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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/12/2025, n. 3311 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3311 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8322/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
* * *
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. UC IT Presidente dott. EL AL Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice
all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 8322/25, promosso da:
C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Vito Conte del Foro di Bologna
RICORRENTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “In via principale: riconoscere al sig. nato in [...] il Parte_1
10.05.1995, il diritto alla protezione speciale, accertata la condizione ex artt. 19 co. 1 e 1.1 TU 286/98”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite”
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
Pagina 1 1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere nuovamente il permesso di soggiorno per protezione speciale, revocato con provvedimento emesso in data 11.12.2024, dalla Questura di Bologna, notificatogli il 22.5.2025.
1.1. Nel provvedimento di revoca, dopo aver dato atto che all'istante era stato riconosciuto il diritto alla protezione speciale con decreto del Tribunale di Bologna in data 1.6.2023 a seguito di ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, viene stigmatizzata la condotta del ricorrente che a partire dal 14.7.2023 ha visto cessato il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato per licenziamento per giustificato motivo e che in data
20.1.2024 è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, delitto posto in essere nei confronti della compagna e del figlio minore e successivamente condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione.
Di conseguenza la Questura ha interessato la Commissione territoriale che in data 4.12.2024 ha espresso parere favorevole alla revoca, ritenendo insussistenti i presupposti (unità familiare e lavoro) sulla base dei quali era stato concesso e rilasciato il permesso di soggiorno ex. art. 19, co.
1.2 TUI.
E di conseguenza ha adottato il provvedimento di revoca qui impugnato.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di lavoro a tempo indeterminato, la presenza del figlio minore in Italia. La difesa ha, altresì, contestato l'automatismo operato da parte resistente a seguito dell'unica condanna peraltro non ancora definitiva in capo al ricorrente.
1.3. Ritenuta la sussistenza dei presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha tra l'altro evidenziato il provvedimento di revoca fosse giustificato anche in forza dell'art. 18 bis, comma 4 bis T.U.I. (“
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico”).
Pagina 2 1.5. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il
GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.6. Quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di ulteriori documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 6 ottobre 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: sto lavorando da marzo di quest'anno come cuoco in un bar-ristorante che si chiama MERCANZIE e che si trova proprio in piazza della Mercanzia n. 2/A.
Ho il contratto a termine che scadrà il 31 di questo mese, ma il mio datore di lavoro mi ha già comunicato che dall'1 di ottobre mi ha trasformato il contratto a tempo indeterminato (si dà atto che il ricorrente esibisce copia della trasformazione del contratto di lavoro). Lavoro otto ore al giorno, tutti i giorni tranne uno di riposo, lavoro su turni. Percepisco al mese 1600,00 euro al mese circa. ADR: vivo a Borgo Panigale, qui a Bologna, in casa siamo in sei persone, tutte mie connazionali. Per un posto-letto in una camera doppia pago 350,00 euro al mese compreso vitto e utenze. C'è in casa una famiglia bengalese, il marito ha il contratto di affitto, sua moglie ci prepara da mangiare, loro hanno anche un figlio. Io consegno i soldi dell'affitto in mano al marito. ADR: io sono entrato in Italia nel 2010, ho presentato domanda di asilo e avevo ottenuto un permesso per protezione speciale a giugno del 2023 dopo ricorso in tribunale a seguito del rigetto della domanda di asilo da parte della
Commissione di Bologna. Questo permesso mi è stato revocato nel 2024 e notificato a maggio del 2025. ADR: il permesso mi è stato revocato a seguito di un mio cattivo comportamento con mia moglie. Sono stato accusato di maltrattamenti in famiglia, ho subito il processo con rito abbreviato e sono stato condannato dal Tribunale di
Bologna a due anni e due mesi di reclusione. So di aver sbagliato, avevo bevuto perché avevo ottenuto il contratto di lavoro, mi avevano sbagliato le generalità; quindi, il capo mi aveva detto di tornare la settimana successiva, ho acquistato un po' di alcool, e poi ho esagerato. ADR: mio figlio compirà 5 anni il 16 ottobre. Vive con sua madre, ci siamo sposati con rito religioso nella moschea qui in Italia. Ora non conviviamo, mia moglie vive a casa sua in una casa popolare nel quartiere San Donato;
la famiglia di mia moglie vive sempre qui in Italia, in un'altra casa popolare nel quartiere Sacro Cuore. Mia moglie lavoro come cameriera al piano in un albergo qui di Bologna. Ci sentiamo telefonicamente, abbiamo ripreso i rapporti, ci incontriamo anche, stiamo affrontando la situazione lentamente ma la volontà è quella di riunirci nuovamente come famiglia. So di aver sbagliato con mia moglie che si chiama , avevo bevuto un po' di alcool e abbiamo litigato ed è intervenuta la Polizia. Per_1
Abitavamo in un appartamento sempre popolare sullo stesso pianerottolo di quello di case dei miei suoceri. ADR: non sono intervenuti gli assistenti sociali, io e mia moglie ci gestiamo da soli gli incontri, la frequentazione con nostro figlio, io riesco a pagare un po' delle spese che loro due devono affrontare, do al mese in contanti a mia moglie 300,00- 350,00 euro. ADR: non ho parenti in Italia, nel mio paese vivono i miei genitori e una sorella più piccola. Sono in contatto con tutti loro ai quali pure invio denaro quando posso. A loro invio il denaro attraverso Western Union ma non risulto io il mittente perché non ho il permesso definitivo e non posso inviare soldi. ADR: si, sto bene in salute. ADR: credo nel 2012 di aver partecipato a corsi di formazione ma non ho più gli attestati in mio possesso. ADR: sono 16 anni fuori dal mio paese;
ho chiesto scusa a mia moglie per quello che
Pagina 3 le ho fatto, anche ai miei suoceri ho chiesto scusa, mi sono comportato male, poi con mia moglie ci siamo chiariti;
vorrei che i miei genitori conoscessero il loro nipotino”.
1.7. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.8. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
1.9. Il giudice ha tuttavia ritenuto indispensabile sentire la compagna del ricorrente che all'udienza del 20 novembre 2025 ha reso le seguenti dichiarazioni: “la nostra relazione è interrotta;
quando vuole il mio ex compagno viene a vedere il bambino. Mi dà piccoli contributi per il mantenimento del bambino, siccome ha perso il lavoro. Adesso so che lavora. Abbiamo parlato a voce del fatto che mi dovrà dare un mantenimento. Io lavoro. Non eravamo sposati.
I rapporti tra noi, come genitori di , sono regolari. Ci sono state piccole discussioni per la questione del Pt_2 permesso di soggiorno perché per la denuncia gli è stato ritirato.
Non vorrei che ci fossero dei problemi tra lui e il bambino nel senso che io non ho mai voluto togliergli
l'affidamento né vorrei cambiare il nome al bambino.
Ci tengo tantissimo alla conservazione del rapporto padre figlio. Vorrei che lui fosse regolare.
Io non ho alcuna intenzione di andare in Bangladesh e se il mio ex compagno dovesse tornarci per la questione del permesso non vedrebbe più il bambino e questa cosa mi dispiacerebbe molto.
Dopo il ID ha sofferto di depressione e ha iniziato ad abusare di alcol.
Cercherò con i servizi sociali di raggiungere un accordo sul mantenimento;
se non riuscirò mi dovrò rivolgere ad un avvocato. Se dovesse di nuovo essere violento non mi farei problemi a denunciare”.
1.10. Il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato revocato al ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale concessogli precedentemente come innanzi meglio specificato. V'è da rilevare, poi, sul punto, come il giorno immediatamente successivo a quello della notificazione del provvedimento impugnato il Prefetto di Bologna ha emesso un provvedimento di espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, a cui è seguito contestualmente il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera emesso dal Questore di Bologna (v. docc. 3- 5 ricorso), non convalidato dal giudice di Pace di Bologna.
Pagina 4 3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha revocato il titolo richiesto, richiamando il parere favorevole in tal senso espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis (essendo stato concesso il permesso de quo in data 10 luglio 2023 ma a seguito di richiesta (di protezione internazionale e complementare) avanzata quanto meno nell'anno
2019, come si desume dal numero di rg del procedimento (22281/19), ragion per cui occorre tenere in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020. Di conseguenza, il permesso di soggiorno revocato era soggetto alla disciplina previgente e su tale base si deve effettuare il giudizio.
6. Ciò chiarito, va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.1. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge
n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
Pagina 5 “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Per_2 Per_3 Per_4
Svezia): tale bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.2. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente si è visto revocare il permesso di soggiorno per protezione speciale riconosciutogli ai sensi dell'art. 32 co. 3 d.lgs 25/2008 dall'intestato Tribunale in data 1.6.2023 sia per essere stato licenziato “per giustificato motivo oggettivo”, ossia per aver perso il lavoro per il quale al tempo del riconoscimento del suo diritto risultava avere un regolare contratto a tempo indeterminato, sia per la condanna, in sede di giudizio abbreviato, emessa dal GUP presso il
Tribunale di Bologna ad anni due e mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali per aver commesso il 20.1.2024 il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cp nei confronti della
Pagina 6 moglie sig.ra A seguito dell'arresto era stata applicata la misura della custodia Parte_3
cautelare in carcere poi sostituita, in data 17.5.2024, con quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con la prescrizione di tenere dalla stessa una distanza di almeno 200 metri, di non avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati e di non comunicare in nessuna forma con la predetta.
6.3. Innanzi tutto, va premesso che, ai sensi dell'art. 5, comma 1-quater, del d.lgs. 25/2008, la competenza a revocare la protezione speciale riconosciuta ex art. 32, comma 3, spetta alla
Commissione nazionale esclusivamente nei casi in cui sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, restando comunque fermi i divieti di espulsione e respingimento previsti dall'art. 19 del d.lgs. 286/1998. Diversamente, e come nel caso di specie, qualora la pericolosità sia riferita all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale, la revoca può essere disposta dalla Questura, previo parere della Commissione territoriale competente. Tale distinzione di competenze risponde alla ratio di riservare alla
Commissione nazionale le ipotesi di massima gravità, mentre per le altre forme di pericolosità è sufficiente l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, con il necessario coinvolgimento dell'organo territoriale.
I reati ostativi per il rilascio o per il rinnovo o revoca sono previsti dall'art. 4 comma 3, art. 5 comma
5 e comma 5-bis, art. 9 T.U.I.), in combinato disposto con l'art. 380 c.p.p.: tra di essi vi è quello di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cp innanzi citato. A ciò si aggiunge la disposizione dell'art. 18 bis, comma 4 bis T.U.I. (“
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo
13 del presente testo unico”).
6.4. Ciò posto, ricordato che l'istante si trova in Italia dal 2010, è indubbio che il reato contestato sia grave e di recente commissione (2024); tuttavia vi sono altri elementi che non possono essere omessi per valutare la pericolosità concreta e attuale del ricorrente, come richiesto espressamente per i permessi di soggiorno in materia di famiglia dall'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 (“nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”), da valere anche nel caso in esame dove il permesso di
Pagina 7 soggiorno per protezione speciale era stato emesso valorizzando i legami familiari sul territorio con la compagna e figlio.
In primo luogo, a quanto consta, il fatto è rimasto isolato.
La Corte di Appello di Bologna, presso la quale pende il giudizio in attesa di fissazione dell'udienza a seguito di impugnazione, ha provveduto in data 1.7.2025 a revocare, su parere conforme del
Procuratore Generale, la anzidetta misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, come documentato in atti. Si legge, infatti, nel citato provvedimento come “l'imputato ha dimostrato di essere rispettoso degli obblighi connessi alla misura per un ragguardevole periodo di tempo e tra i documenti allegati all'istanza vi è la dichiarazione di , p.o. e moglie dell'imputato, che riferisce che non sono in corso Persona_5 procedimenti per la separazione nei confronti del marito e che il predetto durante il periodo di esecuzione della misura le ha sempre fatto pervenire, tramite connazionali amici in comune, denaro per le esigenze del figlio”.
Anche nella presente sede giudiziale il ricorrente sembra aver rivalutato in chiave critica il proprio comportamento nei confronti della moglie e del figlio (“…So di aver sbagliato con mia moglie che si chiama , avevo bevuto un po' di alcool e abbiamo litigato ed è intervenuta la Polizia… ho chiesto scusa a Per_1 mia moglie per quello che le ho fatto, anche ai miei suoceri ho chiesto scusa, mi sono comportato male, poi con mia moglie ci siamo chiariti…”).
Di tenore conforme le dichiarazioni della persona offesa che ha evidenziato la sua perdurante volontà
a che si mantenga un rapporto con il figlio: “Non vorrei che ci fossero dei problemi tra lui e il bambino nel senso che io non ho mai voluto togliergli l'affidamento né vorrei cambiare il nome al bambino. Ci tengo tantissimo alla conservazione del rapporto padre figlio. Vorrei che lui fosse regolare. Io non ho alcuna intenzione di andare in Bangladesh e se il mio ex compagno dovesse tornarci per la questione del permesso non vedrebbe più il bambino e questa cosa mi dispiacerebbe molto”.
La ex compagna ha inoltre consentito di far luce sulle ragioni della crisi: la depressione dopo il ID
e da lì l'abuso di sostanze alcoliche.
Dal mese di settembre del 2024, il ricorrente ha intrapreso altre attività di lavoro regolari, e, in particolare, ha attualmente in corso di svolgimento un contratto trasformato a tempo indeterminato dall'1.10.2025 come cuoco presso il ristorante MERCANZIA con sede a Bologna, riuscendo a percepire discreti guadagni, come documentato in atti;
si tratta di redditi che gli hanno consentito, e gli consentono tuttora di mantenere un'autonoma situazione alloggiativa e di corrispondere un contributo al mantenimento figlio, in assenza di un provvedimento dispositivo in tal senso, una somma di denaro sufficiente al suo mantenimento.
In sede giudiziale il ricorrente ha riferito: “mio figlio compirà 5 anni il 16 ottobre. Vive con sua madre, ci siamo sposati con rito religioso nella moschea qui in Italia. Ora non conviviamo, mia moglie vive a casa sua in una casa popolare nel quartiere San Donato;
la famiglia di mia moglie vive sempre qui in Italia, in un'altra casa popolare nel quartiere Sacro Cuore. Mia moglie lavoro come cameriera al piano in un albergo qui di Bologna.
……ADR: non sono intervenuti gli assistenti sociali, io e mia moglie ci gestiamo da soli gli incontri, la
Pagina 8 frequentazione con nostro figlio, io riesco a pagare un po' delle spese che loro due devono affrontare, do al mese in contanti a mia moglie 300,00- 350,00 euro”.
La valutazione congiunta dei sopraindicati elementi consente di ritenere che la pericolosità sociale del ricorrente, sicuramente affievolitasi anche per l'efficacia specialpreventiva delle misure cautelari, della sanzione penale e del processo in generale, non sia tale da sopravanzare la sua vita privata e familiare sul territorio nazionale. Quest'ultima in particolare viene valutata rispetto al superiore interesse del minore, essendo ormai definito il rapporto sentimentale tra l'istante e la compagna.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con la precisazione che la commissione di ulteriori reati ben potrà rivalutare complessivamente il giudizio sin qui espresso.
7. Il ricorrente vedrà pertanto ripristinata la condizione giuridica preesistente alla revoca, con l'effetto che dovrà essergli restituito il permesso di soggiorno a suo tempo revocato. E se ad oggi oramai scaduto, la presente sentenza, che accerta il diritto alla protezione speciale, consentirà il rilascio, sub specie di rinnovo, di un nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale, salva la facoltà, come riconosciuto dalla disciplina previgente applicabile al caso di specie, di convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio. Invero, correttamente la aveva provveduto, sulla base delle circostanze a suo tempo evidenziate, a revocare il CP_2
precedente titolo. Tuttavia, ad oggi, acquisiti ulteriori elementi, è stato possibile pervenire alla presente conclusione che riconosce la sussistenza di una causa di non refoulement.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale secondo la disciplina previgente e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 28 novembre 2025
Il Giudice est.
EL AL
Il Presidente
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UC IT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale
e Libera circolazione cittadini UE
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Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. UC IT Presidente dott. EL AL Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice
all'esito della camera di consiglio del 28 novembre 2025 nel procedimento iscritto al n.r.g. 8322/25, promosso da:
C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
con il patrocinio dell'Avv. Vito Conte del Foro di Bologna
RICORRENTE contro
Controparte_1
con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato di Bologna
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “In via principale: riconoscere al sig. nato in [...] il Parte_1
10.05.1995, il diritto alla protezione speciale, accertata la condizione ex artt. 19 co. 1 e 1.1 TU 286/98”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis, respingere l'avverso ricorso siccome infondato, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite”
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
Fatto e Diritto
Pagina 1 1.Con ricorso tempestivamente proposto in data 20 giugno 2025, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto ad ottenere nuovamente il permesso di soggiorno per protezione speciale, revocato con provvedimento emesso in data 11.12.2024, dalla Questura di Bologna, notificatogli il 22.5.2025.
1.1. Nel provvedimento di revoca, dopo aver dato atto che all'istante era stato riconosciuto il diritto alla protezione speciale con decreto del Tribunale di Bologna in data 1.6.2023 a seguito di ricorso dell'interessato avverso il provvedimento di diniego della domanda di protezione internazionale, viene stigmatizzata la condotta del ricorrente che a partire dal 14.7.2023 ha visto cessato il suo rapporto di lavoro a tempo indeterminato per licenziamento per giustificato motivo e che in data
20.1.2024 è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, delitto posto in essere nei confronti della compagna e del figlio minore e successivamente condannato alla pena di anni due e mesi due di reclusione.
Di conseguenza la Questura ha interessato la Commissione territoriale che in data 4.12.2024 ha espresso parere favorevole alla revoca, ritenendo insussistenti i presupposti (unità familiare e lavoro) sulla base dei quali era stato concesso e rilasciato il permesso di soggiorno ex. art. 19, co.
1.2 TUI.
E di conseguenza ha adottato il provvedimento di revoca qui impugnato.
1.2. L'istante ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata evidenziando la durata della sua permanenza sul territorio nazionale, nonché lo svolgimento di lavoro a tempo indeterminato, la presenza del figlio minore in Italia. La difesa ha, altresì, contestato l'automatismo operato da parte resistente a seguito dell'unica condanna peraltro non ancora definitiva in capo al ricorrente.
1.3. Ritenuta la sussistenza dei presupposti, è stata sospesa inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.
1.4. Instaurato il contraddittorio, il si è costituito tramite l'Avvocatura dello Controparte_1
Stato, chiedendo il rigetto del ricorso. Ha tra l'altro evidenziato il provvedimento di revoca fosse giustificato anche in forza dell'art. 18 bis, comma 4 bis T.U.I. (“
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo 13 del presente testo unico”).
Pagina 2 1.5. Il Giudice, previa conferma del provvedimento di sospensiva, ha delegato per la fase istruttoria, il
GOP appartenente all'Ufficio del processo.
1.6. Quindi la causa è stata istruita mediante l'acquisizione di ulteriori documenti e l'audizione del ricorrente, il quale, all'udienza del 6 ottobre 2025, dinanzi al GOP a ciò delegato appartenente all'Ufficio del Processo ha dichiarato in lingua italiana: “ADR: sto lavorando da marzo di quest'anno come cuoco in un bar-ristorante che si chiama MERCANZIE e che si trova proprio in piazza della Mercanzia n. 2/A.
Ho il contratto a termine che scadrà il 31 di questo mese, ma il mio datore di lavoro mi ha già comunicato che dall'1 di ottobre mi ha trasformato il contratto a tempo indeterminato (si dà atto che il ricorrente esibisce copia della trasformazione del contratto di lavoro). Lavoro otto ore al giorno, tutti i giorni tranne uno di riposo, lavoro su turni. Percepisco al mese 1600,00 euro al mese circa. ADR: vivo a Borgo Panigale, qui a Bologna, in casa siamo in sei persone, tutte mie connazionali. Per un posto-letto in una camera doppia pago 350,00 euro al mese compreso vitto e utenze. C'è in casa una famiglia bengalese, il marito ha il contratto di affitto, sua moglie ci prepara da mangiare, loro hanno anche un figlio. Io consegno i soldi dell'affitto in mano al marito. ADR: io sono entrato in Italia nel 2010, ho presentato domanda di asilo e avevo ottenuto un permesso per protezione speciale a giugno del 2023 dopo ricorso in tribunale a seguito del rigetto della domanda di asilo da parte della
Commissione di Bologna. Questo permesso mi è stato revocato nel 2024 e notificato a maggio del 2025. ADR: il permesso mi è stato revocato a seguito di un mio cattivo comportamento con mia moglie. Sono stato accusato di maltrattamenti in famiglia, ho subito il processo con rito abbreviato e sono stato condannato dal Tribunale di
Bologna a due anni e due mesi di reclusione. So di aver sbagliato, avevo bevuto perché avevo ottenuto il contratto di lavoro, mi avevano sbagliato le generalità; quindi, il capo mi aveva detto di tornare la settimana successiva, ho acquistato un po' di alcool, e poi ho esagerato. ADR: mio figlio compirà 5 anni il 16 ottobre. Vive con sua madre, ci siamo sposati con rito religioso nella moschea qui in Italia. Ora non conviviamo, mia moglie vive a casa sua in una casa popolare nel quartiere San Donato;
la famiglia di mia moglie vive sempre qui in Italia, in un'altra casa popolare nel quartiere Sacro Cuore. Mia moglie lavoro come cameriera al piano in un albergo qui di Bologna. Ci sentiamo telefonicamente, abbiamo ripreso i rapporti, ci incontriamo anche, stiamo affrontando la situazione lentamente ma la volontà è quella di riunirci nuovamente come famiglia. So di aver sbagliato con mia moglie che si chiama , avevo bevuto un po' di alcool e abbiamo litigato ed è intervenuta la Polizia. Per_1
Abitavamo in un appartamento sempre popolare sullo stesso pianerottolo di quello di case dei miei suoceri. ADR: non sono intervenuti gli assistenti sociali, io e mia moglie ci gestiamo da soli gli incontri, la frequentazione con nostro figlio, io riesco a pagare un po' delle spese che loro due devono affrontare, do al mese in contanti a mia moglie 300,00- 350,00 euro. ADR: non ho parenti in Italia, nel mio paese vivono i miei genitori e una sorella più piccola. Sono in contatto con tutti loro ai quali pure invio denaro quando posso. A loro invio il denaro attraverso Western Union ma non risulto io il mittente perché non ho il permesso definitivo e non posso inviare soldi. ADR: si, sto bene in salute. ADR: credo nel 2012 di aver partecipato a corsi di formazione ma non ho più gli attestati in mio possesso. ADR: sono 16 anni fuori dal mio paese;
ho chiesto scusa a mia moglie per quello che
Pagina 3 le ho fatto, anche ai miei suoceri ho chiesto scusa, mi sono comportato male, poi con mia moglie ci siamo chiariti;
vorrei che i miei genitori conoscessero il loro nipotino”.
1.7. Alla medesima udienza, il GOP ha rimesso gli atti al giudice delegante che aveva già provveduto nel provvedimento di delega a fissare udienza davanti al collegio e a sostituire l'udienza così fissata con il deposito di note conclusive ex art. 127-ter c.p.c.
1.8. Parte ricorrente ha depositato note scritte riportandosi alle conclusioni formulate con il proprio ricorso.
1.9. Il giudice ha tuttavia ritenuto indispensabile sentire la compagna del ricorrente che all'udienza del 20 novembre 2025 ha reso le seguenti dichiarazioni: “la nostra relazione è interrotta;
quando vuole il mio ex compagno viene a vedere il bambino. Mi dà piccoli contributi per il mantenimento del bambino, siccome ha perso il lavoro. Adesso so che lavora. Abbiamo parlato a voce del fatto che mi dovrà dare un mantenimento. Io lavoro. Non eravamo sposati.
I rapporti tra noi, come genitori di , sono regolari. Ci sono state piccole discussioni per la questione del Pt_2 permesso di soggiorno perché per la denuncia gli è stato ritirato.
Non vorrei che ci fossero dei problemi tra lui e il bambino nel senso che io non ho mai voluto togliergli
l'affidamento né vorrei cambiare il nome al bambino.
Ci tengo tantissimo alla conservazione del rapporto padre figlio. Vorrei che lui fosse regolare.
Io non ho alcuna intenzione di andare in Bangladesh e se il mio ex compagno dovesse tornarci per la questione del permesso non vedrebbe più il bambino e questa cosa mi dispiacerebbe molto.
Dopo il ID ha sofferto di depressione e ha iniziato ad abusare di alcol.
Cercherò con i servizi sociali di raggiungere un accordo sul mantenimento;
se non riuscirò mi dovrò rivolgere ad un avvocato. Se dovesse di nuovo essere violento non mi farei problemi a denunciare”.
1.10. Il difensore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso e il giudice ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
***
2. Oggetto del ricorso è il provvedimento del Questore di Bologna con il quale è stato revocato al ricorrente il permesso di soggiorno per protezione speciale concessogli precedentemente come innanzi meglio specificato. V'è da rilevare, poi, sul punto, come il giorno immediatamente successivo a quello della notificazione del provvedimento impugnato il Prefetto di Bologna ha emesso un provvedimento di espulsione del ricorrente dal territorio nazionale, a cui è seguito contestualmente il provvedimento di accompagnamento coattivo alla frontiera emesso dal Questore di Bologna (v. docc. 3- 5 ricorso), non convalidato dal giudice di Pace di Bologna.
Pagina 4 3. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. 150/2011.
4. Va premesso che nel provvedimento impugnato la Questura ha revocato il titolo richiesto, richiamando il parere favorevole in tal senso espresso dalla Commissione Territoriale.
5. Quanto alla disciplina applicabile, occorre avere riguardo alla formulazione dell'art. 19 del T.U.I. nel testo vigente ratione temporis (essendo stato concesso il permesso de quo in data 10 luglio 2023 ma a seguito di richiesta (di protezione internazionale e complementare) avanzata quanto meno nell'anno
2019, come si desume dal numero di rg del procedimento (22281/19), ragion per cui occorre tenere in considerazione le modifiche apportate dal DL n. 130/2020. Di conseguenza, il permesso di soggiorno revocato era soggetto alla disciplina previgente e su tale base si deve effettuare il giudizio.
6. Ciò chiarito, va osservato che non è emerso in giudizio alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19 comma 1), né un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19 comma 1.1.).
6.1. Sussistono invece le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 (“[…] Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata
e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge
n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art.
8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto,
Pagina 5 “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di
'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Nella valutazione si dovrà tuttavia tenere in considerazione il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (sentenze 13.02.2003, c. ; n. 13441/1987, c. Per_2 Per_3 Per_4
Svezia): tale bilanciamento nel caso dell'art. 19 è stato disciplinato consentendo l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
6.2. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente si è visto revocare il permesso di soggiorno per protezione speciale riconosciutogli ai sensi dell'art. 32 co. 3 d.lgs 25/2008 dall'intestato Tribunale in data 1.6.2023 sia per essere stato licenziato “per giustificato motivo oggettivo”, ossia per aver perso il lavoro per il quale al tempo del riconoscimento del suo diritto risultava avere un regolare contratto a tempo indeterminato, sia per la condanna, in sede di giudizio abbreviato, emessa dal GUP presso il
Tribunale di Bologna ad anni due e mesi due di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali per aver commesso il 20.1.2024 il reato di maltrattamenti di cui all'art. 572 cp nei confronti della
Pagina 6 moglie sig.ra A seguito dell'arresto era stata applicata la misura della custodia Parte_3
cautelare in carcere poi sostituita, in data 17.5.2024, con quella del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con la prescrizione di tenere dalla stessa una distanza di almeno 200 metri, di non avvicinarsi ai luoghi da lei frequentati e di non comunicare in nessuna forma con la predetta.
6.3. Innanzi tutto, va premesso che, ai sensi dell'art. 5, comma 1-quater, del d.lgs. 25/2008, la competenza a revocare la protezione speciale riconosciuta ex art. 32, comma 3, spetta alla
Commissione nazionale esclusivamente nei casi in cui sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato, restando comunque fermi i divieti di espulsione e respingimento previsti dall'art. 19 del d.lgs. 286/1998. Diversamente, e come nel caso di specie, qualora la pericolosità sia riferita all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza nazionale, la revoca può essere disposta dalla Questura, previo parere della Commissione territoriale competente. Tale distinzione di competenze risponde alla ratio di riservare alla
Commissione nazionale le ipotesi di massima gravità, mentre per le altre forme di pericolosità è sufficiente l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza, con il necessario coinvolgimento dell'organo territoriale.
I reati ostativi per il rilascio o per il rinnovo o revoca sono previsti dall'art. 4 comma 3, art. 5 comma
5 e comma 5-bis, art. 9 T.U.I.), in combinato disposto con l'art. 380 c.p.p.: tra di essi vi è quello di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 cp innanzi citato. A ciò si aggiunge la disposizione dell'art. 18 bis, comma 4 bis T.U.I. (“
4-bis. Nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al comma 1 del presente articolo, commessi in ambito di violenza domestica, possono essere disposte la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione ai sensi dell'articolo
13 del presente testo unico”).
6.4. Ciò posto, ricordato che l'istante si trova in Italia dal 2010, è indubbio che il reato contestato sia grave e di recente commissione (2024); tuttavia vi sono altri elementi che non possono essere omessi per valutare la pericolosità concreta e attuale del ricorrente, come richiesto espressamente per i permessi di soggiorno in materia di famiglia dall'art. 5, co. 5, d.lgs. 286/1998 (“nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto […] si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale”), da valere anche nel caso in esame dove il permesso di
Pagina 7 soggiorno per protezione speciale era stato emesso valorizzando i legami familiari sul territorio con la compagna e figlio.
In primo luogo, a quanto consta, il fatto è rimasto isolato.
La Corte di Appello di Bologna, presso la quale pende il giudizio in attesa di fissazione dell'udienza a seguito di impugnazione, ha provveduto in data 1.7.2025 a revocare, su parere conforme del
Procuratore Generale, la anzidetta misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, come documentato in atti. Si legge, infatti, nel citato provvedimento come “l'imputato ha dimostrato di essere rispettoso degli obblighi connessi alla misura per un ragguardevole periodo di tempo e tra i documenti allegati all'istanza vi è la dichiarazione di , p.o. e moglie dell'imputato, che riferisce che non sono in corso Persona_5 procedimenti per la separazione nei confronti del marito e che il predetto durante il periodo di esecuzione della misura le ha sempre fatto pervenire, tramite connazionali amici in comune, denaro per le esigenze del figlio”.
Anche nella presente sede giudiziale il ricorrente sembra aver rivalutato in chiave critica il proprio comportamento nei confronti della moglie e del figlio (“…So di aver sbagliato con mia moglie che si chiama , avevo bevuto un po' di alcool e abbiamo litigato ed è intervenuta la Polizia… ho chiesto scusa a Per_1 mia moglie per quello che le ho fatto, anche ai miei suoceri ho chiesto scusa, mi sono comportato male, poi con mia moglie ci siamo chiariti…”).
Di tenore conforme le dichiarazioni della persona offesa che ha evidenziato la sua perdurante volontà
a che si mantenga un rapporto con il figlio: “Non vorrei che ci fossero dei problemi tra lui e il bambino nel senso che io non ho mai voluto togliergli l'affidamento né vorrei cambiare il nome al bambino. Ci tengo tantissimo alla conservazione del rapporto padre figlio. Vorrei che lui fosse regolare. Io non ho alcuna intenzione di andare in Bangladesh e se il mio ex compagno dovesse tornarci per la questione del permesso non vedrebbe più il bambino e questa cosa mi dispiacerebbe molto”.
La ex compagna ha inoltre consentito di far luce sulle ragioni della crisi: la depressione dopo il ID
e da lì l'abuso di sostanze alcoliche.
Dal mese di settembre del 2024, il ricorrente ha intrapreso altre attività di lavoro regolari, e, in particolare, ha attualmente in corso di svolgimento un contratto trasformato a tempo indeterminato dall'1.10.2025 come cuoco presso il ristorante MERCANZIA con sede a Bologna, riuscendo a percepire discreti guadagni, come documentato in atti;
si tratta di redditi che gli hanno consentito, e gli consentono tuttora di mantenere un'autonoma situazione alloggiativa e di corrispondere un contributo al mantenimento figlio, in assenza di un provvedimento dispositivo in tal senso, una somma di denaro sufficiente al suo mantenimento.
In sede giudiziale il ricorrente ha riferito: “mio figlio compirà 5 anni il 16 ottobre. Vive con sua madre, ci siamo sposati con rito religioso nella moschea qui in Italia. Ora non conviviamo, mia moglie vive a casa sua in una casa popolare nel quartiere San Donato;
la famiglia di mia moglie vive sempre qui in Italia, in un'altra casa popolare nel quartiere Sacro Cuore. Mia moglie lavoro come cameriera al piano in un albergo qui di Bologna.
……ADR: non sono intervenuti gli assistenti sociali, io e mia moglie ci gestiamo da soli gli incontri, la
Pagina 8 frequentazione con nostro figlio, io riesco a pagare un po' delle spese che loro due devono affrontare, do al mese in contanti a mia moglie 300,00- 350,00 euro”.
La valutazione congiunta dei sopraindicati elementi consente di ritenere che la pericolosità sociale del ricorrente, sicuramente affievolitasi anche per l'efficacia specialpreventiva delle misure cautelari, della sanzione penale e del processo in generale, non sia tale da sopravanzare la sua vita privata e familiare sul territorio nazionale. Quest'ultima in particolare viene valutata rispetto al superiore interesse del minore, essendo ormai definito il rapporto sentimentale tra l'istante e la compagna.
Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con la precisazione che la commissione di ulteriori reati ben potrà rivalutare complessivamente il giudizio sin qui espresso.
7. Il ricorrente vedrà pertanto ripristinata la condizione giuridica preesistente alla revoca, con l'effetto che dovrà essergli restituito il permesso di soggiorno a suo tempo revocato. E se ad oggi oramai scaduto, la presente sentenza, che accerta il diritto alla protezione speciale, consentirà il rilascio, sub specie di rinnovo, di un nuovo permesso di soggiorno per protezione speciale, salva la facoltà, come riconosciuto dalla disciplina previgente applicabile al caso di specie, di convertirlo in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
8. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio. Invero, correttamente la aveva provveduto, sulla base delle circostanze a suo tempo evidenziate, a revocare il CP_2
precedente titolo. Tuttavia, ad oggi, acquisiti ulteriori elementi, è stato possibile pervenire alla presente conclusione che riconosce la sussistenza di una causa di non refoulement.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale secondo la disciplina previgente e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Così deciso in Bologna il 28 novembre 2025
Il Giudice est.
EL AL
Il Presidente
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