Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 03/06/2025, n. 247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 247 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 54/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati: dott. Andrea Ghinetti Presidente dott. Niccolò Bencini Giudice rel. ed est. dott.ssa Veronica Zanin Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. RG 54/2025, introdotta da:
(c.f. , nato in [...] il [...] Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. BINELLI ANNA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE E
(c.f. ), nata in [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
Con il patrocinio dell'Avv. FUSCA MANUELA e domicilio eletto presso lo studio del difensore. RICORRENTE Con l'intervento del pubblico ministero INTERVENUTO
*.*.* avente per oggetto: divorzio congiunto- scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato dai Sig.ri e con rito Parte_1 Parte_2 civile in Galliate, in data 3.10.2009, così come attestato dall'atto integrale di matrimonio trascritto presso il Comune di Galliate, anno 2009, parte I, n. 27; 2) disporre che la responsabilità genitoriale su e venga esercitata in via condivisa da entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione e dimora prevalente e primaria dei minori presso la casa coniugale di proprietà esclusiva del signor sita in Biandrate (NO) San Nazzaro nr. 22/B; Parte_1
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4) disporre che il signor trascorrerà con i minori, in via alternata, i fine settimana dal venerdì pomeriggio Parte_1 dalle ore 18,00 / 18,30 sino alla domenica sera alle ore 19,00/19,30, quando provvederà ad accompagnare i minori presso l'abitazione materna. Il padre trascorrerà con i minori anche le giornate dal sabato e della domenica nei fine settimana di pertinenza materna, limitatamente agli orari in cui la signora è occupata CP_1 lavorativamente (la sig.ra consentirà ove il lo richieda di restare con i figli anche presso la casa CP_1 Parte_1 coniugale), salvi diversi accordi tra i genitori in base ai turni lavorativi delle parti;
5) disporre che i minori trascorrano due settimane con ciascun genitore nel corso delle vacanze estive, anche non consecutive, con sospensione durante tale periodo del diritto di permanenza presso l'altro genitore nei fine settimana e durante la settimana, con onere di comunicare i reciproci periodi di ferie entro la fine del mese di aprile. Ciascun genitore avrà l'onere di comunicare il luogo e la tipologia di soggiorno relativo la vacanza con i figli. I minori trascorreranno metà delle vacanze natalizie (un anno dal 23 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al 6 gennaio e così di seguito) in via alternata, nonché metà delle vacanze pasquali, corrispondenti alla sospensione scolastica, con i giorni di Pasqua e Pasquetta alternati annualmente con l'uno e l'altro genitore, salvo diversi accordi tra le parti e in base alle esigenze lavorative dei genitori. I minori trascorreranno, altresì, secondo la regola dell'alternanza le festività infrasettimanali (comprensive di eventuali
“ponti”) e i giorni del compleanno. È fatto salvo ogni più ampio e differente accordo assunto congiuntamente tra le parti.
6) entrambi i genitori consentiranno che i figli sentano telefonicamente quantomeno una volta al giorno il genitore con il quale non si trovano in quel momento;
7) entrambi i genitori dovranno tenersi reciprocamente informati delle esigenze e necessità dei minori e di ogni fatto rilevante che li riguardi (rendimento scolastico, malattie, eventi scolastici o sportivi etc);
8) il Sig. concorrerà al mantenimento dei figli corrispondendo un assegno mensile pari ad €. 300,00= (€ Parte_1
150,00 a figlio) annualmente rivalutabile secondo indici ISTAT, da versarsi alla Sig.ra entro il giorno 5 CP_1 di ogni mese a mezzo di bonifico bancario alle coordinate che verranno dalla stessa indicate;
9) il Sig. provvederà al pagamento nella misura del 50% delle spese extra assegno a favore dei figli, così Parte_1 come indicate nel Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale. Il signor concorrerà nella misura del 50% Parte_1 al pagamento del trasporto pubblico per il figlio Il sig. concorrerà sempre nella misura del 50% Per_1 Parte_1 alle spese per ripetizioni scolastiche che si renderanno necessarie, con un costo di spesa non superiore ad € 50,00 settimanali (€ 25,00 a genitore) salvo casi di estrema necessità da concordarsi tra le parti, in considerazione delle esigenze dei figli;
10) la sig.ra percepirà l'assegno unico nella misura del 100% previa rinuncia del marito a percepire Controparte_1 tale somma.
11) le parti si dichiarano economicamente autosufficienti con rinuncia agli assegni di mantenimento;
12) dare atto che il signor continuerà al pagamento in via esclusiva del rateo del mutuo mensile della casa Parte_1 coniugale, ad oggi pari ad € 846,12=, nonché dell'importo mensile di € 67,25= quale premio relativo ad assicurazione stipulata contestualmente al mutuo della casa coniugale;
13) il signor provvederà al pagamento della somma di € 226,00= mensile relativa al finanziamento Parte_1 afferente all'acquisto dell'autovettura OPEL CORSA TG FL589RJ, in uso alla signora (la quale CP_1 provvederà in via autonoma al pagamento di assicurazione e bollo auto). Le parti convengono, altresì, che la proprietà
Pag. 2 dell'autovettura OPEL CORSA TG FL589RJ verrà trasferita in capo alla signora con mantenimento CP_1 dell'onere di corresponsione delle rate di finanziamento a carico del sig. ; Parte_1
14) dare atto che la signora corrisponderà la somma di € 100,00= al mese a far data dal gennaio 2025 CP_1 fino al 26.6.2026 a titolo di contributo al pagamento dei finanziamenti accesi per spese accessorie all'acquisto della casa coniugale, i cui on ratei mensili pari ad € 170,34 ed € 51,04= rimarranno a carico del sig. . Dare Parte_1 atto che il sig. nulla richiederà alla signora in relazione al mancato pagamento delle somme indicate Parte_1 CP_1 al punto 13) del ricorso per separazione consensuale, dando atto, pertanto, che il punto nr. 13 del ricorso di separazione è da intendersi superato dai diversi accordi del presente ricorso di scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
15) dare atto che nella casa coniugale resteranno conservati tutti gli attrezzi di lavoro e giardinaggio di proprietà del signor , nonché un ciclomotore modello PEUGEOT TG X9HSRX di proprietà dello stesso;
Parte_1
16) i coniugi si concedono il reciproco assenso e consenso al rilascio o al rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio anche per i figli minori.
17) le spese legali vengono compensate tra le parti.”
Per il PM
“Il PM, conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Galliate, Parte_1 Controparte_1 in data 03.10.2009, con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 27, parte I, anno 2009. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli (16/11/2009) e (30/11/2013). Per_1 Per_2
La domanda di scioglimento del matrimonio è stata proposta congiuntamente dai coniugi ex art. 473-bis.51 c.p.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice relatore le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Il ricorso merita accoglimento, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970. È, infatti, provata l'esistenza di una sentenza di separazione consensuale. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore nella procedura di separazione personale. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Le condizioni del divorzio non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico e sono rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto dalle parti giustifica la compensazione delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
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P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Parte_1 Controparte_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Galliate (NO) in data 03.10.2009 da e con atto trascritto nei registri dello stato civile Parte_1 Controparte_1 del predetto comune al n. n. 27, parte I, anno 2009;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA del giorno 9 maggio 2025.
Il Presidente Dott. Andrea Ghinetti Il Giudice relatore ed estensore Dott. Niccolò Bencini
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