Articolo 2 della Legge 14 marzo 1977, n. 89
Articolo 1
Versione
17 aprile 1977
Art. 2.

Chiunque non osserva, dopo l'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 1, e' punito con l'ammenda da lire 100 mila a lire 400 mila, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato.
Il comma precedente non si applica alle vendite di smaltimento delle scorte costituite con le modalita' e nei termini previsti dalle disposizioni vigenti.

Entrata in vigore il 17 aprile 1977