Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 26/05/2025, n. 2143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2143 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 26/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 10100/2023 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.MARRANO VINCENZA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv ROMANI FEDERICA giusta procura
[...] in atti
RESISTENTE
Oggetto: risarcimento del danno
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 13.9.2023 il ricorrente - premesso di essere stato assunto quale dirigente a tempo pieno e determinato dell'
[...]
in data 20.5.2020 – deduceva di essere Controparte_1 stato assegnato alla direzione amministrativa –Servizio Gestione Tecnica e
Manutentiva.
Sosteneva che all'interno della direzione amministrativa vi fossero due unità operative semplici – la gestione tecnica e manutentiva e la patrimonio ed economato-; in seguito era stata istituita la unità operativa complessa denominata Gestione Tecnica e Manutentiva PAtrimonio ed Economato.
Lamentava che l' convenuta non gli aveva assegnato l'incarico di CP_1 direzione di struttura semplice a lui spettante a norma dell'art. 70 ccnl Funzioni locali. A mente di tale articolo, difatti, ai dirigenti, dopo sei mesi di servizio, si doveva assegnare incarico dirigenziale in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché in base alle attitudini e capacità dei dirigenti stessi.
Affermava che nonostante avesse svolto per sei mesi le funzioni di dirigente di struttura semplice e che il direttore della uoc Gestione Tecnica e Manutentiva avesse chiesto formalmente che gli fosse attribuito Parte_2 tale incarico, non era stato nominato responsabile dell'uos gestione tecnica e manutentiva pur essendogli stato rinnovato più volte il contratto a tempo pieno e determinato sino al 15.11.2022.
Lamentava il mancato conferimento dell'incarico gli aveva causato un danno patrimoniale relativo alla differenza della retribuzione di posizione fissa e oltre a danni non patrimoniali per la discriminazione subita atteso che in casi analoghi l'agenzia aveva conferito gli incarichi di dirigente dell'uos.
Concludeva, pertanto, con la richiesta di condannare l'amministrazione convenuta al pagamento di una somma a titolo di risarcimento dei danni subiti per inadempimento contrattuale o per perdita di chance e la quantificava in
€11.250,00 (aumentata a €12.112,46 con le note conclusive per l'entrata in vigore del nuovo ccnl funzioni locali) sulla base della differenza della retribuzione non percepita e di €4.000,00 per danni non patrimoniali.
Si costituiva l' che sosteneva che il ricorrente era addetto al servizio CP_1 gestione tecnica e manutentiva e che tale articolazione costituiva un'unità organizzativa/ufficio ma non un'unità operativa semplice all'interno dell'uoc gestione tecnica e manutentiva patrimonio ed economato;
concludeva pertanto per il rigetto del ricorso.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito indicati. La tesi della resistente della mancata istituzione dell'uos gestione tecnico e manutentiva è smentita dalla documentazione allegata dal ricorrente.
In via preliminare e prima di analizzare tale documentazione, va rilevato che la stessa è stata depositata dopo la presentazione del ricorso in seguito alla costituzione dell' , la quale ha chiesto la decadenza da tale produzione in CP_1 quanto tardiva.
L'eccezione è infondata in quanto non può considerarsi decaduta dal diritto la parte che si sia limitata ad allegare un fatto, nel caso di specie la costituzione dell'uos, non depositando contestualmente all'atto introduttivo del giudizio la relativa documentazione allorquando la produzione documentale si sia resa necessaria nel corso del processo.
Va ricordato infatti il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. già Sez. U n. 8202/05 e le numerose successive che lo hanno costantemente ribadito), secondo il quale fermo restando che “nel rito del lavoro, l'omessa indicazione di un documento, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, e l'omesso deposito del medesimo contestualmente a tale atto, determina la decadenza del diritto alla produzione”, ciò nondimeno tale produzione può essere giustificata dal tempo della formazione dei documenti o, come nella fattispecie, può essere sollecitata dallo svolgimento del processo. Invero, il rigoroso sistema di preclusioni trova un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è funzionale il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ove indispensabili ai fini della decisione della causa.
Ciò detto, nel caso concreto, la necessità di depositare la d o c u m e n t a z i o n e d a c u i d e s u m e r e l ' i s t i t u z i o n e d e l l ' u o s g t m , è sorta per effetto delle difese della resistente;
i documenti, inoltre, sono senz'altro rilevanti ai fini decisori.
Va dunque a f f e r m a t o che nulla osta all'esercizio dei poteri officiosi ex art. 421 c.p.c., con conseguente astratta idoneità della d o c u m e n t a z i o n e p r o d o t t a d o p o l a c o s t i t u z i o n e d e l l a c o n v e n u t a ad accertare la sussistenza del fatto impeditivo della decadenza.
Venendo poi all'esame di tale documentazione, è agevole sostenere che l'uos gtm era effettivamente operante nel periodo per cui è causa.
Già il Regolamento Regionale n. 7/08 (cfr. doc. 113 ric.) all'art. 13, lettera C) definiva l'articolazione degli uffici amministrativi dell' , tra i quali CP_1 era previsto l'Ufficio Gestione Tecnica e Manutentiva.
La successiva Deliberazione n. 708/08 del 30.07.2008 (cfr. doc.114 ric), prendendo atto del verbale ARPA-OOSS Dirigenza della seduta del 18 luglio
2008, ha qualificato le strutture complesse e semplici, a norma di quanto previsto dall'art. 12 “Tipologia delle strutture” del succitato Regolamento
Regionale n. 7/08. Si legge che nell'ambito dell'articolazione funzionale della
Direzione Amministrativa si è previsto l'accorpamento delle funzioni Gestione del Patrimonio e Gestione Tecnica e Manutentiva nella “U.O.C. Patrimonio,
Economato,Gestione Tecnica e Manutentiva” articolando la stessa nelle Unità
Operative Semplici del Patrimonio ed Economato e della Gestione Tecnica e manutentiva.
Illuminante per la conferma dell'istituzione dell'uos gtm è poi la deliberazione del direttore generale n. 45/10 (cfr. doc. 115 ric.) con la quale sono stati affidati al dott. l'incarico di direttore della UOC e Persona_1 Pt_3 contestualmente l'incarico temporaneo a interim di Responsabile della U.O.S
Gestione Tecnica e Manutentiva: dimostrazione questa dell'esistenza e operatività di tale unità operativa.
Con DDG n. 599/14 (cfr. doc.116 ric.) e DDG n. 79/15 (cfr. doc.117 ric) è stata approvata e completata la graduazione delle funzioni dirigenziali di
[...]
, come risultante dall'applicazione dei criteri concordati con le O.O.S.S. CP_1 della Dirigenza, e quindi anche della UOS GTM con assegnazione del valore della stessa.
Vi è poi la nota del 3.12.2018 (cfr. doc.118 ric) con la quale il direttore amministrativo dott. sollecitava il direttore della Persona_2 [...]
Parte_4 CP_1 all'assegnazione dell'incarico di responsabile dell'uos gtm, con ciò riconoscendo l'esistenza di tale uos e lo svolgimento effettivo dei compiti alla stessa assegnati.
E difatti nella nota testualmente si legge che: “Come lei sa bene nel corso del
2019 l'Ufficio Gestione Tecnica e Manutentiva sarà interessato da un carico di lavoromolto intenso, stante il concomitante probabile trasferimento e attivazione degli edifici di Tecnopolis e di . Tale attività straordinaria si aggiunge CP_2 aiprocedimenti ordinari di competenza del Servizio (manutenzione ordinaria e straordinaria immobili e impianti, liquidazioni fatture, proposizione atti deliberativi, etc). A ciò deve aggiungersi che la S.V. a partire dal 1° luglio 2019 sarà posto in quiescenza per raggiunti limiti di età, il che ancor di più rende necessaria, sin da subito, assicurare la continuità della Parte_5
nelle more che venga indetto il concorso per la sostituzione del
[...]
Responsabile della Parte_4
”. In considerazione di quanto sopra la informo che questa Direzione
[...] ritiene urgente l'affidamento dell'incarico di Responsabile della
[...]
, tuttora vacante e a ella affidato ad interim, ad un altro Parte_5 dirigente del ruolo professionale Ingegnere.”
Dalla documentazione citata, pertanto, emerge che la uos gtm era esistente sin dal 2008, era stata attivata ed era operativa, svolgendo tutti i compiti previsti dal Regolamento Regionale n. 7/2008 (tanto che si prevedeva un'attività straordinaria per le motivazioni indicate nella nota citata).
Emerge che, in seguito di tale urgente necessità manifestatasi nel corso dell'anno 2019 e al raggiungimento dei limiti di età da parte dell'ing. in Per_1 data 1.07.2019 (cfr. doc.119 ric), è stato dapprima nominato l'ing. Per_3
quale Direttore facente funzioni della uoc pegtm e in seguito incaricato
[...]
l'ing. allo svolgimento di tutte le attività proprie della , Parte_1 Pt_6 così come a lui delegate dall'ing. prima (cfr.doc. 19 ric.), e Per_3 successivamente (dalla cessazione dell'incarico di quest'ultimo), sotto le direttive della Direzione Strategica.
Ritiene pertanto lo scrivente che l'uos gtm fosse effettivamente operante nel periodo di assunzione del e che costui, come si specificherà appresso, Pt_1 abbia effettuato le funzioni di fatto di responsabile di tale unità.
Rilevato, inoltre, che all'epoca dei fatti sul sito della resistente il ricorrente veniva indicato quale dirigente responsabile della uos gtm (cfr. doc. n. 121 ric.), deve ritenersi che dall'analisi della documentazione esibita e non contestata dalla resistente emerge che il ha effettivamente svolto le mansioni di Pt_1 dirigente dell'unità
La circostanza si evince dalla lettura dell'oggetto dei contratti stipulati tra le parti in causa e dalla attività amministrativa posta in essere dal Pt_1
Già nel primo contratto del 25.5.20 si legge l'oggetto della prestazione:“…
l'incarico per il coordinamento ed espletamento di attività professionali in materia di gestione tecnica e manutentiva delle strutture di .“ nei successivi CP_1 contratti del 30.11.2020 e in tutti i contratti individuali di proroga dell'incarico successivi ( cfr. doc. nn.rr. 13, 14, 15, 16, 17 e 18 ric.) l'oggetto della prestazione veniva ampliato: “Al Dirigente viene conferito l'incarico sopra citato per il coordinamento ed espletamento di attività professionali in materia di gestione tecnica e manutentiva delle strutture di . Al Dirigente inoltre CP_1 sono attribuite le funzioni e responsabilità concernenti la tutela e la sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui al Piano delle Deleghe in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro ai sensi del D. LGS n. 81 /08 e s.m.i., allegato al DVR adottato con DDG 558/2020, e agli obblighi previsti dall'art. 18 del D. Lgs. N. 81/08”.
Dalla lettura del sito istituzionale di all'epoca dei fatti, nella CP_1 sezione relativa all'articolazione della (cfr. doc. 121 ric.), che come Parte_7 detto, indicava quale dirigente responsabile della proprio il ricorrente Pt_6 si evincono i compiti propri del responsabile. Si legge infatti che: “Il
Responsabile dell'Ufficio Gestione Tecnica è nominato dal DG, di norma, tra i dirigenti del ruolo professionale “Ingegneri” ed ha la responsabilità complessiva di tutta l'attività affidata. La UO Gestione tecnica svolge i seguenti compiti:
- sovrintende e cura la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili, garantendo la sorveglianza ed il corretto esercizio dell'impiantistica di esercizio;
- provvede, in particolare, alle operazioni di stima, alle perizie tecniche, alla progettazione e direzione ed esecuzione di nuove costruzioni ed impianti;
- cura i procedimenti di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso;
in particolare il
Dirigente dell'Ufficio svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10del D. Lgs. n. 163/2006; - provvede ad ogni altro adempimento anche di natura amministrativa collegato alla gestione tecnica del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
- predispone e cura lo svolgimento di gare di appalto di competenza, rapporti con enti per concessioni edilizie, VV.FF., ISPESL, ecc.;
- assicura la manutenzione delle apparecchiature scientifiche;
- tiene ed aggiorna annualmente l'inventario dei beni immobili;
- provvede a tutti gli atti amministrativi di competenza, compresa la proposta delle delibere, l'adozione delle determinazioni, la sottoscrizione dei contratti di appalto nei modi come indicati nei precedenti articoli.”.
Ritiene lo scrivente che dalla comparazione di tali compiti con l'attività posta in essere dal ricorrente si può pacificamente affermare che tutti i predetti compiti previsti per il Responsabile di UOS GTM sono stati effettivamente svolti dal
Pt_1
Lo si evince sia dalla documentazione in atti esibita da costui: il ricorrente ha infatti ha avuto la responsabilità e gestito risorse umane e strumentali, sia la responsabilità di gestione diretta delle risorse finanziarie.
Sono infatti questi i requisiti richiesti dall'art. 70 comma 1 lett. B) del ccnl funzioni locali per ottenere l'incarico di responsabile di unità operativa semplice.
Dalla lettura della copiosa documentazione depositata, emerge la dimostrazione che il ricorrente ha avuto la responsabilità di gestione di risorse umane: solo esemplificativamente si citano la predisposizione degli Ordini di servizio del personale assegnato presso la (cfr. doc. 23); la richiesta di proroga di Pt_6 contratti a tempo determinatoe di borse di studio del personale in servizio presso ( cfr. doc. 24 e 25); l'autorizzazione della modifica Pt_6 dell'articolazione dell'orario di lavoro dei dipendenti della ( cffr. doc. Pt_6
26 e 27); l'autorizzazione del lavoro straordinario (cfr.doc. 28 e 29).
Il ricorrente ha inoltre gestito le assenze e le ferie del personale della Pt_6
(cfr. docc. 30, 31 e. 32); ha provveduto alla valutazione della performance individuale del personale assegnato alla (cfr doc. 33,. 34 e. 35); ha Pt_6 organizzato i turni di pronta disponibilità del Servizio di Gestione Tecnica e manutentiva ( cfr doc. 36, 37, 38 e 39); ha provveduto alla programmazione settimanale dello svolgimento delle attività lavorative in smart-working della (cfr. doc. 40,41, 42, 43, 44 e 45); ha provveduto alla trasmissione alla Pt_6
UOS Gestione Risorse Umane delle competenze accessorie dovute al personale in servizio relative alla UOC Patrimonio Economato GTM in luogo dell'ing.
(dirigente ad interim UOC) (cfr. doc. 46, 47, 48 e 49) e quale dirigente Per_3
(cfr. doc.50, 51, 52, 53 e 54); ha relazionato al Direttore Pt_6
Amministrativo di (cfr doc. 55) nonché alla Direzione Strategica (cfr CP_1 doc. 56) sul fabbisogno di personale della in relazione alle Pt_6 competenze istituzionali della stessa del patrimonio immobiliare gestito e dall'impulso dato dalla Direzione Strategica allo sviluppo e ammodernamento degli immobili strumentali destinati alle attività istituzionali. Ha provveduto alla verifica periodica dell'avanzamento degli obiettivi di Performance
Organizzativa 2022 del Servizio, alla trasparenza e pubblicità degli atti con riferimento agli affidamenti di appalti per lavori, servizi e forniture ( cfr. doc. 57
e 58).
Va poi evidenziato che nel periodo dal maggio 2020 al 15.11.2022, CP_1 ha assegnato al ricorrente degli obiettivi individuali di Performance, esclusivi del
Responsabile di UOS (cfr doc. 59, 60 e 61). Inoltre è stato il referente per la
Direzione Strategica dell'Agenzia in ordine agli obiettivi assegnati alla Pt_6 che contribuivano al conseguimento complessivo della Performance
Organizzativa Agenziale.
E' stato poi dimostrato che il ha assunto anche la responsabilità di Pt_1 gestione di risorse strumentali e in particolare: ha provveduto a sovrintendere e curare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili e mobili, garantendone la sorveglianza ed il corretto esercizio dell'impiantistica di esercizio per tutto il patrimonio immobiliare utilizzato dall' sia di CP_1 proprietà che a disposizione sotto qualunque forma (contratti di locazione, contratti di comodato, ecc.) (cfr. doc. 73, 74, 75, 76, 77 e 78); ha provveduto, in particolare, alle operazioni di stima (cfr.doc. 79), alle perizie tecniche, alla progettazione e direzione ed esecuzione di nuove costruzioni ed impianti
(cfr.doc. 80); ha curato i procedimenti di attuazione di ogni singolo intervento per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dello stesso;
in particolare quale Dirigente dell'Ufficio ha svolto le funzioni di Responsabile
Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero dell'art.31 del D. Lgs.n.50/2016, in relazione alla data dell'avvio del procedimento di affidamento di appalti (cfr. doc. 81 ric.); ha provveduto ad ogni altro adempimento anche di natura amministrativa collegato alla gestione tecnica del patrimonio mobiliare e immobiliare (cfr. doc. 83, 84 e 85); ha provveduto alla Programmazione triennale O.O. P.P. 2022-2024; ha curato e gestito lo svolgimento di altri appalti di competenza di;
ha provveduto Pt_6
a tutti gli atti amministrativi di competenza, compresa la proposta delle delibere dirigenziali adottate dal Direttore Generale dell' ; ha adottato le CP_1
Determinazioni Dirigenziali di competenza di inerenti la liquidazione Pt_6 di somme agli operatori economici per l'esecuzione di lavori, per l'espletamento di servizi e per la fornitura di beni materiali ed immateriali, canoni di locazione, energia elettrica, acqua, combustibili.
Tutte le predette attività espletate dall'ing. quale responsabile di fatto Pt_1 di , sono state dettagliate e riportate nei documenti ufficiali Pt_6 dell'amministrazione quali le Delibere di approvazione dei bilanci consuntivi esercizi 2020, 2021 e 2022 (cfr. doc. 95, 96 e 97) con le relative Relazioni sulla gestione del Direttore Generale degli esercizi 2020, 2021 e 2022 (cfr. doc. 98, 99
e100) nella parte relativa alla situazione degli immobili dell' . CP_1
Il ricorrente ha anche assunto la responsabilità di gestione diretta di risorse finanziarie – peraltro solo eventuale e non necessaria per il riconoscimento dell'incarico di responsabile di UOS come espressamente indicato dal citato art. 70 comma 1 lett. B) -in forza della Disposizione del Direttore Amministrativo pro tempore del 6.05.2020 per l'Affidamento di beni, servizi e lavori di importo inferiore a 1.000,00 euro (cfr. doc. 68).
Ed allora verificato che tali compiti, senza dubbio, erano di competenza di un responsabile di uos, deve verificarsi se sia fondata la tesi dell'istante in merito all'obbligo di conferimento di tale incarico in forza dell'art. 70 ccnl funzioni locali.
Il comma secondo di tale articolo prevede il diritto del dirigente, anche neoassunto, di vedersi assegnato un incarico dirigenziale, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare nonché alle attitudini e alle capacità professionali del singolo dirigente. La norma prevede l'assegnazione anche per gli assunti a tempo determinato dopo sei mesi di servizio. Tanto premesso, il ricorrente dal 25.05.2020 sino al 15.11.2022 è stato assunto quale dirigente ingegnere a tempo pieno e determinato;
in relazione alla natura e caratteristiche dei programmi effettivamente realizzati, è stato dimostrato che ha di fatto sin dall'inizio svolto l'incarico di direzione di struttura semplice e alla data del 1.01.2021 l'ing. aveva già svolto oltre 6 mesi di servizio Pt_1 nell'incarico assegnatogli.
Va poi evidenziato che l'incarico di responsabile di uos gtm di fatto ricoperto dal ricorrente era proprio quello per il quale aveva indetto il concorso CP_1 pubblico richiamato in tutte le Deliberazioni del Direttore Generale (cfr. doc. 5,
7, 8, 9, 10, 11 e 12) prodromiche alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro a tempo pieno e determinato sottoscritti tra le parti in causa, quale dirigente da assegnare al Servizio di Gestione Tecnica e Manutentiva.
Si può pertanto sostenere che il ricorrente avesse tutti i requisiti soggettivi e oggettivi per ottenere l'incarico di direzione di struttura semplice dall'01.01.2021 sino al 15.11.2022.
Alla data del 01.01.2021 il aveva maturato il diritto a vedersi Pt_1 assegnato dalla resistente l'incarico di responsabile di uos gtm in applicazione delle norme previste nei commi 1 lett. b) e 2 dell'art. 70 del CCNL Area Dirigenti
Funzioni Locali-PTA2016-2018.
E'evidente che tale incarico dovesse essergli attribuito in quanto egli soltanto aveva svolto i compiti sopra indicati propri del responsabile dell'uos gtm (tanto da essere anche indicato quale responsabile dell'uos gtm sul sito istituzionale della resistente all'epoca dei fatti per cui è causa). Ma vi è di più. Deve ricordarsi che con nota del 18.1.21 era proprio il direttore della uoc gtmpe, ing.
, a chiedere alla direzione strategica della resistente di nominare il Per_3 ricorrente quale responsabile dell'uos gtm.
Dal mancato conferimento dell'incarico deriva il diritto del ricorrente a vedersi riconoscere la somma equivalente alla differenza tra quanto percepito quale retribuzione fissa e quanto avrebbe percepito a tale titolo se gli fosse stato assegnato l'incarico di dirigente dell'uos.
Al AG pertanto spetta la somma di €11.250,00 oltre accessori a tale titolo.
Ritiene infatti lo scrivente di aderire ai conteggi effettuati dal ricorrente che si fondano sul ccnl funzioni locali 2016-2018 entrato in vigore l'1.1.2021 e che da tale data si sostituisce anche per la regolamentazione della retribuzione al ccnl
(area dirigenza sanitaria) richiamato nel contratto di lavoro del ricorrente in quanto di maggior favore.
Non si applica il successivo contratto funzioni locali (invocato dal ricorrente nelle note conclusive) in quanto stipulato in data successiva alla presentazione del ricorso.
La domanda attorea trova ragione anche ove si acceda alla tesi di parte resistente che per attribuire l'incarico invocato sarebbe stata necessaria una procedura di selezione comparativa tra candidati.
Ebbene, anche in tale caso, ritiene lo scrivente che il ricorrente abbia dimostrato la fondatezza della domanda.
A tale conclusione si giunge applicando i principi della perdita di chance.
E' ormai pacifico in giurisprudenza che il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di “chance”– che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entita patrimoniale a se stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione – ha l'onere di provare, benche solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilita, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.
E' stato ribadito che il danno patrimoniale da perdita di chance sia un danno
(non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale e che esso consista in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (cfr. Cass. n.2737/15; n.18207/14; n.16877/08).
Ne deriva che la sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza (cfr.Cass.n.13818/17;
n.19604/16).
L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (cfr.Cass.n.2737/15;n.10111/08).
Premessa la sintetica ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza in merito ai contenuti della domanda finalizzata al risarcimento per perdita di chance, va ribadito che nel caso in esame, il danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria si configura proprio come danno da perdita di chance, quale perdita della possibilità di conseguire un futuro vantaggio economico, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante".
Ciò posto, ritiene lo scrivente che il ricorrente ha fornito sufficienti elementi atti a dimostrare, sebbene in modo presuntivo basato sul calcolo delle probabilità, la concreta possibilità di conseguire l'attribuzione dell'incarico di responsabile dell'uos gtm.
Come detto, in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, il creditore ha l'onere di allegare, e quindi provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la sussistenza in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (cfr.Cass. n.6488/17); in tema di procedure per l'accesso a qualifiche superiori, in particolare, la
Suprema Corte ha osservato come spetta al lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di "chance", l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento e l'evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione (cfr. Cass. sent. n. 4014/16 “In tema di procedure di selezione del personale per l'accesso a qualifica superiore, nel caso in cui il datore di lavoro privato non rispetti i principi di correttezza e buona fede, incombe sul lavoratore, che agisca per il risarcimento del danno da perdita di "chance", l'onere di provare, seppure in via presuntiva e probabilistica, il nesso causale tra l'inadempimento e
l'evento dannoso, ossia la sua concreta e non ipotetica possibilità di conseguire la promozione, qualora la comparazione tra i concorrenti si fosse svolta in modo corretto e trasparente").
E' evidente che nel caso di specie il ricorrente da un lato ha svolto sempre i compiti propri del responsabile di tale uos, dall'altro è proprio lo stesso responsabile dell'uoc con la nota del gennaio 2021 a sollecitare l'attivazione della procedura per il conferimento dell'incarico al ricorrente (cfr. doc n. 21); infine le valutazioni ottenute dal ricorrente per il periodo in esame sono state molto positive (cfr. doc. nn.rr. 65, 66 e 67).
Ne deriva vi sono elementi, altamente probabilistici per poter ritenere che il ricorrente avrebbe superato l'eventuale selezione comparativa (ove si ritenesse necessaria).
Ne deriva che le somme su indicate spettano al ricorrente anche ove si ritengano dovute a titolo di risarcimento per perdita di chance.
Infondata, infine, è la richiesta di danni non patrimoniali in quanto del tutto sfornita di prova.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto AZ , nei Pt_1 confronti Controparte_3
, così provvede:
[...]
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna la resistente al pagamento in favore di della somma di €11,250,00 oltre accessori Parte_1 come per legge.
2. Rigetta per il resto il ricorso
3. Condanna la resistente al pagamento delle spese processuali che liquida in
€3.700,00 per compensi, oltre IVA e CAP per legge.
Bari,26/05/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi