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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/03/2025, n. 1248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1248 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 3142/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3142/2021 R.G. LAVORO
TRA
IO AL, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Raffaella Cassandro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) c.f. 80078750587, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Ilaria Raffanti, in forza di procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.03.2021, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di avere inoltrato in data 12.04.2018 alla competente sede I.N.P.S. domanda volta ad ottenere la pensione di vecchiaia a decorrere dal 01.06.2014, essendo iscritta all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sin dal 01.01.1975 e trovandosi nelle condizioni di fatto e di diritto che la vigente normativa (D.lgs. 503 del 1992) prevede ai fini del riconoscimento di tale prestazione;
che con comunicazione del 14.12.2018, la sede INPS di Napoli Nord aveva informato dell'accoglimento della domanda, con conseguenziale liquidazione in suo favore della prestazione de qua, con decorrenza dal
01.02.2018; di aver inoltrato il 27.02.2019 ricorso al Comitato Provinciale al fine di ottenere l'anticipazione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal
01.06.2014, che rimaneva senza esito.
Tanto premesso, dedotto di essere affetta dalle patologie meglio indicate in ricorso che determinavano sin dal giugno 2013 uno stato d'invalidità in misura non inferiore all'80% chiedeva dichiararsi il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata fin dal 1.06.2014, o da altra data da accertare in corso di giudizio e condannare l'INPS a corrispondere la relativa prestazione nella misura spettante per legge con la medesima decorrenza, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo effettivo, vinte le spese di lite.
L'INPS, costituitosi in persona del suo rappresentante p.t., resisteva alla domanda con varie argomentazioni, concludendo per il suo rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.04.2024, il
Giudice, ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale per l'accertamento del requisito sanitario utile per le prestazioni richieste in ricorso, nominava quale consulente tecnico d'ufficio il dottor Raffaele Iorio. All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter del codice di procedura civile, viste le note depositate, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va dichiarata la proponibilità del ricorso, essendovi in atti la prova dell'avvenuta presentazione della domanda amministrativa del 12.04.2018. Inoltre, la domanda è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
In ordine al requisito sanitario il C.T.U. nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella consulenza (cfr. consulenza del Dott. Raffaele Iorio del
18.11.2024). Tali stati patologici non determinano un grado di invalidità pari o superiore all' 80% a decorrere dal 1.06.2013, confermando la valutazione espressa in sede amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004). Inoltre, in ordine ai rilievi di nullità dell'elaborato peritale evidenziati dalla parte in sede di note, gli stessi appaiono inconferenti se si considera che il termine di 120 giorni fissato per il deposito dell'elaborato peritale non è perentorio e il suo mancato rispetto non comporta di regola alcuna nullità, se non in particolari casi e nel rito del lavoro, ossia quando questo determini un concreto un pregiudizio al diritto di difesa (cfr. Cass. sentenza del 26 maggio 2004, n. 10157, e ordinanza 8 novembre 2010, n. 22708). Nel caso di specie parte ricorrente al di là della generica doglianza, non ha fornito alcun indizio dell'effettivo e concreto pregiudizio che le sarebbe derivato dal ritardo, né ha specificamente contestato la consulenza nel merito, pur a seguito del rinvio concesso ad altra udienza per l'esame dell'elaborato peritale.
Pertanto, in assenza del riconoscimento del requisito sanitario il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili, stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso. Le spese di C.T.U, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara non dovute le spese di lite. Pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Aversa, 18/3/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Raffaella Paesano ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 17.03.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3142/2021 R.G. LAVORO
TRA
IO AL, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Raffaella Cassandro, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (I.N.P.S.) c.f. 80078750587, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Ilaria Raffanti, in forza di procura generale alle liti
RESISTENTE
OGGETTO: pensione di vecchiaia anticipata
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 22.03.2021, la ricorrente indicata in epigrafe esponeva di avere inoltrato in data 12.04.2018 alla competente sede I.N.P.S. domanda volta ad ottenere la pensione di vecchiaia a decorrere dal 01.06.2014, essendo iscritta all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti sin dal 01.01.1975 e trovandosi nelle condizioni di fatto e di diritto che la vigente normativa (D.lgs. 503 del 1992) prevede ai fini del riconoscimento di tale prestazione;
che con comunicazione del 14.12.2018, la sede INPS di Napoli Nord aveva informato dell'accoglimento della domanda, con conseguenziale liquidazione in suo favore della prestazione de qua, con decorrenza dal
01.02.2018; di aver inoltrato il 27.02.2019 ricorso al Comitato Provinciale al fine di ottenere l'anticipazione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico a decorrere dal
01.06.2014, che rimaneva senza esito.
Tanto premesso, dedotto di essere affetta dalle patologie meglio indicate in ricorso che determinavano sin dal giugno 2013 uno stato d'invalidità in misura non inferiore all'80% chiedeva dichiararsi il suo diritto alla pensione di vecchiaia anticipata fin dal 1.06.2014, o da altra data da accertare in corso di giudizio e condannare l'INPS a corrispondere la relativa prestazione nella misura spettante per legge con la medesima decorrenza, oltre interessi legali e svalutazione monetaria dall'obbligazione al saldo effettivo, vinte le spese di lite.
L'INPS, costituitosi in persona del suo rappresentante p.t., resisteva alla domanda con varie argomentazioni, concludendo per il suo rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza resa a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 8.04.2024, il
Giudice, ritenuto necessario procedere al conferimento dell'incarico peritale per l'accertamento del requisito sanitario utile per le prestazioni richieste in ricorso, nominava quale consulente tecnico d'ufficio il dottor Raffaele Iorio. All'odierna udienza, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter del codice di procedura civile, viste le note depositate, la causa viene decisa con sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, va dichiarata la proponibilità del ricorso, essendovi in atti la prova dell'avvenuta presentazione della domanda amministrativa del 12.04.2018. Inoltre, la domanda è procedibile essendosi esaurito il procedimento amministrativo.
Nel merito, la domanda è infondata e va rigettata.
In ordine al requisito sanitario il C.T.U. nominato ha accertato che la ricorrente è affetta dalle patologie analiticamente descritte nella consulenza (cfr. consulenza del Dott. Raffaele Iorio del
18.11.2024). Tali stati patologici non determinano un grado di invalidità pari o superiore all' 80% a decorrere dal 1.06.2013, confermando la valutazione espressa in sede amministrativa.
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise.
Né, d'altronde, risultano dedotte carenze o deficienze diagnostiche né risultano allegate affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico;
al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass.
7341/2004). Inoltre, in ordine ai rilievi di nullità dell'elaborato peritale evidenziati dalla parte in sede di note, gli stessi appaiono inconferenti se si considera che il termine di 120 giorni fissato per il deposito dell'elaborato peritale non è perentorio e il suo mancato rispetto non comporta di regola alcuna nullità, se non in particolari casi e nel rito del lavoro, ossia quando questo determini un concreto un pregiudizio al diritto di difesa (cfr. Cass. sentenza del 26 maggio 2004, n. 10157, e ordinanza 8 novembre 2010, n. 22708). Nel caso di specie parte ricorrente al di là della generica doglianza, non ha fornito alcun indizio dell'effettivo e concreto pregiudizio che le sarebbe derivato dal ritardo, né ha specificamente contestato la consulenza nel merito, pur a seguito del rinvio concesso ad altra udienza per l'esame dell'elaborato peritale.
Pertanto, in assenza del riconoscimento del requisito sanitario il ricorso va rigettato.
Le spese di lite sono irripetibili, stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente ed allegata al ricorso. Le spese di C.T.U, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico dell'I.N.P.S.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara non dovute le spese di lite. Pone definitivamente a carico dell'I.N.P.S. le spese di C.T.U., liquidate con separato decreto.
Aversa, 18/3/2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Paesano