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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 15/09/2025, n. 293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 293 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati
- dott.ssa Lucia GESUMMARIA presidente relatrice
- dott.ssa Alessia D'ALESSANDRO consigliera
- avv. Eustacchio Roberto SIVILLA giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio in grado di appello iscritto al n. 622/19 R.G., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Anita Celentano Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Mara Mitidieri
APPELLATO
Oggetto: responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza 497/19 il Tribunale di Potenza rigettava la domanda proposta da diretta ad ottenere la condanna del al Parte_1 Controparte_1
risarcimento dei danni (€ 58.769,14) patiti in conseguenza di una caduta avvenuta il pagina 1 di 8 14.10.12, alle ore 22:30, in via Tasso di , e condannava la stessa al _1
pagamento delle spese di lite e di ctu.
A sostegno della decisione, rilevava il primo giudice
-che la domanda attrice doveva essere qualificata come responsabilità da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c.;
-che, nel caso di specie, non sussisteva il nesso causale tra la cosa in custodia ed evento lesivo atteso che la condotta incauta e distratta dell'attrice costituiva un fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, configurabile quale caso fortuito interruttivo del nesso causale, ex art. 1227 c.c.;
-che dalle prove assunte e dai rilievi fotografici era emerso che, con le cautele esigibili da un pedone “normale”, la caduta poteva essere evitata, trovandosi la sconnessione a ridosso della discesa, in un tratto di strada pianeggiante, e presentando la buca misure ridotte, tali da poter essere affrontate con normale diligenza e attenzione ed essere colte da un pedone che inceda con passo lento e che, dunque, ha il tempo necessario per adottare manovre alternative.
2. Avverso la sentenza, ha proposto appello , chiedendo Parte_1 preliminarmente la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, la condanna del al risarcimento di € 58.769,14 o di altra somma, maggiore _1
o minore, determinata in corso di causa. Sosteneva, in sintesi:
-che il primo giudice non aveva considerato quanto emerso nel corso dell'espletata istruttoria;
-che non erano state correttamente valutate le prove sia fotografiche che per testi;
- che se il Tribunale avesse preso in considerazione quanto descritto da essa attrice, non sarebbe giunto ad affermare che essa appellante aveva avuto un contegno incauto, integrante un caso fortuito escludente il nesso di causalità con la cosa in custodia;
- che anche le testimonianze avevano confermato la caduta e la circostanza per cui il non aveva effettuato i lavori di sbucciatura sulla strada interessata;
_1
- che il primo giudice non aveva analizzato la responsabilità del _1
, che era venuto meno ai suoi doveri di controllo, manutenzione e di
[...]
pagina 2 di 8 prevenire e modificare la situazione di pericolo creatasi;
che non aveva fatto alcuna indagine sulla pericolosità della res ma si era concentrato sul comportamento di essa appellante, considerandolo, incomprensibilmente, fattore esclusivo dell'evento lesivo;
- che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, gli elementi raccolti nel corso del processo mostravano il nesso di causalità tra il manto stradale e l'evento lesivo, nonché una pericolosità non visibile e non prevedibile da essa
Pt_1
- che, pur volendo ammettere la sussistenza di una disattenzione nell'incedere, non si comprendeva perché questa era stata assunta a causa esclusiva dell'evento;
- che non era stato considerato che via Tasso aveva una potenzialità lesiva tale da essere, da sola, idonea a cagionare l'evento;
- che il primo giudice non aveva applicato correttamente l'art. 1227 c.c., mancando completamente gli elementi per affermare il comportamento incauto o anomalo;
- che al fine di ottenere l'esonero dalla responsabilità, il custode doveva provare che il fatto del terzo aveva i requisiti dell'autonomia, dell'eccezionalità, dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità e che era, quindi, idoneo a produrre l'evento, cosa che nel caso di specie non era stato provato;
- che il ctu aveva considerato meno giorni di inabilità temporanea rispetto a quelli effettivamente documentati e aveva accertato percentuali di danno di molto inferiori a quelle documentate.
3.Si è costituito il sostenendo preliminarmente l'inammissibilità _1 dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza di tutti i motivi di appello proposti dalla sig.ra chiedendone il rigetto, con integrale conferma Pt_1 della sentenza impugnata e vittoria di spese di lite.
4. Con provvedimento depositato il 15.6.20 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, all'udienza del 18.3.25 la causa è stata riservata per la decisione, con concessione alle parti di sessanta giorni per il deposito e venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
pagina 3 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
5. Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc sollevata dal _1
L'eccezione è infondata e deve essere respinta.
Ed invero, quanto all'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c. (per non avere l'impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta) occorre evidenziare che, essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, la
Corte ha implicitamente ritenuto che non vi fossero i presupposti per la pronuncia di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c., impregiudicata ovviamente ogni valutazione in sede di decisione, con la conseguenza che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza.
6. Nel merito, l'appello è infondato.
6.1. Con il primo motivo parte appellante ha dedotto l'erronea valutazione delle prove.
In particolare, la ha sostenuto che se il Tribunale avesse tenuto in Pt_1 considerazione quanto da essa esposto nell'atto introduttivo, e cioè che era caduta alle ore 22:30 del 14.11.2012 su di un tratto di strada comunale, all'epoca non adeguatamente illuminato, pendente, sconnesso in alcuni punti per essere privo del necessario riempimento fra i blocchi di pietra che la ricoprono, e non dotato di idoneo corrimano, sul quale non erano state praticate le dovute misure antiscivolo neanche nella forma cd. “sbucciata”, non avrebbe escluso la responsabilità dell'Ente. La predetta ha inoltre evidenziato che il non aveva previsto _1 alcuna misura antiscivolo che, invece, era necessaria data la conformazione della strada e che lei non era aveva potuto adottare le manovre suggerite in sentenza.
Il motivo è infondato.
Il primo giudice, infatti, ha correttamente valutato le circostanze dell'incidente e il luogo in cui lo stesso è avvenuto risultando documentato dalle fotografie in atti che la sconnessione si trovava a ridosso della discesa, quindi su un tratto di strada pagina 4 di 8 ancora pianeggiante e presentava misure ridotte tali da poter essere evitata se affrontata con la normale attenzione e diligenza.
Dalle medesime fotografie si evince anche che la strada percorsa dalla è Pt_1
dotata di corrimano;
non presenta una pavimentazione “scivolosa” essendo composta da pietre ruvide ed era dotata di illuminazione.
6.2. Con il secondo e il terzo motivo l'appellante si duole dell'applicazione, effettuata d'ufficio, dell'art. 1227 c.c., sostenendo che la condotta da essa tenuta non presenta i caratteri dell'imprevedibilità ed eccezionalità tali da costituire caso fortuito esclusivo della produzione dell'evento lesivo e che il primo giudice aveva rilevato d'ufficio.
I motivi sono infondati.
A tale proposito si evidenzia che la responsabilità ex art. 2051 c.c., avendo natura oggettiva, in quanto fondata unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno e non su una presunzione di colpa del custode, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo.
Ebbene, come precisato dalle recenti sentenze della giurisprudenza di legittimità, al fine di verificare se la condotta del danneggiato costituisca fattore esclusivo della causazione del danno, non occorre che la stessa sia abnorme, essendo sufficiente valutare il che il contegno del soggetto leso sia oggettivamente colposo.
“In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile” (sez. 3, Sentenza n. 2376 del
24/01/2024).
In particolare, l'imprevedibilità va intesa, non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima (che è, chiaramente, sempre possibile), ma nel senso del rilievo delle sole condotte « oggettivamente » non prevedibili secondo la normale regolarità causale,
pagina 5 di 8 nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela la cui osservanza è normalmente prevedibile (oltre che esigibile) da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale (non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode), non prevedibile né prevenibile (v. Cass. n.
35966/2023).
In definitiva è pacifico che in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione , anche ufficiosa dell' art 1227 comma 1 cc, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art 2 Cost. , sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, proprio come è avvenuto nel caso di specie, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v. Cass n.
2477/2018; n. 2483/2018; n. 11152/2023).
In definitiva, l'art. 1227 co. 1 c.c. richiede che il giudice di merito consideri il dovere generale di cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; sicché, più il pericolo di un possibile danno è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione, da parte del danneggiato, di un comportamento attento e diligente, più il comportamento imprudente del medesimo deve considerarsi incidente, fino al punto che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando abbia da solo l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro.
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, come già precisato nella sentenza appellata, il contegno incauto della danneggiata ha, da solo, determinato l'incidente in cui essa è incorsa, giacché la stessa, data la condizione dei luoghi descritta in precedenza, era perfettamente in grado di gestire la situazione.
In merito poi alla rilevazione d'ufficio del concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227 co. 1 c.c., si evidenzia che, come già correttamente affermato dal Tribunale, la giurisprudenza è unanime nell'ammettere tale possibilità: “l'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, primo comma, cod. civ. - la quale è astrattamente ravvisabile anche in caso di responsabilità per cose in custodia - non concretando un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte;
pertanto, anche il giudice d'appello può valutare d'ufficio tale concorso di colpa nel caso in cui il danneggiante si limiti a contestare "in toto" la propria responsabilità”
(Sez. 3, Sentenza n. 6529 del 22/03/2011).
6.3. Alla luce delle emergenze processuali si deve concludere, pertanto che nel caso di specie la condotta del danneggiato abbia costituito fattore esclusivo della causazione del danno.
Ne consegue il rigetto dell'appello e l'assorbimento del quarto motivo di appello avente ad oggetto le critiche rivolte alla CTU medica espletata nel giudizio di primo grado.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornato dal D.M.
147/2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8.10.2022 ed entrato in vigore dal 23.10.2022 -tenuto conto del valore della causa (scaglione di valore €
52.001,00 – 260.000,00), dell'assenza di attività istruttoria e dei parametri minimi.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'articolo 13 comma 1 quater del d.r.l. n. 115 del 2002, applicabile ratione temporis al presente pagina 7 di 8 giudizio instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013), per il versamento a carico della parte soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite sostenute dalla parte appellata, liquidate in euro 4997,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
- dichiara l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione proposta- a norma dell'art. 13co.1 quater, d.P.R. 115/02.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio telematico del 15 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Lucia Gesummaria
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