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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/04/2025, n. 421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 421 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo Presidente
2) Dott.ssa Giovanna Gioia Consigliere
3) Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 406 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 19.11.2024, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del Presidente di
Sezione del 29.10.2024, avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n. 981/2018 pubblicata in data 26/07/2018 vertente
TRA
in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Paolo Parte_1
Mascaro ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Luigi Combariati in
Catanzaro alla via G. Poerio, n. 16;
-APPELLANTE =
CONTRO
( , rappresentato e difeso, in virtù di Controparte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Pierino Gemelli, nello studio del quale in Catanzaro alla via E.
De Riso, n. 77 ha eletto domicilio;
- APPELLATO=
1 Sulle seguenti conclusioni: per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “a) in parziale riforma della sentenza impugnata, riconoscere e dichiarare l'illegittimità dell'intervenuta compensazione integrale delle spese e competenze del primo grado del giudizio, con conseguente condanna del sig. CP_1
al pagamento delle stesse, da quantificarsi in euro 343,00 per spese vive
[...]
ed euro 8.030,00 per competenze, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % ed
IVA e CAP come per legge o nella diversa somma ritenuta di giustizia, con distrazione in favore del sottoscritto difensore;
b) condannare, altresì, controparte al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio, sempre con distrazione in favore del sottoscritto difensore.
Per l'appellato rassegnate nella comparsa di costituzione in appello, alla quale la parte si è riportata nelle note di trattazione: “Voglia l'Ecc.ma Corte, disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiarare il gravame inammissibile ex art. 348 bis
c.p.c.; comunque rigettarlo perché infondato in fatto e in diritto. Con vittoria di spese e competenze.”
PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_2
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2012 del
[...]
Tribunale di Lamezia Terme, con cui il giudice le aveva ingiunto il pagamento, in favore di , della somma di euro 54.905,92 a titolo di utili risultanti Controparte_1
dal bilancio sociale alla data del 31.12.2010, essendo il ricorrente socio della società opponente.
A sostegno dell'opposizione, assumeva che l'opposto aveva perso la qualità di socio e di conseguenza il diritto agli utili a seguito del recesso dalla società, avvenuto in data
02.03.2011.
Il convenuto si costituiva e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Con sentenza n. 981/2018, depositata in data 26.7.2018, il giudice di prime cure accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che, avendo esercitato il diritto di recesso il 02.03.2011, alla data della proposizione del ricorso monitorio il aveva già perso la qualità di socio e, quindi, non aveva diritti alla CP_1
2 distribuzione degli utili, potendo, al più, richiedere esclusivamente la liquidazione della propria quota.
Compensava integralmente le spese in ragione della ritenuta particolarità della materia e della specificità delle questioni trattate.
Avverso la suddetta pronuncia, limitatamente al capo relativo alle spese, proponeva appello la Deduceva che il Tribunale non aveva Parte_1 esplicitato le puntuali ragioni della compensazione, essendosi limitato all'impiego di una mera formula di stile.
Si costituiva in giudizio , il quale, in via preliminare, chiedeva Controparte_1 dichiararsi l'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito, ne domandava il rigetto in quanto infondato in fatto e in diritto.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19 novembre 2024, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va chiarito che, avendo la Corte dato luogo alla trattazione del giudizio, risulta di fatto già respinta la richiesta di immediata declaratoria di inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c. (nel testo vigente ratione temporis), per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento.
Il gravame, quindi, va scrutinato nel merito: esso è fondato e merita accoglimento.
Premesso che il Tribunale – con decisione, in parte qua, non gravata – ha accolto integralmente le ragioni spiegate nell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la questione rimasta oggetto di contesa afferisce esclusivamente alla Parte_1
regolamentazione delle spese di giudizio, dal giudice di prime cure compensate integralmente.
In tema, è noto che la regola generale, desumibile dall'art. 91 c.p.c., secondo cui le spese anticipate dalla parte vittoriosa devono essere rimborsate dal soccombente, trova eccezione nel disposto di cui all'art. 92 c.p.c., che consente al giudice di procedere ad una compensazione parziale o integrale degli oneri in esame.
Deve chiarirsi che, nella fattispecie, trova applicazione, in ragione del tempo di introduzione della domanda di primo grado (anno 2012), l'art. 92 co. 2 c.p.c. nella
3 formulazione anteriore alla modifica operata con d.l. 132/2014, conv. in l. 162/2014, applicabile, ai sensi dell'art. 13 co. 2 del citato d.l., solo ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione.
Ebbene, il citato art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, prevedeva che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”. Il testo non è significativamente difforme da quello attuale, per come risultante all'esito della pronuncia addittiva della Consulta n. 77/2018.
Ebbene, premesso che, nella fattispecie, non vi è soccombenza reciproca, avendo il
Tribunale accolto integralmente l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8/2012 e premesso, altresì, che le gravi ed eccezionali ragioni non sono ravvisabili, nel caso in esame, neppure in eventuali novità delle questioni poste (avendo il giudizio ad oggetto la distribuzione degli utili di una società in nome collettivo e i presupposti per l'esercizio del relativo diritto) o in eventuali oscillazioni della giurisprudenza, deve effettivamente constatarsi che la sentenza impugnata non ha dato conto in maniera puntuale e specifica delle ragioni a giustificazione della scelta di compensare integralmente le spese processuali, né in punto di complessità, né di particolarità della questione trattata. Piuttosto, si limita a richiamare le “giuste ragioni per compensare integralmente le spese di giudizio” in virtù della “particolarità della materia e la specificità delle questioni trattate”, senza dar conto degli effettivi motivi che giustificherebbero la deroga alla regola della soccombenza.
Risulta, invece, che la questione oggetto del giudizio non è connotata da particolare complessità e, anzi, appare piuttosto piana: il socio che esercita il diritto di recesso ha diritto alla liquidazione della quota, perdendo definitivamente quello alla distribuzione degli utili. La qualità di socio, infatti, prima ancora che individuare la misura della partecipazione alla vita sociale sotto forma di esercizio del diritto di voto e di conseguimento degli utili in proporzione alla propria quota, è il presupposto nell'an di quella partecipazione. Va da sé che, con il recesso, la perdita della qualità di socio determina altresì la perdita di ogni diritto sociale, compreso il diritto agli utili.
Non sussistendo nessuna delle condizioni richieste dalla legge per derogare alla regola della soccombenza, il giudice di primo grado avrebbe dovuto condannare parte opposta
4 alla rifusione delle spese di lite in favore della società opponente.
Pertanto, in accoglimento dell'appello, le spese del primo grado di giudizio vanno poste a carico dell'opposto e liquidate come in dispositivo in base alle tabelle di cui al D.M. n.
147/2022, secondo lo scaglione di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00 (in cui rientra la causa, in ragione del valore della domanda spiegata) e ai valori minimi (alla luce dell'estrema semplicità delle questioni trattate) così calcolati: euro 1276,00 per la fase di studio, euro 814,00 per la fase introduttiva, euro 2835,00 per la fase di trattazione ed euro 2127,00 per la fase decisionale. Al totale degli onorari, pari ad euro
7052,00, che vanno gravati degli accessori, deve aggiungersi la somma di euro 330,00 a titolo di contributo unificato, di euro 8,00 di marca da bollo e di euro 5,00 per la notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ex D.M. 147/2022 in base allo scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00 (in cui rientra il valore della causa, alla luce della porzione contestata della sentenza di primo grado, tenuto conto anche del presente decisum) e ai valori minimi (euro 567,00 per la fase di studio, euro 461,00 per quella introduttiva, euro 922,00 per quella di trattazione ed euro 956 per quella decisionale), tenuto conto, anche per l'appello, della semplicità delle questioni e dell'attività espletata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro, sezione prima civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t. contro la sentenza n. 981/2018 e Parte_1
depositata in data 26/07/2018 del Tribunale di Lamezia Terme, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello, e, per l'effetto, condanna al rimborso, in Controparte_1 favore di delle spese del primo grado di Parte_1
giudizio, che liquida in euro 343,00 per esborsi ed euro 7.052,00, per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e iva, come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo
Mascaro, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
2. Condanna al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 382,50
[...]
per esborsi ed euro 2.906,00 per onorari, oltre rimb. forf. spese gen., c.p.a. e iva, come
5 per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Paolo Mascaro, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c..
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 16.4.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Antonella Eugenia Rizzo
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