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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/03/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1257/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1257 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: “Responsabilità extracontrattuale”, trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 20-12-2024 e vertente
TRA
( ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianmarco Vitagliano ed elett.te dom.to in Arzano (NA) alla via Vicinale
Tavernola III Trav. n. 14, come da procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
, in persona del L.R.p.t., dom.to Controparte_1 in Arzano (NA), V.lo VI Via Vitt. Emanuele III, 15 - Part. IVA – P.IVA_1
Pec.: Email_1
CONVENUT CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da nota scritta del 4-12-2024 che espressamente si richiama con integrale accoglimento della domanda attorea e vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza viene redatta in conformità al testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1. In via di fatto, giova comunque evidenziare come mediante atto di citazione notificato in data 23-1-2020 e successivamente, in data 23-3-2021 per l'udienza di prima comparizione del 22-10-2021, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1
richiedendo il risarcimento del danno biologico quantificato in complessivi Euro
1 IL GIUDICE Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1257/2020
17.249,02 da lui subìto a seguito del sinistro avvenuto in data 12/02/2018, in
Arzano (NA), presso la struttura sportiva “CENTRO SPORTIVO CO.STE.
CALCETTO” sita in Arzano (NA), Strada Comunale Madonna Della Bruna, alle ore 22.40 circa allorquando l'istante disputava una partita di calcetto e durante una fase di gioco, nel rincorrere il pallone verso la linea laterale che delimita il campo di gioco, inciampava, perdeva l'equilibrio ed andava ad impattare contro la rete di recinzione a causa di un dislivello insistente sul manto di gioco che rendeva il piano di calpestio non perfettamente livellato.
Istaurato il contraddittorio, non si costituiva la società convenuta sebbene l'atto di citazione fosse stato rinotificato in data 23.3.2021.
Trattato il giudizio, esperita la prova orale e CTU medico-legale, subentrato lo scrivente al precedente GI in data 18-11-2024, mediante ordinanza del 15-1-2025, emessa in sede di udienza a trattazione scritta del 20-12-2024, la causa veniva riservata alla decisione mediante concessione del termine di giorni 60 per il deposito di scritti conclusionali.
2. Nel merito, la domanda va rigettata in quanto infondata.
2.1. Nel caso in analisi e sulla scorta dell'istruttoria espletata, si deve ritenere come non sia stata provata la sussistenza del nesso causale tra il sinistro dedotto in atti e le lesioni subite dall'attore.
Parte attrice, in ordine al nesso di causalità che sarebbe esistito tra il cattivo stato del campo di calcetto, ha dedotto in citazione che, nel mentre stava partecipando ad
“…una partita di calcetto e durante una fase di gioco, nel rincorrere il pallone verso la linea laterale che delimita il campo di gioco, inciampava, perdeva l'equilibrio ed andava inevitabilmente ad impattare contro la rete di recinzione a causa di un dislivello insistente sul manto di gioco che rendeva il piano di calpestio non perfettamente livellato ".
Tale descrizione appare alquanto generica.
Non viene indicata né la precisa posizione della buca, né le dimensioni della stessa né il dislivello né la profondità rispetto al manto di gioco e il relativo stato al momento dell'inizio della partita.
Ma anche volendo superare il detto vizio deduttivo, dalle fotografie in atti, non emerge la raffigurazione di una "buca" nel tratto di campo né dove la stessa fosse posizionata utilizzando, ad esempio, un'apposita evidenziazione grafica che avrebbe potuto in sede testimoniale consentire la precisa individuazione della stessa.
2 IL GIUDICE Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1257/2020
Nulla aggiunge la testimonianza resa del teste all'udienza del 12- Testimone_1
12-2023; il predetto ha affermato, difatti, che l'attore “…Perdeva l'equilibrio ed andava ad impattare con tutto il corpo. Nell'attesa del 118, ho notato che c'era un piccolo avvallamento nei pressi della parte esterna del campo.”.
Ebbene, il teste riferisce in maniera generica la dinamica della caduta senza specificare a quale parte esterna del campo si riferisse;
ossia sul lato destro o quello sinistro. Come detto anche in sede di prospettazione dei fatti tale circostanza non è stata indicata in maniera precisa.
Inoltre, al teste non è stata richiesta la conferma rispetto alle foto del posto ove fosse avvenuta la caduta dell'attore e dove si trovasse il dislivello del fondo di gioco che, comunque, dai reperti fotografici non è immediatamente visibile.
2.2. In argomento si condivide l'opzione interpretativa secondo cui in caso di danno subìto da un giocatore su un campo durante una partita di calcetto per essere inciampato in una buca ivi presente, riportando lesioni alla persona, non può essere ritenuta responsabile la società gestente il campo in quanto seppure accertato che la cosa alla quale viene ricondotta la genesi del danno abbia natura pericolosa, non può dirsi che, per ciò solo, essa sia stata la causa del danno.
Infatti, nel caso di cadute od urti contro cose di proprietà altrui, queste ultime hanno un ruolo meramente passivo nella causazione del danno, e dunque sono semplicemente “occasione”, e non “causa”, del danno (cfr. Trib. Roma, sez. XIII,
18/06/2007).
Anche la Suprema Corte di legittimità, in tema di esclusione del nesso causale ex art. 2051 c.c., ha evidenziato come il fattore determinante della causalità, che rompe il nesso, ben può essere riferito alla scelta dei giocatori di utilizzare il campo anche in presenza di un evidente stato di cattiva manutenzione dello stesso (es. presenza di buche e/o superficie non curata). Circostanza di fatto quest'ultima non provata circa lo stato del terreno di gioco prima della partita tra amici.
Tale situazione rende riconoscibile la possibilità che, nel corso della partita, i giocatori finissero per infortunarsi per la natura del gioco ivi organizzato.
La esclusione del nesso preclude l'indagine sulla imputabilità soggettiva, anche in relazione alla diversa ipotesi di cui all' art. 2043 c.c. (sostanzialmente in termini,
Cass n. 6677/2011 e Cass. n. 993/2009 in tema di caso fortuito come condotta colposa esclusiva o determinante del danneggiato).
Si è affermato infatti come “la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo),
3 IL GIUDICE Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1257/2020
il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del custode di un campo di calcetto, per l'infortunio occorso ad un giocatore in seguito all'impatto contro alcuni tubi metallici accantonati ai margini del campo e ben visibili)” (cfr. Cass. n.
13681/2012).
Difatti, come insegnato dalla più recente giurisprudenza (vd. Cass. n. 21212/15)
"qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso".
Non si dimentichi, infatti, l'atteggiamento rigoroso imposto, in casi come quelli in esame, dalla Corte di Cassazione, secondo cui nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità non riconoscibile, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (arg. ex Cass. n. 2660/13).
2.3. In conclusione, l'art. 2051 c.c. presuppone imprescindibilmente, che il danneggiato dimostri l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso denunciato e la sua riconducibilità causale alla res e "nel caso in cui tale res- in custodia- sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è, altresì, tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza"; a richiederlo è "il necessario contemperamento delle diverse esigenze sottese alla fattispecie di responsabilità in contestazione (responsabilità di natura oggettiva) e, segnatamente, la necessità di operare un bilanciamento tra l'obbligo di custodia, che incombe sul danneggiante, comunque esistente in capo al fruitore della cosa" (parte motiva, Cass civ. sez. VI 09/05/2018 n.11024; Cass. Civ. sez. VI 11/05/2017,
n.11526).
4 IL GIUDICE Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1257/2020
Ne discende, pertanto, l'inevitabile rigetto della domanda risarcitoria e quindi l'assorbimento delle ulteriori domande esperite in giudizio.
4. Nulla per le spese in considerazione della contumacia di parte convenuta.
4.1. Le spese di CTU, invece, rimangono ad esclusivo carico dell'attore come già disposto in corso di giudizio nel decreto di liquidazione del 20-12-2024.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione I Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara la contumacia della convenuta Controparte_1
nella persona del l.r.p.t.;
[...]
• rigetta la domanda giudiziale
• nulla per le spese di giudizio;
• Pone ad esclusivo carico di parte attrice gli esborsi di CTU come liquidati in corso di giudizio.
Così deciso in Aversa, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferri
5 IL GIUDICE Dott. Maurizio Spezzaferri
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Sezione II Civile in persona del giudice unico Dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1257 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: “Responsabilità extracontrattuale”, trattenuta in decisione con concessione dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c. all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 20-12-2024 e vertente
TRA
( ) rapp.to e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianmarco Vitagliano ed elett.te dom.to in Arzano (NA) alla via Vicinale
Tavernola III Trav. n. 14, come da procura in calce all'atto di citazione;
PARTE ATTRICE
E
, in persona del L.R.p.t., dom.to Controparte_1 in Arzano (NA), V.lo VI Via Vitt. Emanuele III, 15 - Part. IVA – P.IVA_1
Pec.: Email_1
CONVENUT CONTUMACE
CONCLUSIONI
Per parte attrice: come da nota scritta del 4-12-2024 che espressamente si richiama con integrale accoglimento della domanda attorea e vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La sentenza viene redatta in conformità al testo degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
1.1. In via di fatto, giova comunque evidenziare come mediante atto di citazione notificato in data 23-1-2020 e successivamente, in data 23-3-2021 per l'udienza di prima comparizione del 22-10-2021, il sig. conveniva in Parte_1
giudizio innanzi all'intestato Tribunale la Controparte_1
richiedendo il risarcimento del danno biologico quantificato in complessivi Euro
1 IL GIUDICE Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1257/2020
17.249,02 da lui subìto a seguito del sinistro avvenuto in data 12/02/2018, in
Arzano (NA), presso la struttura sportiva “CENTRO SPORTIVO CO.STE.
CALCETTO” sita in Arzano (NA), Strada Comunale Madonna Della Bruna, alle ore 22.40 circa allorquando l'istante disputava una partita di calcetto e durante una fase di gioco, nel rincorrere il pallone verso la linea laterale che delimita il campo di gioco, inciampava, perdeva l'equilibrio ed andava ad impattare contro la rete di recinzione a causa di un dislivello insistente sul manto di gioco che rendeva il piano di calpestio non perfettamente livellato.
Istaurato il contraddittorio, non si costituiva la società convenuta sebbene l'atto di citazione fosse stato rinotificato in data 23.3.2021.
Trattato il giudizio, esperita la prova orale e CTU medico-legale, subentrato lo scrivente al precedente GI in data 18-11-2024, mediante ordinanza del 15-1-2025, emessa in sede di udienza a trattazione scritta del 20-12-2024, la causa veniva riservata alla decisione mediante concessione del termine di giorni 60 per il deposito di scritti conclusionali.
2. Nel merito, la domanda va rigettata in quanto infondata.
2.1. Nel caso in analisi e sulla scorta dell'istruttoria espletata, si deve ritenere come non sia stata provata la sussistenza del nesso causale tra il sinistro dedotto in atti e le lesioni subite dall'attore.
Parte attrice, in ordine al nesso di causalità che sarebbe esistito tra il cattivo stato del campo di calcetto, ha dedotto in citazione che, nel mentre stava partecipando ad
“…una partita di calcetto e durante una fase di gioco, nel rincorrere il pallone verso la linea laterale che delimita il campo di gioco, inciampava, perdeva l'equilibrio ed andava inevitabilmente ad impattare contro la rete di recinzione a causa di un dislivello insistente sul manto di gioco che rendeva il piano di calpestio non perfettamente livellato ".
Tale descrizione appare alquanto generica.
Non viene indicata né la precisa posizione della buca, né le dimensioni della stessa né il dislivello né la profondità rispetto al manto di gioco e il relativo stato al momento dell'inizio della partita.
Ma anche volendo superare il detto vizio deduttivo, dalle fotografie in atti, non emerge la raffigurazione di una "buca" nel tratto di campo né dove la stessa fosse posizionata utilizzando, ad esempio, un'apposita evidenziazione grafica che avrebbe potuto in sede testimoniale consentire la precisa individuazione della stessa.
2 IL GIUDICE Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1257/2020
Nulla aggiunge la testimonianza resa del teste all'udienza del 12- Testimone_1
12-2023; il predetto ha affermato, difatti, che l'attore “…Perdeva l'equilibrio ed andava ad impattare con tutto il corpo. Nell'attesa del 118, ho notato che c'era un piccolo avvallamento nei pressi della parte esterna del campo.”.
Ebbene, il teste riferisce in maniera generica la dinamica della caduta senza specificare a quale parte esterna del campo si riferisse;
ossia sul lato destro o quello sinistro. Come detto anche in sede di prospettazione dei fatti tale circostanza non è stata indicata in maniera precisa.
Inoltre, al teste non è stata richiesta la conferma rispetto alle foto del posto ove fosse avvenuta la caduta dell'attore e dove si trovasse il dislivello del fondo di gioco che, comunque, dai reperti fotografici non è immediatamente visibile.
2.2. In argomento si condivide l'opzione interpretativa secondo cui in caso di danno subìto da un giocatore su un campo durante una partita di calcetto per essere inciampato in una buca ivi presente, riportando lesioni alla persona, non può essere ritenuta responsabile la società gestente il campo in quanto seppure accertato che la cosa alla quale viene ricondotta la genesi del danno abbia natura pericolosa, non può dirsi che, per ciò solo, essa sia stata la causa del danno.
Infatti, nel caso di cadute od urti contro cose di proprietà altrui, queste ultime hanno un ruolo meramente passivo nella causazione del danno, e dunque sono semplicemente “occasione”, e non “causa”, del danno (cfr. Trib. Roma, sez. XIII,
18/06/2007).
Anche la Suprema Corte di legittimità, in tema di esclusione del nesso causale ex art. 2051 c.c., ha evidenziato come il fattore determinante della causalità, che rompe il nesso, ben può essere riferito alla scelta dei giocatori di utilizzare il campo anche in presenza di un evidente stato di cattiva manutenzione dello stesso (es. presenza di buche e/o superficie non curata). Circostanza di fatto quest'ultima non provata circa lo stato del terreno di gioco prima della partita tra amici.
Tale situazione rende riconoscibile la possibilità che, nel corso della partita, i giocatori finissero per infortunarsi per la natura del gioco ivi organizzato.
La esclusione del nesso preclude l'indagine sulla imputabilità soggettiva, anche in relazione alla diversa ipotesi di cui all' art. 2043 c.c. (sostanzialmente in termini,
Cass n. 6677/2011 e Cass. n. 993/2009 in tema di caso fortuito come condotta colposa esclusiva o determinante del danneggiato).
Si è affermato infatti come “la responsabilità del custode, di cui all'art. 2051 c.c. è esclusa in presenza di una scelta consapevole del danneggiato (c.d. rischio elettivo),
3 IL GIUDICE Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1257/2020
il quale, pur potendo avvedersi con l'ordinaria diligenza della pericolosità della cosa, accetti di utilizzarla ugualmente (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la responsabilità del custode di un campo di calcetto, per l'infortunio occorso ad un giocatore in seguito all'impatto contro alcuni tubi metallici accantonati ai margini del campo e ben visibili)” (cfr. Cass. n.
13681/2012).
Difatti, come insegnato dalla più recente giurisprudenza (vd. Cass. n. 21212/15)
"qualora il danno non derivi da un dinamismo interno della "res", in relazione alla sua struttura o funzionamento, ma presupponga un intervento umano che si unisca al modo d'essere della cosa inerte, il danneggiato può provare il nesso causale tra evento dannoso e bene in custodia unicamente dimostrando l'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi, tale da rendere probabile, se non inevitabile, il danno stesso".
Non si dimentichi, infatti, l'atteggiamento rigoroso imposto, in casi come quelli in esame, dalla Corte di Cassazione, secondo cui nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità non riconoscibile, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (arg. ex Cass. n. 2660/13).
2.3. In conclusione, l'art. 2051 c.c. presuppone imprescindibilmente, che il danneggiato dimostri l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso denunciato e la sua riconducibilità causale alla res e "nel caso in cui tale res- in custodia- sia di per sé statica e inerte, il danneggiato è, altresì, tenuto a dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'oggettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza"; a richiederlo è "il necessario contemperamento delle diverse esigenze sottese alla fattispecie di responsabilità in contestazione (responsabilità di natura oggettiva) e, segnatamente, la necessità di operare un bilanciamento tra l'obbligo di custodia, che incombe sul danneggiante, comunque esistente in capo al fruitore della cosa" (parte motiva, Cass civ. sez. VI 09/05/2018 n.11024; Cass. Civ. sez. VI 11/05/2017,
n.11526).
4 IL GIUDICE Dott. Maurizio Spezzaferri R.G. n. 1257/2020
Ne discende, pertanto, l'inevitabile rigetto della domanda risarcitoria e quindi l'assorbimento delle ulteriori domande esperite in giudizio.
4. Nulla per le spese in considerazione della contumacia di parte convenuta.
4.1. Le spese di CTU, invece, rimangono ad esclusivo carico dell'attore come già disposto in corso di giudizio nel decreto di liquidazione del 20-12-2024.
PQM
Il Tribunale di Napoli Nord – Sezione I Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
• Dichiara la contumacia della convenuta Controparte_1
nella persona del l.r.p.t.;
[...]
• rigetta la domanda giudiziale
• nulla per le spese di giudizio;
• Pone ad esclusivo carico di parte attrice gli esborsi di CTU come liquidati in corso di giudizio.
Così deciso in Aversa, 20 marzo 2025
IL GIUDICE
Dott. Maurizio Spezzaferri
5 IL GIUDICE Dott. Maurizio Spezzaferri