Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/06/2025, n. 559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 559 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 640/2020 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliere rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliere, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 640/2020 R..G., posta in decisione con provvedimento del
7.3.2025 emesso in esito alla udienza del 6.3.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, c.fisc. , e , Parte_1 C.F._1 Parte_2
c.fisc. , elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. C.F._2
PARISI FERDINANDO che li rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLANTE
E
, c.fisc. , elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._3 presso lo studio dell'avv. SALAZAR MICHELE che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
OGGETTO: Revocazione della sentenza ex artt. 395 e ss. c.p.c. - appello avverso la
Sentenza n. 231/2020 del Tribunale di Locri pubblicata in data 16/03/2020, emessa nell'ambito del procedimento recante N. 1684/2015 R.G.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in appello iscritto a ruolo in data 14/12/2020
[...]
e impugnavano la sentenza n. 231/2020, emessa e Parte_1 Parte_2 pubblicata dal Tribunale di Locri in data 16/03/2020, con la quale il tribunale aveva rigettato la domanda di revocazione dagli stessi proposta della sentenza emessa dal Tribunale di Locri in data 8.5.2012 n. 340/2012, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio in favore della controparte.
1
ed identificata al catasto terreni del Comune di Bianco al fg 16 part. 1032” nonché
[...] condannato “a ripristinare eliminando il marciapiede di cemento realizzato Parte_2 sulla proprietà dell'attore ed identificata al Catasto terreno del Comune di Bianco al fg 16 part. 1032 ed ad arretrare l'immobile di sua proprietà nei limiti della particella n. 183 sub 1, di sua proprietà così come indicato nella planimetria allegato n.
3.6 di cui all'allegato n. 3 della consulenza tecnica redatta dall'ing. e depositata in data Persona_1
30.9.2010”. Aggiungevano che, nella medesima sentenza, era stato altresì dichiarato che il fondo identificato al catasto terreni del Comune di Bianco al fg 16 part. 1032 di proprietà di non era gravato da alcuna servitù di passaggio a favore degli immobili di Controparte_1 proprietà di ed . Infine, con la medesima sentenza, erano Parte_2 Parte_1 state rigettate tutte le ulteriori domande e disposta la compensazione delle spese, con onere definitivo delle spese di ctu a carico di e Parte_1 Parte_2
Precisavano gli odierni appellanti che il presupposto della sentenza oggetto di gravame straordinario era il riconoscimento della titolarità, in capo a , della proprietà Controparte_1 della particella 1032 del figlio 16, circostanza smentita dalla documentazione successivamente rinvenuta. Esponevano, in proposito, di avere appreso solo in data
24.11.2015 della esistenza:
- di una perizia a firma del geom. redatta nell'interesse di Persona_2 [...]
; Parte_3
- di una perizia a firma del medesimo tecnico del 11.5.2015 redatta nell'interesse del
; Parte_4
- dell'ordinanza possessoria emessa in data 9.2.2012 dal Tribunale di Locri nel giudizio n. 852/2011 fra il e;
Parte_4 Controparte_1
- della sentenza n. 770/20156 del 24.6.2015 emessa nel giudizio di merito del possessorio suindicato;
- della sentenza n. 1389/2006 del Tribunale di Reggio Calabria secondo la quale la area oggetto di causa (ricompresa nella particella 1032) non è di proprietà di;
Controparte_1
- della relazione della Guardia di Finanza redatta su delega della Procura della
Repubblica di Locri.
Precisavano che detta documentazione era decisiva e non era stata da loro anteriormente posseduta per cause di forza maggiore, non avendo mai avuto notizia della sua esistenza.
Esplicitavano i motivi per i quali detti documenti dovevano ritenersi decisivi e rilevavano che dagli stessi risultava provato il dolo del che aveva dichiarato, non Controparte_1 conformemente al vero, di essere proprietario della particella n. 1032 del fg 16.
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Per questi motivi
chiedevano che fosse revocata la sentenza n. 340/2012 emessa dal
Tribunale di Locri in data 8/9.5.2012 nell'ambito del procedimento n. 427/2002 RG e, per l'effetto, che fosse dichiarato che l'area suindicata non è di proprietà del , Controparte_1 con conseguente revoca di tutte le statuizioni di condanna degli stessi al ripristino dello stato dei luoghi ed, altresì, che fosse dichiarata la esistenza della servitù di passaggio sulla particella 1032 del fg 16 in favore degli immobili di loro proprietà. Chiedevano, infine, la revoca della condanna alle spese di ctu e la condanna del convenuto alla rifusione delle spese di lite.
Si costituiva in quel giudizio, con comparsa tempestivamente depositata, Controparte_1 rilevando la infondatezza della domanda di revocazione attesa la inidoneità della documentazione posta a sostegno della domanda e considerato che alcuni dei documenti non erano utilizzabili, essendo di formazione successiva rispetto all'8.5.2012, data in cui il
Tribunale aveva emesso la sentenza oggetto di revocazione.
Quanto ai documenti di data anteriore, rilevava che gli stessi erano privi del requisito della decisività, non essendo in grado di aggiungere nulla rispetto a quanto già valutato dal
Tribunale di Locri che aveva emesso la sentenza oggetto di revocazione. Contestava pertanto tutte le domande avanzate dagli attori e ne chiedeva il rigetto.
In detto giudizio di primo grado, rigettate le istanze istruttorie e la richiesta di ctu, nel preverbale del 7.11.2018 gli odierni appellanti esponevano che “a seguito di accesso agli atti del Comune di Bianco del sottoscritto difensore dei Sigg. e Parte_1 Pt_2
tendente a verificare la sussistenza di abusi edilizi commessi dal Sig. nella
[...] CP realizzazione dell'immobile adiacente all'area oggetto di causa, si apprendeva con stupore che il tecnico che aveva redatto il progetto allegato alla domanda di concessione edilizia presentata dal e dalla moglie era l'Ing. , vale a dire lo Controparte_1 Persona_1 stesso tecnico che ha provveduto alla redazione della CTU sulla base della quale è stata pronunciata la sentenza oggetto di revocazione. Né il e, cosa ancora più grave, CP
l'Ing. hanno mai reso edotto il Tribunale di tale circostanza la quale va a minare Per_1 sin dalle fondamenta la sentenza oggi oggetto di revocazione, pronuncia integralmente basata sulla CTU redatta da un tecnico che aveva ricevuto commissioni da parte del Sig. CP
. Il CTU avrebbe dovuto, quindi, astenersi dall'accettare l'incarico peritale o,
[...] quantomeno, rappresentare al Giudice delle circostanze che avrebbero quasi certamente indotto quest'ultimo ad una sostituzione dell'ausiliario” e, sulla scorta di detta allegazione, chiedevano che fosse disposta nuova ctu. Rigettata anche detta istanza, la causa veniva decisa come sopra riportato.
Avverso detta sentenza proponevano appello e rilevando Parte_1 Parte_2 che aveva errato il primo giudice a ritenere insussistente la ipotesi prevista dall'art. 395 comma 1 n. 1 cpc per non avere essi attori dato la prova del dolo atteso che, da tutti gli elementi indicati negli atti, detta prova risultava evidente. Aggiungevano che il dolo
3 emergeva anche dalla circostanza allegata relativa alla incompatibilità del consulente ing
, il quale aveva redatto ctu nel giudizio nel quale era stata emessa la sentenza Per_1 oggetto di revocazione nonostante avesse svolto l'incarico di tecnico di fiducia del CP
, omettendo di rappresentare detta circostanza al giudice.
[...]
Affermavano, dunque, che la sentenza doveva ritenersi effetto del dolo del Controparte_1 il quale, approfittando della nomina quale ctu di un tecnico di sua fiducia, aveva indotto in errore il giudice di primo grado, come doveva evincersi dalla ordinanza n. 12756/2020 della
Suprema Corte che aveva confermato la sentenza della Corte di Appello già prodotta.
Rilevavano, ancora, la erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non fornita la prova in ordine alla data di conoscenza dei documenti ritenuti decisivi, rilevando in proposito che detta data doveva ritenersi provata considerando che, avendo essi deciso di non fare appello avverso alla sentenza oggi oggetto di giudizio, in data 17.11.2015 avevano dato incarico al legale il quale, in data 24.11.2015, aveva potuto avere accesso ai documenti presso il Comune di Bianco, ed, in esito alla conoscenza così acquisita, avevano proposto tempestiva domanda di revocazione. Contestavano, ancora, la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado non aveva ritenuto ammissibile la produzione della sentenza n. 770/2015 del Tribunale di Locri e la relazione della Guardia di Finanza.
Contestavano, infine, la sentenza impugnata nella parte in cui non aveva ritenuto decisivi le perizie giurate la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 1389/2016 e Per_2
l'ordinanza possessoria del 9.2.2012.
Concludevano, pertanto, chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, fossero accolte le conclusioni spiegate in primo grado ed, in via istruttoria, che fosse ammessa ed espletata nuova ctu.
Con comparsa di costituzione e risposta in appello del 4.3.2021 si costituiva il CP contestando i motivi spiegati e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata.
Nelle note sostitutive della udienza di precisazione delle conclusioni del 5.3.2025 parte appellante così concludeva:
“Il sottoscritto Avv. Ferdinando Parisi, preliminarmente rappresenta che CON SENTENZA
N. 413/2024 pubbl. il 17/07/2024 è stato definito dal Tribunale di Locri il giudizio n.
543/2021 per opposizione di terzo avverso la sentenza oggetto di revocazione - n.
340/2012 emessa dal Tribunale di Locri il 08.05.2012 e depositata in cancelleria in data
19.05.2012 nella causa n. 427/2002 proposto dal Sig. avente causa della Parte_5
Sig.ra odierna appellante. Detta sentenza, oggi passata in giudicato in Parte_2 quanto non oggetto di impugnazione, accogliendo la domanda di parte opponente “Dichiara che e per esso i germani e non sono Controparte_1 Parte_6 Controparte_2 proprietari della p.lla 1032 del fol.16 del Comune di Bianco e che l'immobile di proprietà di non ricade nella p.lla di proprietà di , per le ragioni Parte_5 Controparte_1
4 espresse in parte motiva. La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
23.03.2024.” Vi è da aggiungere che, nelle more del giudizio, è intervenuta Sentenza n.
269/2024 pubbl. il 14/05/2024 RG n. 634/2018 del Tribunale di Locri avente ad oggetto diritti di servitù del Sig. e del (avente causa della Sig.ra Parte_1 Parte_5
, che, anche in questo caso, ha disconosciuto la proprietà del Parte_2 CP
del terreno oggetto di causa. Anche detta pronuncia è passata in giudicato. Ciò
[...] premesso, SI CHIEDE In via principale, alla luce della riforma della sentenza impugnata intervenuta con sentenza passata in giudicato n. N. 413/2024 pubbl. il 17/07/2024, che venga accolto il gravame, ovvero che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Chiede, quindi, volersi riformare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. Nel caso in cui la causa fosse trattenuta in decisione, chiede termine per il deposito di comparse conclusionali.”
Parte appellata così concludeva:
“L' Avv. Michele Salazar, procuratore costituito del sig. , si riporta alla Controparte_1 propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.3.2021 ed ai successivi scritti difensivi, da intendersi qui richiamati ed integralmente trascritti, insistendo nel rigetto delle richieste istruttorie formulate da parte appellante nonché di quant'altro dalla stessa dedotto, prodotto ed eccepito. Segnatamente, si oppone alla richiesta di rinvio dell'udienza ovvero di sospensione del giudizio atteso che gli esiti dell'azione proposta dal sig.
[...]
non avrebbero alcun effetto nel giudizio de quo, non essendovi identità di Pt_5 soggetti (pur avendo acquistato nel 2004 da la nuda proprietà del Parte_2 fabbricato identificato al NCEU al foglio 16 p.lla 183 del Comune di Bianco il predetto
non si è costituito nel giudizio definito con la sentenza n. 340/2012. Egli Pt_5 avrebbe dovuto costituirsi in luogo della sig.ra nel giudizio di Parte_2 revocazione giunto dinanzi a codesta Ecc.ma Corte e non proporre autonomo giudizio di opposizione di terzo). Non vi è neppure identità di oggetto essendo diverso il petitum del giudizio: il giudizio proposto dal sig. consisteva in una opposizione di Pt_5 terzo ex art. 404 c.p.c; in quello concluso con la sentenza n. 340/2012 il sig. CP aveva agito per actio negatoria servitutis e rivendica. Chiede pertanto l'accoglimento delle conclusioni formulate nella suddetta comparsa di costituzione e reiterate nei successivi scritti difensivi, ossia che l' On.le Corte rigetti l'appello e confermi l'impugnata sentenza n.
831/2020 e, per l'effetto, la sentenza n. 340/12 pronunciata dal Tribunale di Locri in data 8 maggio 2012 (oggetto della revocazione). Chiede per l'effetto termine per il deposito delle comparse conclusionali. Con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
Con provvedimento emesso in data 7.3.2025 la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 cpc.
5 Tutto ciò premesso ritiene il Collegio che la sentenza emessa nel giudizio di opposizione di terzo proposto dall'avente causa della determini il venir meno dell'interesse degli CP appellanti alla pronunzia nel presente giudizio di revocazione straordinaria.
Deve, in proposito, rilevarsi che non è stato contestato dall'odierno appellato che detta sentenza di opposizione di terzo sia passata in giudicato.
Ha chiarito la Suprema Corte - con orientamento che qui deve essere condiviso - che la sentenza che accoglie l'opposizione di terzo revocatoria proposta avverso sentenza passata in giudicato o comunque esecutiva, ovvero avverso decreto ingiuntivo divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c., non comporta soltanto l'inefficacia di quel provvedimento nei confronti del terzo opponente, mantenendolo invece fermo nel rapporto tra le parti originarie, bensì la sua totale eliminazione nei confronti delle parti del processo originario, con effetto riflesso e consequenziale nei confronti del terzo opponente (Cass. 24631/2015, Cass
6261/2009).
Che la sentenza emessa fra , l' ed il debba qualificarsi come Parte_7 Pt_1 CP opposizione di terzo revocatoria appare evidente dalla lettura della sentenza prodotta dagli odierni appellanti, considerato che il soggetto che ha agito (il ) non è un terzo Parte_7
(titolare di diritti autonomi ed incompatibili con quelli delle parti del giudizio originario) bensì un avente causa a titolo particolare, legittimato a proporre detto rimedio impugnatorio straordinario.
Pertanto, stante il passaggio in giudicato di detta sentenza di opposizione di terzo (sui cui presupposti nessuna valutazione può essere effettuata in questa sede) deve affermarsi che la sentenza oggetto del presente giudizio di revocazione straordinaria (ovvero la sentenza n.
340/2012 del Tribunale di Locri) è stata “totalmente eliminata” (come si esprime la Suprema
Corte) anche nei confronti delle parti originarie del giudizio, ovvero l' e la Pt_1 Pt_2
[...]
Conseguentemente - in seguito alla “caducazione”! di detta pronunzia anche nei confronti degli odierni appellanti - deve essere dichiarata la carenza di interesse ad agire con il rimedio della revocazione straordinaria da parte di e di avverso la Parte_1 Parte_2 sentenza n. 340/2012 del Tribunale di Locri.
Le spese del presente grado di giudizio, tenuto conto che la decisione è stata assunta in seguito ad un fatto sopravvenuto, devono essere interamente compensate.
P.Q.M
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da
[...]
, contro , così decide: Parte_1 Parte_2 Controparte_1
1) dichiara il sopravvenuto difetto di interesse di e Parte_1 Parte_2 alla decisione di merito nel giudizio di revocazione straordinaria, con caducazione delle
6 precedenti sentenze compresa quella impugnata nel giudizio di revocazione (sentenza del
Tribunale di Locri n. 340/2012);
2) spese compensate,
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del
10/06/2025.
IL CONSIGLIERE EST. LA PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito ) (dott. Patrizia Morabito )
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