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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/09/2025, n. 7010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7010 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 24893 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. NOTARI RAFFAELE PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. TRAVERSO SILVIA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE, condannare il al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore … delle seguenti somme: € 67.806,00 Danno biologico Parte_1 permanente 25% anni 58; € 25.921,00 I.T.P. (gg. 22 al 100%, gg. 120 al 75% , gg.120 al 50%, gg. 120 al 33%); € 4.170,25 spese mediche documentate e prodotte. Altresì € 77.000,00 per risarcimento conseguente alla perdita del posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. Il tutto per la complessiva somma di € 174.897.25 . Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, IN VIA SUBORDINATA, per quella diversa somma che il giudice riterrà giustamente risarcitoria… Vittoria di spese e competenze legali in favore dell' Avv. Raffaele Notari il quale si dichiara antistatario”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“a) nel merito … assolvere il convenuto dalle domande … in quanto infondate ...; b) nel merito, in subordine, … ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 1 Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato mediante PEC consegnata il 22/6/2022, l'attrice esponeva che:
• come era stato “verbalizzato dagli Agenti di Polizia di Stato intervenuti prontamente a bordo di una volante”, verso le ore 11.00 del giorno 13/11/2020, mentre a percorreva via CP_1
Vincenzo da Seregno, essa “inciampava su un residuo di tubo di ferro che fuoriusciva dal marciapiede ed era il moncone di un vecchio palo della segnaletica stradale sporgente dal piano di calpestio, così come da documentazione fotografica che si produce (All. sub 74-83)”;
• un'ambulanza l'aveva trasportata all'ospedale Niguarda, da cui era stata dimessa il 27.11.2020 con diagnosi di “trauma spalla, omero sinistro e trauma cranico con abrasione” con “frattura sovracondiloidea + condilo omerale sinistra per cui fu sottoposta ad intervento chirurgico”
• la consulente medico-legale di parte, dottoressa aveva stimato un danno biologico di 25 Per_1 punti percentuali, con invalidità temporanea parziale al 75% per 120 giorni, al 50% per 120 giorni e al 33% per 120 giorni;
• a norma degli aa. 16 e 28 della legge 2248/1865 e dell'a. 14 CDS, la verifica dell'integrità e della manutenzione del suolo pubblico, in particolare sui tratti di percorrenza pedonale, è posta a carico del convenuto il quale dunque con opportune segnalazioni avrebbe dovuto CP_1 almeno avvertire i pedoni della presenza di situazioni insidiose e di rischio nel tratto interessato dal sinistro;
• sussisteva pertanto responsabilità del ex a. 2051 cc o comunque ex a. 2043 cc;
CP_1
• a causa dell'infortunio, l'attrice (che aveva cinquantotto anni) era stata licenziata il 29/10/2021 per superamento del periodo di comporto e non aveva trovato un nuovo impiego, sicché aveva subito un danno patrimoniale di € 77.000,00, calcolato in base al reddito netto di € 10.500 percepito nel 2019 (giacché nel 2020, a causa della pandemia, all'attrice era stata applicata la CIG). L'attrice pertanto concludeva chiedendo in via principale la condanna del a pagare € Controparte_1
174.897,25 (di cui € 67.806,00 per danno biologico permanente del 25%; € 25.921,00 per ITP;
€ 4.170,25 per spese mediche e € € 77.000,00 per danno da perdita del posto di lavoro), con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata 26.1.2023 nella quale, “sment[endo] CP_1 fermamente e … contestan[do] le circostanze che parte attrice pone a base della propria domanda” e contestando anche le conseguenze dell'asserito fatto storico, osservava che:
• “parte attrice non indica con precisione la dinamica dell'accadimento limitandosi ad affermare che la stessa inciampava a causa del 'residuo di tubo di ferro che fuoriusciva dal marciapiede'” ;
• “dai rilievi fotografici prodotti non è possibile stabilire esattamente quali siano state le reali cause della caduta, in quanto emerge, in modo inequivocabile, che l'ampiezza del marciapiede consentiva un tranquillo camminamento senza alcuna insidia e/o trabocchetto”, tanto più che
“la caduta si sarebbe verificata alle ore 11,00 per cui in condizioni di ottima luce e visibilità
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 2 diurna”;
• la relazione della Polizia di Stato non poteva considerarsi decisiva, poiché gli agenti erano intervenuti alcuni minuti dopo e dunque non avevano assistito all'effettiva dinamica, essendosi limitati a trovare l'attrice per terra;
• non era stato indicato nessun testimone che avesse assistito alla caduta dell'attrice, posto che anche il marito dell'attrice ) era giunto sul posto successivamente, come Controparte_3 attestato dalla Polizia;
• dalla scarsa chiarezza dei fatti riferiti e dall'inesattezza della descrizione dei luoghi e delle circostanze, risultava che la responsabilità del fatto andava attribuita all'attrice in via esclusiva, per imprudenza e mancata diligenza, giacché l'attrice “camminava lungo un marciapiede di grandi dimensioni in un tratto di strada frequentato da molti utenti, senza prestare attenzione al piano di calpestio, andando addirittura a posizionare il piede a ridosso di un piccolo dissesto pur avendo un ampio spazio a disposizione”;
• inoltre, “il dislivello in questione, o meglio, il residuo di ferro” non poteva costituire un'insidia, perché il sinistro era evitabile e prevedibile colla normale diligenza, tenuto conto delle condizioni di luce e di larghezza del piano del marciapiede;
• quanto all'a. 2043 cc spettava all'attrice l'onere di fornire la rigorosa prova della sussistenza obiettiva di un pericolo coi caratteri dell'insidia e della non prevedibilità, mentre quanto all'a. 2051 cc in una sentenza del 2019 il tribunale di Monza aveva sottolineato che ove vi sia la possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere una situazione di possibile pericolo coll'ordinaria diligenza, sussiste allora il dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, sicché l'obbligo di mantenere in buono stato le strade cittadine da parte dell'Amministrazione comunale non può supplire alla mancata diligenza né all'imprudenza degli utenti della strada;
• del resto, quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto colle normali cautele, sotto il profilo dell'autoresponsabilità, tanto più rileva l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a interrompere il nesso eziologico ex a. 2051 cc, tanto più ove la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno;
• in via di subordine, sussisteva il concorso di colpa della danneggiata ex a. 1227 cc con conseguente diminuzione pro quota del risarcimento ascrivibile a responsabilità del CP_1
• il convenuto contestava anche la misura del risarcimento richiesto, anche in relazione al danno patrimoniale per licenziamento da superato comporto, mancando il nesso di causa tra ciò e l'evento in discorso, e sottolineando che l'attrice neppure aveva indicato quale fosse l'attività lavorativa svolta così impedendo la concreta valutazione della ridotta capacità specifica lavorativa (solo nella relazione di parte si legge che l'attrice, col titolo di ragioniera, lavorava come commessa, cioè un lavoro per cui non è richiesto un particolare sforzo del braccio, in particolare del gomito); ancora, risultava “strano” che l'attrice avesse raggiunto il comporto senza ricorrere “ad esempio, alla richiesta di aspettativa o la fruizione di ferie che avrebbero, di fatto, interrotto tale decorrenza” e del resto nel documento 87 non risultava indicato che la non era più in grado di svolgere la propria mansione lavorativa, ma veniva solo Pt_1 disposto il licenziamento per il superamento del periodo di comporto per soli cinque giorni di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 3 malattia in più rispetto al massimo consentito e previsto dal contratto, ossia centottantacinque giorni di malattia, come da certificati prodotti, anziché i centottanta consentiti;
• inoltre, “non è chiaro se la signora stia attualmente lavorando visto che non ha una Pt_1 invalidità che precluda lo svolgimento di attività lavorativa tour court”. La parte convenuta quindi concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 16.2.2023 venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc.
All'udienza del 29.9.2023 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, sicché il 10.11.2023 il giudice onorario interrogava formalmente l'attrice e il tribunale di Pavia il 18.1.2024 interrogava la testimone (non presente al fatto, che dunque rispondeva Testimone_1 solo sull'attività lavorativa dell'attrice).
All'udienza del 17.6.2024 veniva disposto rinvio per precisare le conclusioni sull'an.
All'esito di rinvio per impedimento del difensore dell'attrice, all'udienza del giorno 22/5/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Scaduti il 10.9.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Il doc. 71 (modulo di servizio della polizia relativo all'intervento del 13 novembre 2020 ore 11.03) è del seguente testuale tenore:
<< il capo scorta comunica che in data 13.11.2020 la suddetta volante interveniva nella suddetta via, dove erano presenti la Sig.ra Parte_2
La era riversa a terra dopo essersi inciampata su un pezzo di ferro, residuo Pt_1 di un vecchio palo della segnaletica stradale che fuoriusciva dal marciapiede. Pertanto gli operanti contattavano la sala operativa, la quale chiamava il 112 NUE per richiedere
.l'intervento di un'ambulanza, in quanto la donna aveva una piccola ferita sul naso dalla quale fuoriusciva del sangue e inoltre lamentava forti dolori al braccio sinistro. Poco dopo giungeva sul posto l'autolettiga Brescia Soccorso 35 quale, dopo aver prestato le prime cure, trasportava la donna all'ospedale Niguarda in codice verde. Si precisa che sul posto giungeva il marito della donna identificato per Parte_3
>>.
[...]
Nelle fotografie prodotte come documenti da 74 a 83 è raffigurato il luogo del sinistro. In particolare i dettagli qui riprodotti dalla prima foto e dalla nova bene evidenziano quali fossero posizione e caratteristiche -di dimensione e colore- del moncone in discorso e della zona circostante, nonché mostrano la presenza di strisce pedonali (non prossime, tuttavia, al punto in cui si trovava il moncone,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 4 pur non essendo chiaro se l'attrice intendesse effettivamente attraversare la ciclabile in quel punto):
Considerato che incombe sul danneggiato l'onere di provare (ex a. 2051 cc) il nesso causale tra la cosa e il danno, nonché considerate le specifiche contestazioni del convenuto, rilevato ancora che la polizia intervenne solo dopo che l'attrice era già caduta, tenuto conto altresì della mancanza di testimoni oculari del fatto e di sufficiente certezza circa le concrete modalità di accadimento, si dovrebbe dunque già per questo respingere la domanda, stante l'irresolubile incertezza a proposito di una circostanza che incide sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, come confermato dal costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 33129 del 18/12/2024; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Assorbente, comunque, è il fatto che nel caso di specie il moncone controverso (per le sue distinte caratteristiche di forma, colore e dimensione) era certamente ben visibile, come è facile verificare anche nella settima, ottava, nona e decima fotografia. Inoltre, quel moncone si trovava pressoché al margine del marciapiede, immediatamente prossimo alla pista ciclabile, peraltro non complanare e il cui attraversamento l'attrice avrebbe dovuto compiere avvalendosi delle strisce che, come già evidenziato, si trovavano però in altra direzione. Ne discende che l'inciampo va attribuito unicamente a mancanza della necessaria cautela e attenzione da parte dell'attrice, che pure si sarebbe potuta facilmente rendere conto di quell'ostacolo e dunque evitarlo senza difficoltà ove avesse esercitato la prudenza normalmente esigibile da un pedone.
D'altro canto, ancorché il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'a. 2051 cc prescinda da qualunque connotato di colpa, nondimeno, la natura della cosa rilevare sul piano della prova del caso fortuito. In particolare, in applicazione anche ufficiosa dell'a. 1227/1 cc la valutazione etiologica deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 5 espresso di cui all'a. 2 Costituzione, dal che discende che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile d'essere prevista e dunque superata dal danneggiato attraverso le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più allora si deve considerare rilevante l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, allorquando si debba escludere che quel comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 12663 del 9/5/2024; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2480 del 1/2/2018; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 11526 del 11/5/2017)
Nella vicenda in esame, la rilevanza assorbente dell'imprudenza della danneggiata si ricava dal fatto che il danno sarebbe derivato non già da un qualche dinamismo interno della cosa inerte, né dalla struttura né dal funzionamento interno di essa (cioè del moncone, del tutto stabile e facilmente visibile, anche per il fatto che era circondato da cemento o altro materiale comunque di colore chiaramente diverso da quello dell'asfalto del marciapiede, e quindi facilmente visibile ed evitabile) bensì da un intervento umano (la camminata dell'attrice proprio in quel punto, pur essendo percorribili ampi spazi all'intorno di esso), dovendosi sottolineare che l'inciampo non era perciò inevitabile (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
In conclusione, considerata l'efficienza causale assorbente della condotta dell'attrice, la domanda dev'essere interamente respinta.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite, tenuto conto del fatto che la presenza del moncone è conseguenza della mancata vigilanza, da parte del convenuto (indubbiamente responsabile dello stato del marciapiede), circa la corretta manutenzione del tratto di strada in questione, benché ciò non giustifichi l'imprudenza e la mancanza di cautela dei pedoni che vi transitano.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande dell'attrice ; Parte_1
(2) compensa interamente fra le parti le spese della presente lite fra l'attrice e il convenuto
. Controparte_1
Così deciso il giorno 20 settembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO DECIMA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice Roberto Pertile pronuncia questa
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n° 24893 / 2022 RG, promossa da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. NOTARI RAFFAELE PARTE ATTRICE
contro
:
(cod. fisc. ) Controparte_1 P.IVA_1 col procuratore domiciliatario avv. TRAVERSO SILVIA PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Parte attrice conferma le conclusioni dell'atto di citazione, cioè:
“IN VIA PRINCIPALE, condannare il al pagamento in favore Controparte_2 dell'attore … delle seguenti somme: € 67.806,00 Danno biologico Parte_1 permanente 25% anni 58; € 25.921,00 I.T.P. (gg. 22 al 100%, gg. 120 al 75% , gg.120 al 50%, gg. 120 al 33%); € 4.170,25 spese mediche documentate e prodotte. Altresì € 77.000,00 per risarcimento conseguente alla perdita del posto di lavoro per superamento del periodo di comporto. Il tutto per la complessiva somma di € 174.897.25 . Oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del sinistro al saldo, IN VIA SUBORDINATA, per quella diversa somma che il giudice riterrà giustamente risarcitoria… Vittoria di spese e competenze legali in favore dell' Avv. Raffaele Notari il quale si dichiara antistatario”
Parte convenuta conferma le conclusioni della comparsa di risposta, cioè:
“a) nel merito … assolvere il convenuto dalle domande … in quanto infondate ...; b) nel merito, in subordine, … ridurre l'importo del danno risarcibile secondo quanto risulterà equo e dovuto”
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 1 Lo svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato mediante PEC consegnata il 22/6/2022, l'attrice esponeva che:
• come era stato “verbalizzato dagli Agenti di Polizia di Stato intervenuti prontamente a bordo di una volante”, verso le ore 11.00 del giorno 13/11/2020, mentre a percorreva via CP_1
Vincenzo da Seregno, essa “inciampava su un residuo di tubo di ferro che fuoriusciva dal marciapiede ed era il moncone di un vecchio palo della segnaletica stradale sporgente dal piano di calpestio, così come da documentazione fotografica che si produce (All. sub 74-83)”;
• un'ambulanza l'aveva trasportata all'ospedale Niguarda, da cui era stata dimessa il 27.11.2020 con diagnosi di “trauma spalla, omero sinistro e trauma cranico con abrasione” con “frattura sovracondiloidea + condilo omerale sinistra per cui fu sottoposta ad intervento chirurgico”
• la consulente medico-legale di parte, dottoressa aveva stimato un danno biologico di 25 Per_1 punti percentuali, con invalidità temporanea parziale al 75% per 120 giorni, al 50% per 120 giorni e al 33% per 120 giorni;
• a norma degli aa. 16 e 28 della legge 2248/1865 e dell'a. 14 CDS, la verifica dell'integrità e della manutenzione del suolo pubblico, in particolare sui tratti di percorrenza pedonale, è posta a carico del convenuto il quale dunque con opportune segnalazioni avrebbe dovuto CP_1 almeno avvertire i pedoni della presenza di situazioni insidiose e di rischio nel tratto interessato dal sinistro;
• sussisteva pertanto responsabilità del ex a. 2051 cc o comunque ex a. 2043 cc;
CP_1
• a causa dell'infortunio, l'attrice (che aveva cinquantotto anni) era stata licenziata il 29/10/2021 per superamento del periodo di comporto e non aveva trovato un nuovo impiego, sicché aveva subito un danno patrimoniale di € 77.000,00, calcolato in base al reddito netto di € 10.500 percepito nel 2019 (giacché nel 2020, a causa della pandemia, all'attrice era stata applicata la CIG). L'attrice pertanto concludeva chiedendo in via principale la condanna del a pagare € Controparte_1
174.897,25 (di cui € 67.806,00 per danno biologico permanente del 25%; € 25.921,00 per ITP;
€ 4.170,25 per spese mediche e € € 77.000,00 per danno da perdita del posto di lavoro), con vittoria di spese da distrarre in favore del difensore antistatario.
Il convenuto si costituiva con comparsa depositata 26.1.2023 nella quale, “sment[endo] CP_1 fermamente e … contestan[do] le circostanze che parte attrice pone a base della propria domanda” e contestando anche le conseguenze dell'asserito fatto storico, osservava che:
• “parte attrice non indica con precisione la dinamica dell'accadimento limitandosi ad affermare che la stessa inciampava a causa del 'residuo di tubo di ferro che fuoriusciva dal marciapiede'” ;
• “dai rilievi fotografici prodotti non è possibile stabilire esattamente quali siano state le reali cause della caduta, in quanto emerge, in modo inequivocabile, che l'ampiezza del marciapiede consentiva un tranquillo camminamento senza alcuna insidia e/o trabocchetto”, tanto più che
“la caduta si sarebbe verificata alle ore 11,00 per cui in condizioni di ottima luce e visibilità
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 2 diurna”;
• la relazione della Polizia di Stato non poteva considerarsi decisiva, poiché gli agenti erano intervenuti alcuni minuti dopo e dunque non avevano assistito all'effettiva dinamica, essendosi limitati a trovare l'attrice per terra;
• non era stato indicato nessun testimone che avesse assistito alla caduta dell'attrice, posto che anche il marito dell'attrice ) era giunto sul posto successivamente, come Controparte_3 attestato dalla Polizia;
• dalla scarsa chiarezza dei fatti riferiti e dall'inesattezza della descrizione dei luoghi e delle circostanze, risultava che la responsabilità del fatto andava attribuita all'attrice in via esclusiva, per imprudenza e mancata diligenza, giacché l'attrice “camminava lungo un marciapiede di grandi dimensioni in un tratto di strada frequentato da molti utenti, senza prestare attenzione al piano di calpestio, andando addirittura a posizionare il piede a ridosso di un piccolo dissesto pur avendo un ampio spazio a disposizione”;
• inoltre, “il dislivello in questione, o meglio, il residuo di ferro” non poteva costituire un'insidia, perché il sinistro era evitabile e prevedibile colla normale diligenza, tenuto conto delle condizioni di luce e di larghezza del piano del marciapiede;
• quanto all'a. 2043 cc spettava all'attrice l'onere di fornire la rigorosa prova della sussistenza obiettiva di un pericolo coi caratteri dell'insidia e della non prevedibilità, mentre quanto all'a. 2051 cc in una sentenza del 2019 il tribunale di Monza aveva sottolineato che ove vi sia la possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere una situazione di possibile pericolo coll'ordinaria diligenza, sussiste allora il dovere di cautela da parte del soggetto che entra in contatto con la cosa, sicché l'obbligo di mantenere in buono stato le strade cittadine da parte dell'Amministrazione comunale non può supplire alla mancata diligenza né all'imprudenza degli utenti della strada;
• del resto, quanto più il pericolo è suscettibile di essere previsto colle normali cautele, sotto il profilo dell'autoresponsabilità, tanto più rileva l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato, fino a interrompere il nesso eziologico ex a. 2051 cc, tanto più ove la res abbia avuto un ruolo del tutto inerte e passivo nella causazione del danno;
• in via di subordine, sussisteva il concorso di colpa della danneggiata ex a. 1227 cc con conseguente diminuzione pro quota del risarcimento ascrivibile a responsabilità del CP_1
• il convenuto contestava anche la misura del risarcimento richiesto, anche in relazione al danno patrimoniale per licenziamento da superato comporto, mancando il nesso di causa tra ciò e l'evento in discorso, e sottolineando che l'attrice neppure aveva indicato quale fosse l'attività lavorativa svolta così impedendo la concreta valutazione della ridotta capacità specifica lavorativa (solo nella relazione di parte si legge che l'attrice, col titolo di ragioniera, lavorava come commessa, cioè un lavoro per cui non è richiesto un particolare sforzo del braccio, in particolare del gomito); ancora, risultava “strano” che l'attrice avesse raggiunto il comporto senza ricorrere “ad esempio, alla richiesta di aspettativa o la fruizione di ferie che avrebbero, di fatto, interrotto tale decorrenza” e del resto nel documento 87 non risultava indicato che la non era più in grado di svolgere la propria mansione lavorativa, ma veniva solo Pt_1 disposto il licenziamento per il superamento del periodo di comporto per soli cinque giorni di
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 3 malattia in più rispetto al massimo consentito e previsto dal contratto, ossia centottantacinque giorni di malattia, come da certificati prodotti, anziché i centottanta consentiti;
• inoltre, “non è chiaro se la signora stia attualmente lavorando visto che non ha una Pt_1 invalidità che precluda lo svolgimento di attività lavorativa tour court”. La parte convenuta quindi concludeva chiedendo in via principale il rigetto della domanda.
All'udienza di prima comparizione tenuta il 16.2.2023 venivano assegnati i termini ex a. 183/6 cpc.
All'udienza del 29.9.2023 venivano ammesse alcune delle prove dedotte dalle parti, sicché il 10.11.2023 il giudice onorario interrogava formalmente l'attrice e il tribunale di Pavia il 18.1.2024 interrogava la testimone (non presente al fatto, che dunque rispondeva Testimone_1 solo sull'attività lavorativa dell'attrice).
All'udienza del 17.6.2024 veniva disposto rinvio per precisare le conclusioni sull'an.
All'esito di rinvio per impedimento del difensore dell'attrice, all'udienza del giorno 22/5/2025 le parti rassegnavano le conclusioni in epigrafe trascritte.
Scaduti il 10.9.2025 i termini per le conclusionali e le repliche, il giudice pronuncia questa sentenza.
I motivi della decisione
Il doc. 71 (modulo di servizio della polizia relativo all'intervento del 13 novembre 2020 ore 11.03) è del seguente testuale tenore:
<< il capo scorta comunica che in data 13.11.2020 la suddetta volante interveniva nella suddetta via, dove erano presenti la Sig.ra Parte_2
La era riversa a terra dopo essersi inciampata su un pezzo di ferro, residuo Pt_1 di un vecchio palo della segnaletica stradale che fuoriusciva dal marciapiede. Pertanto gli operanti contattavano la sala operativa, la quale chiamava il 112 NUE per richiedere
.l'intervento di un'ambulanza, in quanto la donna aveva una piccola ferita sul naso dalla quale fuoriusciva del sangue e inoltre lamentava forti dolori al braccio sinistro. Poco dopo giungeva sul posto l'autolettiga Brescia Soccorso 35 quale, dopo aver prestato le prime cure, trasportava la donna all'ospedale Niguarda in codice verde. Si precisa che sul posto giungeva il marito della donna identificato per Parte_3
>>.
[...]
Nelle fotografie prodotte come documenti da 74 a 83 è raffigurato il luogo del sinistro. In particolare i dettagli qui riprodotti dalla prima foto e dalla nova bene evidenziano quali fossero posizione e caratteristiche -di dimensione e colore- del moncone in discorso e della zona circostante, nonché mostrano la presenza di strisce pedonali (non prossime, tuttavia, al punto in cui si trovava il moncone,
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 4 pur non essendo chiaro se l'attrice intendesse effettivamente attraversare la ciclabile in quel punto):
Considerato che incombe sul danneggiato l'onere di provare (ex a. 2051 cc) il nesso causale tra la cosa e il danno, nonché considerate le specifiche contestazioni del convenuto, rilevato ancora che la polizia intervenne solo dopo che l'attrice era già caduta, tenuto conto altresì della mancanza di testimoni oculari del fatto e di sufficiente certezza circa le concrete modalità di accadimento, si dovrebbe dunque già per questo respingere la domanda, stante l'irresolubile incertezza a proposito di una circostanza che incide sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso, come confermato dal costante orientamento del giudice di legittimità (Cass. Sez. 3, ordinanza n. 33129 del 18/12/2024; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 12760 del 09/05/2024).
Assorbente, comunque, è il fatto che nel caso di specie il moncone controverso (per le sue distinte caratteristiche di forma, colore e dimensione) era certamente ben visibile, come è facile verificare anche nella settima, ottava, nona e decima fotografia. Inoltre, quel moncone si trovava pressoché al margine del marciapiede, immediatamente prossimo alla pista ciclabile, peraltro non complanare e il cui attraversamento l'attrice avrebbe dovuto compiere avvalendosi delle strisce che, come già evidenziato, si trovavano però in altra direzione. Ne discende che l'inciampo va attribuito unicamente a mancanza della necessaria cautela e attenzione da parte dell'attrice, che pure si sarebbe potuta facilmente rendere conto di quell'ostacolo e dunque evitarlo senza difficoltà ove avesse esercitato la prudenza normalmente esigibile da un pedone.
D'altro canto, ancorché il criterio di imputazione della responsabilità previsto dall'a. 2051 cc prescinda da qualunque connotato di colpa, nondimeno, la natura della cosa rilevare sul piano della prova del caso fortuito. In particolare, in applicazione anche ufficiosa dell'a. 1227/1 cc la valutazione etiologica deve tenere conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 5 espresso di cui all'a. 2 Costituzione, dal che discende che quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile d'essere prevista e dunque superata dal danneggiato attraverso le cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più allora si deve considerare rilevante l'efficienza causale del comportamento imprudente del danneggiato nel dinamismo causale del danno, fino a interrompere il nesso eziologico tra il fatto e l'evento dannoso, allorquando si debba escludere che quel comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 34886 del 17/11/2021; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 12663 del 9/5/2024; Cass. Sez. 3, ordinanza n. 2480 del 1/2/2018; Cass. Sez. 6, ordinanza n. 11526 del 11/5/2017)
Nella vicenda in esame, la rilevanza assorbente dell'imprudenza della danneggiata si ricava dal fatto che il danno sarebbe derivato non già da un qualche dinamismo interno della cosa inerte, né dalla struttura né dal funzionamento interno di essa (cioè del moncone, del tutto stabile e facilmente visibile, anche per il fatto che era circondato da cemento o altro materiale comunque di colore chiaramente diverso da quello dell'asfalto del marciapiede, e quindi facilmente visibile ed evitabile) bensì da un intervento umano (la camminata dell'attrice proprio in quel punto, pur essendo percorribili ampi spazi all'intorno di esso), dovendosi sottolineare che l'inciampo non era perciò inevitabile (Cass. Sez. 6, ordinanza n. 21212 del 20/10/2015).
In conclusione, considerata l'efficienza causale assorbente della condotta dell'attrice, la domanda dev'essere interamente respinta.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite, tenuto conto del fatto che la presenza del moncone è conseguenza della mancata vigilanza, da parte del convenuto (indubbiamente responsabile dello stato del marciapiede), circa la corretta manutenzione del tratto di strada in questione, benché ciò non giustifichi l'imprudenza e la mancanza di cautela dei pedoni che vi transitano.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide: (1) respinge le domande dell'attrice ; Parte_1
(2) compensa interamente fra le parti le spese della presente lite fra l'attrice e il convenuto
. Controparte_1
Così deciso il giorno 20 settembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il giudice Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. RG 24893 / 2022 - pag. 6