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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/02/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, termine ultimo del 17 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3580/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Parte_1
Savignano ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Francesco Guarini n. 77, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale, legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'Avv. Marcello Abbondandolo, dall'Avv. Mariagiusy Guarente, dall'Avv. Marco Mariano e dall'Avv. Elisa Iannaccone, e con questi elett.te domicilia in Avellino, alla via degli Imbimbi n. 10/12, giusta mandato come in atti;
in persona del legale rapp.te Presidente p.t., rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'Avv. Erminia Addivinola e con questa elett.te domicilia in Avellino,
c/o Co.Re.Co., giusta mandato come in atti;
Controparte_3 [...]
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e Controparte_4 difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, dall'Avv. Nicola di Ronza e dall'Avv.
Gianluca Tellone e con questi elett.te domicilia in Avellino, alla via Roma n.
17, giusta mandato come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la ricorrente, premessa la propria vicenda lavorativa presso l'U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi (oggi Asl di Avellino) con rapporto di gettonato per il periodo dallo 04 aprile 1981 al 5 agosto 1985 e con la qualifica di dirigente biologo presso il laboratorio di analisi, conviene in giudizio le
1 resistenti proponendo una serie di domande: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi per non aver versato la quota contributiva dovuta ai fini previdenziali, a proprio carico, pari ad €#6.728,58# e, per l'effetto, condannare l'Asl di Avellino e la ciascuno per quanto di propria competenza e comunque Controparte_2
CP_ tutti in solido per l'intero, al relativo versamento a favore dell' somma da maggiorare con gli accessori di legge;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi anche per non aver versato la quota contributiva, ai fini previdenziali, a carico dei lavoratori, pari ad €#2.597,05# e, per l'effetto, condannare l'Asl di Avellino e la ciascuno per quanto di propria competenza e comunque Controparte_2
CP_ tutti in solido per l'intero, al relativo versamento a favore di somma da maggiorare degli accessori di legge;
3) accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell' ngelo dei Lombardi per non aver versato le Parte_2 somme quali quote per T.F.S. e/o T.F.R. e, per l'effetto, condannare l'Asl di
Avellino e la ciascuno per quanto di propria competenza e Controparte_2
CP_ comunque tutti in solido per l'intero, al relativo versamento in favore dell' somma da maggiorare degli accessori di legge;
4) in subordine, qualora dovesse essere accertata e dichiarata la prescrizione dei contributi omessi a carico della dei Lombardi, condannare l'Asl di Parte_3
Avellino e la ciascuno per quanto di propria competenza e Controparte_2 comunque tutti in solido per l'intero, alla costituzione a favore della ricorrente CP_ della rendita vitalizia presso l' ex legge n. 1338/1962, art. 13; 5) se del caso, accertare, dichiarare e riconoscere, in via subordinata/incidentale alle domande di cui sopra, il rapporto di lavoro subordinato svolto dalla ricorrente a favore della soppressa U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi dallo 04 aprile
1981 allo 05 agosto 1985 e per l'effetto accogliere le richieste già avanzate;
6) in conseguenza dell'accoglimento delle domande e in applicazione del CP_ principio dell'automaticità contributiva condannare l' a corrispondere il
Tfr e/o Tfs, nonché a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e, per l'effetto, al ricalcolo/ rideterminazione del nuovo Tfr/Tfs ed al pagamento della differenza tra quanto spettante e quanto già corrisposto.
2 CP_ Le resistenti si sono costituite;
ha spiegato domanda riconvenzionale: in caso di accoglimento totale o parziale della domanda della ricorrente intesa alla CP_ regolarizzazione contributiva/previdenziale presso l' accertare il corrispondente debito per contributi e accessori, nei limiti della prescrizione, e condannare Asl Avellino e ciascuno per quanto di propria Controparte_2
CP_ competenza o in solido fra loro per l'intero, al pagamento a favore dell' dei contributi dovuti;
in caso di accoglimento totale o parziale della domanda avente ad oggetto il Tfr/Tfs, accertare il corrispondente debito nei confronti CP_ dell' per le quote di Tfr/Tfs non versate e, per l'effetto, condannare l'Asl di
Avellino e ciascuno per quanto di propria competenza o in Controparte_2
CP_ solido fra loro per l'intero, al pagamento a favore dell' delle somme consequenziali dovute per legge oltre accessori.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dall'Asl di
Avellino, perché per effetto degli artt. 6 della legge n. 724/1994 e art. 2, comma 14, della Legge n. 549/1995 alla Controparte_5
è subentrata la Controparte_2
"A norma della L. n. 724 del 1994, art. 6, (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle costituite che, in veste di Pt_4
commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione;
ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla subentrante, bensì alla Pt_4
(la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la Parte_5
fase liquidatoria), ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare" (Cass. n. 7529 del 12/04/2005; in termini: Cass. n.1532 del 26.1.10; n.7802 del 31.3.10, Cass.,
III sez. civile, n. 5637/2014).
Per il resto, il Tribunale osserva quanto segue.
3 Con Sentenza n. 29/2011 del Tribunale di Avellino, confermata nella sostanza da Corte di Appello di Napoli con Sentenza n. 139/2021, il rapporto di lavoro che dallo 04 aprile 1981 fino allo 05 agosto 1985 la ricorrente aveva svolto presso U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi è stato qualificato come rapporto di lavoro di natura subordinato. La è stata Parte_6
condannata al pagamento delle contribuzioni indicate nella Sentenza di
CP_ secondo grado a favore di
Ai procedimenti ha preso parte, in forza di intervento volontario, anche
[...]
per cui quella pronuncia, pacificamente definitiva, fa stato Parte_1
anche nei suoi confronti.
Le domande proposte nel presente giudizio perché sia riconosciuta la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dallo 04 aprile 1981 allo 05 agosto 1985 è quindi inammissibile, perché la questione è già coperta da giudicato tra le parti.
Analogamente, inammissibili sono anche le domande finalizzate alla condanna al pagamento di contribuzione: la è stata già Parte_6
CP_ condannata al pagamento della contribuzione a favore di per effetto della
Sentenza n. 29/2011 del Tribunale di Avellino.
La ricorrente ha chiesto, ancora, sussistendone i presupposti, la costituzione di una rendita vitalizia a carico dell'Istituto previdenziale.
Ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, comma 1: Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'
[...]
di costituire, nei casi previsti dal successivo Controparte_6
quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La domanda può provenire anche dal lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, quando quello non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
4 Nel caso di specie, fermo che il datore di lavoro è stato condannato al pagamento dei contributi, la rendita non può essere costituita a favore della lavoratrice perché questa nemmeno allega l'impossibilità di ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita.
In ogni caso, il rapporto di lavoro tra le parti (ricorrente ed USL Parte_7
dei Lombardi) non si è giammai trasformato in formale rapporto di lavoro subordinato, essendo tale effetto precluso dalla natura pubblicistica del datore.
Tanto, a prescindere dal fatto che in concreto quel rapporto si sia atteggiato nei termini propri della subordinazione, come già accertato dalle pronunce indicate.
La domanda finalizzata ad ottenere il pagamento del TFR o del TFS può essere valorizzata unicamente come condanna del datore di lavoro pubblico al pagamento di quanto non corrisposto a seguito della dissimulazione, dietro lo schermo dello schema utilizzato, del rapporto di lavoro subordinato.
Tale credito si è prescritto, in mancanza di atti interruttivi precedenti alla proposizione della domanda con il presente giudizio.
I motivi esposti comportano anche il rigetto anche della domanda
CP_ riconvenzionale di va condannata al pagamento delle spese di lite a Parte_1
favore delle parti resistenti, spese che ai sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865# (milleottocentosessantacinque) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili. CP_
soccombente quanto alla domanda riconvenzionale, va condannata al pagamento a favore di e di delle spese di lite Controparte_2 CP_1 derivanti da questa domanda, e che si liquidano nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3580/2022
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Asl Parte_1
CP_ Avellino, e ogni contraria istanza deduzione ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Asl Avellino;
5 2) Dichiara inammissibile le domande di cui ai nn. 1), 2) e 5) del ricorso introduttivo;
3) Rigetta nel resto il ricorso introduttivo;
CP_ 4) Rigetta le domande riconvenzionali proposte da
CP_ 4) Condanna al pagamento a favore di Asl Parte_1
Avellino e delle spese di lite, che liquida nella somma di Controparte_2
€#1.865# (milleottocentosessantacinque) ciascuno, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili;
CP_ 5) Condanna al pagamento a favore di Asl Avellino e Controparte_2 delle spese di lite che liquida nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 18 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott. Ciro Luce, in funzione del giudice del lavoro, procedendo nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c, termine ultimo del 17 gennaio 2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al nr. 3580/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv.to Roberto Parte_1
Savignano ed elett.te domiciliato in Avellino, alla via Francesco Guarini n. 77, giusta mandato come in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Direttore Generale, legale rapp.te p.t., rapp.ta e Controparte_1 difesa dall'Avv. Marcello Abbondandolo, dall'Avv. Mariagiusy Guarente, dall'Avv. Marco Mariano e dall'Avv. Elisa Iannaccone, e con questi elett.te domicilia in Avellino, alla via degli Imbimbi n. 10/12, giusta mandato come in atti;
in persona del legale rapp.te Presidente p.t., rapp.ta e Controparte_2 difesa dall'Avv. Erminia Addivinola e con questa elett.te domicilia in Avellino,
c/o Co.Re.Co., giusta mandato come in atti;
Controparte_3 [...]
in persona del legale rapp.te p.t, rapp.to e Controparte_4 difeso dall'Avv. Giovanna Sereno, dall'Avv. Nicola di Ronza e dall'Avv.
Gianluca Tellone e con questi elett.te domicilia in Avellino, alla via Roma n.
17, giusta mandato come in atti;
RESISTENTI
Conclusioni delle parti: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in atti la ricorrente, premessa la propria vicenda lavorativa presso l'U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi (oggi Asl di Avellino) con rapporto di gettonato per il periodo dallo 04 aprile 1981 al 5 agosto 1985 e con la qualifica di dirigente biologo presso il laboratorio di analisi, conviene in giudizio le
1 resistenti proponendo una serie di domande: 1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi per non aver versato la quota contributiva dovuta ai fini previdenziali, a proprio carico, pari ad €#6.728,58# e, per l'effetto, condannare l'Asl di Avellino e la ciascuno per quanto di propria competenza e comunque Controparte_2
CP_ tutti in solido per l'intero, al relativo versamento a favore dell' somma da maggiorare con gli accessori di legge;
2) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale dell'U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi anche per non aver versato la quota contributiva, ai fini previdenziali, a carico dei lavoratori, pari ad €#2.597,05# e, per l'effetto, condannare l'Asl di Avellino e la ciascuno per quanto di propria competenza e comunque Controparte_2
CP_ tutti in solido per l'intero, al relativo versamento a favore di somma da maggiorare degli accessori di legge;
3) accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale dell' ngelo dei Lombardi per non aver versato le Parte_2 somme quali quote per T.F.S. e/o T.F.R. e, per l'effetto, condannare l'Asl di
Avellino e la ciascuno per quanto di propria competenza e Controparte_2
CP_ comunque tutti in solido per l'intero, al relativo versamento in favore dell' somma da maggiorare degli accessori di legge;
4) in subordine, qualora dovesse essere accertata e dichiarata la prescrizione dei contributi omessi a carico della dei Lombardi, condannare l'Asl di Parte_3
Avellino e la ciascuno per quanto di propria competenza e Controparte_2 comunque tutti in solido per l'intero, alla costituzione a favore della ricorrente CP_ della rendita vitalizia presso l' ex legge n. 1338/1962, art. 13; 5) se del caso, accertare, dichiarare e riconoscere, in via subordinata/incidentale alle domande di cui sopra, il rapporto di lavoro subordinato svolto dalla ricorrente a favore della soppressa U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi dallo 04 aprile
1981 allo 05 agosto 1985 e per l'effetto accogliere le richieste già avanzate;
6) in conseguenza dell'accoglimento delle domande e in applicazione del CP_ principio dell'automaticità contributiva condannare l' a corrispondere il
Tfr e/o Tfs, nonché a provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e, per l'effetto, al ricalcolo/ rideterminazione del nuovo Tfr/Tfs ed al pagamento della differenza tra quanto spettante e quanto già corrisposto.
2 CP_ Le resistenti si sono costituite;
ha spiegato domanda riconvenzionale: in caso di accoglimento totale o parziale della domanda della ricorrente intesa alla CP_ regolarizzazione contributiva/previdenziale presso l' accertare il corrispondente debito per contributi e accessori, nei limiti della prescrizione, e condannare Asl Avellino e ciascuno per quanto di propria Controparte_2
CP_ competenza o in solido fra loro per l'intero, al pagamento a favore dell' dei contributi dovuti;
in caso di accoglimento totale o parziale della domanda avente ad oggetto il Tfr/Tfs, accertare il corrispondente debito nei confronti CP_ dell' per le quote di Tfr/Tfs non versate e, per l'effetto, condannare l'Asl di
Avellino e ciascuno per quanto di propria competenza o in Controparte_2
CP_ solido fra loro per l'intero, al pagamento a favore dell' delle somme consequenziali dovute per legge oltre accessori.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva dall'Asl di
Avellino, perché per effetto degli artt. 6 della legge n. 724/1994 e art. 2, comma 14, della Legge n. 549/1995 alla Controparte_5
è subentrata la Controparte_2
"A norma della L. n. 724 del 1994, art. 6, (prevedente che in nessun caso le regioni possono far gravare sulle costituite aziende unità sanitarie locali i debiti già facenti capo alle soppresse unità sanitarie locali), si è realizzata una successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori già di pertinenza delle USL, attraverso la creazione di apposite gestioni stralcio, fruenti della soggettività dell'ente soppresso (prolungata durante la fase liquidatoria) e rappresentate dal direttore generale delle costituite che, in veste di Pt_4
commissario liquidatore, agisce nell'interesse della regione;
ne consegue che, ove la successione intervenga in corso di causa, la legittimazione processuale attiva e passiva e, in particolare, la legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti di una USL, spetta non già alla subentrante, bensì alla Pt_4
(la cui soggettività continua nella gestione stralcio per tutta la Parte_5
fase liquidatoria), ovvero alla regione, in ipotesi di intervento o chiamata in causa di essa nella sua qualità di successore a titolo particolare" (Cass. n. 7529 del 12/04/2005; in termini: Cass. n.1532 del 26.1.10; n.7802 del 31.3.10, Cass.,
III sez. civile, n. 5637/2014).
Per il resto, il Tribunale osserva quanto segue.
3 Con Sentenza n. 29/2011 del Tribunale di Avellino, confermata nella sostanza da Corte di Appello di Napoli con Sentenza n. 139/2021, il rapporto di lavoro che dallo 04 aprile 1981 fino allo 05 agosto 1985 la ricorrente aveva svolto presso U.S.L. 2 di Sant'Angelo dei Lombardi è stato qualificato come rapporto di lavoro di natura subordinato. La è stata Parte_6
condannata al pagamento delle contribuzioni indicate nella Sentenza di
CP_ secondo grado a favore di
Ai procedimenti ha preso parte, in forza di intervento volontario, anche
[...]
per cui quella pronuncia, pacificamente definitiva, fa stato Parte_1
anche nei suoi confronti.
Le domande proposte nel presente giudizio perché sia riconosciuta la natura sostanzialmente subordinata del rapporto di lavoro per il periodo dallo 04 aprile 1981 allo 05 agosto 1985 è quindi inammissibile, perché la questione è già coperta da giudicato tra le parti.
Analogamente, inammissibili sono anche le domande finalizzate alla condanna al pagamento di contribuzione: la è stata già Parte_6
CP_ condannata al pagamento della contribuzione a favore di per effetto della
Sentenza n. 29/2011 del Tribunale di Avellino.
La ricorrente ha chiesto, ancora, sussistendone i presupposti, la costituzione di una rendita vitalizia a carico dell'Istituto previdenziale.
Ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338, comma 1: Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'
[...]
di costituire, nei casi previsti dal successivo Controparte_6
quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
La domanda può provenire anche dal lavoratore, in sostituzione del datore di lavoro, quando quello non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.
4 Nel caso di specie, fermo che il datore di lavoro è stato condannato al pagamento dei contributi, la rendita non può essere costituita a favore della lavoratrice perché questa nemmeno allega l'impossibilità di ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita.
In ogni caso, il rapporto di lavoro tra le parti (ricorrente ed USL Parte_7
dei Lombardi) non si è giammai trasformato in formale rapporto di lavoro subordinato, essendo tale effetto precluso dalla natura pubblicistica del datore.
Tanto, a prescindere dal fatto che in concreto quel rapporto si sia atteggiato nei termini propri della subordinazione, come già accertato dalle pronunce indicate.
La domanda finalizzata ad ottenere il pagamento del TFR o del TFS può essere valorizzata unicamente come condanna del datore di lavoro pubblico al pagamento di quanto non corrisposto a seguito della dissimulazione, dietro lo schermo dello schema utilizzato, del rapporto di lavoro subordinato.
Tale credito si è prescritto, in mancanza di atti interruttivi precedenti alla proposizione della domanda con il presente giudizio.
I motivi esposti comportano anche il rigetto anche della domanda
CP_ riconvenzionale di va condannata al pagamento delle spese di lite a Parte_1
favore delle parti resistenti, spese che ai sensi del D.M. 147/2022, vanno liquidate nella somma di €#1.865# (milleottocentosessantacinque) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili. CP_
soccombente quanto alla domanda riconvenzionale, va condannata al pagamento a favore di e di delle spese di lite Controparte_2 CP_1 derivanti da questa domanda, e che si liquidano nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso iscritto al n. 3580/2022
R.G Lavoro, proposto da nei confronti di Asl Parte_1
CP_ Avellino, e ogni contraria istanza deduzione ed Controparte_2
eccezione disattesa, così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva dell'Asl Avellino;
5 2) Dichiara inammissibile le domande di cui ai nn. 1), 2) e 5) del ricorso introduttivo;
3) Rigetta nel resto il ricorso introduttivo;
CP_ 4) Rigetta le domande riconvenzionali proposte da
CP_ 4) Condanna al pagamento a favore di Asl Parte_1
Avellino e delle spese di lite, che liquida nella somma di Controparte_2
€#1.865# (milleottocentosessantacinque) ciascuno, oltre spese generali al 15%,
Iva e Cpa se applicabili;
CP_ 5) Condanna al pagamento a favore di Asl Avellino e Controparte_2 delle spese di lite che liquida nella somma di €#1.865#
(milleottocentosessantacinque) ciascuno, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa se applicabili.
Avellino, 18 febbraio 2025
Il GdL
Dott. Ciro LUCE
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