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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/05/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA
SEZIONE UNICA CIVILE
Composto dai signori magistrati: dott. Gabriella Canto - Presidente relatore dott. Marcello Testaquatra - Giudice dott. Calogero Cammarata - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2053/2024 R.G.V.G., avente per oggetto: scioglimento del matrimonio, promossa congiuntamente da
[...]
nato a [...], il [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Pierfranco Puccio
E DA
nata a [...], il [...], rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Agata Maria Maira.
Conclusioni delle parti: entrambe hanno insistito per l'accoglimento della domanda congiunta.
Il P.M. nulla ha osservato
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19 dicembre 2024 e hanno Parte_1 Parte_2 esposto:
- che, in data 18.10.2020, hanno contratto matrimonio a Riesi, trascritto nel registro degli atti dello Stato Civile del suddetto Comune dell'anno 2020, parte I, n.5;
- che dal matrimonio sono nati due figli, il 13/07/2013 e il 27/07/2015; Per_1 Per_2 - che, essendo venuta meno l'affectio maritalis, la ha promosso giudizio Pt_2 di separazione personale dei coniugi, poi trasformato in consensuale, avendo le parti raggiunto un accordo sulle relative condizioni;
-che tale giudizio è stato definito con decreto di omologa del 30.06.2023.
Alla luce di quanto sopra e sul rilievo in ordine al decorso del termine di legge,
i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio
(rectius scioglimento del matrimonio), alle condizioni di cui al ricorso, uguali a quelle stabilite in sede di separazione. Con esse le parti hanno previsto quanto segue: affidamento esclusivo delle due figlie minori alla madre;
assegnazione a quest'ultima della casa familiare, per abitarvi con le figlie;
facoltà di visita del padre nei confronti delle figlie in regime protetto, oltre alla possibilità per lo stesso di avere con le minori contatti telefonici; obbligo del di versare alla un assegno mensile di Pt_1 Pt_2 mantenimento in favore delle figlie, pari a complessivi euro 300,00, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie al cinquanta per cento.
Avendo le parti dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare, l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito di note scritte.
Depositate le suddette note, con ordinanza del 14 febbraio 2025 il tribunale, in considerazione della personalità del marito ricavabile dagli atti ed in ragione della quale era stato previsto, già in sede di separazione, l'affidamento esclusivo alla madre delle due figlie minori, ha chiesto alle parti la integrazione dell'accordo, con specificazione delle modalità di visita del padre nei confronti delle figlie, al contempo invitando i
Servizi Sociali di riferire sull'attività compiuta e sull'esito degli incontri tra i predetti.
Con relazione depositata il 29 aprile 2025, il personale dei Servizi Sociali del
Comune di Riesi ha riferito su quanto richiesto.
Successivamente (il 6 ed il 12 maggio 2025), le parti hanno depositato le note scritte in vista dell'udienza del 13 maggio 2025, con cui hanno insistito in domanda.
Con le suddette note, inoltre, la difesa della ha evidenziato l'esito negativo Pt_2 degli incontri tra il padre e le figlie.
Il PM nulla ha osservato.
Ritiene il tribunale che la domanda congiunta non possa essere accolta, in quanto le condizioni pattuite tra le parti non sono rispondenti al preminente interesse delle figlie minori. Preliminarmente, va evidenziato che, come posto in luce con l'ordinanza del 14 febbraio
2025, è stato sottoposto a procedimento penale per il reato di cui agli artt. 61, Parte_1
n. 11, 582 e 585, primo comma, in relazione all'art. 577, primo comma, c.p., commesso in danno di e definito con sentenza di applicazione della pena di anno uno e Parte_2 mesi quattro di reclusione, ai sensi dell'art. 444 c.p.p.
Nella relazione redatta su incarico di questo collegio il personale specializzato dei servizi sociali del Comune di Riesi ha posto in evidenza le criticità nei rapporti tra il padre e le due figlie - una delle quali soltanto, la minore, recatasi agli incontri, avendo la maggiore rifiutato dopo il primo, adducendo ragioni inconsistenti (perché fuma, perché le chiede sempre se beve la coca-cola), ovvero connesse alla condotta del genitore nei confronti della madre
(sarebbe stato cattivo con la madre) - ma anche le problematiche manifestate da entrambe, la prima in ambito scolastico, non essendo bene integrata nel relativo contesto e, soprattutto, la piccola, affetta da una forma di disabilità psico motoria. Rispetto alla minore, comunque, è stato riferito dell'andamento positivo degli incontri e della interazione tra la figlia ed il padre, con conseguente proposta di modificare il regime di visita adottato, consentendo anche incontri liberi per alcune ore. Riguardo alla figlia più grande, invece, si è posto in luce il fatto che al termine del primo incontro con il padre, inopportunamente, la madre e la nonna paterna hanno litigato alla presenza della predetta;
si sono anche evidenziati la scarsa collaborazione offerta dalla al fine di favorire gli incontri tra la figlia maggiore ed il padre, ma anche il suo Pt_2 immotivato rifiuto alla prosecuzione degli incontri educativi domiciliari avviati, nonostante i risultati positivi raggiunti.
Quanto sopra illustrato rende evidente che le condizioni pattuite riguardo all'affidamento delle figlie minori ed al regime di visita del padre, confermative di quelle disposte in sede di separazione, non sono rispondenti all'interesse delle predette, che non vengono poste in condizione di recuperare il rapporto con il genitore, che appare fondamentale per un sereno ed armonico sviluppo della loro personalità.
Pertanto, la domanda, allo stato, deve essere rigettata.
Nessuna statuizione sulle spese, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, rigetta allo stato la domanda.
Nulla sulle spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 maggio 2025.
IL PRESIDENTE est. dott. Gabriella Canto