Art. 34.
Sono autorizzate per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, le seguenti assegnazioni:
lire 10.000.000, quale concorso straordinario per l'ammodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della lettura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus;
lire 28.000.000, di cui ai capitoli numeri 311, 312, 324 e 325 dello stato di previsione della spessa del Ministero della pubblica istruzione, quiale spesa per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 ;
lire 12.500.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di propieta' dello Stato o degli Enti di cui all' articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali dalle soprintendenza, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;
lire 350.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro, funzione culturale.
Sono autorizzate per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964, le seguenti assegnazioni:
lire 10.000.000, quale concorso straordinario per l'ammodernamento dell'organizzazione bibliografica nazionale di diffusione della lettura (biblioteche popolari), per l'attrezzatura dei posti di prestito e per l'acquisto di bibliobus;
lire 28.000.000, di cui ai capitoli numeri 311, 312, 324 e 325 dello stato di previsione della spessa del Ministero della pubblica istruzione, quiale spesa per i servizi gia' in gestione al soppresso Ministero dell'assistenza post-bellica, demandati al Ministero della pubblica istruzione per effetto dell' articolo 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27 ;
lire 12.500.000, quale spesa straordinaria per il restauro e la riparazione di danni in dipendenza di offese belliche a cose mobili ed immobili di interesse artistico, archeologico e bibliografico di propieta' dello Stato o degli Enti di cui all' articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , a uffici e locali dalle soprintendenza, musei, gallerie, biblioteche e loro arredamento, a scuole e istituti d'arte e di musica governativi e loro suppellettili;
lire 350.000, per il recupero, il trasporto dai ricoveri, il riassetto e il ricollocamento in sede di opere d'arte e di materiale bibliografico e didattico nell'interesse dello Stato o di Enti e privati che svolgono in Italia la loro, funzione culturale.