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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 01/04/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5140/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott. Luca Marzullo Giudice dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5140/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISOPULLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CRISOPULLI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENTOFANTI Controparte_1 C.F._2
GIULIETTA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE FANI N. 14 06122 PERUGIA presso il difensore avv. CENTOFANTI GIULIETTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 20/10/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa dal Curatore dell'eredità giacente di Persona_1
deceduta in Perugia il 17.5.2018, contro il signor per far dichiarare la nullità, Controparte_1
ovvero la non autenticità, del testamento olografo pubblicato il 19.3.2019 in Perugia dal Notaio
(rep. 35646, racc. 11046) apparentemente redatto dalla de cuius Persona_2 Per_1
Il testamento in questione contiene una unica disposizione, concernente il lascito di un singolo cespite
(la casa di abitazione della testatrice) all'attuale convenuto Quest'ultimo si è Controparte_1
costituito proponendo, oltre alle eccezioni che si vedranno appresso, una domanda riconvenzionale riferita al suo pregresso rapporto di lavoro subordinato quale “badante” della de cuius. E' incontroverso che detta domanda riconvenzionale debba essere trattata con il rito speciale del lavoro. Di conseguenza, con ordinanza del 18 dicembre 2020 il Giudice assegnatario della presente causa ha disposto la separazione della causa introdotta con la domanda riconvenzionale e trasmissione dei relativi atti al
Presidente del Tribunale per la riassegnazione degli stessi alla sezione lavoro del Tribunale di Perugia.
Tuttavia, nella propria comparsa conclusionale il convenuto – premesso che la suddetta ordinanza sarebbe revocabile – insiste perché le due controversie vengano nuovamente riunite e che l'intero giudizio sia rimesso al giudice del lavoro.
Questa domanda non è meritevole di accoglimento perché – a parte altri rilievi – si discute di due controversie che non presentano alcun altro profilo di connessione che la identità delle parti. Non si può dire neppure che vi sia una qualche relazione di pregiudizialità; le questioni sollevate dal signor con riferimento al pregresso rapporto di lavoro dovranno essere esaminate e decise CP_1 indipendentemente da quello che potrà essere l'esito della contestazione sulla validità del testamento, e viceversa.
Rimane dunque fermo – per quanto rileva in questa sede – il disposto dell'ordinanza 18.12.2020.
Il convenuto, inoltre eccepisce il difetto di legittimazione attiva del Curatore della eredità giacente, in quanto non rientrerebbe nei suoi compiti istituzionali contestare la validità del testamento, ma solo amministrare e tutelare il patrimonio ereditario senza interferire nell'attribuzione della eredità.
In proposito si osserva che nella fattispecie si discute di un testamento che contiene, come già detto, una unica disposizione concernente un bene determinato;
si tratta dunque di un legato e in effetti lo stesso convenuto si dichiara esplicitamente legatario e non erede. Ma se questo è vero, ne consegue che pagina 2 di 4 l'azione proposta dal Curatore torna a vantaggio di tutti i chiamati all'eredità – chiunque essi siano – collettivamente ed impersonalmente considerati. Non si ravvisa alcun conflitto di interessi, né fra i chiamati all'eredità, né fra il Curatore e taluno di essi.
L'eccezione in esame va dunque respinta.
Il convenuto eccepisce ancora che il Curatore, nell'atto di citazione, abbia indicato il proprio codice fiscale anziché quello dell'eredità giacente quale soggetto di diritto. In proposito si osserva che in corso di causa l'errore è stato rettificato e comunque non sarebbe tale da determinare la nullità della citazione o l'inammissibilità dell'azione, in quanto l'atto è comunque non equivoco nel senso che il soggetto che agisce è la eredità giacente e che il Curatore, avv. , agisce nella suddetta qualità e non Parte_1
nel proprio interesse personale ma solo quale persona fisica.
Altre contestazioni, riferite all'asserita inidoneità dell'avv. ad assumere l'incarico di Parte_1
Curatore della eredità giacente, sono irrilevanti nell'ambito del presente giudizio, in quanto risulta che la suddetta ha ricevuto l'incarico dal giudice competente e nelle forme dovute, e non è questa la sede per sindacare il relativo provvedimento e le supposte incompatibilità.
Nel merito, si osserva che la contestazione formulata contro il testamento in questione si può articolare in due profili distinti ma complementari: l'uno riguarda la “autenticità” del manoscritto, nel senso che esso non sarebbe di mano dell'apparente testatrice, la signora l'altro riguarda Persona_1 la “olografia” nel senso che lo stesso atto appare comunque vergato da due mani diverse laddove, come
è noto, il testamento ologrtafo deve essere scritto interamente di mano propria dal testatore.
A questo riguardo è stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al grafologo dottor Per_3
Sono state acquisite anche le osservazioni dei rispettivi consulenti di parte.
[...]
La disamina del CTU, ampia ed articolata, con numerosi riferimenti ad altri scritti – sicuramente formati dalla de cuius – si dà carico anche delle osservazioni dei consulenti di parte;
e infine si conclude con la seguente perentoria affermazione: “Il testamento ad apparente firma Persona_1
non è redatto integralmente di pugno dalla testatrice”.
[...]
In effetti, la scrittura del testo appare visibilmente diversa da quella della data e dalla firma, giustificando l'affermazione del CTU che si tratti di scritture vergate da mani diverse e che si condivide.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
pagina 3 di 4 Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in € 518,00 per spese ed in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
1) Accerta la nullità del testamento a firma di pubblicato il 19.3.2019 in Persona_4
Perugia dal Notaio (rep. 35646, racc. 11046); Persona_2
2) Conferma la inammissibilità della domanda riconvenzionale;
3) Condanna a rifondere a , nella qualità di Controparte_1 Parte_1 curatore dell'eredità giacente di le spese del presente giudizio, Persona_4 liquidate in € 518,00 per spese ed in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 28/03/2025
Il Presidente
Il giudice estensore
Giulia Maria Lignani dott. Andrea Ausili
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Andrea Ausili Presidente dott. Luca Marzullo Giudice dott. Giulia Maria Lignani Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5140/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CRISOPULLI Parte_1 C.F._1
FRANCESCA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. CRISOPULLI FRANCESCA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CENTOFANTI Controparte_1 C.F._2
GIULIETTA, elettivamente domiciliato in VIA CESARE FANI N. 14 06122 PERUGIA presso il difensore avv. CENTOFANTI GIULIETTA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale del 20/10/2022 che si intende qui interamente richiamato.
pagina 1 di 4 IN FATTO E DIRITTO
Viene in decisione la causa promossa dal Curatore dell'eredità giacente di Persona_1
deceduta in Perugia il 17.5.2018, contro il signor per far dichiarare la nullità, Controparte_1
ovvero la non autenticità, del testamento olografo pubblicato il 19.3.2019 in Perugia dal Notaio
(rep. 35646, racc. 11046) apparentemente redatto dalla de cuius Persona_2 Per_1
Il testamento in questione contiene una unica disposizione, concernente il lascito di un singolo cespite
(la casa di abitazione della testatrice) all'attuale convenuto Quest'ultimo si è Controparte_1
costituito proponendo, oltre alle eccezioni che si vedranno appresso, una domanda riconvenzionale riferita al suo pregresso rapporto di lavoro subordinato quale “badante” della de cuius. E' incontroverso che detta domanda riconvenzionale debba essere trattata con il rito speciale del lavoro. Di conseguenza, con ordinanza del 18 dicembre 2020 il Giudice assegnatario della presente causa ha disposto la separazione della causa introdotta con la domanda riconvenzionale e trasmissione dei relativi atti al
Presidente del Tribunale per la riassegnazione degli stessi alla sezione lavoro del Tribunale di Perugia.
Tuttavia, nella propria comparsa conclusionale il convenuto – premesso che la suddetta ordinanza sarebbe revocabile – insiste perché le due controversie vengano nuovamente riunite e che l'intero giudizio sia rimesso al giudice del lavoro.
Questa domanda non è meritevole di accoglimento perché – a parte altri rilievi – si discute di due controversie che non presentano alcun altro profilo di connessione che la identità delle parti. Non si può dire neppure che vi sia una qualche relazione di pregiudizialità; le questioni sollevate dal signor con riferimento al pregresso rapporto di lavoro dovranno essere esaminate e decise CP_1 indipendentemente da quello che potrà essere l'esito della contestazione sulla validità del testamento, e viceversa.
Rimane dunque fermo – per quanto rileva in questa sede – il disposto dell'ordinanza 18.12.2020.
Il convenuto, inoltre eccepisce il difetto di legittimazione attiva del Curatore della eredità giacente, in quanto non rientrerebbe nei suoi compiti istituzionali contestare la validità del testamento, ma solo amministrare e tutelare il patrimonio ereditario senza interferire nell'attribuzione della eredità.
In proposito si osserva che nella fattispecie si discute di un testamento che contiene, come già detto, una unica disposizione concernente un bene determinato;
si tratta dunque di un legato e in effetti lo stesso convenuto si dichiara esplicitamente legatario e non erede. Ma se questo è vero, ne consegue che pagina 2 di 4 l'azione proposta dal Curatore torna a vantaggio di tutti i chiamati all'eredità – chiunque essi siano – collettivamente ed impersonalmente considerati. Non si ravvisa alcun conflitto di interessi, né fra i chiamati all'eredità, né fra il Curatore e taluno di essi.
L'eccezione in esame va dunque respinta.
Il convenuto eccepisce ancora che il Curatore, nell'atto di citazione, abbia indicato il proprio codice fiscale anziché quello dell'eredità giacente quale soggetto di diritto. In proposito si osserva che in corso di causa l'errore è stato rettificato e comunque non sarebbe tale da determinare la nullità della citazione o l'inammissibilità dell'azione, in quanto l'atto è comunque non equivoco nel senso che il soggetto che agisce è la eredità giacente e che il Curatore, avv. , agisce nella suddetta qualità e non Parte_1
nel proprio interesse personale ma solo quale persona fisica.
Altre contestazioni, riferite all'asserita inidoneità dell'avv. ad assumere l'incarico di Parte_1
Curatore della eredità giacente, sono irrilevanti nell'ambito del presente giudizio, in quanto risulta che la suddetta ha ricevuto l'incarico dal giudice competente e nelle forme dovute, e non è questa la sede per sindacare il relativo provvedimento e le supposte incompatibilità.
Nel merito, si osserva che la contestazione formulata contro il testamento in questione si può articolare in due profili distinti ma complementari: l'uno riguarda la “autenticità” del manoscritto, nel senso che esso non sarebbe di mano dell'apparente testatrice, la signora l'altro riguarda Persona_1 la “olografia” nel senso che lo stesso atto appare comunque vergato da due mani diverse laddove, come
è noto, il testamento ologrtafo deve essere scritto interamente di mano propria dal testatore.
A questo riguardo è stata svolta una consulenza tecnica d'ufficio, affidata al grafologo dottor Per_3
Sono state acquisite anche le osservazioni dei rispettivi consulenti di parte.
[...]
La disamina del CTU, ampia ed articolata, con numerosi riferimenti ad altri scritti – sicuramente formati dalla de cuius – si dà carico anche delle osservazioni dei consulenti di parte;
e infine si conclude con la seguente perentoria affermazione: “Il testamento ad apparente firma Persona_1
non è redatto integralmente di pugno dalla testatrice”.
[...]
In effetti, la scrittura del testo appare visibilmente diversa da quella della data e dalla firma, giustificando l'affermazione del CTU che si tratti di scritture vergate da mani diverse e che si condivide.
La domanda deve, pertanto, essere accolta.
pagina 3 di 4 Le spese processuali ai sensi dell'art. 91 c.p.c. seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in € 518,00 per spese ed in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Le spese di CTU, già liquidate in corso di causa, sono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa
1) Accerta la nullità del testamento a firma di pubblicato il 19.3.2019 in Persona_4
Perugia dal Notaio (rep. 35646, racc. 11046); Persona_2
2) Conferma la inammissibilità della domanda riconvenzionale;
3) Condanna a rifondere a , nella qualità di Controparte_1 Parte_1 curatore dell'eredità giacente di le spese del presente giudizio, Persona_4 liquidate in € 518,00 per spese ed in complessivi € 3.800,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge. Spese di CTU a carico del soccombente.
Perugia, 28/03/2025
Il Presidente
Il giudice estensore
Giulia Maria Lignani dott. Andrea Ausili
pagina 4 di 4