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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/03/2025, n. 2330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2330 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. 33313/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ex art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta al n. 33313/2022 R.G. il 12.09.2022, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata su PCT il 9.09.2022, da:
C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], di seguito, per brevità: Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Guido PALMIERI, giusta procura alle liti allegata all'istanza di riassunzione del giudizio di appello, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Monte Nero 17
-Appellante-
contro
:
, C.F.: Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1 Con Vimercate (MB), via Marzabotto 26, di seguito, per brevità: “ rappresentata e difesa dall'avv. Francesco DI BLASI, giusta procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via Fontana 1,
-Appellata-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 18.11.2024
* * * OGGETTO: appello – risarcimento del danno fa fatto illecito.
* * * CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Accertati i fatti di causa, radicata la competenza del foro del consumatore Dichiarare l'inadempimento della convenuta e il fatto illecito come sopra indicato, condannando la convenuta alla restituzione della prestazione eseguita in suo favore, al risarcimento del danno pari a quattro coperture nuove del costo stimato di 120 euro ognuna, oltre alle spese di installazione equilibratura e convergenza. pagina 1 di 11 Condanna al risarcimento del danno da lite temeraria e da violazione del dovere di buona fede processuale, nella misura di giustizia.”
* * * CONCLUSIONI per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande proposte dall'Avv. e così rigettare l'avverso Parte_1 appello perché infondato in fatto ed in diritto, e non provato per i motivi tutti esposti in narrativa, e così confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 4040/2022 del 9.05.2022, dep. 6.06.2022, R.G. 39120/2020, dell'Ecc.mo Giudice di Pace di Milano Avv. Sandra Leo;
IN OGNI CASO: con vittoria dei compensi professionali del procedimento di primo e secondo grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni del primo grado e sentenza del Giudice di pace Dagli atti dimessi dalle due parti e dal fascicolo di ufficio della causa di primo grado n. 39120/2020 R.G. del Giudice di pace di Milano, acquisito come per legge, risulta quanto segue. con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 15 luglio 2020, conveniva in Pt_1 Con giudizio deducendo che nel dicembre 2017 si è recato presso quest'ultima per un problema di usura anomala degli pneumatici della propria auto e la convenuta gli aveva consigliato la sostituzione di due di essi sul presupposto che la convergenza degli pneumatici non fosse regolabile sulla sua automobile. L'attore ha così acquistato due nuovi pneumatici e pagato alla convenuta il prezzo dei componenti e della manodopera per la loro installazione. Nella primavera del 2019, in occasione della revisione del veicolo, l'attore deduce di aver appreso che la convergenza poteva essere regolata e, pertanto, onde evitare il rapido deterioramento delle gomme, aveva fatto effettuare il suddetto intervento di regolazione della convergenza, sostituendo i componenti difettosi Con dell'auto. L'attore, ritenendo di essere stato vittima di inganno e truffa da parte di ha chiesto quindi la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 480,00, pari al costo approssimativo di quattro pneumatici modello
“Pirelli PZero”, oltre al costo di montaggio, equilibratura e convergenze e oltre il danno per l'asserita truffa, quantificato in pari importo. Con
ha provveduto all'iscrizione a ruolo della causa e si è costituita in giudizio, contestando la domanda dell'attore in fatto e in diritto e deducendo: eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto non emergeva ex actis che il veicolo fosse adibito ad uso privato (non professionale); nullità insanabile dell'atto di citazione in quanto l'attore, qualificatosi nell'atto di citazione come avvocato che agisce in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 cpc, alla data della notifica pagina 2 di 11 dell'atto di citazione risultava sospeso dall'esercizio della professione forense “per misura interdittiva del giudice” fino al 6.03.2021; nel merito confermava che l'attore si era recato nell'officina nel dicembre 2017 e deduceva, al contrario di quanto ex adverso sostenuto, di aver consigliato all'attore la correzione della convergenza ma che questi ha affermato che avrebbe potuto richiederla gratuitamente al venditore e ha preferito limitarsi con libera e consapevole scelta a chiedere la sostituzione di due pneumatici gravemente usurati. Il Giudice di pace di Milano all'udienza di prima comparizione ha esperito il tentativo di conciliazione con esito interlocutorio ma nel prosieguo le parti davano atto dell'esito negativo ed inoltre, essendo stato prodotto in giudizio dall'Attore atto di citazione notificato alla controparte, introduttivo di un nuovo giudizio davanti al Tribunale civile di Milano per i medesimi fatti di causa (ma con petitum più ampio), il Giudice di Pace si è riservato e, a scioglimento della riserva, ritenuta plausibile la continenza tra le due cause, ha rinviato pr discutere tale questione pregiudiziale con termine per note. All'udienza del 1^.06.2021, assente ingiustificato l'Attore, lette le memorie depositate dalle parti e in considerazione dell'emergenza pandemica ancora in atto, il Giudice di pace ha disposto un ulteriore rinvio. Con ordinanza del 20.07.2021, il Giudice di Pace, dato atto che il nuovo giudizio non era stato formalmente incardinato (non dovendosi pertanto dar luogo ad alcuna statuizione di continenza e/o connessione), esaminate le memorie istruttorie, ha rigettato le richieste di prova orale dell'attore perché “così come dedotte superflue e/o inammissibili, in quanto relative a circostanze non contestate, valutative o de relato”. All'udienza del 18.01.2022, il primo Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.03.2022 la Convenuta ha depositato note conclusive mentre l'Attore era assente e il Giudice ha trattenuto la causa indecisione e poi ha deciso la causa con sentenza n. 4040, depositata il 06.06.2022, rigettando la domanda attorea con motivazioni del seguente tenore: “[…] l'attore, dichiarandosene proprietario, ha lamentato un presunto danno al veicolo tg. AG214VY, causato dalla mancata regolazione della convergenza nel dicembre 2017, senza nulla specificare e dimostrare in ordine alla data in cui il danno in questione si sarebbe manifestato (“qualche tempo dopo”), alla sussistenza del presupposto contrattuale da cui scaturirebbe l'inadempimento, ovvero la specificazione dell'obbligazione in ipotesi inadempiuta (“si recava presso la convenuta ove sostituivano due pneumatici”), all'effettiva esistenza del danno lamentato e alla sua natura e quantificazione (non è stata prodotta alcuna prova della titolarità del veicolo, alcuna fattura, semplice preventivo o listino prezzi, alcuna fotografia del veicolo che si assume danneggiato)”. La sentenza impugnata non risulta essere stata portata da VG alla notificazione ex art. 326 cpc.
2. Motivi di appello e trattazione del processo con atto di citazione di appello notificato via PEC l'8.09.2022 ha interposto Pt_1 gravame avverso la sentenza in parola, costituendosi in giudizio il 9.09.2022, chiedendo pagina 3 di 11 al Tribunale, in riforma integrale della sentenza impugnata, di accogliere l'appello, spese del doppio grado rifuse, svolgendo tre motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace ha errato nella liquidazione delle spese in quanto sul punto non ha tenuto in debito conto il rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità o inesistenza dell'atto di citazione per difetto dello ius postulandi dell'Attore.
Con il secondo motivo di appello, nel merito, l'Appellante ha dedotto che la sentenza gravata è errata in fatto poiché il Giudice ha rigettato la domanda attorea, affermando che fosse supportata da una prospettazione dei fatti o generica o non provata, mentre i fatti sono stati dedotti in preciso e sono stati oggetto di richieste di prova tutte erroneamente rigettate.
Con il terzo motivo di appello, l'Appellante si è doluto che la sentenza appellata è errata perchè il primo Giudice, avendo rigettato l'eccezione del Convenuto di difetto dello ius postulandi in capo all'Attore, avrebbe dovuto condannare il Convenuto per violazione della buona fede processuale e per lite temeraria in ragione delle affermazioni calunniose sul punto del Convenuto.
Con
si è costituita, resistendo all'appello e chiedendo dichiararsene l'infondatezza in fatto ed in diritto, con conferma della gravata sentenza, spese del grado rifuse, deducendo:
- la prospettazione dei fatti dell'attore è generica e non provata, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace;
- l'azione proposta dall'attore è prescritta a prescindere dall'inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio quale contratto d'opera (art. 2226 c.c.) o contratto di appalto (art. 1667 c.c.) o nell'ambito della tutela del consumatore (art. 132 d. lgs. n. 206/2005);
- la spese di lite del grado precedente sono state correttamente liquidate;
- la domanda di risarcimento per lite temeraria e violazione buona fede è inammissibile in quanto costituisce domanda nuova, proposta per la prima volta nel giudizio di appello. Il Tribunale di Milano, acquisito il fascicolo della causa di primo grado n. 39120/2020 R.G., alla prima udienza ha disposto un rinvio su richiesta congiunta delle parti per verificare l'incombente dell'acquisizione del fascicolo e l'esito delle trattative. All'esito dell'udienza di rinvio del 29.03.2023, sostituita ex art. 127ter cpc dal deposito di note scritte di trattazione, ha fissato per precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cpc. All'esito della predetta udienza il Giudice, sulle conclusioni delle parti sopra ricopiate, ha assegnato alle stesse i doppi termini massimi ex art. 190 cpc, spirati il 28.10.2024 ed il 18.11.2024 rispettivamente, all'esito trattenendo la causa in decisione ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc.
3. Rito: ammissibilità e procedibilità dell'appello Con Alla luce delle premesse che precedono, l'appello svolto dall'Appellante contro è ammissibile, in quanto:
pagina 4 di 11 a) è stato tempestivamente proposto entro il termine c.d. “lungo” di sei mesi dalla data di deposito della sentenza (06.06.2022) impugnata, non essendo stato né allegato né provata che la sentenza sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 326 cpc;
b) riguarda una sentenza del Giudice di pace decisa secondo diritto ed avente ad oggetto un'obbligazione relativa ad un contratto d'opera manuale;
c) l'Appellante si è costituito entro dieci giorni dalla data di perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione di appello nei confronti dell'Appellata: in particolare, dagli atti di causa risulta che l'atto di citazione di appello è stato notificato a mezzo PEC l'8.09.2022 e la costituzione in giudizio dell'Appellante è avvenuta il 9.09.2022. d) l'appello può dirsi conforme al modello legale previsto dall'art. 342 cpc novellato: difatti, premesso che la Corte di legittimità ha chiarito che non è necessario che l'atto di appello contenga un vero e proprio “progetto di sentenza” alternativo alla decisione ma è sufficiente che dall'atto di appello si comprenda quali sono gli aspetti del percorso motivazionale censurati e per quale motivo (Cass. civ. sez. 3 del 5.05.2017 ord. n. 10916), il Giudice osserva che l'Appellante ha correttamente chiarito il quantum appellatum, cioè cosa ha inteso censurare, perché e come avrebbe dovuto decidere in tesi il Giudice di pace. In conclusione, l'appello è tempestivo ed ammissibile onde i tre motivi di appello devono essere esaminati nel merito.
4. Merito: thema decidendum dell'appello ha svolto un'azione di condanna al risarcimento del danno patrimoniale da Pt_1 Con inadempimento contro , quantificato in €480,00, pari al costo approssimativo di quattro pneumatici modello Pirelli PZero, oltre al costo di montaggio, equilibratura e convergenze, oltre il danno, quantificato in pari importo, in tesi causato dalla condotta Con ingannatoria di , consistita nell'aver dichiarato all'Appellante che la convergenza degli pneumatici non poteva essere regolata sull'auto di questi. Con ha negato la debenza, eccependo la genericità e la mancanza di prova delle allegazioni dell'Appellante oltre alla intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'Appellante. A seguito di rigetto della domanda attorea da parte del Giudice di pace con la sentenza gravata, l'Appellante ha censurato la sentenza in forza di tre motivi, consistenti nell'erroneo calcolo delle spese di lite, nell'erroneo rigetto dell'istanze istruttorie dell'Attore, nell'omessa pronuncia sui doveri di buona fede e sulla richiesta di condanna per lite temeraria. L'Appellata ha resistito, evidenziando la genericità e mancanza di prova della ricostruzione dei fatti operata dall'Appellante, l'intervenuta prescrizione dell'azione comunque qualificata, l'inammissibilità della domanda di risarcimento da lite temeraria e violazione buona fede.
5. In via preliminare sull'eccezione di prescrizione dell'azione di condanna al risarcimento del danno.
pagina 5 di 11 Deve essere esaminata per prima, in quanto costituisce questione preliminare, l'eccezione Con di prescrizione, sollevata già nel giudizio di primo grado da e riproposta nel giudizio di appello dalla medesima rispetto alla domanda di di condanna al CP_3 risarcimento del danno. In diritto, il regime delle preclusioni nel processo civile davanti al Giudice di Pace deve essere adattato in via interpretativa alle differenze di questo rito da quello davanti al Tribunale. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande
o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 20840 del 06/09/2017). Ne consegue che nel processo davanti al Giudice di Pace devono essere dichiarate inammissibili nuove domande o eccezioni proposte per la prima volta in qualunque fase successiva alla prima udienza. Con Orbene, il Tribunale osserva che dagli atti del processo risulta che ha sollevato l'eccezione de quo solamente nella nota difensiva del 7.03.2022 autorizzata dal Giudice di Pace dopo la chiusura della fase istruttoria, dichiarata all'udienza del 18.01.2022. Invece, a mente dei principi riportati nel paragrafo precedente, il Convenuto, odierno Appellato, avrebbe dovuto proporla o nell'atto di comparsa di costituzione e risposta oppure alla prima udienza del giudizio di primo grado. Con Ne consegue che l'eccezione di prescrizione, svolta da in primo grado e reiterata in appello, deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente.
6. Secondo motivo di appello: prospettazione e diritto Il secondo motivo di impugnazione, proposto dall'Appellante, deve essere esaminato per primo in quanto avente priorità logico-giuridica rispetto agli altri due. L'Appellante lamenta che la sentenza gravata è errata in fatto, poiché il primo Giudice ha rigettato la domanda attorea, in quanto supportata da una prospettazione dei fatti ritenuta generica o non provata, mentre i fatti sono stati dedotti in modo preciso e sono stati oggetto di richieste di prova tutte erroneamente rigettate. Quanto alla prospettazione dei fatti, il Tribunale rileva che ha prospettato in Pt_1 primo grado il suo preteso diritto ad un risarcimento da fatto illecito, ovvero, in via Con alternativa, da inadempimento contrattuale nei confronti del gommista , per avergli -in tesi maliziosamente e falsamente, ovvero in maniera imperita e negligente- riferito che pagina 6 di 11 non era possibile effettuare l'operazione della convergenza degli pneumatici, così inducendolo in errore e ad acquistare e montare due pneumatici nuovi, invece che effettuare la convergenza sui vecchi pneumatici previo intervento di un meccanico (per
“sbloccare i dadi”). In diritto, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 2043 cc, incombe a chi agisce in risarcimento per fatto illecito allegare e provare: il fatto illecito, l'elemento soggettivo, la conseguenza dannosa e il nesso causale tra il contegno illecito e la conseguenza dannosa. Quanto al risarcimento del danno contrattuale, il riparto dell'onere della prova nelle azioni contrattuali a tutela del creditore contro l'inadempimento è sorretto da principi generalmente consolidati, a loro volta fondati sul combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc nonché sull'elaborazione giurisprudenziale derivata dalla fondamentale pronunciazione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001. Sul punto la giurisprudenza afferma ormai da tempo che in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Quanto alla prova del danno e del nesso causale tra inadempimento e danno lamentato dal creditore, pare opportuno riportare i principi di diritti affermati dalle sentenze n. 28991 e 28992 pubblicate dalla Terza sezione della Corte di Cassazione dell'11.11.2019. Le due sentenze, pressoché gemelle, fanno parte del ciclo di dieci pronunce pubblicate nella medesima data e note come “sentenze di San Martino bis”. Nonostante i principi espressi in quell'occasione dalla Corte di Cassazione riguardino per lo più la responsabilità medica, le due sentenze citate esprimono i seguenti principi di portata generale sull'onere della prova nella responsabilità contrattuale: “Il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. Il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 cod. civ.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. La causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso
pagina 7 di 11 eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 cod. civ.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perché, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 cod. civ.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore”. Ne consegue che spetta al creditore che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da inadempimento provare non solo il danno ma anche il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento e il danno.
7. Secondo motivo di appello: decisione Alla luce dei predetti principi il Tribunale ritiene che nel caso in esame la sentenza appellata sia corretta nella parte in cui ha accertato che l'Attore, odierno Appellante, non ha soddisfatto il proprio onere probatorio su alcuno degli elementi costitutivi del preteso diritto risarcitorio, con riferimento sia al profilo contrattale, sia, ed a fortiori, al profilo extra-contrattuale, di conseguenza, il motivo di appello deve essere rigettato in quanto infondato per carenza di prova di tutti gli elementi costitutivi del preteso diritto, come esposto nelle pagine che seguono.
7.a Carenza di prova dell'inadempimento ovvero del fatto illecito Il Tribunale osserva che manca del tutto prova che l'esecuzione della convergenza previo sblocco dei dadi mediante segatura del dado fosse l'attività corretta da svolgere nelle circostanze di tempo (18.12.2017) in cui ha operato VG, vale a dire: difatti, l'Appellante assume che secondo lo stato dell'arte della manutenzione degli pneumatici è stato corretto operare come ha operato il secondo meccanico (a cui si è rivolto nella primavera del 2019), il quale avrebbe prima “sbloccato il dado segandolo” e poi avrebbe effettuato la Con convergenza, e non come ha operato che ha dato atto del blocco dei dadi e ha sostituito gli pneumatici: della correttezza del modus operandi del secondo prestatore d'opera e della negligenza del modus operandi di VG l'Appellante non ha fornito alcuna prova. Men che meno ha provato il fatto illecito della truffa, ovvero che VG apposta e maliziosamente con artifizi e raggiri (quali?) abbia volutamente indotto in errore sulla non eseguibilità della convergenza per indurlo a cambiare gli Pt_1 pneumatici con proprio profitto ingiusto (quale?) con danno di quale?). Pt_1
7.b Carenza di prova del nesso causale tra il contegno e il pregiudizio lamentato In particolare, manca la prova del nesso di causa tra fatto illecito e danno, come pure tra asserito inadempimento e danno. Con Difatti, il Tribunale osserva che avrebbe dovuto provare che, qualora Pt_1 avesse eseguito la convergenza invece di sostituire i due pneumatici, il consumo di tutti e quattro gli pneumatici della sua autovettura non si sarebbe verificato con la stessa rapidità e nella medesima misura in cui si è di fatto manifestato. Peraltro, si evidenzia che la pagina 8 di 11 valutazione sull'adempimento di tale onere della prova deve tenere conto anche di ulteriori dati di fatto: l'usura degli pneumatici può dipendere da numerose cause concomitanti e diverse da un'errata convergenza (ad esempio, la frequenza d'uso del veicolo e le distanze percorse in un dato lasso di tempo, le condizioni del manto stradale su cui il veicolo usualmente circola). In altre parole, al fine di sostenere una domanda risarcitoria contrattuale ed extracontrattuale, avrebbe dovuto prima allegare, e poi provare, che la Pt_1 mancata tempestiva convergenza sia stata causa esclusiva della lamentata usura degli pneumatici come verificatasi nei tempi e nella misura dedotti in giudizio. Tuttavia, l'Appellante non solo non ha fornito alcuna prova sul punto, né le richieste di prova, reiterate in questo giudizio di appello, sono idonee a colmare la lacuna probatoria, ma neanch ha allegato tale profilo sul piano assertivo. Infatti, la CTU richiesta verte sull'accertamento di quali pezzi siano stati sostituiti in occasione del ripristino della convergenza prescritta dal costruttore del veicolo;
le prove Con testimoniali vertono sull'inadempimento di e sulla circostanza che la convergenza potesse essere eseguita sul veicolo di Nessuna delle predette circostanze di Pt_1 fatto è in alcun modo rilevante per provare il nesso causale tra la mancata tempestiva esecuzione della convergenza e il consumo degli pneumatici nei termini indicati in precedenza. Da tanto discende che l'Appellante ha omesso di allegare, prima che di provare, il nesso causale tra l'asserito inadempimento/fatto illecito ascritto al prestatore d'opera e l'asserito pregiudizio. Già solo per questo la domanda dell'appellante è infondata, mancando un elemento costitutivo del preteso diritto risarcitorio.
7.c Mancanza di prova di un danno risarcibile Sotto altro profilo, il Tribunale rileva altresì che la domanda risarcitoria è in ogni caso infondata perché manca anche prova del danno risarcibile. L'Appellante reitera in appello la richiesta di risarcimento per € 480,00, pari al costo approssimativo di quattro pneumatici, oltre al costo di montaggio, equilibratura e convergenze. Tuttavia, costituisce un fatto notorio che gli penumatici di un'autovettura si consumano anche con il normale e corretto utilizzo del veicolo e, dunque, raggiunto un certo livello di usura, devono essere sempre sostituiti. Dunque, vrebbe comunque dovuto acquistare quattro nuovi pneumatici della Pt_1 propria auto dopo un certo tempo di utilizzo. L'asserito inadempimento di VG ha al più determinato un'accelerazione del processo di usura. Dunque, il danno risarcibile non consiste nei costi per la sostituzione dei quattro pneumatici, spesa che l'Appellante avrebbe comunque dovuto sostenere in futuro anche in assenza dell'asserito inadempimento (o dell'asserita truffa) ma nell'ipotetico danno subìto dall'accelerazione del processo usura. Sul punto l'Appellante non ha allegato né provato alcunchè.
In conclusione, manca prova di tutti i fatti costitutivi del preteso diritto risarcitorio e le prove offerte da n primo grado e reiterate in appello sono del tutto irrilevanti Pt_1
pagina 9 di 11 a sostenere la prova dei detti fatti costitutivi onde correttamente sonno state rigettate dal primo Giudice.
8. Nel merito sul terzo motivo di appello: decisione Con il terzo motivo di appello l'Appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte Con in cui il Giudice di Pace non ha condannato al risarcimento del danno per violazione della buona fede processuale e per lite temeraria di cui all'art. 96 cpc, a seguito del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per difetto dello ius postulandi in capo all'Attore. Il Tribunale ritiene che il motivo sia infondato e debba essere rigettato. Correttamente il Giudice di Pace non ha condannato il convenuto al risarcimento richiesto in quanto questi è risultato vittorioso nel giudizio di primo grado mentre l'art. 96 c.p.c. è applicabile unicamente alla parte che sia risultata integralmente soccombente all'esito del giudizio.
9. Nel merito sul primo motivo di appello: diritto e decisione Con il primo motivo di appello l'Appellante si è doluto che nel calcolo delle spese di lite il Giudice di Pace non ha tenuto conto del rigetto delle eccezioni del Convenuto di nullità dell'atto di citazione per decadenza dallo ius postulandi in capo all'Attore e di incompetenza per territorio. Il Tribunale osserva che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare: “Il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito […] non dà luogo ad una "soccombenza reciproca" in senso tecnico, se la parte che le sollevò sia comunque risultata vittoriosa nel merito” (Cass. civ. sez. VI, 28/11/2019, n.31176 non massimata;
nello stesso senso anche Cass. civ. sez. III, 26/02/2014, n.4562; Corte appello Milano sez. II, 01/03/2023, n. 677). La nullità dell'atto di citazione per decadenza dallo ius postulandi e l'incompetenza per territorio sono questioni preliminari di rito sulle quali effettivamente il Convenuto è risultato soccombente nel giudizio di primo grado ma, essendo quest'ultimo risultato poi vittorioso nel merito, non si è verificata una soccombenza reciproca tra le parti nel primo giudizio. Dunque, correttamente il Giudice di Pace non ha tenuto conto di questa soccombenza nel calcolo delle spese di lite. In definitiva il motivo deve essere rigettato.
10. Conclusioni Conclusivamente i tre motivi di appello sono risultati tutti infondati, onde l'appello deve essere rigettato.
11. Spese del grado di appello Le spese del grado sono regolate dagli artt. 91 e ss cpc attualmente vigenti: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è risultata soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha pagina 10 di 11 costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 n. 19456 del 15.07.2008; conf.: Cass. civ. sez. 3 n. 4074 del 20.02.2014). Nel caso di specie, l'appello si è concluso con la soccombenza integrale dell'Appellante, Con che deve, pertanto, essere condannato a rifondere le spese di lite di non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola generale della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese di VG, applicato il d.m. 55 del 10.03.2014, come modificato, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00, si reputano congrui i parametri medi delle fasi introduttiva, di studio e decisionale (nulla per la fase istruttoria, in quanto non svolta), per complessivi € 462,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in favore dell'avente diritto. In ragione del rigetto integrale dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115 per dichiarare l'obbligo dell'appellante di versare all'Erario un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per iscrivere a ruolo la presente impugnazione.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa ovvero assorbita, così decide: rigetta in quanto infondato l'appello svolto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 4040, Controparte_1 emessa dal Giudice di pace di Milano il 9.05.2022, pubblicata il 6.06.2022; letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore di Parte_1 Controparte_1
., a titolo di refusione integrale delle spese del grado di
[...] appello, la somma di € 462,00, oltre 15% per rimborso forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Appellata;
infine, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di talché è obbligato a versare all'Erario un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello già dovuto per iscrivere a ruolo la presente impugnazione. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano,18.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE pagina 11 di 11
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O T R I B U N A L E D I M I L A N O
-Sezione Quarta Civile-
Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Ilaria GENTILE, ha pronunciato ex art. 281quinquies co. 1 cpc la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di appello, iscritta al n. 33313/2022 R.G. il 12.09.2022, giusta richiesta di iscrizione a ruolo depositata su PCT il 9.09.2022, da:
C.F.: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], di seguito, per brevità: Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Guido PALMIERI, giusta procura alle liti allegata all'istanza di riassunzione del giudizio di appello, e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano via Monte Nero 17
-Appellante-
contro
:
, C.F.: Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in P.IVA_1 Con Vimercate (MB), via Marzabotto 26, di seguito, per brevità: “ rappresentata e difesa dall'avv. Francesco DI BLASI, giusta procura alle liti allegata all'atto di comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello, e con lo stesso elettivamente domiciliata presso il suo studio in Como, via Fontana 1,
-Appellata-
* * * TERMINE per il deposito della comparsa conclusionale di replica: 18.11.2024
* * * OGGETTO: appello – risarcimento del danno fa fatto illecito.
* * * CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Accertati i fatti di causa, radicata la competenza del foro del consumatore Dichiarare l'inadempimento della convenuta e il fatto illecito come sopra indicato, condannando la convenuta alla restituzione della prestazione eseguita in suo favore, al risarcimento del danno pari a quattro coperture nuove del costo stimato di 120 euro ognuna, oltre alle spese di installazione equilibratura e convergenza. pagina 1 di 11 Condanna al risarcimento del danno da lite temeraria e da violazione del dovere di buona fede processuale, nella misura di giustizia.”
* * * CONCLUSIONI per parte Appellata:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa così giudicare: IN VIA PRINCIPALE: rigettare tutte le domande proposte dall'Avv. e così rigettare l'avverso Parte_1 appello perché infondato in fatto ed in diritto, e non provato per i motivi tutti esposti in narrativa, e così confermare integralmente l'impugnata sentenza n. 4040/2022 del 9.05.2022, dep. 6.06.2022, R.G. 39120/2020, dell'Ecc.mo Giudice di Pace di Milano Avv. Sandra Leo;
IN OGNI CASO: con vittoria dei compensi professionali del procedimento di primo e secondo grado da distrarsi in favore del procuratore antistatario”
FATTO E DIRITTO
1. Allegazioni del primo grado e sentenza del Giudice di pace Dagli atti dimessi dalle due parti e dal fascicolo di ufficio della causa di primo grado n. 39120/2020 R.G. del Giudice di pace di Milano, acquisito come per legge, risulta quanto segue. con atto di citazione notificato a mezzo PEC il 15 luglio 2020, conveniva in Pt_1 Con giudizio deducendo che nel dicembre 2017 si è recato presso quest'ultima per un problema di usura anomala degli pneumatici della propria auto e la convenuta gli aveva consigliato la sostituzione di due di essi sul presupposto che la convergenza degli pneumatici non fosse regolabile sulla sua automobile. L'attore ha così acquistato due nuovi pneumatici e pagato alla convenuta il prezzo dei componenti e della manodopera per la loro installazione. Nella primavera del 2019, in occasione della revisione del veicolo, l'attore deduce di aver appreso che la convergenza poteva essere regolata e, pertanto, onde evitare il rapido deterioramento delle gomme, aveva fatto effettuare il suddetto intervento di regolazione della convergenza, sostituendo i componenti difettosi Con dell'auto. L'attore, ritenendo di essere stato vittima di inganno e truffa da parte di ha chiesto quindi la condanna della controparte al risarcimento del danno patrimoniale, quantificato in € 480,00, pari al costo approssimativo di quattro pneumatici modello
“Pirelli PZero”, oltre al costo di montaggio, equilibratura e convergenze e oltre il danno per l'asserita truffa, quantificato in pari importo. Con
ha provveduto all'iscrizione a ruolo della causa e si è costituita in giudizio, contestando la domanda dell'attore in fatto e in diritto e deducendo: eccezione di incompetenza territoriale del giudice adito, in quanto non emergeva ex actis che il veicolo fosse adibito ad uso privato (non professionale); nullità insanabile dell'atto di citazione in quanto l'attore, qualificatosi nell'atto di citazione come avvocato che agisce in giudizio senza il ministero di altro difensore ai sensi dell'art. 86 cpc, alla data della notifica pagina 2 di 11 dell'atto di citazione risultava sospeso dall'esercizio della professione forense “per misura interdittiva del giudice” fino al 6.03.2021; nel merito confermava che l'attore si era recato nell'officina nel dicembre 2017 e deduceva, al contrario di quanto ex adverso sostenuto, di aver consigliato all'attore la correzione della convergenza ma che questi ha affermato che avrebbe potuto richiederla gratuitamente al venditore e ha preferito limitarsi con libera e consapevole scelta a chiedere la sostituzione di due pneumatici gravemente usurati. Il Giudice di pace di Milano all'udienza di prima comparizione ha esperito il tentativo di conciliazione con esito interlocutorio ma nel prosieguo le parti davano atto dell'esito negativo ed inoltre, essendo stato prodotto in giudizio dall'Attore atto di citazione notificato alla controparte, introduttivo di un nuovo giudizio davanti al Tribunale civile di Milano per i medesimi fatti di causa (ma con petitum più ampio), il Giudice di Pace si è riservato e, a scioglimento della riserva, ritenuta plausibile la continenza tra le due cause, ha rinviato pr discutere tale questione pregiudiziale con termine per note. All'udienza del 1^.06.2021, assente ingiustificato l'Attore, lette le memorie depositate dalle parti e in considerazione dell'emergenza pandemica ancora in atto, il Giudice di pace ha disposto un ulteriore rinvio. Con ordinanza del 20.07.2021, il Giudice di Pace, dato atto che il nuovo giudizio non era stato formalmente incardinato (non dovendosi pertanto dar luogo ad alcuna statuizione di continenza e/o connessione), esaminate le memorie istruttorie, ha rigettato le richieste di prova orale dell'attore perché “così come dedotte superflue e/o inammissibili, in quanto relative a circostanze non contestate, valutative o de relato”. All'udienza del 18.01.2022, il primo Giudice ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 15.03.2022 la Convenuta ha depositato note conclusive mentre l'Attore era assente e il Giudice ha trattenuto la causa indecisione e poi ha deciso la causa con sentenza n. 4040, depositata il 06.06.2022, rigettando la domanda attorea con motivazioni del seguente tenore: “[…] l'attore, dichiarandosene proprietario, ha lamentato un presunto danno al veicolo tg. AG214VY, causato dalla mancata regolazione della convergenza nel dicembre 2017, senza nulla specificare e dimostrare in ordine alla data in cui il danno in questione si sarebbe manifestato (“qualche tempo dopo”), alla sussistenza del presupposto contrattuale da cui scaturirebbe l'inadempimento, ovvero la specificazione dell'obbligazione in ipotesi inadempiuta (“si recava presso la convenuta ove sostituivano due pneumatici”), all'effettiva esistenza del danno lamentato e alla sua natura e quantificazione (non è stata prodotta alcuna prova della titolarità del veicolo, alcuna fattura, semplice preventivo o listino prezzi, alcuna fotografia del veicolo che si assume danneggiato)”. La sentenza impugnata non risulta essere stata portata da VG alla notificazione ex art. 326 cpc.
2. Motivi di appello e trattazione del processo con atto di citazione di appello notificato via PEC l'8.09.2022 ha interposto Pt_1 gravame avverso la sentenza in parola, costituendosi in giudizio il 9.09.2022, chiedendo pagina 3 di 11 al Tribunale, in riforma integrale della sentenza impugnata, di accogliere l'appello, spese del doppio grado rifuse, svolgendo tre motivi di appello.
Con il primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto che il Giudice di Pace ha errato nella liquidazione delle spese in quanto sul punto non ha tenuto in debito conto il rigetto delle eccezioni di incompetenza territoriale e di nullità o inesistenza dell'atto di citazione per difetto dello ius postulandi dell'Attore.
Con il secondo motivo di appello, nel merito, l'Appellante ha dedotto che la sentenza gravata è errata in fatto poiché il Giudice ha rigettato la domanda attorea, affermando che fosse supportata da una prospettazione dei fatti o generica o non provata, mentre i fatti sono stati dedotti in preciso e sono stati oggetto di richieste di prova tutte erroneamente rigettate.
Con il terzo motivo di appello, l'Appellante si è doluto che la sentenza appellata è errata perchè il primo Giudice, avendo rigettato l'eccezione del Convenuto di difetto dello ius postulandi in capo all'Attore, avrebbe dovuto condannare il Convenuto per violazione della buona fede processuale e per lite temeraria in ragione delle affermazioni calunniose sul punto del Convenuto.
Con
si è costituita, resistendo all'appello e chiedendo dichiararsene l'infondatezza in fatto ed in diritto, con conferma della gravata sentenza, spese del grado rifuse, deducendo:
- la prospettazione dei fatti dell'attore è generica e non provata, come correttamente rilevato dal Giudice di Pace;
- l'azione proposta dall'attore è prescritta a prescindere dall'inquadramento giuridico della fattispecie dedotta in giudizio quale contratto d'opera (art. 2226 c.c.) o contratto di appalto (art. 1667 c.c.) o nell'ambito della tutela del consumatore (art. 132 d. lgs. n. 206/2005);
- la spese di lite del grado precedente sono state correttamente liquidate;
- la domanda di risarcimento per lite temeraria e violazione buona fede è inammissibile in quanto costituisce domanda nuova, proposta per la prima volta nel giudizio di appello. Il Tribunale di Milano, acquisito il fascicolo della causa di primo grado n. 39120/2020 R.G., alla prima udienza ha disposto un rinvio su richiesta congiunta delle parti per verificare l'incombente dell'acquisizione del fascicolo e l'esito delle trattative. All'esito dell'udienza di rinvio del 29.03.2023, sostituita ex art. 127ter cpc dal deposito di note scritte di trattazione, ha fissato per precisazione delle conclusioni l'udienza del 27.06.2024, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127ter cpc. All'esito della predetta udienza il Giudice, sulle conclusioni delle parti sopra ricopiate, ha assegnato alle stesse i doppi termini massimi ex art. 190 cpc, spirati il 28.10.2024 ed il 18.11.2024 rispettivamente, all'esito trattenendo la causa in decisione ai sensi dell'art. 281quinquies co. 1 cpc.
3. Rito: ammissibilità e procedibilità dell'appello Con Alla luce delle premesse che precedono, l'appello svolto dall'Appellante contro è ammissibile, in quanto:
pagina 4 di 11 a) è stato tempestivamente proposto entro il termine c.d. “lungo” di sei mesi dalla data di deposito della sentenza (06.06.2022) impugnata, non essendo stato né allegato né provata che la sentenza sia stata notificata ai fini del decorso del termine breve di cui all'art. 326 cpc;
b) riguarda una sentenza del Giudice di pace decisa secondo diritto ed avente ad oggetto un'obbligazione relativa ad un contratto d'opera manuale;
c) l'Appellante si è costituito entro dieci giorni dalla data di perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione di appello nei confronti dell'Appellata: in particolare, dagli atti di causa risulta che l'atto di citazione di appello è stato notificato a mezzo PEC l'8.09.2022 e la costituzione in giudizio dell'Appellante è avvenuta il 9.09.2022. d) l'appello può dirsi conforme al modello legale previsto dall'art. 342 cpc novellato: difatti, premesso che la Corte di legittimità ha chiarito che non è necessario che l'atto di appello contenga un vero e proprio “progetto di sentenza” alternativo alla decisione ma è sufficiente che dall'atto di appello si comprenda quali sono gli aspetti del percorso motivazionale censurati e per quale motivo (Cass. civ. sez. 3 del 5.05.2017 ord. n. 10916), il Giudice osserva che l'Appellante ha correttamente chiarito il quantum appellatum, cioè cosa ha inteso censurare, perché e come avrebbe dovuto decidere in tesi il Giudice di pace. In conclusione, l'appello è tempestivo ed ammissibile onde i tre motivi di appello devono essere esaminati nel merito.
4. Merito: thema decidendum dell'appello ha svolto un'azione di condanna al risarcimento del danno patrimoniale da Pt_1 Con inadempimento contro , quantificato in €480,00, pari al costo approssimativo di quattro pneumatici modello Pirelli PZero, oltre al costo di montaggio, equilibratura e convergenze, oltre il danno, quantificato in pari importo, in tesi causato dalla condotta Con ingannatoria di , consistita nell'aver dichiarato all'Appellante che la convergenza degli pneumatici non poteva essere regolata sull'auto di questi. Con ha negato la debenza, eccependo la genericità e la mancanza di prova delle allegazioni dell'Appellante oltre alla intervenuta prescrizione dell'azione proposta dall'Appellante. A seguito di rigetto della domanda attorea da parte del Giudice di pace con la sentenza gravata, l'Appellante ha censurato la sentenza in forza di tre motivi, consistenti nell'erroneo calcolo delle spese di lite, nell'erroneo rigetto dell'istanze istruttorie dell'Attore, nell'omessa pronuncia sui doveri di buona fede e sulla richiesta di condanna per lite temeraria. L'Appellata ha resistito, evidenziando la genericità e mancanza di prova della ricostruzione dei fatti operata dall'Appellante, l'intervenuta prescrizione dell'azione comunque qualificata, l'inammissibilità della domanda di risarcimento da lite temeraria e violazione buona fede.
5. In via preliminare sull'eccezione di prescrizione dell'azione di condanna al risarcimento del danno.
pagina 5 di 11 Deve essere esaminata per prima, in quanto costituisce questione preliminare, l'eccezione Con di prescrizione, sollevata già nel giudizio di primo grado da e riproposta nel giudizio di appello dalla medesima rispetto alla domanda di di condanna al CP_3 risarcimento del danno. In diritto, il regime delle preclusioni nel processo civile davanti al Giudice di Pace deve essere adattato in via interpretativa alle differenze di questo rito da quello davanti al Tribunale. La giurisprudenza di legittimità sul punto ha affermato: “Nel procedimento davanti al giudice di pace non è configurabile una distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di trattazione, per cui deve ritenersi che le parti, all'udienza di cui all'art. 320 c.p.c., possano ancora allegare fatti nuovi e proporre nuove domande od eccezioni, in considerazione del fatto che esse sono ammesse a costituirsi fino a detta udienza. Il rito è, tuttavia, caratterizzato dal regime di preclusioni che assiste il procedimento dinanzi al tribunale, le cui disposizioni sono applicabili in mancanza di diversa disciplina, con la conseguenza che, dopo la prima udienza, in cui il giudice invita le parti a "precisare definitivamente i fatti", non è più possibile proporre nuove domande
o eccezioni ed allegare a fondamento di esse nuovi fatti costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi, né tale preclusione è disponibile dal giudice di pace mediante un rinvio della prima udienza, per consentire tali attività oramai precluse, né, parimenti, l'omissione, da parte del medesimo giudice, del formale invito impedisce la verificazione della preclusione” (Cass. civ., Sez. 2, Ordinanza n. 20840 del 06/09/2017). Ne consegue che nel processo davanti al Giudice di Pace devono essere dichiarate inammissibili nuove domande o eccezioni proposte per la prima volta in qualunque fase successiva alla prima udienza. Con Orbene, il Tribunale osserva che dagli atti del processo risulta che ha sollevato l'eccezione de quo solamente nella nota difensiva del 7.03.2022 autorizzata dal Giudice di Pace dopo la chiusura della fase istruttoria, dichiarata all'udienza del 18.01.2022. Invece, a mente dei principi riportati nel paragrafo precedente, il Convenuto, odierno Appellato, avrebbe dovuto proporla o nell'atto di comparsa di costituzione e risposta oppure alla prima udienza del giudizio di primo grado. Con Ne consegue che l'eccezione di prescrizione, svolta da in primo grado e reiterata in appello, deve essere dichiarata inammissibile in quanto proposta tardivamente.
6. Secondo motivo di appello: prospettazione e diritto Il secondo motivo di impugnazione, proposto dall'Appellante, deve essere esaminato per primo in quanto avente priorità logico-giuridica rispetto agli altri due. L'Appellante lamenta che la sentenza gravata è errata in fatto, poiché il primo Giudice ha rigettato la domanda attorea, in quanto supportata da una prospettazione dei fatti ritenuta generica o non provata, mentre i fatti sono stati dedotti in modo preciso e sono stati oggetto di richieste di prova tutte erroneamente rigettate. Quanto alla prospettazione dei fatti, il Tribunale rileva che ha prospettato in Pt_1 primo grado il suo preteso diritto ad un risarcimento da fatto illecito, ovvero, in via Con alternativa, da inadempimento contrattuale nei confronti del gommista , per avergli -in tesi maliziosamente e falsamente, ovvero in maniera imperita e negligente- riferito che pagina 6 di 11 non era possibile effettuare l'operazione della convergenza degli pneumatici, così inducendolo in errore e ad acquistare e montare due pneumatici nuovi, invece che effettuare la convergenza sui vecchi pneumatici previo intervento di un meccanico (per
“sbloccare i dadi”). In diritto, il Tribunale osserva che ai sensi dell'art. 2043 cc, incombe a chi agisce in risarcimento per fatto illecito allegare e provare: il fatto illecito, l'elemento soggettivo, la conseguenza dannosa e il nesso causale tra il contegno illecito e la conseguenza dannosa. Quanto al risarcimento del danno contrattuale, il riparto dell'onere della prova nelle azioni contrattuali a tutela del creditore contro l'inadempimento è sorretto da principi generalmente consolidati, a loro volta fondati sul combinato disposto degli artt. 1218 e 2697 cc nonché sull'elaborazione giurisprudenziale derivata dalla fondamentale pronunciazione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001. Sul punto la giurisprudenza afferma ormai da tempo che in tema di prova dell'inadempimento delle obbligazioni, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Quanto alla prova del danno e del nesso causale tra inadempimento e danno lamentato dal creditore, pare opportuno riportare i principi di diritti affermati dalle sentenze n. 28991 e 28992 pubblicate dalla Terza sezione della Corte di Cassazione dell'11.11.2019. Le due sentenze, pressoché gemelle, fanno parte del ciclo di dieci pronunce pubblicate nella medesima data e note come “sentenze di San Martino bis”. Nonostante i principi espressi in quell'occasione dalla Corte di Cassazione riguardino per lo più la responsabilità medica, le due sentenze citate esprimono i seguenti principi di portata generale sull'onere della prova nella responsabilità contrattuale: “Il tratto distintivo della responsabilità contrattuale risiede nella premessa della relazionalità, da cui la responsabilità conseguente alla violazione di un rapporto obbligatorio. Il danno derivante dall'inadempimento dell'obbligazione non richiede la qualifica dell'ingiustizia, che si rinviene nella responsabilità extracontrattuale, perché la rilevanza dell'interesse leso dall'inadempimento non è affidata alla natura di interesse meritevole di tutela alla stregua dell'ordinamento giuridico, come avviene per il danno ingiusto di cui all'art. 2043 cod. civ. (cfr. Cass. Sez. U. 22 luglio 1999, n. 500), ma alla corrispondenza dell'interesse alla prestazione dedotta in obbligazione (arg. ex art. 1174 cod. civ.). E' la fonte contrattuale dell'obbligazione che conferisce rilevanza giuridica all'interesse regolato. Se la soddisfazione dell'interesse è affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione vuol dire che la lesione dell'interesse, in cui si concretizza il danno evento, è cagionata dall'inadempimento. La causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento per la differenza fra eziologia ed imputazione, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento. La causalità acquista qui autonomia di valutazione solo quale causalità giuridica, e dunque quale delimitazione del danno risarcibile attraverso l'identificazione del nesso
pagina 7 di 11 eziologico fra evento di danno e danno conseguenza (art. 1223 cod. civ.). L'assorbimento pratico della causalità materiale nell'inadempimento fa sì che tema di prova del creditore resti solo quello della causalità giuridica (oltre che della fonte del diritto di credito), perché, come affermato da Cass. Sez. U. 30 ottobre 2001 n. 13533 del 2001, è onere del debitore provare l'adempimento o la causa non imputabile che ha reso impossibile la prestazione (art. 1218 cod. civ.), mentre l'inadempimento, nel quale è assorbita la causalità materiale, deve essere solo allegato dal creditore”. Ne consegue che spetta al creditore che agisce in giudizio per il risarcimento del danno da inadempimento provare non solo il danno ma anche il nesso di causalità giuridica tra l'inadempimento e il danno.
7. Secondo motivo di appello: decisione Alla luce dei predetti principi il Tribunale ritiene che nel caso in esame la sentenza appellata sia corretta nella parte in cui ha accertato che l'Attore, odierno Appellante, non ha soddisfatto il proprio onere probatorio su alcuno degli elementi costitutivi del preteso diritto risarcitorio, con riferimento sia al profilo contrattale, sia, ed a fortiori, al profilo extra-contrattuale, di conseguenza, il motivo di appello deve essere rigettato in quanto infondato per carenza di prova di tutti gli elementi costitutivi del preteso diritto, come esposto nelle pagine che seguono.
7.a Carenza di prova dell'inadempimento ovvero del fatto illecito Il Tribunale osserva che manca del tutto prova che l'esecuzione della convergenza previo sblocco dei dadi mediante segatura del dado fosse l'attività corretta da svolgere nelle circostanze di tempo (18.12.2017) in cui ha operato VG, vale a dire: difatti, l'Appellante assume che secondo lo stato dell'arte della manutenzione degli pneumatici è stato corretto operare come ha operato il secondo meccanico (a cui si è rivolto nella primavera del 2019), il quale avrebbe prima “sbloccato il dado segandolo” e poi avrebbe effettuato la Con convergenza, e non come ha operato che ha dato atto del blocco dei dadi e ha sostituito gli pneumatici: della correttezza del modus operandi del secondo prestatore d'opera e della negligenza del modus operandi di VG l'Appellante non ha fornito alcuna prova. Men che meno ha provato il fatto illecito della truffa, ovvero che VG apposta e maliziosamente con artifizi e raggiri (quali?) abbia volutamente indotto in errore sulla non eseguibilità della convergenza per indurlo a cambiare gli Pt_1 pneumatici con proprio profitto ingiusto (quale?) con danno di quale?). Pt_1
7.b Carenza di prova del nesso causale tra il contegno e il pregiudizio lamentato In particolare, manca la prova del nesso di causa tra fatto illecito e danno, come pure tra asserito inadempimento e danno. Con Difatti, il Tribunale osserva che avrebbe dovuto provare che, qualora Pt_1 avesse eseguito la convergenza invece di sostituire i due pneumatici, il consumo di tutti e quattro gli pneumatici della sua autovettura non si sarebbe verificato con la stessa rapidità e nella medesima misura in cui si è di fatto manifestato. Peraltro, si evidenzia che la pagina 8 di 11 valutazione sull'adempimento di tale onere della prova deve tenere conto anche di ulteriori dati di fatto: l'usura degli pneumatici può dipendere da numerose cause concomitanti e diverse da un'errata convergenza (ad esempio, la frequenza d'uso del veicolo e le distanze percorse in un dato lasso di tempo, le condizioni del manto stradale su cui il veicolo usualmente circola). In altre parole, al fine di sostenere una domanda risarcitoria contrattuale ed extracontrattuale, avrebbe dovuto prima allegare, e poi provare, che la Pt_1 mancata tempestiva convergenza sia stata causa esclusiva della lamentata usura degli pneumatici come verificatasi nei tempi e nella misura dedotti in giudizio. Tuttavia, l'Appellante non solo non ha fornito alcuna prova sul punto, né le richieste di prova, reiterate in questo giudizio di appello, sono idonee a colmare la lacuna probatoria, ma neanch ha allegato tale profilo sul piano assertivo. Infatti, la CTU richiesta verte sull'accertamento di quali pezzi siano stati sostituiti in occasione del ripristino della convergenza prescritta dal costruttore del veicolo;
le prove Con testimoniali vertono sull'inadempimento di e sulla circostanza che la convergenza potesse essere eseguita sul veicolo di Nessuna delle predette circostanze di Pt_1 fatto è in alcun modo rilevante per provare il nesso causale tra la mancata tempestiva esecuzione della convergenza e il consumo degli pneumatici nei termini indicati in precedenza. Da tanto discende che l'Appellante ha omesso di allegare, prima che di provare, il nesso causale tra l'asserito inadempimento/fatto illecito ascritto al prestatore d'opera e l'asserito pregiudizio. Già solo per questo la domanda dell'appellante è infondata, mancando un elemento costitutivo del preteso diritto risarcitorio.
7.c Mancanza di prova di un danno risarcibile Sotto altro profilo, il Tribunale rileva altresì che la domanda risarcitoria è in ogni caso infondata perché manca anche prova del danno risarcibile. L'Appellante reitera in appello la richiesta di risarcimento per € 480,00, pari al costo approssimativo di quattro pneumatici, oltre al costo di montaggio, equilibratura e convergenze. Tuttavia, costituisce un fatto notorio che gli penumatici di un'autovettura si consumano anche con il normale e corretto utilizzo del veicolo e, dunque, raggiunto un certo livello di usura, devono essere sempre sostituiti. Dunque, vrebbe comunque dovuto acquistare quattro nuovi pneumatici della Pt_1 propria auto dopo un certo tempo di utilizzo. L'asserito inadempimento di VG ha al più determinato un'accelerazione del processo di usura. Dunque, il danno risarcibile non consiste nei costi per la sostituzione dei quattro pneumatici, spesa che l'Appellante avrebbe comunque dovuto sostenere in futuro anche in assenza dell'asserito inadempimento (o dell'asserita truffa) ma nell'ipotetico danno subìto dall'accelerazione del processo usura. Sul punto l'Appellante non ha allegato né provato alcunchè.
In conclusione, manca prova di tutti i fatti costitutivi del preteso diritto risarcitorio e le prove offerte da n primo grado e reiterate in appello sono del tutto irrilevanti Pt_1
pagina 9 di 11 a sostenere la prova dei detti fatti costitutivi onde correttamente sonno state rigettate dal primo Giudice.
8. Nel merito sul terzo motivo di appello: decisione Con il terzo motivo di appello l'Appellante ha censurato la sentenza impugnata nella parte Con in cui il Giudice di Pace non ha condannato al risarcimento del danno per violazione della buona fede processuale e per lite temeraria di cui all'art. 96 cpc, a seguito del rigetto dell'eccezione di nullità dell'atto di citazione per difetto dello ius postulandi in capo all'Attore. Il Tribunale ritiene che il motivo sia infondato e debba essere rigettato. Correttamente il Giudice di Pace non ha condannato il convenuto al risarcimento richiesto in quanto questi è risultato vittorioso nel giudizio di primo grado mentre l'art. 96 c.p.c. è applicabile unicamente alla parte che sia risultata integralmente soccombente all'esito del giudizio.
9. Nel merito sul primo motivo di appello: diritto e decisione Con il primo motivo di appello l'Appellante si è doluto che nel calcolo delle spese di lite il Giudice di Pace non ha tenuto conto del rigetto delle eccezioni del Convenuto di nullità dell'atto di citazione per decadenza dallo ius postulandi in capo all'Attore e di incompetenza per territorio. Il Tribunale osserva che la giurisprudenza di legittimità è consolidata nell'affermare: “Il rigetto delle eccezioni preliminari di rito o pregiudiziali di merito […] non dà luogo ad una "soccombenza reciproca" in senso tecnico, se la parte che le sollevò sia comunque risultata vittoriosa nel merito” (Cass. civ. sez. VI, 28/11/2019, n.31176 non massimata;
nello stesso senso anche Cass. civ. sez. III, 26/02/2014, n.4562; Corte appello Milano sez. II, 01/03/2023, n. 677). La nullità dell'atto di citazione per decadenza dallo ius postulandi e l'incompetenza per territorio sono questioni preliminari di rito sulle quali effettivamente il Convenuto è risultato soccombente nel giudizio di primo grado ma, essendo quest'ultimo risultato poi vittorioso nel merito, non si è verificata una soccombenza reciproca tra le parti nel primo giudizio. Dunque, correttamente il Giudice di Pace non ha tenuto conto di questa soccombenza nel calcolo delle spese di lite. In definitiva il motivo deve essere rigettato.
10. Conclusioni Conclusivamente i tre motivi di appello sono risultati tutti infondati, onde l'appello deve essere rigettato.
11. Spese del grado di appello Le spese del grado sono regolate dagli artt. 91 e ss cpc attualmente vigenti: in forza di tali disposizioni, la parte che all'esito della decisione è risultata soccombente deve rifondere le spese della parte vittoriosa, salva solo la soccombenza reciproca, la novità della questione trattata, il revirement della giurisprudenza su questioni decisive ovvero, come sancito dalla sentenza C. Cost. n. 77/2018, altre gravi ed eccezionali ragioni da esplicitarsi in motivazione. La ratio di tali disposizioni è che chi ha promosso un processo perso, o ha pagina 10 di 11 costretto altri a promuovere un processo per affermare il suo buon diritto, ne deve sopportare le conseguenze economiche, a prescindere dall'elemento soggettivo della colpa del soccombente o da profili sanzionatori, rispondendo il principio di causalità ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l'accertamento del suo buon diritto (o per l'accertamento dell'inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, di cui all'art. 24 Cost. (Cass. civ. sez. 3 n. 19456 del 15.07.2008; conf.: Cass. civ. sez. 3 n. 4074 del 20.02.2014). Nel caso di specie, l'appello si è concluso con la soccombenza integrale dell'Appellante, Con che deve, pertanto, essere condannato a rifondere le spese di lite di non emergendo ragioni per discostarsi dalla regola generale della causalità della lite. Quanto alla liquidazione delle spese di VG, applicato il d.m. 55 del 10.03.2014, come modificato, avuto riguardo al tenore delle memorie, all'impegno difensivo ed al valore della causa, compreso tra € 0,01 ed € 1.100,00, si reputano congrui i parametri medi delle fasi introduttiva, di studio e decisionale (nulla per la fase istruttoria, in quanto non svolta), per complessivi € 462,00 per compenso, oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, oltre IVA e CPA, se e come dovute in favore dell'avente diritto. In ragione del rigetto integrale dell'appello, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115 per dichiarare l'obbligo dell'appellante di versare all'Erario un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già dovuto per iscrivere a ruolo la presente impugnazione.
P. Q. M.
il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello, ogni diversa domanda, eccezione e difesa disattesa ovvero assorbita, così decide: rigetta in quanto infondato l'appello svolto da nei confronti di Parte_1 [...]
, avverso la sentenza n. 4040, Controparte_1 emessa dal Giudice di pace di Milano il 9.05.2022, pubblicata il 6.06.2022; letti gli artt. 91 e ss cpc, condanna a pagare a favore di Parte_1 Controparte_1
., a titolo di refusione integrale delle spese del grado di
[...] appello, la somma di € 462,00, oltre 15% per rimborso forfetario, oltre IVA e CPA, se e come dovuti in ragione del regime fiscale della parte Appellata;
infine, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di talché è obbligato a versare all'Erario un ulteriore importo a titolo di Parte_1 contributo unificato, pari a quello già dovuto per iscrivere a ruolo la presente impugnazione. Sentenza provvisoriamente esecutiva quanto alle statuizioni di condanna. Milano,18.03.2025 il Giudice dott.ssa Ilaria GENTILE pagina 11 di 11