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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 8337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8337 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 15.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°4090\2025 del ruolo gen.lav. vertente
TRA
e quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore rapp.ti e difesi Persona_1 dall'avv.to M. Mantello in virtù di procura allegata al ricorso ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
G. IP
Convenuto
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con comunicazione del 6.2.2024 aveva CP_1 dato atto dell'indebito conseguente alla revoca dal mese di febbraio
2024 dell'indennità di frequenza già riconosciuta alla minore in epigrafe indicata, che il provvedimento è illegittimo essendo intervenuto decreto di omologa per effetto del quale era stata riconosciuta l'indennità in oggetto dalla revoca, ha chiesto di accertare l'irripetibilità dell'indebito e di condannare l' alla CP_1 riliquidazione della prestazione e di condannare alla CP_1 restituzione della somma di E.343,66, oltre accessori di legge e spese di giudizio. L' si è costituito eccependo la rinuncia alla pretesa CP_1 restitutoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' CP_1 al pagamento delle spese di giudizio.
L' ha depositato note di trattazione scritta insistendo nelle CP_1 richieste già formulate in sede di costituzione.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto a disporre il pagamento della prestazione CP_1 nonché il conguaglio dei ratei scaduti come emerge dal cedolino di giugno 2025 in atti.
L' è condannato al pagamento delle spese di lite in virtù della CP_1 soccombenza virtuale rilevato che il recupero dell'indebito non è stato sospeso a seguito di ricorso per a.t.p. avverso il verbale di revisione.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di E.1800,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del
15%, con attribuzione.
Roma 15.7.2025 IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA – 3°SEZ. LAVORO -
Il Giudice dr.ssa Anna Maria Lionetti, in funzione di giudice del lavoro, all'esito della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in data 15.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n°4090\2025 del ruolo gen.lav. vertente
TRA
e quali esercenti la potestà Parte_1 Parte_2 genitoriale sulla minore rapp.ti e difesi Persona_1 dall'avv.to M. Mantello in virtù di procura allegata al ricorso ricorrente
E
in persona del Presidente p.t. rapp.to e difeso dall'avv.to CP_1
G. IP
Convenuto
OGGETTO: indebito
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.2.2025 parte ricorrente in epigrafe indicata esponendo che con comunicazione del 6.2.2024 aveva CP_1 dato atto dell'indebito conseguente alla revoca dal mese di febbraio
2024 dell'indennità di frequenza già riconosciuta alla minore in epigrafe indicata, che il provvedimento è illegittimo essendo intervenuto decreto di omologa per effetto del quale era stata riconosciuta l'indennità in oggetto dalla revoca, ha chiesto di accertare l'irripetibilità dell'indebito e di condannare l' alla CP_1 riliquidazione della prestazione e di condannare alla CP_1 restituzione della somma di E.343,66, oltre accessori di legge e spese di giudizio. L' si è costituito eccependo la rinuncia alla pretesa CP_1 restitutoria chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con spese compensate.
Parte ricorrente ha depositato note di trattazione scritta chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere con condanna dell' CP_1 al pagamento delle spese di giudizio.
L' ha depositato note di trattazione scritta insistendo nelle CP_1 richieste già formulate in sede di costituzione.
Deve preliminarmente dichiararsi cessata la materia del contendere avendo l' provveduto a disporre il pagamento della prestazione CP_1 nonché il conguaglio dei ratei scaduti come emerge dal cedolino di giugno 2025 in atti.
L' è condannato al pagamento delle spese di lite in virtù della CP_1 soccombenza virtuale rilevato che il recupero dell'indebito non è stato sospeso a seguito di ricorso per a.t.p. avverso il verbale di revisione.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese di giudizio liquidata nella somma di E.1800,00, oltre spese generali forfettariamente determinate nella misura del
15%, con attribuzione.
Roma 15.7.2025 IL GIUDICE