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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 5677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5677 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1002/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1002/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Parte_1 C.F._1
AR (C.F.: ) e dall'Avv. Errico De Falco (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
- già - (C.F.: ), con sede legale in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
Milano alla Via Caldera n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero
ZA (C.F.: ) e dall'Avv. Matteo Giarratana (C.F.: C.F._4
per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
- APPELLATA - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7089/2021 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28.2.2022 ed iscritta a ruolo l'8.3.2022 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7089/2021, pubblicata il 31.8.2021 e non notificata, che lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 3.050,55, oltre interessi legali dal 1°.10.2019 al saldo, nonché al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00
per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., in favore della convenuta
L'appellante chiedeva, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) disporre la sospensione e/o riforma della ordinanza gravata;
b) Accertare in via principale e assorbente ai successivi motivi di diritto che le due distinte polizze
assicurative: A) n. CL/11/054 “Lifestyle” di € 936,00 stipulata da per CP_1
l'assicurazione dei rischi: vita caso morte, inabilità temporanea totale al lavoro e ricovero
ospedaliero assicurati da perdita involontaria d'impiego e “life events” Controparte_2
assicurati da MetLife Insurance Limited”; B) “Europ Assistance personale protection” di € 702,00
imposte nei dall'intermediario che ha omesso anche la comparazione con altri contratti
assicurativi;
c) Accertare il collegamento tra il contratto di finanziamento n.10378636 del 30 novembre 2011 e
le due polizze assicurative “MetLife Insurance Limited” ed “Europ Assistance personale
protection” e per l'effetto includere nel calcolo finale del TAEG anche il costo delle commissioni
incassate dall'intermediario per il collocamento dei premi assicurativi corrisposte direttamente con
il finanziamento.
d) Accertare la nullità parziale della clausola del TAEG e in applicazione dell'art. 125-bis TUB in
vigore al momento della pattuizione, ricalcolare il piano di ammortamento di cui al finanziamento
al tasso legale e non già alla percentuale di interesse addebitata dalla Per tale motivo CP_1
condannare la convenuta alla ripetizione in favore dell'istante della somma CP_1 complessiva di € 6.047,28 o a quella somma che l'adito Magistrato riterrà opportuno liquidare,
anche in conseguenza di CTU tecnica in materia bancaria per cui si fa richiesta sin da questa fase,
maggiorata degli interessi legali sulle somme indebitamente trattenute, decorrenti, stante la
doverosa applicazione della disciplina che regola l'istituto dell'indebito oggettivo dalla data
stipula del contratto di mutuo e commisurati al tasso di mora di cui al D.Lgs.231/02 e s.m.i. stante
la recente novella dell'art. 1284 c.c.
e) In subordine ai precedenti e assorbenti motivi di diritto, accertare in ottemperanza agli obblighi
di corretta informazione e di trasparenza la mancata indicazione del TAEG con e senza oneri
assicurativi e per l'effetto ex art. 124 comma 5, TUB condannare la convenuta finanziaria alla
restituzione del costo dei premi assicurativi;
f) Sulla domanda riconvenzionale circa la compensazione giudiziale dei crediti accertare
preliminarmente che la stessa è impropria perché fondata su un documento probatorio totalmente
carente e privo di conformità, ma soprattutto inadeguato a supportare la pretesa in un giudizio a
cognizione piena. Ancora rigettare la richiesta di compensazione perché condizionata dalla
presenza di interessi corrisposti e non dovuti che lasciano inequivocabilmente presumere che il
consumatore avrebbe, in condizioni regolari e non contestate, richiesto e sottoscritto un prestito
avete un merito creditizio inferiore rispetto a quello che è stato costretto a richiedere ovvero, non
avrebbe finanche estinto;
g) condannare la convenuta banca al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di
giudizio, diritti e onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, nonché il 15% forfettario sulle
spese generali, oltre spese e onorari di mediazione e di consulenza tecnica di parte”.
costituendosi in data 4.5.2022, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità Controparte_1
della citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c. con richiesta di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge.
All'udienza dell'11.5.2022, stante il mancato rispetto del termine a comparire e la richiesta di fissazione di nuova udienza da parte dell'appellata, la causa veniva rinviata al 12.10.2022 per il deposito di eventuali note integrative.
Con comparsa depositata il 10.10.2022, chiedeva il rigetto dell'appello e, in Controparte_1
subordine, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 12.10.2022 l'appellante rinunciava all'istanza ex art. 283 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2024,
Differito l'incombente al 22.10.2025, a quest'ultima udienza nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 12.11.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto in data 5.5.2020, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 12 novembre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Consigliere rel. ed est.
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
all'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1002/2022 R.G. promossa da
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Parte_1 C.F._1
AR (C.F.: ) e dall'Avv. Errico De Falco (C.F.: C.F._2
) per procura allegata all'atto di citazione in appello C.F._3
- APPELLANTE -
CONTRO
- già - (C.F.: ), con sede legale in Controparte_1 CP_1 P.IVA_1
Milano alla Via Caldera n. 21, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Calogero
ZA (C.F.: ) e dall'Avv. Matteo Giarratana (C.F.: C.F._4
per procura allegata alla comparsa di costituzione in appello C.F._5
- APPELLATA - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 7089/2021 del Tribunale di Napoli
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 28.2.2022 ed iscritta a ruolo l'8.3.2022 proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 7089/2021, pubblicata il 31.8.2021 e non notificata, che lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 3.050,55, oltre interessi legali dal 1°.10.2019 al saldo, nonché al rimborso delle spese processuali, liquidate in euro 2.000,00
per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., in favore della convenuta
L'appellante chiedeva, in sua riforma, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“a) disporre la sospensione e/o riforma della ordinanza gravata;
b) Accertare in via principale e assorbente ai successivi motivi di diritto che le due distinte polizze
assicurative: A) n. CL/11/054 “Lifestyle” di € 936,00 stipulata da per CP_1
l'assicurazione dei rischi: vita caso morte, inabilità temporanea totale al lavoro e ricovero
ospedaliero assicurati da perdita involontaria d'impiego e “life events” Controparte_2
assicurati da MetLife Insurance Limited”; B) “Europ Assistance personale protection” di € 702,00
imposte nei dall'intermediario che ha omesso anche la comparazione con altri contratti
assicurativi;
c) Accertare il collegamento tra il contratto di finanziamento n.10378636 del 30 novembre 2011 e
le due polizze assicurative “MetLife Insurance Limited” ed “Europ Assistance personale
protection” e per l'effetto includere nel calcolo finale del TAEG anche il costo delle commissioni
incassate dall'intermediario per il collocamento dei premi assicurativi corrisposte direttamente con
il finanziamento.
d) Accertare la nullità parziale della clausola del TAEG e in applicazione dell'art. 125-bis TUB in
vigore al momento della pattuizione, ricalcolare il piano di ammortamento di cui al finanziamento
al tasso legale e non già alla percentuale di interesse addebitata dalla Per tale motivo CP_1
condannare la convenuta alla ripetizione in favore dell'istante della somma CP_1 complessiva di € 6.047,28 o a quella somma che l'adito Magistrato riterrà opportuno liquidare,
anche in conseguenza di CTU tecnica in materia bancaria per cui si fa richiesta sin da questa fase,
maggiorata degli interessi legali sulle somme indebitamente trattenute, decorrenti, stante la
doverosa applicazione della disciplina che regola l'istituto dell'indebito oggettivo dalla data
stipula del contratto di mutuo e commisurati al tasso di mora di cui al D.Lgs.231/02 e s.m.i. stante
la recente novella dell'art. 1284 c.c.
e) In subordine ai precedenti e assorbenti motivi di diritto, accertare in ottemperanza agli obblighi
di corretta informazione e di trasparenza la mancata indicazione del TAEG con e senza oneri
assicurativi e per l'effetto ex art. 124 comma 5, TUB condannare la convenuta finanziaria alla
restituzione del costo dei premi assicurativi;
f) Sulla domanda riconvenzionale circa la compensazione giudiziale dei crediti accertare
preliminarmente che la stessa è impropria perché fondata su un documento probatorio totalmente
carente e privo di conformità, ma soprattutto inadeguato a supportare la pretesa in un giudizio a
cognizione piena. Ancora rigettare la richiesta di compensazione perché condizionata dalla
presenza di interessi corrisposti e non dovuti che lasciano inequivocabilmente presumere che il
consumatore avrebbe, in condizioni regolari e non contestate, richiesto e sottoscritto un prestito
avete un merito creditizio inferiore rispetto a quello che è stato costretto a richiedere ovvero, non
avrebbe finanche estinto;
g) condannare la convenuta banca al pagamento delle spese del primo e del secondo grado di
giudizio, diritti e onorari di giudizio, oltre Iva e Cpa come per legge, nonché il 15% forfettario sulle
spese generali, oltre spese e onorari di mediazione e di consulenza tecnica di parte”.
costituendosi in data 4.5.2022, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità Controparte_1
della citazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 164 c.p.c. con richiesta di fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge.
All'udienza dell'11.5.2022, stante il mancato rispetto del termine a comparire e la richiesta di fissazione di nuova udienza da parte dell'appellata, la causa veniva rinviata al 12.10.2022 per il deposito di eventuali note integrative.
Con comparsa depositata il 10.10.2022, chiedeva il rigetto dell'appello e, in Controparte_1
subordine, l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 12.10.2022 l'appellante rinunciava all'istanza ex art. 283 c.p.c. e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 23.10.2024,
Differito l'incombente al 22.10.2025, a quest'ultima udienza nessuno compariva, per cui la causa veniva rinviata al 12.11.2025 ex art. 309 c.p.c., con relativa comunicazione alle parti.
All'udienza di rinvio, persistendo la mancata comparizione, la causa era riservata in decisione.
A norma dell'art. 181 c.p.c., richiamato dall'art. 309 c.p.c., va ordinata la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarata l'estinzione del processo.
Invero, trattandosi di giudizio introdotto in data 5.5.2020, si applica l'art. 181 comma 1 c.p.c., nel testo novellato dall'art. 50 D.L. 25.6.2008, n. 112, conv. con modif. dalla L. 6.8.2008, n. 133,
applicabile ai giudizi instaurati in epoca successiva all'entrata in vigore del menzionato decreto - e,
quindi, a far data dal 25.6.2008 - che prevede, in caso di inattività delle parti, non solo la cancellazione della causa dal ruolo, ma anche la contestuale dichiarazione di estinzione del giudizio.
Poiché il provvedimento di estinzione del giudizio non è suscettibile di reclamo e ha, quindi,
carattere decisorio e definitivo, determinando l'effetto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata ex art. 338 c.p.c., esso va pronunciato dalla Corte con sentenza.
Nulla va disposto sulle spese atteso che, a norma dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe, definitivamente pronunziando, così decide:
a) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio;
b) nulla per le spese di lite.
Napoli, 12 novembre 2025
Il Consigliere rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Casaregola Dott. Giulio Cataldi