Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 10/03/2025, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello, nella persona dei magistrati:
Dott. Marcella Angelini Presidente
Dott. Maria Rita Serri Consigliere rel
Dott. Luca Mascini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di appello iscritta al n.520/2024 R.G.A. avverso la sentenza del
Tribunale di Ravenna sezione lavoro n.68/2024 pubblicata in data 15/02/2024 promossa con ricorso depositato in data 9 agosto 2024 da:
Parte_1
elettivamente domiciliato a Roma via Antonio Gramsci n. 20 presso e nello studio dell'avv. Maria Cacciapaglia che lo rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
In persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato a
CP_ Bologna via Milazzo n. 4/2 presso l'avvocatura della sede provinciale dell' rappresentato e difeso dagli avv. Mariateresa Nasso e Oreste Manzi giusta procura generale alle liti a ministero notaio del 22 marzo 2024 rep 37875 Per_1
APPELLATO
OGGETTO: Indebito
CONCLUSIONI: Come in atti posta in decisione all'udienza collegiale del 20.02.2025, udita la relazione della causa fatta dal Giudice relatore Dott. Maria Rita Serri, sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate;
esaminati gli atti e i documenti di causa
1
1.Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Ravenna in funzione di giudice del lavoro rigettava il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1
CP_ e compensava le spese giudiziali.
In tale ricorso l'odierno appellante deduceva di essere titolare di pensione anticipata c.d. “quota 100” n. 06701423, con decorrenza dal 01.08.2021, di aver ricevuto in data 24.02.2023 comunicazione di riliquidazione pensione in cui veniva comunicato che la pensione dello stesso era stata ricalcolata a decorrere dal 1 gennaio 2022 per incumulabilità prevista dall'art. 14, comma 3 del D.L.
4/2019 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo con suo conseguente debito di € 25.000,76 e di aver successivamente ricevuto l'accertamento di somme indebitamente percepite con cui gli veniva intimato di pagare a la CP_2 somma di € 21.485,95 a titolo di “indebiti da prestazione”.
Deduceva di essere stato assunto in data 23.09.2022 con contratto di lavoro a tempo determinato part-time dalla società S.P.A.L. S.R.L. con scadenza
30.06.2023 che prevedeva un salario lordo mensile di € 307,70, con l'aggiunta di un ulteriore elemento retributivo mensile onnicomprensivo variabile, finalizzata al solo raggiungimento del netto mensile concordato forfettariamente e pari ad € 350,00 e di essersi dimesso in data 16.02.2023, non appena era venuto a conoscenza del divieto di essere assunto con contratto di lavoro subordinato.
Affermava di aver percepito per tale rapporto di lavoro la complessiva somma di € 4.575 ed in particolare € 3.138,00 nell'anno 2022, ed € 1.437,00 nell'anno
2023.
Sosteneva che non sussistesse il contestato indebito avendo ricevuto una retribuzione inferiore ai 5000,00 euro annui e stante il fatto che il dl n. 4/2019 enunciava solo il principio di incumulabilità, ma non disciplinava le conseguenze derivanti dalla legge in caso di violazione del divieto di cumulo.
Concludeva chiedendo che il Tribunale accertasse e dichiarasse l'insussistenza del diritto dell' a ripetere la somma di € 21.585,95, il suo diritto a percepire CP_2 interamente il trattamento pensionistico come previsto dall'art. 14 del dl 4/2019 con decorrenza 01.08.2021, detratta la somma effettivamente percepita a titolo di reddito da lavoro dipendente di € 4.575,00, e il suo diritto al ripristino della normale erogazione del trattamento pensionistico ed al versamento di tutti i ratei non percepiti dal mese di marzo 2023 alla data del deposito del ricorso.
2 CP_ Si costituiva con memoria chiedendo il rigetto del ricorso.
Il tribunale di Ravenna sezione lavoro decideva nei termini sopra indicati.
2 Proponeva appello . Parte_1
Con il primo motivo di appello deduceva che il giudice di primo grado non avesse motivato la sentenza limitandosi ad mero copia incolla della sentenza della Corte Costituzionale irrilevante nel caso di specie.
Con il secondo motivo di appello deduceva l'irragionevolezza, sproporzione, erronea applicazione della nozione di “divieto di cumulo” concretamente CP_ applicata da evidenziando che l'art. 14 co 3 del dl n. 4/2019 non disciplinava espressamente le conseguenze derivanti dalla legge in caso di violazione del divieto di cumulo e, quindi, non prevedeva in caso di violazione dello stesso la ripetizione del relativo trattamento pensionistico. CP_ Sosteneva, quindi, che l' avesse, se del caso, diritto alla ripetizione della sola somma di euro 4575,00 pari al reddito da lavoro percepito dallo stesso.
Concludeva chiedendo la riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo di primo grado oltre alla condanna al pagamento dei ratei di pensione non versati dalla sospensione e alla restituzione delle somme trattenute per l'indebito.
La causa istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti veniva discussa e decisa all'udienza del 20 febbraio 2025 mediante lettura del dispositivo.
3. I due motivi di appello stante la loro connessione vanno esaminati congiuntamente.
Innanzitutto è infondato il dedotto vizio di omessa motivazione in quanto l'art. 118 disp att cpc prevede espressamente che le sentenze possano essere motivate facendo riferimento a precedenti giurisprudenziali conformi.
Tanto precisato occorre richiamare la norma che disciplina la presente fattispecie.
L'art. 14 comma 3 del dl n. 4/2019 prevede che: “ 3. La pensione di cui al comma
1 non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.”
Si osserva, innanzitutto, che in relazione all'inapplicabilità dell'eccezione del limite dei 5000,00 euro ai contratti di lavoro dipendente è intervenuta la
3 pronuncia della Corte Costituzionale che ha ritenuto il diverso trattamento tra lavoro dipendente e lavoro occasionale giustificato.
In particolare con la sentenza n. 234/2022 ha deciso che : È infondata la q.l.c. dell'art. 14, comma 3, d.l. 28 gennaio 2019 n. 4, conv., con modificazioni, in l.
28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui prevede che la pensione anticipata, collocata all'interno della c.d. «quota 100», non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di cinquemila euro lordi annui, in riferimento all'art. 3, comma 1, Cost.”
La Corte Costituzionale ha sul punto così condivisibilmente motivato: “7.3.- La differenza tra le tipologie di attività in esame si riflette coerentemente sulla diversa disciplina del divieto di cumulo. Mentre al lavoro intermittente, proprio perché subordinato, si accompagna l'obbligo di contribuzione, così non accade per il lavoro autonomo occasionale produttivo di redditi entro la soglia massima dei 5.000 euro lordi annui (art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, come convertito).
Come chiarito anche di recente da questa Corte, sia pure in una fattispecie diversa da quella ora in esame (sentenza n. 104 del 2022), il lavoratore autonomo occasionale percettore di redditi entro la soglia indicata non è tenuto a iscriversi alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), e quei redditi, ai sensi dell'art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del
2003, come convertito, non sono soggetti a prelievo previdenziale.
7.4.- In ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, si deve dunque escludere che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a
"quota 100", ai redditi da esse derivanti. L'assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro qui esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza (ex plurimis, sentenze n. 127 del 2020, n. 32 del 2018
e n. 241 del 2016; ordinanza n. 346 del 2004).
7.5.- La scelta del legislatore, vòlta a diversificare il trattamento previsto per il divieto di cumulo, non risulta costituzionalmente illegittima neppure considerando la sproporzione che può in concreto determinarsi - come nella
4 fattispecie oggetto del giudizio principale - fra l'entità dei redditi da lavoro percepiti dal pensionato che ha usufruito della cosiddetta "quota 100" e i ratei di pensione la cui erogazione è sospesa.
Non si può non considerare l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, che ha consentito, per il triennio 2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario. La prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di violazione del divieto di cumulo è, per l'appunto, rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta
"quota 100" dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
Nel regime ora descritto, la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato (come rilevato peraltro da questa Corte con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego - NASpI -, nella sentenza n. 194 del 2021), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale.
Anche in questa prospettiva, l'assenza di omogeneità fra le situazioni lavorative poste a raffronto dal rimettente risulta decisiva per escludere la fondatezza della questione.
Il lavoro autonomo occasionale, per la sua natura residuale, non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.”
Ne consegue, quindi, che è irrilevante per escludere il divieto di cumulo che l'appellante abbia ricevuto per il lavoro dipendente svolto una retribuzione inferiore a 5000,00 euro annui in quanto la deroga al divieto di incumulabilità opera solo per i rapporti di lavoro occasionali e tale differente trattamento non è irragionevole stante la diversità di situazioni tra il lavoro dipendente e il lavoro occasionale per i motivi ben indicati nella sentenza della Corte Costituzionale.
5 Si rileva, poi, che la tesi di parte appellante secondo cui il divieto di cumulo di cui alla norma non implicherebbe la restituzione della pensione in relazione all'intero anno solare, ma determinerebbe al limite la detrazione dalla pensione della somma percepita in forza del rapporto di lavoro dipendente, stante la mancanza di esplicita previsione della norma in tal senso e stante la sproporzione della sanzione, non è condivisibile considerata la ratio della norma e la sua eccezionalità.
Peraltro la restituzione delle somme non costituisce una sanzione, ma è la mera conseguenza dell'incumulabilità della pensione e del reddito da lavoro dipendente con la conseguenza che non è necessaria un'espressa previsione della stessa a differenza di quanto sostenuto dall'appellante.
In merito a questo aspetto si è, poi, di recente espressamente pronunciata la
Suprema Corte ( Cass. lav n. 30994/2024) statuendo che: “In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della
Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva.”
In particolare la Suprema Corte ha così motivato: “Va premesso che la disciplina contenuta nell'art. 14 del decreto-legge citato, e il divieto di cumulo ivi previsto,
è stata di recente esaminata dalla Corte costituzionale (sentenza n. 234 del
2022), la quale, sia pure a fronte di una questione di legittimità costituzionale che ne rilevava la possibile disparità di trattamento con il lavoro non dipendente contemplato dalla norma ai fini derogatori limitati, ha delineato la ratio dell'istituto e del conseguente divieto.
9. La preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato rinviene la sua giustificazione nell'antinomia tra la richiesta agevolata del lavoratore di uscire anticipatamente dal lavoro con la possibilità della prosecuzione di una prestazione di lavoro.
6 10. La Corte costituzionale, considerando l'eccezionalità della misura pensionistica che ha consentito il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, ha rimarcato la volontà del legislatore di attribuire, ad alcuni lavoratori, regole più favorevoli rispetto al sistema ordinario, a fronte di una limitazione imposta ai soggetti beneficiati, ossia l'effettiva uscita dal mercato del lavoro, anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile.
11. La disposizione in esame mette in correlazione la percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, con il presupposto, richiesto dal legislatore, per usufruire del trattamento pensionistico di favore, presupposto che, peraltro, in sede di concessione del beneficio di ammissione al trattamento pensionistico viene verificato attraverso apposite dichiarazioni da rendere all sulla sussistenza di eventuali redditi da lavoro, sia dipendente CP_2
che autonomo, che potrebbero influire sull'incumulabilità della pensione.
12. L'eccezionalità della misura pensionistica, che ha consentito, per il triennio
2019-2021, il ritiro dal lavoro all'età di 62 anni, con un'anzianità contributiva di almeno 38 anni, senza penalizzazioni nel calcolo della rendita, è stata ampiamente rimarcata da Corte cost. n.234 del 2022 cit.
13. Nell'adottare una disciplina sperimentale, il legislatore ha configurato un regime di quiescenza disciplinato da regole molto più favorevoli rispetto al sistema ordinario, e la percezione, da parte del pensionato, di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato, come rilevato, peraltro, da Corte n. 194 del 2021, con riferimento al diritto all'erogazione della Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), e mette a rischio l'obiettivo occupazionale (Corte cost.n. 234 del 2022).
14.Se, dunque, per corrispondere a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico all'interno del quale il regime derogatorio introdotto dal legislatore del 2019 risulta particolarmente vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso, il fine della norma e del divieto di cumulo previsto esprimono, in nuce, la ratio solidaristica in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della
7 sostenibilità del sistema previdenziale, il divieto comporta l'effetto della perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare in cui il pensionato ha percepito un trattamento retributivo.
15.E' la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea (solo per il periodo 2019-2021).
16. Né la privazione del trattamento pensionistico, per l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo.
17. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa.”
Orbene si condividono le motivazioni della suddetta sentenza che si richiamano anche ai sensi dell'art.118 disp att cpc e, del resto, questa Corte d'appello si era già pronunciata in tal senso nella sentenza n. 55/2024.
Da quanto sopra esposto deriva che i due motivi di appello sono infondati e che, pertanto, l'appello deve essere rigettato e la sentenza di primo grado deve essere confermata.
Si ritiene che, stante la particolarità della questione giuridica su cui la giurisprudenza di merito non si è pronunciata in modo univoco e il fatto che la
Suprema Corte ha deciso sullo specifico tema solo in data successiva al deposito dell'appello, debbano essere integralmente compensate le spese del presente grado di giudizio tra le parti.
Stante il rigetto dell'appello sussistono i presupposti processuali per il versamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del
D.P.R. n. 115 / 2002.
P. Q. M.
La Corte d'appello di Bologna, in composizione collegiale, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta,
8 definitivamente decidendo nella causa n. 520/2024 R.G.A. così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma la sentenza appellata
2) Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra le parti
3) Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione ex art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n.
115/ 2002
Così deciso in Bologna, il 20 febbraio 2025
Il Consigliere est.
Dott. Maria Rita Serri
Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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