Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 gennaio 1968 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 agosto 2023 |
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- 1. riabilitazionehttps://www.brocardi.it/ · 1
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Versioni del testo
- Chp i : <br> ogni cittadino e' libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.<br>
- Art. 1.
Ogni cittadino e' libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi. - Art. 2.
Il passaporto e' valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano, salvo le limitazioni previste dalla presente legge. A domanda dell'interessato il passaporto puo' essere reso valido, mediante l'indicazione delle localita' di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti.