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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 31/01/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1249/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 Parte_4 C.F._3 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._4 BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Le parti hanno concluso come da note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_6 Parte_5 pagina 1 di 6 ) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla Pt_5
legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, la ricorrente ha documentato l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre la parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretta del Sig
(o o , cittadino Persona_1 Persona_2 Persona_3
italiano, nato a [...], (provincia di Lucca) in data 22/01/1884
Successivamente il suddetto cittadino italiano (o Persona_1 [...]
o ha contratto matrimonio con (o o Per_2 Persona_3 Controparte_2 Controparte_3
nella città di Pereiras (Brasile), in data 15/09/1902, come risulta dal certificato Controparte_4
integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). - dall'unione coniugale tra Persona_1
(o e (o
[...] Controparte_5 Persona_3 Controparte_2 [...]
è nato in data [...], nella città di Pereiras Controparte_6 Persona_4
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 6). - ha contratto matrimonio con in data 23/12/1943, Persona_4 Per_5
nella città di LA LI (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 7). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Per_6 [...]
(o . Persona_7 Persona_8
- dall'unione coniugale tra e (o è nata Persona_4 Persona_7 Persona_8
in data 14/11/1944, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Persona_9
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 8).
- ha contratto matrimonio con , in data 13/07/1968, nella Persona_9 Persona_10
città di LA LI (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9). Successivamente al matrimonio, Persona_9
passerà a chiamarsi con il nome . Persona_11
- dall'unione coniugale tra e è nato Persona_11 Persona_10 [...]
, in data 12/01/1970, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Parte_6
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10).
pagina 2 di 6 - dall'unione coniugale tra e è nato Persona_11 Persona_10 [...]
, in data 11/11/1984, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Parte_1
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 11).
- ha contratto matrimonio con in data Parte_6 Persona_12
31/03/1990, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 12). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome LE CE do AR Persona_12 Per_12
OL. Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Tietê (Brasile), in data 25/04/2007, Per_12
CE do AR OL tornerà a chiamarsi Persona_12
- dall'unione coniugale tra e LE CE do AR OL è nata Parte_6 [...]
, in data 01/10/1990, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Parte_5
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 13).
- dall'unione coniugale tra e LE CE do AR OL è nato Parte_6
, in data 22/08/1993, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Parte_2
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 14).
- dall'unione coniugale tra e LE CE do AR OL è nato Parte_6
, in data 12/11/1997, nella città di Botucatu (Brasile), come risulta Parte_6
dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 15).
- ha contratto matrimonio con in data 27/10/2018, nella città Parte_5 Persona_13
di LA LI (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 16). Successivamente al matrimonio, passerà Parte_5
a chiamarsi con il nome . Parte_5
- dall'unione coniugale tra e è nata Parte_5 Persona_13 Persona_14
, in data 25/01/2020, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal certificato integrale
[...]
di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 17).
- ha contratto matrimonio con , in data 26/08/2022, nella Parte_2 Persona_15
città di Botucatu (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 18).
- ha contratto matrimonio con , in data Parte_1 Persona_16
15/07/2006, nella città di Piracicaba (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 19). Successivamente al matrimonio,
[...]
da passerà a chiamarsi con il nome Persona_16 Per_16 SO
.
[...]
pagina 3 di 6 - dall'unione coniugale tra e è nata Parte_1 SO
, in data 24/03/2014, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Persona_18
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato ( all. 20). dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2023 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano (o Persona_1 [...]
o , cittadino italiano, nato a [...], (provincia di Per_2 Persona_3
Lucca) in data 22/01/1884, il quale non si è naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai pagina 4 di 6 perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. (o o , cittadino Persona_1 Persona_2 Persona_3
italiano, nato a [...], (provincia di Lucca) in data 22/01/1884, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva pagina 5 di 6 attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i Sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , sono cittadini italiani e, per Parte_6 Parte_5
l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Ferreri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1249/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2 BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio Parte_3 Parte_4 C.F._3 dell'avv. BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_5 C.F._4 BONATO GIOVANNI e dell'avv. , elettivamente domiciliato in via colleferro,15 189 00189 roma italiapresso il difensore avv. BONATO GIOVANNI
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. e dell'avv. , Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in presso il difensore avv.
CONVENUTO/I
TERZO CHIAMATO
INTERVENUTO
Le parti hanno concluso come da note conclusionali.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione letto il ricorso volto all'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis: 1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Parte_1 [...]
, e Parte_2 Parte_6 Parte_5 pagina 1 di 6 ) sono cittadini italiani dalla nascita, in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla Pt_5
legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Controparte_1
Ministro protempore, e per esso all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti. premesso che per quanto concerne l'interesse ad agire nella sede giurisdizionale, la ricorrente ha documentato l'attivazione della procedura amministrativa al fine di fissare appuntamento al Consolato di appartenenza per, poter attivare la procedura necessaria alla presentazione della domanda di cittadinanza . Inoltre la parte ricorrente ha dedotto e documentato di essere discendente diretta del Sig
(o o , cittadino Persona_1 Persona_2 Persona_3
italiano, nato a [...], (provincia di Lucca) in data 22/01/1884
Successivamente il suddetto cittadino italiano (o Persona_1 [...]
o ha contratto matrimonio con (o o Per_2 Persona_3 Controparte_2 Controparte_3
nella città di Pereiras (Brasile), in data 15/09/1902, come risulta dal certificato Controparte_4
integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 5). - dall'unione coniugale tra Persona_1
(o e (o
[...] Controparte_5 Persona_3 Controparte_2 [...]
è nato in data [...], nella città di Pereiras Controparte_6 Persona_4
(Brasile), come risulta dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 6). - ha contratto matrimonio con in data 23/12/1943, Persona_4 Per_5
nella città di LA LI (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio (v. all. 7). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome Per_6 [...]
(o . Persona_7 Persona_8
- dall'unione coniugale tra e (o è nata Persona_4 Persona_7 Persona_8
in data 14/11/1944, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Persona_9
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 8).
- ha contratto matrimonio con , in data 13/07/1968, nella Persona_9 Persona_10
città di LA LI (Brasile) come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 9). Successivamente al matrimonio, Persona_9
passerà a chiamarsi con il nome . Persona_11
- dall'unione coniugale tra e è nato Persona_11 Persona_10 [...]
, in data 12/01/1970, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Parte_6
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 10).
pagina 2 di 6 - dall'unione coniugale tra e è nato Persona_11 Persona_10 [...]
, in data 11/11/1984, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Parte_1
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 11).
- ha contratto matrimonio con in data Parte_6 Persona_12
31/03/1990, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 12). Successivamente al matrimonio, passerà a chiamarsi con il nome LE CE do AR Persona_12 Per_12
OL. Tuttavia, i coniugi hanno divorziato nella città di Tietê (Brasile), in data 25/04/2007, Per_12
CE do AR OL tornerà a chiamarsi Persona_12
- dall'unione coniugale tra e LE CE do AR OL è nata Parte_6 [...]
, in data 01/10/1990, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Parte_5
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 13).
- dall'unione coniugale tra e LE CE do AR OL è nato Parte_6
, in data 22/08/1993, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Parte_2
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 14).
- dall'unione coniugale tra e LE CE do AR OL è nato Parte_6
, in data 12/11/1997, nella città di Botucatu (Brasile), come risulta Parte_6
dal certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 15).
- ha contratto matrimonio con in data 27/10/2018, nella città Parte_5 Persona_13
di LA LI (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 16). Successivamente al matrimonio, passerà Parte_5
a chiamarsi con il nome . Parte_5
- dall'unione coniugale tra e è nata Parte_5 Persona_13 Persona_14
, in data 25/01/2020, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal certificato integrale
[...]
di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 17).
- ha contratto matrimonio con , in data 26/08/2022, nella Parte_2 Persona_15
città di Botucatu (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (v. all. 18).
- ha contratto matrimonio con , in data Parte_1 Persona_16
15/07/2006, nella città di Piracicaba (Brasile), come risulta dal certificato integrale di matrimonio, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato (all. 19). Successivamente al matrimonio,
[...]
da passerà a chiamarsi con il nome Persona_16 Per_16 SO
.
[...]
pagina 3 di 6 - dall'unione coniugale tra e è nata Parte_1 SO
, in data 24/03/2014, nella città di LA LI (Brasile), come risulta dal Persona_18
certificato integrale di nascita, prodotto in giudizio, nonché tradotto e apostillato ( all. 20). dei passaggi generazionali indicati nel ricorso è stata data prova con la documentazione, debitamente apostillata e tradotta, depositata agli atti;
l'Amministrazione convenuta non si è costituita in giudizio, nonostante la rituale notifica del ricorso, e deve dichiararsi contumace;
gli atti del procedimento sono stati comunicati al PM in persona del Procuratore presso il Tribunale di
Firenze per l'intervento, che non ha rassegnato le proprie conclusioni;
ritenuto che
in via preliminare, come argomentato nell'ordinanza del Tribunale di Roma del 14/02/2022, “con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. del 18 aprile 1994, n. 362, il decorso del termine di
730 giorni, in difetto di espressa previsione legislativa, non possa considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda.”. Deve infatti ritenersi che, anche con riferimento alla disposizione dell'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana), le ipotesi di improcedibilità non possano essere oggetto di applicazione analogica o estensiva, giacché costituiscono sanzioni processuali limitative del diritto di azione;
inoltre, in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008);
per quanto concerne l'interesse ad agire, come sostenuto da parte ricorrente, le Autorità consolari adite si trovavano nel 2023 in forte ritardo nell'esaminare le istanze protocollate. Nella fattispecie in esame, si deve dare atto che risulta un concreto tentativo di adire la via amministrativa da parte ricorrente con le mail e la documentazione depositata senza che la domanda sia stata esaminata, né vi sia certezza sui tempi del procedimento;
nel merito, non risulta che l'avo italiano (o Persona_1 [...]
o , cittadino italiano, nato a [...], (provincia di Per_2 Persona_3
Lucca) in data 22/01/1884, il quale non si è naturalizzato cittadino brasiliano e, quindi, non ha mai pagina 4 di 6 perso la cittadinanza italiana. Lo stesso vale per i suoi discendenti, fino ai ricorrenti, non rilevandosi tra i discendenti una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022, n.25317, secondo cui
“L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”);
è dunque provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano;
alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti dal sig. (o o , cittadino Persona_1 Persona_2 Persona_3
italiano, nato a [...], (provincia di Lucca) in data 22/01/1884, con definitivo accoglimento delle domande di parte ricorrente;
le spese seguono la soccombenza e come tali vanno poste a carico del convenuto attesa la CP_1
documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa, nei tempi previsti dalla legge o, comunque in tempi ragionevoli e certi. Non potrebbe condurre alla compensazione delle spese di lite la considerazione dei tempi necessari a valutare l'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma la tutela dell'effettività del diritto di difesa per cui la parte vittoriosa, anche sotto il profilo causale, non può essere gravata delle spese sostenute per aver dovuto agire in giudizio per il riconoscimento di un diritto che le spetta, non essendole imputabili eventuali inefficienze dell'Amministrazione. I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022 (indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva pagina 5 di 6 attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione;
P.Q.M.
- accerta che i Sigg.ri , , Parte_1 Parte_2 [...]
e , sono cittadini italiani e, per Parte_6 Parte_5
l'effetto ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di Controparte_1
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il a rifondere in favore di parte ricorrente le spese di lite del presente Controparte_1 giudizio che liquida in € 1600,00 per compensi, € 545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario
Firenze, 31 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Mario Ferreri
pagina 6 di 6