Chp i : <br> ogni cittadino e' libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, e di rientrarvi.<br>
Chp iii : <br> <br>a gruppi da cinque a cinquanta persone puo' essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo. tale passaporto, non rinnovabile, e' valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed e' di durata non superiore a quattro mesi. <br>nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei <br>componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a). <br> non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario. <br> il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario. <br> gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di eta' inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge. <br> la domanda del passaporto collettivo e' presentata dal capogruppo. <br> per ogni componente il gruppo - esclusi il capogruppo ed i minori degli anni dieci - e' dovuta una tassa di lire trecento. <br>
Chp iv : <br> il ministro per gli affari esteri puo' stabilire che siano rilasciati passaporti diplomatici o di servizio secondo un regolamento da emanare entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge.<br>
Chp v : <br> <br> chiunque esce dal territorio dello stato senza essersi munito di passaporto o di altro documento equipollente ai sensi delle disposizioni in vigore, ovvero con passaporto la cui validita' sia stata sospesa ai sensi della presente legge, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con l'ammenda da lire diecimila a lire centomila. <br> la pena e' dell'arresto fino a sei mesi o dell'ammenda da lire venticinquemila a lire trecentomila se il passaporto era stata negato o ritirato. <br> la pena e' dell'arresto da un mese a un anno e dell'ammenda da lire cinquantamila a lire cinquecentomila se il colpevole, al momento del suo espatrio, si trovava nelle condizioni previste dall'articolo 3, lettere c), d), e), ovvero se egli non aveva ancora adempiuto agli obblighi di leva. <br>
Chp vi : <br> i passaporti rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge restano validi sino alla loro scadenza.<br>