Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione civile
In persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato,
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
nella causa avente n. 42/2019 R.G.A.C., promossa dalla società :
(P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Cosenza alla Via Galluppi n. 60, presso lo studio dell'avv. Teresa M. Faillace (C.F.:
, dal quale è altresì rappresentata e difesa, “in virtù di procura che, sottoscritta anche C.F._1 digitalmente, viene allegata alla notifica telematica dell' “Atto di citazione in opposizione ex art. 3 R.D.
14.04.1910 n. 639 ed art. 32 D.Lvo n. 150/2011”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 comma 5 D.M. n.
44/2011”;
- ATTRICE OPPONENTE -
C o n t r o
(C.F.: , “in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., rappresentata Controparte_1 P.IVA_2
e difesa per procura generale alle liti del 2.04.2015 per Notaio (rep. 153.618, racc. 31.846), Per_1 dall'avv. Paolo Falduto (C.F.: ), dell'Avvocatura Regionale, giusto Decreto del C.F._2
Dirigente Generale dell'Avvocatura - elettivamente domiciliata presso la sede regionale dell'Avvocatura in
Catanzaro, località Germaneto (Cittadella Regionale)”;
- CONVENUTA OPPOSTA INGIUNGENTE -
Avente ad oggetto: opposizione ad ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in presenza, il procuratore di parte opponente ha concluso come da verbale del 21.02.2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e
52 della L. n. 69/2009, si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
L'odierno giudizio nasce dall'avvenuta impugnazione, ad opera della società ex Parte_1 art. 3 R.D. n. 639/1910, del “decreto dirigenziale n. 12984 del 12.11.2018 - rubricato “Revoca Decreto di concessione somme su progetti finanziati da Fondo Comunitari e recupero somme erogate”, con il quale l'epigrafato ente regionale provvedeva a comunicarle :
1
10.000,00;
- la revoca del DDG n. 4343 del 21.03.2013 di erogazione della somma di € 10.000,00”, e nel contempo le ingiungeva di procedere alla “restituzione della somma di € 10.400,16 (di cui € 10.000,00 per capitale ed €
400,16 per interessi)”, in ragione del fatto che, “in conseguenza di una verifica amministrativo - contabile della documentazione presentata a rendicontazione della somma erogata, in relazione all'Avviso pubblico approvato con D.D.G. 12881 del 12.10.2011 denominato Welfare to Work, conclusa con verbale del
27.06.2016, si rilevava che il beneficiario aveva pagato tutte le retribuzioni rendicontate in contanti e che tale attività risultava in violazione delle norme linee guida per i beneficiari delle operazioni ricadenti nel P.O.
Calabria FSE 2007/2013”.
Inoltre, nel Decreto oggetto dell'odierna impugnazione si leggeva che era “assolutamente vietato il pagamento di denaro in contante ai sensi dell'art. 7 comma 1 lettera A n. 2 bis della legge di conversione n.
217/2010 nonché con quanto disposto dall'art. 5 dell'Avviso pubblico e dall'art. 3 lettera C dell'atto di adesione ed obbligo 12/2012”.
A fondamento della promossa opposizione parte attrice si è lamentata, in primis, dell'infondatezza della ricostruzione normativa compiuta ex adverso nel decreto oggetto dell'odierna opposizione, specificando al riguardo che, “al contrario di quanto ritenuto dall'Ente opposto, le norme applicabili ratione temporis non imponevano affatto il pagamento in contanti, ove esso non fosse superiore alla soglia massima prevista dalla legge”, dovendosi considerare, “in via preliminare e generale, che i pagamenti per stipendi (che costituivano, nel caso che ci occupa, le spese da rendicontare) sono stati normalmente frazionabili in Italia sino al 1° luglio
2018 (infatti il divieto è stato introdotto con la legge di stabilità 2018, legge n. 205 del 27.12.2017)”.
Chiarito tale aspetto, parte deducente teneva, altresì, ad evidenziare” che le linee guida contenute nel
Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007 - 2013, espressamente richiamate nel decreto de quo, richiamavano esclusivamente l'obbligo di non eseguire i pagamenti in contanti oltre la soglia prevista dalla normativa vigente. Si leggeva, infatti, al punto 3.2 che “per i trasferimenti di denaro di valore pari o superiore alla soglia prevista dalla normativa vigente, si ricorre a strumenti finanziari tracciabili, ovvero assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale, nonché sistemi di pagamento elettronico. Deve, comunque, essere garantita la tracciabilità dei movimenti di denaro contanti per importi inferiori alla soglia prevista dalla normativa vigente”.
Ciò che lasciava, quindi, sussistere la operata distinzione “tra i pagamenti oltre soglia, che dovevano necessariamente essere effettuati con strumenti diversi dal denaro contante, ed i pagamenti entro la soglia, di cui appunto si chiedeva la tracciabilità “dei movimenti di denaro contante”, con ciò ovviamente ammettendo esplicitamente l'ammissibilità di tali pagamenti. Di questi ultimi veniva richiesto soltanto che fossero provati da idonea documentazione”.
Aggiungeva, inoltre, sempre l'odierna opponente, che sempre nel suddetto Vademecum, “al punto 3.2, rubricato “Prova della spesa” si leggeva ancora che “in caso di aiuti di stato, i pagamenti eseguiti dai
2 beneficiari che realizzano un progetto e ricevono l'aiuto pubblico devono essere giustificati con apposita documentazione che dia prova che l'aiuto concesso dall'organismo sia stato effettivamente impiegato per la realizzazione del progetto o per il raggiungimento della finalità dell'aiuto. Così, ad esempio, nella fattispecie di aiuto all'assunzione, i pagamenti eseguiti dai beneficiari possono essere comprovati attraverso la presentazione della documentazione utile a dimostrare l'assunzione (vedasi pag. 15 del Vademecum)”.
Del resto non poteva non rilevarsi che “tanto l'avviso pubblico quanto l'art. 3 dell'atto di adesione ed obbligo
(doc. 5) non prevedevano alcuna specifica forma di pagamento. In particolare…., l'art. 3 lett. C dell'atto di adesione (espressamente richiamato nel decreto impugnato) stabiliva soltanto che il beneficiario si obbligava a “fornire, secondo le modalità indicate all'Amministrazione regionale, tutti i dati finanziari e fisici, nonché ulteriori informazioni ritenute utili ai fini del controllo, monitoraggio e valutazione in itinere ed ex post, attinenti la realizzazione del progetto finanziato, nelle forme e modalità stabilite dalla normativa vigente”.
Ed ancora, “l'art. 5 del suddetto Atto di adesione – rubricato “Rendicontazione spese” – stabiliva soltanto che
“ai fini della rendicontazione, le spese formative sostenute devono corrispondere ai pagamenti eseguiti dai
“Soggetti Beneficiari” e devono essere comprovate da documenti contabili e amministrativi coerenti con la normativa comunitaria, nazionale e regionale”, senza indicare, anche in questo caso, alcuno specifico obbligo di pagamento per gli importi sotto la soglia vigente”.
A tutte le indicazioni che precedono andava, poi, aggiunto che “l'art. 56 comma 4 del regolamento CEE n.
1083/2006 (doc. 6) espressamente prevedeva che “le norme in materia di ammissibilità delle spese sono stabilite a livello nazionale, fatte salve le eccezioni previste dai regolamenti specifici per ciascun Fondo. Esse riguardano la totalità delle spese dichiarate nell'ambito del programma operativo”.
Per concludere la disamina della completa disciplina riguardante la specifica materia non poteva, inoltre, non richiamarsi anche “la Circolare n. 2 del 2.02.2009 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche
Sociali (doc. 7), rubricata “Tipologie dei soggetti promotori, ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo 2007 – 2013 nell'ambito dei
Programmi Operativi Nazionali (P.O.N.)”, con riferimento alle spese relative alle risorse umane al punto B.1
(Personale interno – Retribuzioni ed oneri) nella documentazione da produrre in sede di verifica amministrativo – contabile si richiedono i seguenti documenti:
- Libro unico del lavoro;
- Cedolini stipendi quietanzati;
- Modelli DM10 ed altri documenti per i versamenti contributivi;
- Ricevute per le ritenute fiscali;
- Copia del contratto collettivo di categoria aggiornato
- ……………”.
Tutti documenti, quelli sopra elencati, dalla cui disamina è dato evincere, secondo gli assunti di parte opponente, che la “richiesta dei cedolini degli stipendi quietanzati – e non dei bonifici o di altri strumenti di pagamento in contante – dimostra che non era previsto alcun obbligo specifico di pagamento. Dalla
3 ricostruzione normativa e regolamentare appena effettuata, quindi, non emergeva alcun divieto di pagamento in contanti ma solo l'obbligo della tracciabilità, da intendersi quale obbligo di provare l'effettiva esecuzione delle attività oggetto di finanziamento”.
Alla luce di tali considerazioni, avendo la società opponente “già ampiamente assolto all'obbligo da ultimo indicato producendo tutta la documentazione comprovante l'avvenuta instaurazione del rapporto di lavoro, la regolare prestazione lavorativa ed i pagamenti effettuati per tale prestazione”, non vi era dubbio, quindi, che “il presupposto per la revoca delle agevolazioni non era affatto sussistente e che la non Parte_1 era assolutamente debitrice delle somme ingiunte in quanto la revoca era stata disposta in assenza di alcuna valida motivazione”.
Ciò che portava la parte opponente a concludere, dunque, come in epigrafe, domandando, altresì, in via preliminare, la “sospensione dell'ingiunzione”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito l'ente pubblico regionale convenuto, il quale, nel confutare le avverse deduzioni, in ogni loro articolazione, ha concluso, in via preliminare, per il rigetto della richiesta di sospensione, siccome totalmente immotivata ed infondata in fatto ed in diritto;
mentre nel merito, per “il rigetto integrale della domanda avanzata…, condannando parte attorea, ritenendo la sussistenza dei presupposti, al risarcimento per lite temeraria, nella misura ritenuta d'equità”; con vittoria, altresì, di spese e competenze del giudizio”.
In particolare, la pur ammettendo la veridicità di quanto assunto dalla controparte e Controparte_1 cioè che, ratione temporis, il pagamento degli stipendi, qualora non superiori ad una soglia di legge, poteva anche avvenire in contanti”, riteneva che “ciò non avesse senso nella fattispecie che ci occupava, visto che “la società dimenticava, infatti, che detta regola era generale e, di certo, non valeva per chi aveva usufruito di un finanziamento”, dato che le disposizioni speciali contenute negli avvisi pubblici e negli atti negoziali di adesione ed obbligo imponevano la tracciabilità di tutti i movimenti, che dovevano essere rendicontati”. Ad avviso dell'ente pubblico regionale, infatti, sia “nell'avviso pubblico (lex specialis) che nella seguente convenzione, che aveva forza di legge tra le parti, era previsto che tutti i pagamenti dovessero essere fatti con mezzi tracciabili ai fini dell'ammissibilità della relativa spesa, e ciò in base ad esigenze la cui ratio era non solo evidentissima, ma non poteva essere in alcun modo disattesa”.
Nel corso del giudizio, respinta la preliminare richiesta di sospensione in considerazione della ritenuta insussistenza soprattutto del requisito del periculum in mora “posto che l'opponente si è limitato a ricollegarne la sussistenza al solo (generico) pregiudizio economico che potrebbe derivare in virtù dell'importo preteso, omettendo così di provare la sussistenza di specifiche doglianze in proposito”, la causa, istruita esclusivamente su base documentale, all'udienza del 21.02.2023 è stata trattenuta in decisione, dallo scrivente, all'esito del decorso dei termini ordinari, previsti per lo scambio degli atti defensionali conclusivi.
L'opposizione avanzata si dimostra fondata, e quindi può essere considerata idonea a condurre all'annullamento e/o revoca dell'impugnata ordinanza di ingiunzione.
4 Ed infatti, alla luce di una più attenta ed approfondita disamina dell'intero quadro normativo afferente alla materia oggetto di lite, è possibile rilevare la fondatezza dell'avanzata domanda oppositiva soprattutto laddove è stato evidenziato, all'esito della corretta ricostruzione sia fattuale che normativa dell'intera vexata quaestio effettuata dal difensore dell'odierna società opponente, con richiamo, altresì, degli specifici
“obblighi negoziali” invocati dalla controparte, che alla “fattispecie che ci occupa :
1. Non sono applicabili le norme in tema di limitazioni ai pagamenti in contanti in quanto esse, sino al 2018 non erano appunto applicabili al pagamento di stipendi , come peraltro ammesso anche da controparte;
2. non si rinvengono specifiche norme contrattuali e/o regolamentari che legano il mancato utilizzo del conto corrente dedicato per i pagamenti alla revoca delle somme erogate né si rinvengono specifici e chiari obblighi in tal senso;
3. Non sono applicabili le norme previste dalla L. n. 136/2010 perché l'erogazione non è stata compiuta nell'ambito di un contratto di appalto e/o di concessione di finanziamenti pubblici e perché la CP_1
, con comportamento concludente, non ha mai attivato le procedure previste dalla L. suddetta per la
[...] tracciabilità dei flussi (indicazione del CIG e del CUP)”.
Ciò che lascia, così, trasparire la “conferma che la ricostruzione normativa e contrattuale compiuta dalla non è affatto fondata né dal punto di vista dell'individuazione delle norme applicabili al Controparte_1 caso di specie né dal punto di vista dell'interpretazione delle norme invece applicabili e delle clausole contrattuali”.
Non si dimentichi, sempre a supporto della pertinenza ed esaustività delle deduzioni contenute sullo specifico argomento testè illustrato, soprattutto nella memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c. 1°termine, di parte opponente, che “la questione dell'applicabilità della L. n. 136/2010 alle ipotesi di agevolazioni erogate da un soggetto pubblico – comunitario, nazionale o regionale – a sostegno dell'attività d'impresa è stata poi definitivamente chiarita dalla determinazione n. 4 del 7.07.2011 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (cfr. all. doc. 3 di parte opponente) in cui si legge.. che “dubbi interpretativi sono sorti riguardo il significato dell'espressione “concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”, contenuta nell'art. 3, comma
1, della legge n. 136/2010. Il problema concerne l'applicazione della tracciabilità ai finanziamenti o agevolazioni erogati da un soggetto pubblico – comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell'attività d'impresa (ad esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad imprese ex legge 19.12.1992, n. 488). Sul punto, anche sulla base dell'avviso espresso dal
Ministero dell'Interno e dall'Avvocatura Generale dello Stato, si ritiene quanto segue. Nelle ipotesi elencate, si rilevano certamente elementi che connotano la corresponsione di risorse come finanziamenti pubblici
: il che sembrerebbe indurre all'applicazione della disciplina sula tracciabilità dei flussi finanziari.
Tuttavia, tali casi non risultano immediatamente riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici strettamente intesi;
quest'ultima circostanza, depone, pertanto, nel senso dell'esclusione delle predette fattispecie dall'ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi
5 finanziari, atteso che l'art. 3 della legge n. 136/2010 richiede espressamente, ai fini dell'individuazione dell'ambito soggettivo di applicazione, che i soggetti siano “a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”, ovvero richiede una correlazione con l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture, la natura eccezionale delle disposizioni dettate dall'art. 3 esclude, inoltre, che possa farsi luogo ad una interpretazione estensiva delle norme”.
Orbene, se a quanto finora riportato si aggiunge inoltre che dalle risultanze documentali presenti in atti si rileva che la ha esattamente adempiuto a tutti gli obblighi di tracciabilità nascenti Parte_1 dalla erogazione del contributi, avendo fornito puntuale e specifica dimostrazione non solo dell'effettuazione dell'assunzione prevista ma anche dell'avvenuto regolare pagamento sia degli stipendi che dei contributi oltre che della relativa rendicontazione (cfr. documenti, tutti, allegati all'uopo), non può non concludersi per la illegittimità della revoca delle agevolazioni assunta dalla nei confronti dell'odierna parte Controparte_1 opponente e, di conseguenza, per l'annullamento dell'impugnata ingiunzione di pagamento in quanto emessa in difetto dei necessari presupposti di legge.
La particolarità delle questioni trattate, che ha visto altresì coinvolgere specifiche e complesse indagini interpretative dell'intera disciplina normativa di settore, giustifica la integrale compensazione, tra le parti contendenti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la promossa opposizione, alla luce delle ragioni di cui in parte motiva e, per l'effetto, previa dichiarazione dell'illegittima, con conseguenziale disapplicazione del provvedimento di revoca delle agevolazioni di cui in contesa, annulla l'ingiunzione di pagamento che ne è seguita al fine di ottenere la restituzione della posta di € 10.400,16;
- spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 13.01.2025
Il Giudice
(Dott. Aleardo Zangari Del Prato)
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