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Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 11/11/2024, n. 2560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2560 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
V.G. 7684/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), n. in Parte_1 C.F._1
ES (FE), il 16/07/1960, con il ministero difensivo dell'Avv.
BUSSOLA ELISA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE ADOTTANTE
per l'adozione di
C.F. ) Persona_1 C.F._2
n. in BUSSOLENGO, il 21/11/1999;
ADOTTANDO
e con l'intervento ex lege del pagina 1 di 6 PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
Conclusioni per la parte ricorrente
Insiste nella domanda di adozione.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso con il quale n. in ES (FE) il 16/07/1960, Parte_1
ha chiesto di poter adottare n. in BUSSOLENGO il Persona_1
21/11/1999;
osservato, in rito, che, così come per i procedimenti relativi allo stato delle persone,
ai minorenni e alle famiglie, anche per i procedimenti di adozione ordinaria la norma di cui all'art. 473-bis, primo comma, c.p.c. come novellato dal D.Lgs. 149/22,
dispone l'applicazione del rito uniforme cd. Cartabia anziché della disciplina generale in materia di volontaria giurisdizione prevista dagli artt. 737 e ss. c.p.c.,
prevedendo espressamente che siano esclusi dall'applicazione del nuovo rito uniforme - per quanto qui interessa - soltanto i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e quelli volti all'adozione dei minori di età, ma non già quelli diretti all'adozione di maggiorenni;
osservato, tuttavia, che la previsione dell'applicabilità del procedimento di cui agli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. anche ai procedimenti di adozione dei maggiori di età
confligge frontalmente con il permanere nel codice di rito, in quanto non espressamente abrogate dalla nuova normativa processuale, delle disposizioni di procedura indicate negli artt. 311 e ss. cod.civ., tra le quali l'art. 313, comma 1 pagina 2 di 6 cod.civ., che rinvia espressamente ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.;
ritenuto, pertanto, che, nonostante la previsione di cui all'art. 473-bis c.p.c. relativa alle esclusioni dall'applicazione del nuovo rito uniforme non comprenda i procedimenti di adozione dei maggiori di età, per tali cause sia preferibile proseguire ad applicare il rito camerale richiamato espressamente dall'art. 313, 1 comma, c.p.c.
e dagli artt. 737 e ss. c.p.c., certamente più adatto alle peculiarità delle cause di adozione dei maggiorenni e dotato, pur chiudendosi con sentenza (cfr. art. 314
cod.civ.), di maggiore snellezza e duttilità;
ritenuta, nel merito, la fondatezza della domanda, atteso che sussistono tutti i presupposti e le condizioni di legge per la pronuncia dell'adozione;
rilevato, invero, che, in corso di causa, l'adottante e l'adottando, sentiti in conformità al disposto dell' art. 296 cod.civ., hanno prestato il consenso alla pronuncia dell'adozione ed hanno dichiarato di essere reciprocamente legati da profonde ragioni affettive, ben illustrate nel ricorso introduttivo, sicchè
appare evidente che l'adozione soddisfa le esigenze familiari e giuridiche di entrambe le parti e risulta conveniente per la persona adottanda;
osservato che sono stati sentiti i soggetti tenuti per legge a rendere il proprio assenso all'adozione ex art. 297 cod.civ.;
rilevato, infatti, che ha assentito all'adozione la madre della persona adottanda Sig.ra Parte_2
osservato che, nel caso di specie, l'adottando non è stato riconosciuto dal padre biologico, sicchè l'assenso paterno non è necessario;
osservato, quanto ai requisiti di legge per procedere all'adozione di pagina 3 di 6 maggiorenni, che, ai sensi dell'art. 291 cod.civ., l'adozione di persone maggiori di età è permessa a coloro che non hanno discendenti legittimi, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età del maggiorenne che intendono adottare;
rilevato che, su detta norma, si sono nel tempo susseguite diverse censure di illegittimità costituzionale, le quali hanno investito principalmente due dei tre requisiti richiesti in capo all'adottante dalla legge, ovvero l'assenza di discendenti legittimi e la differenza di età con l'adottato di almeno diciotto anni;
osservato che, per quanto attiene il requisito dell'assenza di discendenza legittima, un primo intervento della Corte costituzionale si è avuto con la sentenza n. 557/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod.civ. “…nella parte in cui non consente l'adozione a persone che
abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti”;
osservato, poi, che la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta con la sent. n. 345/1992 affermando che, nel caso di incapacità dei figli di esprimere l'assenso perché interdetti, sia applicabile per analogia l'art. 297 co. 2
cod.civ., così estendendo anche a tale caso il potere di valutazione comparativa degli interessi emergenti in subiecta materia attribuito dalla norma al Tribunale;
rilevato, infine, che, sulla scia della C. Costituzionale, anche la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 2426 del 03/02/2006, ha avuto modo di affermare che, in tema di adozione di persone maggiori di età, seppure la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali pagina 4 di 6 incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod.civ., un impedimento alla richiesta adozione,
ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni,
ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante,
la detta presenza di figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod.civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante;
osservato che, nel caso di specie, è stato raccolto l'assenso della figlia minore dell'adottante che è anche la figlia della compagna Persona_2
dell'adottante Sig.ra e che ha evidenziato che la persona Parte_2
adottanda già da anni (fin da prima della nascita di essa stessa figlia)
appartiene al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante,
sicchè deve escludersi che, nel caso di specie, la presenza di prole dell'adottante sia di ostacolo alla pronuncia dell'adozione;
rilevato, poi, che ricorre anche l'ulteriore duplice requisito dell'età superiore ai adottante e adottando (cfr. certificati sub doc.ti 2 e 4); pagina 5 di 6 rilevato, poi, che ricorre anche l'ulteriore requisito dell'età superiore ai 35
anni da parte dell'adottante (cfr. doc. 4);
ritenuto, pertanto, che vada pronunciata l'adozione come da domanda;
ritenuto che nessuna statuizione sia necessaria sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, visti gli artt. 313 e 314 cod.civ., definitivamente decidendo nel procedimento di adozione promosso da Parte_1
nei confronti di e con l'intervento del
[...] Persona_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia l'adozione di C.F. ), Persona_1 C.F._2
n. in BUSSOLENGO, il 21/11/1999, da parte di Parte_1
(C.F. ), n. in ES (FE), il
[...] C.F._1
16/07/1960, con ogni conseguenza di legge.
2) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile competente ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di nascita della persona adottata, una volta passata in giudicato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 05/11/24
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
35 anni da parte dell'adottante e della differenza di età di almeno 18 anni tra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Antonella Guerra Presidente
Dr.ssa Silvia Rizzuto Giudice
Dr.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(C.F. ), n. in Parte_1 C.F._1
ES (FE), il 16/07/1960, con il ministero difensivo dell'Avv.
BUSSOLA ELISA, come da mandato difensivo in atti;
RICORRENTE ADOTTANTE
per l'adozione di
C.F. ) Persona_1 C.F._2
n. in BUSSOLENGO, il 21/11/1999;
ADOTTANDO
e con l'intervento ex lege del pagina 1 di 6 PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: adozione ex artt. 291 e 311 c.c.
Conclusioni per la parte ricorrente
Insiste nella domanda di adozione.
Conclusioni per il Pubblico Ministero
Nulla oppone.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Richiamato integralmente per relationem il contenuto del ricorso con il quale n. in ES (FE) il 16/07/1960, Parte_1
ha chiesto di poter adottare n. in BUSSOLENGO il Persona_1
21/11/1999;
osservato, in rito, che, così come per i procedimenti relativi allo stato delle persone,
ai minorenni e alle famiglie, anche per i procedimenti di adozione ordinaria la norma di cui all'art. 473-bis, primo comma, c.p.c. come novellato dal D.Lgs. 149/22,
dispone l'applicazione del rito uniforme cd. Cartabia anziché della disciplina generale in materia di volontaria giurisdizione prevista dagli artt. 737 e ss. c.p.c.,
prevedendo espressamente che siano esclusi dall'applicazione del nuovo rito uniforme - per quanto qui interessa - soltanto i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità e quelli volti all'adozione dei minori di età, ma non già quelli diretti all'adozione di maggiorenni;
osservato, tuttavia, che la previsione dell'applicabilità del procedimento di cui agli artt. 473-bis.12 e ss. c.p.c. anche ai procedimenti di adozione dei maggiori di età
confligge frontalmente con il permanere nel codice di rito, in quanto non espressamente abrogate dalla nuova normativa processuale, delle disposizioni di procedura indicate negli artt. 311 e ss. cod.civ., tra le quali l'art. 313, comma 1 pagina 2 di 6 cod.civ., che rinvia espressamente ai procedimenti in camera di consiglio di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c.;
ritenuto, pertanto, che, nonostante la previsione di cui all'art. 473-bis c.p.c. relativa alle esclusioni dall'applicazione del nuovo rito uniforme non comprenda i procedimenti di adozione dei maggiori di età, per tali cause sia preferibile proseguire ad applicare il rito camerale richiamato espressamente dall'art. 313, 1 comma, c.p.c.
e dagli artt. 737 e ss. c.p.c., certamente più adatto alle peculiarità delle cause di adozione dei maggiorenni e dotato, pur chiudendosi con sentenza (cfr. art. 314
cod.civ.), di maggiore snellezza e duttilità;
ritenuta, nel merito, la fondatezza della domanda, atteso che sussistono tutti i presupposti e le condizioni di legge per la pronuncia dell'adozione;
rilevato, invero, che, in corso di causa, l'adottante e l'adottando, sentiti in conformità al disposto dell' art. 296 cod.civ., hanno prestato il consenso alla pronuncia dell'adozione ed hanno dichiarato di essere reciprocamente legati da profonde ragioni affettive, ben illustrate nel ricorso introduttivo, sicchè
appare evidente che l'adozione soddisfa le esigenze familiari e giuridiche di entrambe le parti e risulta conveniente per la persona adottanda;
osservato che sono stati sentiti i soggetti tenuti per legge a rendere il proprio assenso all'adozione ex art. 297 cod.civ.;
rilevato, infatti, che ha assentito all'adozione la madre della persona adottanda Sig.ra Parte_2
osservato che, nel caso di specie, l'adottando non è stato riconosciuto dal padre biologico, sicchè l'assenso paterno non è necessario;
osservato, quanto ai requisiti di legge per procedere all'adozione di pagina 3 di 6 maggiorenni, che, ai sensi dell'art. 291 cod.civ., l'adozione di persone maggiori di età è permessa a coloro che non hanno discendenti legittimi, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età del maggiorenne che intendono adottare;
rilevato che, su detta norma, si sono nel tempo susseguite diverse censure di illegittimità costituzionale, le quali hanno investito principalmente due dei tre requisiti richiesti in capo all'adottante dalla legge, ovvero l'assenza di discendenti legittimi e la differenza di età con l'adottato di almeno diciotto anni;
osservato che, per quanto attiene il requisito dell'assenza di discendenza legittima, un primo intervento della Corte costituzionale si è avuto con la sentenza n. 557/1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 291 cod.civ. “…nella parte in cui non consente l'adozione a persone che
abbiano discendenti legittimi o legittimati maggiorenni e consenzienti”;
osservato, poi, che la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta con la sent. n. 345/1992 affermando che, nel caso di incapacità dei figli di esprimere l'assenso perché interdetti, sia applicabile per analogia l'art. 297 co. 2
cod.civ., così estendendo anche a tale caso il potere di valutazione comparativa degli interessi emergenti in subiecta materia attribuito dalla norma al Tribunale;
rilevato, infine, che, sulla scia della C. Costituzionale, anche la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 2426 del 03/02/2006, ha avuto modo di affermare che, in tema di adozione di persone maggiori di età, seppure la presenza di figli minori (legittimi, legittimati o naturali) dell'adottante, come tali pagina 4 di 6 incapaci, per ragioni di età, di esprimere un valido consenso, costituisce, di norma, ai sensi dell'art. 291 cod.civ., un impedimento alla richiesta adozione,
ove l'adozione di maggiorenne riguardi un soggetto, il figlio del coniuge, che già appartenga, insieme al proprio genitore naturale ed ai fratelli, minorenni,
ex uno latere, al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante,
la detta presenza di figli minori dell'adottante non preclude in assoluto l'adozione, fermo restando il potere-dovere del giudice del merito di procedere alla audizione personale di costoro, se aventi capacità di discernimento, ai fini della formulazione del complessivo giudizio di convenienza nell'interesse dell'adottando, richiesto dall'art. 312, primo comma, numero 2), cod.civ., giacché tale convenienza in tanto sussiste in quanto l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti di tutti i membri della famiglia, compresi i figli dell'adottante;
osservato che, nel caso di specie, è stato raccolto l'assenso della figlia minore dell'adottante che è anche la figlia della compagna Persona_2
dell'adottante Sig.ra e che ha evidenziato che la persona Parte_2
adottanda già da anni (fin da prima della nascita di essa stessa figlia)
appartiene al contesto affettivo della famiglia di accoglienza dell'adottante,
sicchè deve escludersi che, nel caso di specie, la presenza di prole dell'adottante sia di ostacolo alla pronuncia dell'adozione;
rilevato, poi, che ricorre anche l'ulteriore duplice requisito dell'età superiore ai adottante e adottando (cfr. certificati sub doc.ti 2 e 4); pagina 5 di 6 rilevato, poi, che ricorre anche l'ulteriore requisito dell'età superiore ai 35
anni da parte dell'adottante (cfr. doc. 4);
ritenuto, pertanto, che vada pronunciata l'adozione come da domanda;
ritenuto che nessuna statuizione sia necessaria sulle spese;
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona, visti gli artt. 313 e 314 cod.civ., definitivamente decidendo nel procedimento di adozione promosso da Parte_1
nei confronti di e con l'intervento del
[...] Persona_1
Pubblico Ministero, così provvede:
1) pronuncia l'adozione di C.F. ), Persona_1 C.F._2
n. in BUSSOLENGO, il 21/11/1999, da parte di Parte_1
(C.F. ), n. in ES (FE), il
[...] C.F._1
16/07/1960, con ogni conseguenza di legge.
2) nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per l'annotazione della sentenza nell'apposito registro e per la comunicazione all'Ufficiale dello Stato civile competente ai fini dell'annotazione a margine dell'atto di nascita della persona adottata, una volta passata in giudicato.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 05/11/24
Il Giudice Estensore
Dr.ssa E. Tommasi di Vignano
Il Presidente
Dr.ssa Antonella Guerra
pagina 6 di 6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
35 anni da parte dell'adottante e della differenza di età di almeno 18 anni tra