti i propri atti difensivi e chiede che l'ill.mo Giudice adito
Voglia
- dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo con la condanna alle spese processuali a carico di controparte che con il proprio comportamento omissivo ha comportato il deposito del ricorso ex art. 281 decies cpc.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
1.1. Si premette che:
- ai sensi dell'art. 132, 2° comma, n. 4, c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la sentenza deve contenere “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (e non più anche “la concisa esposizione dello svolgimento del processo”);
- ai sensi dell'art. 118, 1° comma, disp. attuaz., c.p.c. (così come modificato dalla Legge n. 69/2009), la
“motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.”
Pertanto, con riguardo allo svolgimento del processo saranno richiamati unicamente gli eventi rilevanti ai fini della decisione.
pagina 2 di 10 1.2. Con ricorso ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. depositato telematicamente presso il Tribunale di
Torino in data 19.02.2024, la parte attrice ricorrente ha chiesto, nei confronti della predetta parte convenuta, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“- Voglia l'Illustrissimo Tribunale dichiarare il diritto di ad accedere al contatore Controparte_1 gas matricola n. M[...] ubicato presso l'immobile sito in Str Valle Pasano, 6, 10023
Chieri (TO), al fine di poter procedere alla disalimentazione del punto di riconsegna n.
00881400197958, ed autorizzare la ricorrente ad eseguire tutte le operazioni che appariranno strumentali alla esecuzione delle operazioni di disalimentazione, autorizzando nel contempo
l'esecuzione altresì nei confronti di eventuali terzi detentori del contatore medesimo, se necessario, delegando per l'esecuzione l'Ufficiale Giudiziario territorialmente competente il quale potrà avvalersi anche dell'ausilio della forza pubblica e/o di eventuali ausiliari;
- Voglia l'Ill.mo Tribunale, ove ritenuto necessario, nel caso di accoglimento del presente giudizio, individuare e determinare le modalità operative necessarie per mettere in esecuzione il provvedimento richiesto di Disalimentazione del Punto di Riconsegna;
- Voglia altresì l'Illustrissimo Tribunale condannare controparte al pagamento di tutte le spese di lite diritti ed onorari oltre rimborso forfetario e accessori;
.”
1.3. Con proprio Decreto il Giudice, visto l'art. 281-undecies, c.p.c.:
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza di comparizione dal deposito di “note scritte”, contenenti le sole istanze e conclusioni, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 31.10.2024 con successiva Ordinanza) per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”;
- ha riservato la pronuncia di ogni opportuno provvedimento entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte;
- ha mandato alla parte attrice ricorrente di notificare il ricorso che precede ed il presente decreto alla parte convenuta almeno quaranta giorni liberi prima della data sopra indicata;
- ha assegnato alla parte convenuta termine per la sua costituzione in giudizio fino a dieci giorni prima della data sopra indicata.
1.4. La parte convenuta non si è costituita.
pagina 3 di 10 1.5. Con “memoria” depositata in data 28.10.2024 la parte attrice ricorrente ha rinunciato a tutti i propri atti difensivi, chiedendo di “dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo alla compensazione delle spese processuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 91 e 92 c.p.c.”.
1.6. Con Ordinanza in data 27.02.2025 il Giudice:
- ha dichiarato la contumacia della parte convenuta;
- ha invitato le parti a precisare le conclusioni;
- ha disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la sostituzione dell'udienza successiva di precisazione delle conclusioni e discussione orale della causa, ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., dal deposito di “note scritte”, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza;
- ha rilevato, infatti, che, secondo l'orientamento della Cassazione, meritevole di essere condiviso, è legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in quanto tale procedimento - in linea generale e salve le eccezioni normativamente previste - è idoneo a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (cfr. in tal senso: Cassazione civile, sez. III, 19/12/2022, n. 37137, che ha affermato tale principio con riguardo allo svolgimento dell'udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h, D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020);
- ha assegnato alle parti termine perentorio fino al 27 marzo 2025 per il deposito delle suddette rispettive “note scritte”, avvertendo che il giorno di scadenza del predetto termine perentorio assegnato per il deposito delle note scritte di cui all'art 127 ter c.p.c. è considerato data di udienza a tutti gli effetti;
- ha riservato la pronuncia della Sentenza entro trenta giorni dalla scadenza del predetto termine perentorio per il deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 281-sexies, ultimo comma, c.p.c.
(richiamato dall'art. 281-terdecies c.p.c.).
pagina 4 di 10 1.7. La parte attrice ricorrente ha depositato telematicamente le proprie “note scritte” in data 4.03.2025, esponendo e chiedendo quanto segue:
“Facendo seguito a quanto già versato in atti, si puntualizza quanto segue:
Come già precisato nella memoria depositata in data 28/10/2024, la società ricorrente svolge l'attività di distribuzione e misura del gas alle società che nel mercato di riferimento operano la vendita del gas agli utenti finali.
L'attività svolta dalla ricorrente è sottoposta alle norme regolamentari dettate dall'ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, ossia l'Ente pubblico che svolge l'attività di regolazione e di controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
Per le ipotesi di morosità dell'utente finale la società, in accordo all'art. 13bis del Testo Integrato
Morosità Gas (T.I.G.M.), è tenuta ad eseguire la disalimentazione fisica del punto di riconsegna, anche ponendo in essere iniziative giudiziarie.
Si è verificato, tuttavia, che, nelle more della pendenza dell'odierno giudizio, con deliberazione
379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024, la predetta ARERA è intervenuta in argomento modificando
l'art. 13bis sopra richiamato.
Nello specifico la modifica ha riguardato l'innalzamento del valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione dei PdR, portando tale valore a
5.000 mc/anno.
L'odierno giudizio è stato avviato per un PdR il cui consumo annuo è inferiore a 5.000 mc/anno, pertanto, la modifica normativa ha determinato la cessazione dei presupposti per proseguire nell'azione legale, pur rimanendo l'obbligo per la società di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna moroso.
****
Alla luce di quanto sopra precisato, l'odierna ricorrente, come sopra rappresentata e difesa, deve rinunciare, come in effetti rinuncia, a tutti i propri atti difensivi e chiede che l'ill.mo Giudice adito
Voglia
- dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata, procedendo alla condanna di controparte, considerando anche, che con il proprio comportamento omissivo ha determinato il deposito del ricorso ex art. 281 decies cpc. con osservanza.”.
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2. Sulla “cessazione della materia del contendere”.
2.1. Come si è detto, nella “memoria” depositata in data 28.10.2024 e nelle “note scritte” depositate in data 4.03.2025 la parte attrice ricorrente ha espressamente rinunciato a tutti i propri atti difensivi, chiedendo di “dichiarare cessata la materia del contendere alla luce della modifica normativa sopra menzionata”.
La suddetta domanda di “cessazione della materia del contendere” risulta fondata e meritevole di accoglimento.
2.2. Invero, secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo Tribunale:
-la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso;
-in particolare, la rinunzia alla domanda non richiede formule sacramentali e può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta;
detta rinuncia si configura, tra l'altro, nella dichiarazione di non voler insistere nelle domande proposte e determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata anche d'ufficio;
-la rinuncia espressa o tacita alla domanda (o ai suoi singoli capi) rientra fra i poteri del difensore (che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere, in relazione anche agli sviluppi della causa, la condotta processuale da lui ritenuta più rispondente agli interessi del proprio rappresentato), distinguendosi così dalla rinunzia agli atti del giudizio, che può essere fatta solo dalla parte personalmente o da un suo procuratore speciale nelle forme rigorose previste dall'art. 306 c.p.c., e non produce effetto senza l'accettazione della controparte;
-inoltre, nella rinuncia espressa o tacita alla domanda, a differenza della fattispecie di cui all'art. 306
c.p.c. (rinuncia agli atti del giudizio), non trova applicazione la disposizione secondo cui la rinuncia pagina 6 di 10 deve essere fatta verbalmente all'udienza o con atto sottoscritto dalla parte e notificato alle altre parti, giacché la rinuncia ad un capo della domanda rientra tra i poteri del difensore e può essere fatta senza l'osservanza di forme rigorose;
2.3. Per l'orientamento sopra citato possono richiamarsi le seguenti pronunce: Cass. civile sez. VI, 03 ottobre 2018, n. 24083; Cass. civile sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19907; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 aprile 2018, n. 8980; Cass. civile sez. VI, 11 agosto 2017, n. 20071; Cass. civile sez. trib., 04 agosto
2017, n. 19568; Cass. civile sez. II, 03 maggio 2017, n. 10728; Cass. civile, Sezioni Unite, 28 aprile
2017, n. 10553; Cass. civile sez. II, 17 febbraio 2017, n. 4257; Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016,
n. 24234; Cass. civile sez. VI, 21 settembre 2016, n. 18530; Cass. civile sez. III, 09 giugno 2016, n.
11813; Cass. civile sez. II, 21 marzo 2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148;
Cass. civile sez. II, 05 febbraio 2016, n. 2292; Cass. civile, Sezioni Unite, 27 gennaio 2016, n. 1518;
Cass. civile sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312; Cass. civile sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309; Cass. civile sez. I, 02 aprile 2015, n. 6676; Cass. civile sez. III, 24 febbraio 2015, n. 3598; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 10 maggio 2013 n. 3165 in Redazione– GIUFFRÈ 2013; Cass. civile, sez. I, 24 ottobre
2012, n. 18195; Cass. civile, sez. III, 18 ottobre 2012, n. 17896; Cass. civile, sez. I, 28 maggio 2012, n.
8448; Cass. civile, sez. II, 14 febbraio 2012, n. 2155; Cass. civile, sez. III, 08 luglio 2010, n. 16150;
Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 08 settembre 2008, n. 22650;
Cass. civile, sez. III, 22 maggio 2006, n. 11931; Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in
Giurisprudenza Piemonte on line ed in Giuraemilia - UTET Giuridica on line;
Cass. civile, sez. I, 07 marzo 2006, n. 4883; Cass. civile, sez. I, 03 marzo 2006, n. 4714; Cass. civile, sez. lav., 07 settembre
2005, n. 17815; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962; Cass. civile, sez. I, 10 settembre 2004,
n. 18255; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194;
Cass. civile, Sezioni Unite, 26 luglio 2004, n. 13969; Cass. civile, sez. I, 28 luglio 2004, n. 14194;
Cass. civile, sez. III, 1 giugno 2004, n. 10478; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6395; Cass. civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6403; Cass. civile, Sezioni Unite, 11 dicembre 2003, n. 18956; Cass., sez. lav., 10 luglio 2001, n. 9332; Cass., Sezioni Unite, 28 settembre 2000, n. 1048; Cass. civile sez. lav., 13 marzo 1999, n. 2268; Cass. civile sez. lav., 7 marzo 1998, n. 2572; Cass. civile sez. II, 15 maggio
1997, n. 4283; Cass. civile sez. III, 28 gennaio 1995, n. 1047; Cass. civile sez. III, 5 luglio 1991 n.
7413; Cass. civile, sez. I, 19 marzo 1990 n. 2267.
pagina 7 di 10 2.4. Nel caso di specie, dev'essere senz'altro dichiarata cessata la materia del contendere.
In primo luogo, infatti, sia nelle conclusioni precisate nella “memoria” depositata in data
28.10.2024 sia nelle conclusioni precisate nelle “note scritte” depositate in data 4.03.2025, la parte attrice ricorrente ha espressamente rinunciato a tutti i propri atti difensivi.
In secondo luogo, con la “memoria” depositata in data 28.10.2024 la parte attrice ricorrente ha documentalmente provato che, con deliberazione 379/2024/R/GAS del 24 settembre 2024 (intervenuta nelle more del presente giudizio), l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“ARERA”),
Ente pubblico che svolge l'attività di regolazione e di controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore, ha sostituito, tra l'altro, il comma 13bis.1 del TIMG (Testo integrato morosità gas) con il seguente comma:
“13bis.1 In caso di Risoluzione contrattuale per morosità a seguito di impossibilità di interruzione dell'alimentazione di cui all'articolo 13, con riferimento a punti di riconsegna per i quali risulta verificata la seguente condizione:
Pa ≥5.000 [Smc] dove:
-Pa è il prelievo annuo utilizzato dall'impresa di distribuzione ai fini del calcolo dei profili di prelievo espresso in Smc;
l'impresa di distribuzione è tenuta a porre in essere le iniziative giudiziarie finalizzate ad ottenere la disalimentazione fisica del punto di riconsegna ed ha diritto al riconoscimento degli oneri connessi alle suddette iniziative giudiziarie secondo le modalità previste nel presente articolo.”
Inoltre, con la medesima deliberazione ARERA ha stabilito che “le istanze di esonero di cui al comma
48.10, lettere a) e b), del TIVG presentate nel 2024 e da presentare nell'anno 2025 abbiano a oggetto i punti di riconsegna per i quali la regolazione pro-tempore vigente imponeva l'obbligo di attivare iniziative giudiziarie, precisando però che:
a) con riferimento alle istanze di cui al comma 48.10, lettera a), del TIVG, le verifiche pendenti, nonché quelle che saranno eventualmente compiute ai sensi del nuovo comma 48.11 del TIVG, come modificato dalla deliberazione 255/2024/R/gas, sono circoscritte ai soli punti di riconsegna con consumi annui non inferiori a 5.000 Smc;
b) con riferimento alle istanze di cui al comma 48.10, lettera b), del TIVG, nell'ambito dei relativi procedimenti ancora pendenti, nonché di quelli che saranno avviati con riferimento alle istanze presentate nel 2024 e che saranno presentate negli anni 2025, la documentazione acquisita a supporto sarà verificata limitatamente alle istanze con consumi annui non inferiori a 5.000 Smc”.
pagina 8 di 10 Dunque, la modifica ha riguardato l'innalzamento del valore minimo del consumo annuo di gas per procedere con azioni giudiziarie per ottenere la disalimentazione dei punto di riconsegna, portando tale valore a 5.000 mc/anno.
L'odierno giudizio è stato avviato per un punto di riconsegna il cui consumo annuo è inferiore a 5.000 mc/anno, e, conseguentemente, la modifica normativa ha determinato la cessazione dei presupposti per proseguire nell'azione proposta dalla parte attrice ricorrente, pur rimanendo l'obbligo per la società di porre in essere ogni altro tentativo di disalimentazione del punto di riconsegna moroso.
3. Sulle spese processuali.
3.1. Anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese giudiziarie devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso:
Cass. civile sez. II, 29 novembre 2016, n. 24234; Cass. civile sez. II, 21 marzo 2016, n. 5555; Cass. civile sez. VI, 17 febbraio 2016, n. 3148; Cass. civile sez. III, 31 agosto 2015, n. 17312; Cass. civile sez. II, 23 aprile 2015, n. 8309; Tribunale Torino, sez. III civile, Sent. 01 aprile 2014 n. 2396 in Il Foro
Padano Ottobre/Dicembre 2015, Parte Prima, pag. 4237 ed in Il Caso.it on line, sez. I, doc. 11802 sul sito www.ilcaso.it; Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005,
n. 11962; Cass. civile, sez. III, 2 agosto 2004, n. 14775; Cass. civile sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734;
Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it;
Cass. civile, sez. III, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, sez. III, 8 giugno 2005, n. 11962;
Tribunale Torino, Sent. 09 marzo 2006 in Giuraemilia - UTET Giuridica on line www.giuraemilia.it).
3.2. Peraltro, secondo la Suprema Corte, la soccombenza virtuale “deve essere individuata in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito, con l'ulteriore precisazione che la decisione in ordine alle spese può condurre non soltanto alla condanna del soccombente, bensì anche ad una compensazione, purché ricorrano determinati presupposti di legge” (cfr. in tal senso: Cass. civ.,
II, 29 novembre 2016, n. 24234).
Ancora, “la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali dell'intero giudizio, salva, peraltro, la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale” (cfr. in tal senso: Cass. civile sez. VI, 17 febbraio
2016, n. 3148).
pagina 9 di 10
3.3. Nel caso di specie, le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti ex art. 92, 2° comma, c.p.c., ai sensi del quale: “Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti.”
Nel caso di specie, infatti, risulta integrato il presupposto previsto dalla citata norma, tenuto conto dell'assoluta novità che caratterizza la questione trattata.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI TORINO, Terza Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nel procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies e seguenti c.p.c. iscritto al n. 13185/2024 R.G. promosso da
(già (parte attrice Controparte_1 Controparte_2
ricorrente), in persona del procuratore speciale pro tempore, contro (parte convenuta CP_3
contumace):
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, 2° comma,
c.p.c. .
Così deciso in Torino, in data 02 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott. Edoardo DI CAPUA
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