Sentenza 12 maggio 2021
Ordinanza cautelare 22 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, ordinanza cautelare 22/12/2021, n. 6755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6755 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2021
N. 09622/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9622 del 2021, proposto da
IM ST, TA HI, IN NS, AN EL MU, IR Di O', IA IA Di LO, CA FR, AS FR, GA CI, GI IA CI, IA EN, DA ME, SA TR, MA US, AN CC, NA TE, LV OM, EA HI, rappresentati e difesi dall'avvocato Guido Marone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Antonio Salandra, 18;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, Ufficio Scolastico Regionale Marche, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Ufficio Scolastico Regionale Liguria, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Piemonte, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, Ufficio Scolastico Regionale Umbria, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ufficio Scolastico Regionale per L'Abruzzo, non costituito in giudizio;
nei confronti
RA SS De RI, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 05680/2021, resa tra le parti, concernente PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE: A) delle graduatorie definitive approvate dalle Amministrazioni resistenti con riferimento alla procedura straordinaria di reclutamento del personale docente, bandita con d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), in relazione alle classi concorsuali per le quali i ricorrenti hanno partecipato, laddove non figurano i loro nominativi perché risultati inidonei, e in particolare delle graduatorie indicate nell'epigrafe del ricorso; B) degli elenchi degli idonei alla prova scritta prevista dall'art. 13 della lex specialis, così come modificato dal d.D.G. 8 luglio 2020 n. 783, pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali in relazione alle classi concorsuali per le quali hanno partecipato i ricorrenti, nella parte in cui essi non sono inseriti siccome risultati inidonei, e in particolare degli esiti indicati nell'epigrafe del ricorso;C) degli atti e dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, recanti la predisposizione e la correzione delle prove scritte sostenute dai ricorrenti;
D) del d.D.G. 23 aprile 2020 n. 510 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 34 del 28 aprile 2020), nonché del d.D.G. 8 luglio 2020 n. 783 (pubblicato sulla GURI, IV Serie speciale “Concorsi ed esami” n. 53 del 10 luglio 2020), con i quali veniva bandita la procedura straordinaria per l'immissione in ruolo del personale docente ai sensi dell'art. 1 del d.l. 29 ottobre 2019 n. 126 (conv. dalla L. 20 dicembre 2019 n. 159), nella parte in cui prevede una prova scritta selettiva da intendersi superata con il conseguimento del punteggio minimo pari a 56/80 (art. 13), nonché nella parte in cui prevede la formazione di una graduatoria di vincitori e/o idonei all'assunzione (art. 15); E) di qualsiasi altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo dei diritti e degli interessi dei ricorrenti;
PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA DEL DIRITTO dei ricorrenti, siccome muniti di anzianità di servizio pre-ruolo almeno triennale, maturata mediante incarichi di supplenza conferiti dall'Amministrazione scolastica statale, a poter partecipare ad una procedura di reclutamento idoneativa riservata al personale precario nel rispetto dei principi comunitari dettati dalla direttiva 1999/70/Ce, come elaborati dalla costante giurisprudenza comunitaria;
PER LA CONDANNA DELLE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, ANCHE AI SENSI DELL'ART. 30 COD. PROC. AMM., ad inserire i ricorrenti nelle graduatorie de quibus, con il punteggio spettante in base agli esiti della prova ed ai titoli dichiarati, ancorché il giudizio ottenuto sia inferiore a 56/80, con conseguente trasformazione della medesima graduatoria dei vincitori e/o idonei in elenco graduato e finalizzato all'assunzione.
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Friuli Venezia Giulia e di Ufficio Scolastico Regionale Puglia e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna e di Ufficio Scolastico Regionale Marche e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto e di Ufficio Scolastico Regionale Liguria e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Piemonte e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata e di Ufficio Scolastico Regionale Umbria e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento/reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 il Cons. EA Pannone e uditi per le parti gli avvocati Riccardo Zenone per delega dell'avv. Guido Marone e dello Stato Giovanni Greco;
Considerato che il ricorso non appare assistito da adeguato fumus boni iuris;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l'appello (ricorso numero: 9622/2021).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
EA Pannone, Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti, Consigliere
Stefano Toschei, Consigliere
AN De CA, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EA Pannone | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO