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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/04/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 325/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile - procedure concorsuali, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 325-1/2024 e n. 325/2024 PU per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti CCII presentato il 12.11.2024 da nata il [...] in [...] e residente a [...]
n. 12 - Codice fiscale: per il tramite del Gestore avv. Marco Schievano C.F._1
nominato dal competente OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Vicenza;
Ragioni di fatto e di diritto
Il Giudice,
-rilevato che con l'ausilio del gestore della crisi ha proposto ai creditori un piano di Parte_1
ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67e seguenti CCII;
-rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata dall'art.67 CCII e dalla relazione del gestore della crisi contenente le informazioni di cui all'art.68 CCII ( doc. n.2 ) ;
-ritenuto di qualificare la ricorrente consumatore in stato di sovraindebitamento ex art.2 lettera c) e lettera e) CCII;
- ritenuto che non ricorrono situazioni ostative ex art. 69 CCII;
-visto il decreto del 18.11.2024 ;
-considerato che il piano è stato comunicato a cura del Gestore della crisi a tutti i creditori ex art. 70 c.1
CCII (vedi nota del Gestore del 17.2.2025);
-considerato che all'udienza del 20.02.2025 il Gestore della crisi ha confermato l'assenza di osservazioni al piano e per il resto si è riportato alla relazione;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.02.2025;
-ritenuta ex art.70 c. 7 CCII l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano in difetto di elementi di segno contrario;
pagina 1 di 2 -ritenuto, per le ragioni suindicate, che sussistono i presupposti per l'omologa del piano, la cui esecuzione dovrà avvenire come prescritto dall'art. 71 CCII;
P.Q.M
visti gli artt. 67, 68, 69 CCII e l'art. 70 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nata il [...] in [...], e residente a [...] - Codice fiscale:
; C.F._1
dispone che il piano e la presente sentenza siano pubblicati nel sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia (ex art. 70 comma 8 e comma 1 CCII) a cura del Gestore della crisi;
dispone che l'OCC, avv. Marco Schievano, ogni sei mesi depositi relazione sullo stato della procedura ex art.71 c.1 CCII, nonché al termine dell'esecuzione del piano provveda al deposito della relazione finale ex art.71 c.4 CCII;
dichiara chiusa la procedura ( ex art. 70 c.7 CCII).
Dispone la comunicazione, a cura del estore della crisi, della presente sentenza ai creditori e la pubblicazione a cura della Cancelleria entro due giorni ex art. 70 c.8 CCII.
Vicenza, 7 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione civile - procedure concorsuali, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Paola Cazzola, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. RG 325-1/2024 e n. 325/2024 PU per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e seguenti CCII presentato il 12.11.2024 da nata il [...] in [...] e residente a [...]
n. 12 - Codice fiscale: per il tramite del Gestore avv. Marco Schievano C.F._1
nominato dal competente OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Vicenza;
Ragioni di fatto e di diritto
Il Giudice,
-rilevato che con l'ausilio del gestore della crisi ha proposto ai creditori un piano di Parte_1
ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67e seguenti CCII;
-rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione indicata dall'art.67 CCII e dalla relazione del gestore della crisi contenente le informazioni di cui all'art.68 CCII ( doc. n.2 ) ;
-ritenuto di qualificare la ricorrente consumatore in stato di sovraindebitamento ex art.2 lettera c) e lettera e) CCII;
- ritenuto che non ricorrono situazioni ostative ex art. 69 CCII;
-visto il decreto del 18.11.2024 ;
-considerato che il piano è stato comunicato a cura del Gestore della crisi a tutti i creditori ex art. 70 c.1
CCII (vedi nota del Gestore del 17.2.2025);
-considerato che all'udienza del 20.02.2025 il Gestore della crisi ha confermato l'assenza di osservazioni al piano e per il resto si è riportato alla relazione;
- sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.02.2025;
-ritenuta ex art.70 c. 7 CCII l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano in difetto di elementi di segno contrario;
pagina 1 di 2 -ritenuto, per le ragioni suindicate, che sussistono i presupposti per l'omologa del piano, la cui esecuzione dovrà avvenire come prescritto dall'art. 71 CCII;
P.Q.M
visti gli artt. 67, 68, 69 CCII e l'art. 70 CCII;
omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da Parte_1
nata il [...] in [...], e residente a [...] - Codice fiscale:
; C.F._1
dispone che il piano e la presente sentenza siano pubblicati nel sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia (ex art. 70 comma 8 e comma 1 CCII) a cura del Gestore della crisi;
dispone che l'OCC, avv. Marco Schievano, ogni sei mesi depositi relazione sullo stato della procedura ex art.71 c.1 CCII, nonché al termine dell'esecuzione del piano provveda al deposito della relazione finale ex art.71 c.4 CCII;
dichiara chiusa la procedura ( ex art. 70 c.7 CCII).
Dispone la comunicazione, a cura del estore della crisi, della presente sentenza ai creditori e la pubblicazione a cura della Cancelleria entro due giorni ex art. 70 c.8 CCII.
Vicenza, 7 aprile 2025.
IL GIUDICE
Dott.ssa Paola Cazzola
pagina 2 di 2