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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/07/2025, n. 2500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2500 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
in persona dei signori magistrati:
dott. Glauco Zaccardi Presidente dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Sara Foderaro Consigliere rel.
ha pronunciato all'udienza dell'8 luglio 2025, mediante lettura in aula del dispositivo ai sensi dell'art. 436-bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2414 Registro Generale Lavoro dell'anno 2023
TRA
, in persona del e legale rapp.te p.t., Parte_1 Parte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
APPELLANTE
E
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Pietro e Luca Caponetti, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 3148/2023 del 27.3.2023 CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 28.6.2020, ha chiesto al Tribunale di Roma di CP_1 condannare il , previo tentativo di conciliazione, “al pagamento della somma Parte_1 di €.7.741,22, … a titolo di differenze retributive corrisposte in meno rispetto a quelle dovute per legge, o quella maggiore o minore ritenuta meglio vista ed equa …, oltre agli ulteriori interessi maturandi dalla data del ricorso al soddisfo”, con vittoria di spese, da distrarsi.
A tal fine ha dedotto: di essere stato detenuto dal 2009 sino alla data del ricorso presso diverse strutture carcerarie (attualmente, presso l'istituto di pena di Bologna), con fine pena previsto per il
24.9.2026; di aver prestato la propria attività lavorativa dal mese di settembre 2009 al mese di marzo
2020 presso il predetto carcere di Bologna, svolgendo mansioni di “Scopino, cat. C”, “Addetto alla
1 lavanderia, cat. B”, “Scrivano, cat. A”, “Addetto alle pulizie, cat. C”, “Addetto alla distribuzione pasti, cat. C”, secondo i periodi e gli orari meglio indicati in ricorso;
di aver percepito per i periodi di lavoro indicati gli importi riportati nelle buste-paga emesse dal medesimo e prodotte in Parte_1 atti e, dunque, un trattamento economico pari a 2/3 di quanto previsto dalla contrattazione collettiva vigente nel 1992, senza alcun adeguamento successivo;
di aver pertanto richiesto, inutilmente, al
Ministero di corrispondergli le differenze economiche dovute per retribuzione diretta ed indiretta ex art. 22, l. n. 354/1975 in virtù dei contratti collettivi applicabili ratione temporis.
Il si è costituito a mezzo di proprio funzionario ex art. 417-bis c.p.c., Parte_1 eccependo tra l'altro l'intervenuta prescrizione parziale del credito.
Rilevata – a seguito di apposita eccezione sollevata dal ricorrente – la carenza di ius postulandi in capo al funzionario costituito per il , con ordinanza del 1.12.2021 il Tribunale ha Parte_1 assegnato alla parte resistente termine fino al 4.3.2022 per costituirsi a mezzo dell'Avvocatura dello
Stato. Il ha quindi depositato ulteriore memoria difensiva in data 2.3.2022, con la quale ha Parte_1 ribadito l'eccezione di prescrizione quinquennale del credito ex art. 2948 c.c., deducendo altresì
l'avvenuto pagamento della XIII mensilità e del TFR nonché l'avvenuta fruizione delle ferie.
All'esito, con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto integralmente il ricorso, ritenendo nel merito infondata l'eccezione di prescrizione e condannando il al pagamento Parte_1 in favore del ricorrente della somma di € 7.741,22, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo, nonché alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
Avverso tale sentenza ha proposto appello il , lamentando che il giudice di prime Parte_1 cure avesse erroneamente respinto l'eccezione di prescrizione quinquennale. Ha chiesto, pertanto, riformarsi parzialmente la sentenza, dichiarando prescritte le pretese di controparte fino al 2015, con vittoria di spese del secondo grado e compensazione delle spese del primo.
L'appellato si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, eccependo altresì la carenza di ius postulandi in capo al funzionario costituitosi in primo grado ex art. 417-bis c.p.c. e, di conseguenza, l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione in quanto tardivamente sollevata.
All'odierna udienza, il ha dichiarato di rinunciare all'appello, chiedendo Parte_1 compensarsi le spese di lite, richiesta cui controparte non ha aderito.
La causa è stata, quindi, decisa mediante lettura contestuale di dispositivo e motivazione.
2. Il giudizio va dichiarato estinto, stante la rinuncia dichiarata dall'appellante.
Costituisce ius receptum che la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle
2 norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 c.p.c., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
Al fine della declaratoria di estinzione del processo a norma dell'art. 306 cpc, l'accettazione della rinuncia all'appello è richiesta nel caso in cui la parte nei cui confronti la rinuncia è fatta abbia interesse alla prosecuzione del processo, interesse che il procuratore di parte appellata – costituitasi senza spiegare appello incidentale – non ha manifestato all'odierna udienza.
Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio di appello ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
3. Quanto alle spese di lite del grado, l'art. 306 c.p.c. prevede che il rinunciante debba rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro.
Nella specie il appellante, nel formulare all'udienza la dichiarazione di rinuncia agli Parte_1 atti del giudizio, ha chiesto la compensazione delle spese di lite, su cui la controparte tuttavia non ha prestato il consenso.
Pertanto, in difetto di diverso accordo, ai sensi dell'art. 310, ult. co. c.p.c., il Parte_1 rinunciante deve rimborsare all'appellato le spese di lite del grado, che si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e della ridotta attività processuale svolta.
P. Q. M.
La Corte, sull'appello proposto, così provvede:
1. dichiara estinto il giudizio;
2. condanna l'appellante alla refusione in favore dell'appellato delle spese di lite del grado, che liquida in € 2.000,00 a titolo di compensi, oltre oneri accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Roma, lì 8.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
dott.ssa Sara Foderaro IL PRESIDENTE
Dott. Glauco Zaccardi
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