Versione
17 aprile 1977
17 aprile 1977
Art. 2.
Chiunque non osserva, dopo l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 1, e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 400 mila, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato.
Il comma precedente non si applica alle vendite di smaltimento delle scorte costituite con le modalita' e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.
Chiunque non osserva, dopo l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 1, e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 400 mila, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato.
Il comma precedente non si applica alle vendite di smaltimento delle scorte costituite con le modalita' e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.