Sentenza 6 settembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 06/09/2002, n. 12975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12975 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE CONJULENIE TECNICO- -CONTENT-LIQUimationET 2 9 75/02 Composta dagli mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele - Presidente R.G. N. 1689/00 Consigliere Dott. Antonio 2830/00 Consigli r Dott. Rosario DE JULIO 23620/00 Consigliere Dott. Francesco LO FIORE Cron. 30586 Rep. 3443 Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE - ha pronunciato la seguente Ud.20/11/01 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copGOBELZORE dal Sig. BE PI, ----- IN AO, AG MO, per diritti € 200 F 6 SET. 2002 il BA ES, CI UR, elettivamente IL CANCELLIERE domiciliati in ROMA VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO G. ALOISIO, che li difende unitamente all'avvocato ANTONELLA GIGLIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
EL DO, UP RI, IC IA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA FARNESE 101, presso lo studio dell'avvocato MARIO CASELLATO, che li2001 1547 difende unitamente agli avvocati MAURIZIO GIANNONE, -1- ROBERTO MASSATANI, CESARE GASBARRI, giusta delega in atti;
controricorrenti e sul 2° ricorso n° 02830/00 proposto da: OS CO, IC DI NE GU, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA MARGANA 29, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO PETRANGELI, difesi dall'avvocato OLINTO PETRANGELI, giusta delega in atti;
- ricorrenti nonchè
contro
EL DO, UP RI, IC IA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA FARNESE 101, presso lo studio dell'avvocato MARIO CASELLATO, che li difende unitamente agli avvocati MAURIZIO GIANNONE, ROBERTO MASSATANI, CESARE GASBARRI, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale e sul 3° ricorso n° 23620/00 proposto da: TI GA ER, IN LU, EL LD, MI CE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ANTONIO MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato MANLIO ABATI, che li difende unitamente all'avvocato CE MI, giusta delega in atti;
- ricorrenti nonchè
contro
-2- EL DO, UP RI, IC IA, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA FARNESE 101, presso lo studio dell'avvocato MARIO CASELLATO, che li difende unitamente agli avvocati MAURIZIO GIANNONE, ROBERTO MASSATANI, CESARE GASBARRI, giusta delega in atti;
controricorrenti al ricorso incidentale nonchè
contro
GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., MIN. elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, difeso dall' AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, giusta delega in atti;
controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO TRIBUNALE VITERBO;
AG MO, BE PI, BA ES, IN AO, CO OS, IC DI NE GU, IN CA, CI UR;
- intimati -
avverso l'ordinanza (cron.2650) del Tribunale di VITERBO, depositata il 23/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/01 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato Antonella GIGLIO, difensore del -3- ricorrente AR, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e deposita nota spese;
udito l'Avvocato Alberto PETRANGELI, difensore dei ricorrenti OS +1, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
uditi gli Avvocati RC MI e Manlio ABATI, difensori dei ricorrenti TI GA +3 che hanno rilevata la mancata integrazione del contraddittorio, chiedono l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Cesare GASBARRI, difensore dei resistenti OL +2, che ha chiesto il rigetto dei ricorso o, in subordine, l'invio alla Corte Costituzionale о in subordine ancora la conferma dei decreti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. -4- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17.3.1999 LF DR, NR UP e IU RA, coimputati nel procedimento penale pendente dinanzi al G.I.P. di Viterbo n. 629/1995 Ruolo Generale not. Reato, proponevano opposizione dinanzi al Tribunale di Viterbo avverso 26 decreti di liquidazione emessi dai Pubblici Ministeri in sede per attività compiute dai consulenti tecnici Carlo Roscini, ST ES, DO Amico Di AN, RC CO, AR EL, ET Bell Acci,еныссі, Massimo AR, LO AR, SA IL, UR LL, RD fuperti RG e LU LD. Il Tribunale adito in parziale accoglimento del ricorso, ferme le spese come liquidate nei decreti impugnati, liquidato ai consulenti tecnici ES, Amico di AN, UC, AR LL e IL per onorari la somma di lire 17.607.800 tecnico LO Cesari|||||||ciascuno, al consulente somm di lire 25.154.000, ai consulenti tecnici SU RG e LD la somma di lire 2.758.000 ciascuno, ed ai consulenti tecnici CO e EL la somma di lire 21.963.204. Il Tribunale adito riteneva anzitutto infondata 3 preliminare sollevata dal CO l'eccezione del 6.5.1999 di nullità e/o all'udienza irr del ricorso in opposizione per ✓ micevibilità del termine minimo di comparizione, violazione attesa la tardività delle notifiche del ricorso e del pedissequo provvedimento di convocazione delle normativo parti: invero, pur considerato il disposto momatico di cui all'art. 29. R.D. 794/1942 per il quale Presidente del Tribunale ordina, con decreto in calce al ricorso, la comparizione degli interessati davanti al Collegio in camera di Consiglio nei termini ridetti a norma dell'art. 645 ultima parte fattispecie il termine c.p.c., tuttavia nella minimo fissato per la convocazione dei
contro
- VA interessati risulta essere di sedici giorni, posto che la data di notifica del ricorso e del decreto ai controinteressati era stata fissata d'ufficio al 20.4.1999 e che era stato applicato l'art. 163 bis secondo comma c.p.c., che prevede che nelle cause che richiedono pronta spedizione è consentito disporre 1'abbreviazione dei termini sino alla metà; del resto ogni pretesa nullità sarebbe stata comunque sanata dalla tempestiva costituzione degli interessati. Con riferimento alla questione sollevata dai 4 ricorrenti in ordine alla emissione di distinti decreti di liquidazione in relazione alle posizioni esaminate partitamente da ciascun consulente gruppo di consulenti nonostante la unicità dello incarico che avrebbe dovuto comportare un'unica liquidazione, il Tribunale esaminando le indagini espletate collegialmente dai consulenti UC- AR, Pa SE-IL, ES-Amico Di AN e dal AR, riteneva che ciascun incarico aveva carattere unitario, atteso che era stato Ч demandato ai consulenti di verificare i rapporti intercorsi tra singole società o gruppi di società e la CARAVIT;
pertanto ai sensi dell'art. 2 delle tabelle allegate al D. P.R. 352/1988 occorreva liquidare un onorario a percentuale calcolato per scaglioni e non già una pluralità di onorari. Il Tribunale procedeva poi analogamente alla riliquidazione degli onorari relativi alla consulenza espletata collegialmente dai consulenti SU RG e LD, ed alle tre diverse consulenza eseguite collegialmente dai consulenti EL e CO. Avverso tale sentenza hanno proposto autonomi ricorso anzitutto DO fuperti RG, LU LD, AR EL e RC CO, poi 5 LO AR, Massimo AR, ET UC, SA IL e UR Pa SE, ed infine ST ES e DO Amico di AN;
resistono con controricorso LF DR, NR UP e lato, ed il Ministero diIU Raichini da un Giustizia dall'altro; i primi due ricorso sono stati illustrati successivamente da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Deve anzitutto procedersi alla riunione dei tre ricorso sopra richiamati in quanto proposti contro la stessa sentenza. In via preliminare deve poi essere esaminata l'eccezione di inammissibilità del controricorso proposto dal DR, dal UP e dal Raichini sollevata dai ricorrenti fuperti RG, RG, LD, del 12.11.2001: EL e CO nella memoria secondo costoro, invero, il controricorso non sarebbe stato mai notificato in quanto la copia di esso in possesso dei suddetti ricorrenti conter- rebbe una relata di notifica incompleta. La censura infondata, considerato che il controricorso menzionato risulta ritualmente e tempestivamente notificato presso il procuratore domiciliatario dei ricorrenti. Il Collegio rileva a tal punto che l'esame dei -- diversi ricorsi proposti resta precluso dalla incidenza di un rilievo assorbente, dovendosi aderire alla recente pronuncia delle Sezioni Unite Civili di questa Corte del 14.6.2000 n. 434 con la quale sono state risolte, componendosi i contrasti insorti al riguardo, le questioni sollevate in presenza di un ricorso per la cassazione del provvedimento con cui il giudice civile adito abbia deciso, come appunto nella fattispecie, l'opposi- zione formulata ex art. 11 L.
8.7.1980 n. 319 avverso il decreto del giudice penale di liqui- dazione del compenso richiesto dal perito nominato dallo stesso giudice. All'esito di una specifica disamina delle pronunce rese in precedenza al riguardo, le Sezioni Unite hanno affermato che nei confronti del suddetto decreto è proponibile opposizione, con le forme dell'art. 29 della L. 13.6.1942 n. 794, dinanzi al Tribunale o alla corte d'appello penali ai quali appartiene il giudice 0 presso cui esercita le sue funzioni 1 pubblico ministero che ha emesso il decreto (attesa l'esistenza di un rapporto di incidentalità tra questo procedimento ed il processo penale dal quale deriva), e che contro l'ordinanza che la definisce è proponibile 7 ricorso alla Corte di Cassazione penale ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, nelle forme e nei termini del Codice di procedura penale;
qualora peraltro l'opposizione sia stata proposta dinanzi giudice civile, quest'ultimo deve rilevare al d'ufficio l'improponibilità della domanda e qualora ciò non abbia fatto decidendo nel merito, il ricorso per cassazione deve essere proposto dinanzi alla Corte di Cassazione Civile la quale, pronunciando sul ricorso, rilevata l'impropo- nibilità della domanda, deve cassare senza rinvio ai sensi dell'art. 382 terzo comma c.p.c. l'ordi- nanza impugnata, trattandosi di ipotesi in cui il processo non poteva essere proseguito. Conseguentemente, in Osservanza di tale prin- cipio di diritto, ribadito successivamente anche dalla sentenza 2.5.2001 n. 7136 di questa Corte, la ordinanza del tribunale di Viterbo deve essere cassata senza rinvio;
ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte Riunisce i ricorso e pronunciando su di essi cassa senza rinvio l'ordinanza impugnata e compensa le spese dell'intero giudizio. 8 Così deciso in Roma il 20 novembre 2001 Vicum Marwan eskummView Притонин ворам логоне IL CANCELLIERE C1 LO AR DEPOSITATO IN CANCELLERIA 6 SET. 2002 Roma лоят 129,11 IL CANCELLIERE C1 20 4567 .30.99 160,10 ENZIA DELE gistrato in doto 7 NOV 2002 4 47658 Jn. vencie C. 160.10 CENTOREERANIA/10 euro p. # (Doltocala Cozzi Responsibil Audiziari (Dr. M. RACSICHKI 700 AUN ID O R F U 9