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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/07/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai
Magistrati:
Dott. Emanuele De Gregorio Presidente
Dott. ssa Flavia Strazzanti Consigliere
Dott. Carlo Pietrarossi Giudice Aus. rel.
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 251/2022 R.G.C.A. avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 341/2022 emessa dal Tribunale di Gela in data 20 giugno 2022
PROPOSTO DA
, nata a [...] l'[...] (c.f. Parte_1 [...]
), rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Salerno, presso C.F._1 il cui studio, in Niscemi, via G. Mazzini n. 15, è elettivamente domiciliata;
Appellante
CONTRO
, nata a [...] il il 30.04.1943 ed ivi Controparte_1 residente in [...] (c.f. CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe D'Alessandro presso il cui studio, in Niscemi, via Cavour n. 76, è elettivamente domiciliata;
1 Appellata
Conclusioni dell'appellante
“Voglia l'ecc.ma Corte d'appello di Caltanissetta disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in riforma totale della sentenza appellata statuire e dichiarare: in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata per i motivi esposti in narrativa ai sensi degli articoli 351 c. 2 e 283 c.p.c. Nel merito, in via principale, ritenere e dichiarare nullo l'accertamento tecnico preventivo ex articolo 696 bis c.p.c. iscritto al n. 1374/2015 per i motivi esposti in narrativa e, conseguentemente, rigettare la domanda proposta perché infondata e non provata. In via subordinata ritenere e dichiarare che parte dei danni riscontrati nell'immobile non sono imputabili alla conduttrice e, comunque, dipendono dal deterioramento dovuto all'uso ex art. 1590 c.c..
Ritenere e dichiarare che la somma indicata dal c.t.u. per il ripristino dello stato dell'immobile è eccessiva oltre che speculativa. Ritenere e dichiarare non dovute le somme a titolo di risarcimento del danno per effetto della compensazione, ex art. 1592 c. 2 c.c. con il valore dei miglioramenti apportati all'immobile dalla conduttrice. In via riconvenzionale ritenere e dichiarare che di ha diritto alla rimozione della Parte_1 canalizzazione tutt'oggi esistenti alloggiata sulla soffittatura costituendo un'addizione ai sensi dell'art. 1593 c.c.; Qualora la rimozione della suddetta opera non possa avvenire senza nocumento o qualora il proprietario preferisca ritenerla, condannare , Controparte_1 previa quantificazione del valore della suddetta opera, al pagamento di un'indennità in favore della di . Dichiarare non dovute e Parte_1 ripetibili le spese del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. iscritto al n.1374/2014
RG in conseguenza della dichiarazione di nullità dello stesso: Spese, competenze ed onorari di causa del primo e del presente grado di giudizio.
In ulteriore subordine, qualora l'ecc.ma Corte di Appello lo ritenesse necessario ai fini dell'accoglimento delle domande subordinate, si chiede,
2 in via istruttoria, l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello indicate nella memoria di costituzione con domanda riconvenzionale e nella memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. entrambe depositate in primo grado.”
Conclusioni dell'appellata
“Si chiede che l'appello venga rigettato e confermata la sentenza di primo grado con condanna alle spese da distrarre in favore dal sottoscritto difensore che dichiara di non avere riscosso per questo grado di giudizio.”
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. del 22.02.2017 Controparte_1
adiva il Tribunale di Gela al fine di sentire condannare di
[...] [...]
al risarcimento di tutti i danni causati all'immobile Parte_1 sito in Niscemi, nella via Samperi n. 234, a suo tempo concesso in locazione alla resistente di . Parte_1
A sostegno della domanda parte ricorrente premetteva che l'immobile de qua era stato concesso in locazione per lo svolgimento di attività commerciale (centro estetico) e che con sentenza n. 46/2016 del
Tribunale di Gela la era stata dichiarata inadempiente alle Pt_1 obbligazioni assunte col detto contratto di locazione e condannata al rilascio dello stesso.
Esponeva ancora che, in seguito a ricorso per ATP ex art. 696 bis c.p.c.
(iscritto al n. 1374/2015 R.G) era stata accertata l'esistenza di una serie di danni all'immobile quantificati, in base alle conclusioni peritali, in
€.7.700,00.
Si costituiva in giudizio che eccepiva, in via Parte_1 preliminare, la nullità dell'accertamento tecnico per vizi endo processuali
(omessa trasmissione della c.t.u alle parti prima del rituale tentativo di
3 conciliazione) oltre che per omessa specificazione di quali danni sarebbero da imputare al normale deterioramento e quali, invece, alla violazione degli obblighi contrattuali.
Chiedeva, il rigetto della domanda e la eventuale compensazione delle somme dovute per i danni accertati con le migliorie apportate all'immobile.
Istruito il giudizio mediante produzione documentale e rigettate tutte le richieste istruttorie, la causa, all'udienza dell' 11.03.2021, precisate le conclusioni e concessi i termini ex art. 190 c.p.c., veniva posta in decisione.
Con la sentenza oggi gravata il Tribunale di Gela ha accolto la domanda della ricorrente condannando al pagamento, Parte_1 della complessiva somma di €. 7.700,00 a titolo di risarcimento danni oltre alla refusione delle spese di lite e di A.T.P. quantificate come in dispositivo.
Il Tribunale – dopo avere rigettato la preliminare eccezione di nullità della
- ha deciso nel modo richiamato rilevando come, dalla CP_2 documentazione allegata, e segnatamente dalla lettura del contratto di locazione, appariva evidente che tutte le migliorie e gli interventi apportati dal conduttore nel corso del rapporto ed il cui valore la resistente chiedeva di compensare con la somma accertata a titolo di danni dall'ausiliario in sede di ATP, non essendo state espressamente approvate per iscritto da parte del locatore (come previsto dall'art. 11 del contratto) non potevano essere valutate ai fini della predetta compensazione.
In sostanza, con la citata decisione, il Tribunale ha ritenuto che le pattuizioni contrattuali non lasciassero dubbio sul fatto che la conduttrice aveva assunto l'onere economico delle modifiche necessarie da effettuare nell'immobile al fine di adibirlo all'uso specifico di centro estetico.
4 Da ciò il rigetto della domanda di compensazione con conseguente condanna della resistente al pagamento dell'importo determinato in sede di ATP per i danni all'immobile.
****
Avverso tale sentenza ha proposto gravame per Parte_1
i motivi in detto atto meglio specificati.
Sostituita l'udienza del 27 marzo 2025 con il deposito di note ex artt.li
127 e 127 ter c.p.c., la Corte ha posto la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di censura l'appellante deduce violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 195 terzo comma c.c. in relazione agli articoli
156 e 157 c.p.c..
A sostegno del motivo argomenta che, erroneamente, il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità dell'accertamento tecnico preventivo iscritto al n.1374/2015 RG richiamando, pedissequamente, l'ordinanza resa sul punto in data 1.09.2020.
Si rappresenta che, sin dal primo atto difensivo, l'appellante aveva eccepito la nullità della c.t.u. in quanto il consulente tecnico non aveva mai trasmesso alle parti la bozza del proprio elaborato (prima del tentativo di conciliazione) ponendosi in contrasto con il principio del contraddittorio e violando le norme di rito che stanno a presidio del diritto di difesa.
Ricorda l'appellante che all'udienza del 12 gennaio 2016, nell'ambito di quel procedimento per ATP, il Giudice, nel conferire il mandato all'ausiliario, lo aveva e invitato a trasmettere la relazione alle parti
5 costituite concedendo termine di giorni 20, a queste ultime, per trasmettere le proprie osservazioni scritte sulla relazione.
Il consulente ha completamente disatteso tali oneri depositando, in data
19.09.2016 l'elaborato in forma di relazione finale senza aver tenuto conto delle osservazioni delle parti in quanto mai richieste.
Tale condotta processuale ha determinato, secondo l'appellante, una palese violazione dell'articolo 195 c. 3 c.p.c. con conseguente nullità della consulenza.
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Con il secondo motivo di censura l'appellante deduce violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c in relazione all'art. 2697 c.c. e all'art. 696 bis c.p.c..
Ad illustrazione di tale motivo si osserva come, con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c. introduttivo del presente giudizio, Controparte_1 aveva richiesto la condanna della resistente al pagamento della somma di €. 7.700,00 a titolo di risarcimento dei danni allegando la relazione di consulenza tecnica redatta nel procedimento di ATP già ricordato.
Si rammenta come, già in sede di costituzione in quel procedimento cautelare era stata eccepita la inammissibilità del ricorso atteso che l'art. 696 bis c.p.c. fa esplicito riferimento a finalità di composizione della lite esaltando la funzione conciliativa del consulente.
Si rappresenta come dottrina e giurisprudenza siano concordi nel ritenere che la ratio della norma è diretta a far sì che essa possa trovare applicazione esclusivamente laddove al consulente si richieda una operazione puramente aritmetica ovvero quando si tratti di determinare un importo sul quale non vi è accordo ma sulla cui spettanza non vi sia contestazione.
6 In buona sostanza la norma consente, tramite ricorso ad un Ausiliario
l'accertamento del quantum debeatur senza poter sconfinare sull'an debeatur di esclusiva pertinenza del Giudice.
Nella specie la ricorrente aveva richiesto esclusivamente che il consulente quantificasse i danni presenti all'immobile con ciò presupponendo sia l'esistenza dei danni sia la loro imputabilità alla resistente che ha invece, sempre, contestato i fatti così come dedotti in ricorso.
Anche sul totale profilo, pertanto, la sentenza deve essere riformata con dichiarazione di nullità dell'accertamento tecnico preventivo.
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Con il terzo motivo di censura si deduce la omessa e/o insufficiente motivazione in relazione ad altri punti della controversia.
Al fine di illustrare tale motivo di gravame l'appellante rappresenta come, nel procedimento per ATP più volte richiamato, ad integrazione dei quesiti indicati in ricorso, il Giudice aveva affidando all'Ausiliario di accertare
“se i danni derivati all'immobile locato possano ritenersi derivati dall'uso in conformità al contratto di locazione.
Ebbene nella relazione finale, pur dando risposta positiva al superiore quesito, il Consulente non ha indicato quali danni possono ritenersi dovuti al normale deterioramento e quali invece alla violazione degli obblighi contrattuali.
Per tali ragioni l'odierna appellante aveva formulato richiesta di rinnovo e/o richiamo del c.t.u., erroneamente denegata dal Tribunale.
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Con il quarto motivo di censura l'appellante deduce la insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine all'eccezione di compensazione ex art. 1592 c.c.
7 Si osserva, in proposito, che nel rigettare tale istanza, il Giudice di primo grado ha motivato argomentando in ordine alla esistenza o meno del consenso del proprietario.
Ricorda l'appellante che, al fine di poter utilizzare l'immobile per l'uso convenuto nel contratto di locazione era stato necessario ottenere la “c.d. agibilità e il successivo certificato di abitabilità e che il medesimo contratto prevedeva (clausola n. 17) che, ove tali certificati non fossero stati ottenuti vi era l'obbligo per il conduttore di ripristinare lo stato originario dell'immobile.
Poiché la conduttrice, per come sarebbe stato agevole dimostrare attraverso la prova per testi non ammessa dal Tribunale, aveva apportato tutte le migliorie con il consenso della locatrice, ella era tenuta a corrispondere le indennità per il loro valore ove non agevolmente asportabili.
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Con il quinto ed ultimo motivo di censura l'appellante deduce la insufficiente e/o contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale.
Si osserva che nel giudizio di primo grado l'odierna appellante aveva avanzato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la rimozione delle addizioni eseguite dall'immobile o, in alternativa, il pagamento della relativa indennità.
Le opere di miglioria, realizzate tutte con il consenso della proprietaria, costituiscono certamente un'addizione, ragione per la quale, conclude l'appellante, il Tribunale, previa quantificazione del valore delle stesse, avrebbe dovuto condannare la al pagamento di una pari CP_1 indennità in favore dell'appellante.
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8 Deve, in via preliminare, rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale, ex art. 342 c.p.c. ed ex art
348 bis c.p.c. dedotta dall'appellata nella comparsa di costituzione e risposta per come già rilevato dalla Corte con l'Ordinanza interlocutoria del 14 marzo 2023.
In proposito la Suprema Corte ha chiarito che “Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere,
a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra
l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. Sez. Un.-, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv.
645991 - 01).
Nel caso di specie l'impugnazione contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo
Giudice.
Quanto all'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione principale ex art 348 bis c.p.c.. si rileva che in merito a tale dedotto profilo di inammissibilità del gravame, lo spessore problematico delle questioni oggetto del giudizio ha, correttamente, indotto la Corte, a ritenere positivamente superato il vaglio dovuto in sede di “filtro” in appello ai sensi degli articoli 348 bis e 348 ter c.p.c..
9 ****
Deve, ancora, ricordarsi che la Corte, con la medesima Ordinanza ha rigettato, per assenza dei presupposti di legge, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza nonché tutte le richieste istruttorie formulate dall'appellante in quanto irrilevanti e superflue ai fini della decisione alla stregua delle clausole del contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo sottoscritto tra le parti.
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Nel merito l'appello è infondato.
Quanto ai primi due motivi di censura che investono, sostanzialmente, la erroneità della sentenza per non avere, il Tribunale, valutato positivamente le eccezioni di nullità dell'ATP come formulate dalla resistente sin dal primo atto difensivo (primo motivo) nonché la nullità della stessa ATP per inammissibilità del ricorso ex art. 696 bis c.p.c. si osserva:
Con il primo motivo di censura, parte resistente ad oggi appellante ha dedotto la nullità della relazione del c.t.u. in sede di accertamento tecnico preventivo per non avere, il consulente, trasmesso la bozza peritale prima di procedere al tentativo di conciliazione.
Su tale eccezione, con argomentazione condivisibile, si era già pronunciato il Tribunale con Ordinanza dell'1.09.2020 rilevandone la infondatezza sul presupposto che, solo ove la conciliazione non riesce, il consulente trasmette alle parti la bozza di perizia al fine di consentire loro di inviare, nei termini previsti dal Giudice, le relative osservazioni. Ciò anche perché in ipotesi inversa (ovvero se la bozza fosse trasmessa prima del rituale tentativo di conciliazione), per come bene osservato dal
Tribunale nella citata Ordinanza, le parti potrebbero irrigidirsi e far venir meno il presupposto stesso della finalità conciliativa prevista dalla norma.
10 Del resto lo stesso tenore letterale dell'articolo 696 bis c.p.c. al primo comma stabilisce che il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione tecnica tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti.
Non vi è quindi nessuno sbarramento temporale che imponga al consulente di procedere al tentativo di conciliazione solo dopo aver trasmesso alle parti la bozza di relazione essendo egli libero di procedervi durante tutto il corso della procedura.
Per inciso lo stesso consulente, TR nella sua Persona_1 relazione (pag. 3) dà atto di avere proceduto alla convocazione delle parti per la data del 14 Aprile 2016 per l'esperimento di un tentativo di conciliazione senza ancora avere trasmesso la bozza di c.t.u.
pertanto, condivisibili le valutazioni operate dal Tribunale sul Per_2 punto con conseguente rigetto del motivo di gravame.
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Quanto alla dedotta inammissibilità della ATP per essere, la ratio dell'art. 696 bis c.p.c. diretta, secondo quanto rappresentato dall'appellante, esclusivamente alla verifica di un “credito” non determinato ma comunque esistente si osserva ancora:
Con sentenza n. 222 del 21 dicembre 2023, la Corte
Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 696 bis, primo comma, primo periodo, del codice di procedura civile in materia di consulenza tecnica preventiva, nella misura in cui non prevede che questa possa essere estesa anche ad ogni tipologia di credito.
Nel caso di specie il Giudice di merito aveva rimesso la questione alla
Corte Costituzionale a fronte dell'esclusione dal perimetro applicativo della consulenza tecnica preventiva della quantificazione di un indennizzo dovuto a titolo di ingiustificato arricchimento.
11 Secondo la Corte, l'art. 696 bis, c.p.c., nella misura in cui ammette la consulenza tecnica preventiva solamente per i crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale ovvero da fatto illecito, escludendola per quelli derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico, secondo quanto previsto dall'art. 1173 c.c., configura un diverso trattamento privo di una ragionevole giustificazione e viola, rispetto ai titolari dei crediti esclusi, il diritto alla garanzia prevista dall'art. 24 Costituzione.
In sostanza la conciliazione ex art. 696 bis c.p.c. è, quindi (e dopo l'intervento del Giudice delle Leggi), una forma complementare di attuazione dei diritti, per mezzo della quale il conflitto è definito in via negoziale, ove l'ausiliario del giudice ha sempre la funzione di terzietà, ponendo le conoscenze tecnico-scientifiche al servizio delle parti sotto il controllo del Giudice che, ove riesce, convalidala conciliazione.
Come tale, non può determinarsi a carico dei cittadini una differenziazione nel far valere le varie fonti negoziali, da cui sorgono diritti soggettivi, stabilite dall'art. 1173 c.c.
Ne discende la corretta utilizzabilità della procedura anche nelle ipotesi come quella oggi all'esame della Corte.
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Anche il terzo motivo di censura, con il quale l'appellante deduce la erroneità della sentenza per non avere, il Tribunale, disposto il richiamo del c.t.u. al fine di determinare quali danni fossero da attribuire alle violazioni contrattuali e quali al normale deterioramento del bene in seguito al suo utilizzo non può accogliersi.
Occorre brevemente ricordare che nel corso della ATP era stato nominato il TR “al fine di accertare quanto lamentato in Persona_1 ricorso e verificare se gli asseriti danni derivanti all'immobile locato potevano ritenersi causati dall'uso in conformità al contratto di locazione
12 avente come oggetto la conduzione del locale ai fini dell'esercizio di attività di centro estetico”.
In seguito alle operazioni peritali il c.t.u., in ottemperanza al mandato a lui conferito, ha elencato i danni riscontrati che riguardavano: “il pavimento, il battiscopa, le pareti interne, la controsoffittatura, l'impianto elettrico e l'impianto idrico” per poi concludere che “i risultati del sopralluogo hanno evidenziato l'inadempienza degli obblighi contrattuali assunti dalla resistente e che l'immobile per essere riportato alla situazione ante locazione necessita di una serie di lavori di ripristino il cui importo totale è pari ad €. 7.700,00.
In proposito il c.t.u. richiama la clausola n. 11 del contratto di locazione in base alla quale “il conduttore si impegna al momento della riconsegna dell'immobile, rimuovere le opere eseguite” nonché il punto 14 a mente del quale “il conduttore provvederà a sue spese e alla pitturazione delle pareti di colore bianco”.
Il c.t.u., ha, infine, rilevato come “i danni rilevati dall'immobile derivano dall'uso che la stessa ha fatto del locale in conformità del contratto di locazione avente per oggetto la conduzione del locale ai fini dell'esercizio di attività di centro estetico (pag. 8).
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È ben ricordare che con il motivo di gravame in esame l'appellante deduce, ancora, la erroneità della sentenza per non avere, il Tribunale, disposto il richiamo del c.t.u. o la sua rinnovazione evidenziando, in proposito, come egli sia andato oltre il mandato conferito perché, ritenendo che i danni riscontrati fossero da attribuirsi alla conduttrice , ha espresso Pt_1 questioni di natura giuridica demandate solamente al Giudice e non certo ad un consulente tecnico il quale può esprimersi esclusivamente su problemi di natura pratica.
Tale assunto è infondato.
13 In proposito si osserva che il c.t.u. ha dato pieno mandato Per_1 all'incarico a lui conferito che prevedeva espressamente tale tipo di indagine e che le conclusioni raggiunte sono il frutto di una attività analitica e puntigliosa con descrizione dei danni riscontrati proprio sotto il profilo tecnico (pagg. 4/6 della c.t.u.) avendo, l'Ausiliario indicato i danni “dell'impianto elettrico, dell'impianto idrico, della controsoffittatura, della zoccolatura mancante o distaccata”, ovvero tutte valutazioni proprio di natura tecnica la cui competenza appartiene all' Ausiliario e non certo al Decidente.
Anche tale motivo di gravame deve, pertanto, rigettarsi.
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Con il quarto motivo di gravame l'appellante deduce la contraddittorietà
e insufficienza della motivazione in ordine al mancato accoglimento della eccezione di compensazione ex articolo 1592 c.c..
Anche tale motivo deve disattendersi.
Basti rilevare, in proposito, che detta eccezione trovava giustificazione, secondo l'appellante, nelle migliorie apportate all'immobile de quo nel corso del rapporto di locazione dal conduttore “con il consenso del locatore tacitamente espresso anche attraverso l'inerzia della stessa locatrice che non aveva mai ufficialmente richiesto il ripristino dello stato dei luoghi.”
In proposito, osserva la Corte, che le eventuali addizioni sulla cosa locata sono indennizzabili, ai sensi dell'art. 1592 c.c. solo che c'è stato il consenso del locatore.
Nel caso in esame la lettura del contratto di locazione allegato al fascicolo di primo grado consente di ritenere, per come correttamente accertato dal
Tribunale - e condiviso dalla Corte con la Ordinanza interlocutoria del 14
Marzo 2023 con la quale sono state rigettate le richieste istruttorie formulate da parte appellante ritenute irrilevanti proprio alla stregua delle
14 chiare clausole del contratto di locazione - che ogni opera relativa a miglioramenti e/o addizioni “doveva essere preceduta da approvazione scritta del locatore.”
A fronte di tale chiara volontà contrattuale, e in assenza di approvazione scritta, nessun indennizzo spetta alla conduttrice il cui importo possa essere compensato con i danni riscontrati al momento del rilascio.
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Anche il quinto motivo di gravame con il quale si lamenta la insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine al rigetto della domanda riconvenzionale non può trovare accoglimento.
Rileva l'appellante che nel giudizio di primo grado aveva avanzato domanda riconvenzionale diretta ad ottenere la rimozione delle addizioni eseguite sull'immobile o, in alternativa, il pagamento della relativa indennità.
Richiamate integralmente le argomentazioni già indicate per motivare il rigetto del quarto motivo di gravame - ovvero la chiara disposizione contrattuale che pone ogni onere relativo alle addizioni a carico della conduttrice medesima oggi appellante - anche tale motivo di censura deve rigettarsi.
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La sentenza deve, pertanto, interamente confermarsi.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 341/2022 resa dal Tribunale di Gela in data 20 giugno 2022 ed appellata da . Parte_1
15 Condanna l'appellante a rifondere all'appellata . Controparte_1 le spese del presente grado del giudizio che liquida in €. 2.200,00 per compensi, oltre spese generali 15% iva e c.p.a. se dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario che ne ha fatto specifica richiesta.
Dichiara che sussistono ragioni per disporre, a carico dell'appellante il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per l'impugnazione, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002
Caltanissetta, 9 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. IL PRESIDENTE
Dott. C. Pietrarossi Dott. Emanuele De Gregorio
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