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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/07/2025, n. 1628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1628 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano il Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 5917 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta per la decisione il 15.4.2025 ex art. 281 quinquies
c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Sellaroli in virtù Parte_1 della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Velletri, al Corso della Repubblica n. 22,
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Moroni in Controparte_1 virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Frascati, alla Via Ajani n.33.
Oggetto: proprietà - responsabilità extracontrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 13.10.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio la per ottenerne la condanna a risarcire i danni Controparte_1 causati all'interno di una unità immobiliare a seguito di una edificazione edilizia.
Il citante ha riferito: che è proprietario di un immobile situato in Lariano, alla Via S.
Silvestro; che l'ente commerciale ha realizzato, nella superficie adiacente, un fabbricato;
che l'esecuzione della predetta opera ha causato danni nell'immobile di proprietà
(fessurazioni, infiltrazioni di acqua […]); che le condizioni del bene di proprietà e le cause del danneggiamento sono state accertate in antecedente procedimento di istruzione preventiva;
che ha diritto al risarcimento del danno subito.
La citata ha replicato: che ha esattamente eseguito l'edificazione; che sono state adottate le precauzioni necessarie;
che la domanda deve essere rigettata.
All'udienza del 15.4.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
Il citante ha implicitamente addotto il titolo della responsabilità fondante la domanda risarcitoria: responsabilità extracontrattuale. La domanda implica l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e, quindi, lo scrutinio dell'eventuale violazione del principio generale del neminem laedere, trasgressione concretizzatasi, secondo l'attore, tramite la realizzazione, da parte della società, di uno sbancamento finalizzato ad una edificazione.
L'esercizio del diritto di proprietà da parte di ciascuno trova, quale limite, il diritto di proprietà del terzo, con conseguente risarcimento del danno ingiusto là dove
(il diritto del terzo) venga compresso o comunque pregiudicato;
l'art. 840
c.c. (specificazione della disposizione generale di cui all'art.832 c.c.) manifesta inequivocabilmente che il proprietario non può compiere opere che rechino pregiudizio al vicino.
Ricondotta la fattispecie nell'ambito del risarcimento per fatto illecito, l'art. 2043 c.c. richiede la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale fra il fatto doloso o colposo (costruzione di un fabbricato) riferibile al preteso danneggiante, connotato di antigiuridicità in quanto lesivo di un bene protetto, e l'evento dannoso dedotto in giudizio, con la precisazione che per nesso causale si deve intendere quel particolare rapporto fra un atto o fatto -omissivo o commissivo, colposo o doloso- e un dato evento dannoso, in relazione al quale si possa affermare che quel dato evento dannoso non si sarebbe verificato in assenza del primo;
il danneggiato deve allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda sia a livello soggettivo (colpa o dolo) sia a livello oggettivo (condotta, evento, danno ingiusto e nesso di causalità).
L'ausiliario (con elaborato da cui si ritiene di non discostarsi per la puntualità delle osservazioni) ha accertato: “1) cedimenti del muro di confine tra le due proprietà […] in parte potrebbe essere una conseguenza di eventuali sollecitazioni […] 2 Mancanza di verticalità […] lo scavo ha interessato il muro […] senza che siano stati previsti dei puntellamenti […] il muro è rimasto sottoposto alla sola spinta del terreno dal lato del ricorrente […] 2) Cedimenti di alcune delle tamponature esterne dell'edificio dal lato del muro di confine […] fessure orizzontali […] è plausibile che si siano formate a seguito della mancanza di spinta orizzontale […] 3) Infiltrazioni […] Sala ristorazione
[…] Bagno dipendenti […]” (cfr. rel. tec.).
Per la relazione di accertamento tecnico preventivo sopra (sinteticamente) riprodotta va poi sostenuto che l'acquisizione non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, tenuto conto che le risultanze della stessa sono state invocate nell'atto di citazione e prese specificamente in considerazione della difesa della parte convenuta (cfr. C. n.23693/2009).
La perizia (sinteticamente) riprodotta manifesta allora l'esistenza di un nesso causale fra la colposa realizzazione, da parte della convenuta, di un fabbricato (con inosservanza delle norme edilizie) ed i danneggiamenti allegati, edificazione connotata da antigiuridicità in quanto lesiva del diritto di proprietà del vicino.
E' poi consolidata l'idea che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione del danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria (cfr. C.S.U. n.576/2008).
Per la determinazione del danno-conseguenza subito dall'attore, il consulente tecnico di ufficio ha precisato: “[…] Riguardo ai lavori da eseguire per poter sanare le tre problematiche riscontrate: Cedimenti del muro di confine tra le due proprietà;
Cedimenti di alcune delle tamponature esterne dell'edificio […] Infiltrazioni […]
31.678,27 […]” (cfr. rel. tec.).
La consulenza tecnica di ufficio consente dunque di determinare la somma necessaria
(euro 31.678,27) per eliminare le conseguenze dannose dell'illecito.
Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (cfr. C. n.30854/2023).
Le spese seguono la soccombenza (parametri minimi per la non complessità delle questioni di fatto e diritto trattate); il mancato deposito di documenti (fatture […]) attestanti la spesa sostenuta dalla parte attrice nella precedente fase (compensi per il difensore e per l'ausiliario […]) ne preclude la liquidazione (come sopra esposto).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 31.678,27, per il risarcimento del danno patrimoniale (come in motivazione);
-condanna la alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in euro 286 per spese ed euro 3.809 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
Velletri, lì 23.7.2025 Il Giudice
c.p.c., vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Sellaroli in virtù Parte_1 della procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Velletri, al Corso della Repubblica n. 22,
e
rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Moroni in Controparte_1 virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Frascati, alla Via Ajani n.33.
Oggetto: proprietà - responsabilità extracontrattuale.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 13.10.2022 ha convenuto in Parte_1 giudizio la per ottenerne la condanna a risarcire i danni Controparte_1 causati all'interno di una unità immobiliare a seguito di una edificazione edilizia.
Il citante ha riferito: che è proprietario di un immobile situato in Lariano, alla Via S.
Silvestro; che l'ente commerciale ha realizzato, nella superficie adiacente, un fabbricato;
che l'esecuzione della predetta opera ha causato danni nell'immobile di proprietà
(fessurazioni, infiltrazioni di acqua […]); che le condizioni del bene di proprietà e le cause del danneggiamento sono state accertate in antecedente procedimento di istruzione preventiva;
che ha diritto al risarcimento del danno subito.
La citata ha replicato: che ha esattamente eseguito l'edificazione; che sono state adottate le precauzioni necessarie;
che la domanda deve essere rigettata.
All'udienza del 15.4.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
Il citante ha implicitamente addotto il titolo della responsabilità fondante la domanda risarcitoria: responsabilità extracontrattuale. La domanda implica l'applicazione dell'art. 2043 c.c. e, quindi, lo scrutinio dell'eventuale violazione del principio generale del neminem laedere, trasgressione concretizzatasi, secondo l'attore, tramite la realizzazione, da parte della società, di uno sbancamento finalizzato ad una edificazione.
L'esercizio del diritto di proprietà da parte di ciascuno trova, quale limite, il diritto di proprietà del terzo, con conseguente risarcimento del danno ingiusto là dove
(il diritto del terzo) venga compresso o comunque pregiudicato;
l'art. 840
c.c. (specificazione della disposizione generale di cui all'art.832 c.c.) manifesta inequivocabilmente che il proprietario non può compiere opere che rechino pregiudizio al vicino.
Ricondotta la fattispecie nell'ambito del risarcimento per fatto illecito, l'art. 2043 c.c. richiede la dimostrazione, da parte del danneggiato, dell'esistenza del nesso causale fra il fatto doloso o colposo (costruzione di un fabbricato) riferibile al preteso danneggiante, connotato di antigiuridicità in quanto lesivo di un bene protetto, e l'evento dannoso dedotto in giudizio, con la precisazione che per nesso causale si deve intendere quel particolare rapporto fra un atto o fatto -omissivo o commissivo, colposo o doloso- e un dato evento dannoso, in relazione al quale si possa affermare che quel dato evento dannoso non si sarebbe verificato in assenza del primo;
il danneggiato deve allegare e provare gli elementi costitutivi della domanda sia a livello soggettivo (colpa o dolo) sia a livello oggettivo (condotta, evento, danno ingiusto e nesso di causalità).
L'ausiliario (con elaborato da cui si ritiene di non discostarsi per la puntualità delle osservazioni) ha accertato: “1) cedimenti del muro di confine tra le due proprietà […] in parte potrebbe essere una conseguenza di eventuali sollecitazioni […] 2 Mancanza di verticalità […] lo scavo ha interessato il muro […] senza che siano stati previsti dei puntellamenti […] il muro è rimasto sottoposto alla sola spinta del terreno dal lato del ricorrente […] 2) Cedimenti di alcune delle tamponature esterne dell'edificio dal lato del muro di confine […] fessure orizzontali […] è plausibile che si siano formate a seguito della mancanza di spinta orizzontale […] 3) Infiltrazioni […] Sala ristorazione
[…] Bagno dipendenti […]” (cfr. rel. tec.).
Per la relazione di accertamento tecnico preventivo sopra (sinteticamente) riprodotta va poi sostenuto che l'acquisizione non deve necessariamente avvenire a mezzo di un provvedimento formale, bastando anche la sua materiale acquisizione, tenuto conto che le risultanze della stessa sono state invocate nell'atto di citazione e prese specificamente in considerazione della difesa della parte convenuta (cfr. C. n.23693/2009).
La perizia (sinteticamente) riprodotta manifesta allora l'esistenza di un nesso causale fra la colposa realizzazione, da parte della convenuta, di un fabbricato (con inosservanza delle norme edilizie) ed i danneggiamenti allegati, edificazione connotata da antigiuridicità in quanto lesiva del diritto di proprietà del vicino.
E' poi consolidata l'idea che esistono due momenti diversi del giudizio aquiliano: la costruzione del fatto idoneo a fondare la responsabilità (per la quale il danno rileva solo come evento lesivo) e la determinazione del danno cagionato, che costituisce l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria (cfr. C.S.U. n.576/2008).
Per la determinazione del danno-conseguenza subito dall'attore, il consulente tecnico di ufficio ha precisato: “[…] Riguardo ai lavori da eseguire per poter sanare le tre problematiche riscontrate: Cedimenti del muro di confine tra le due proprietà;
Cedimenti di alcune delle tamponature esterne dell'edificio […] Infiltrazioni […]
31.678,27 […]” (cfr. rel. tec.).
La consulenza tecnica di ufficio consente dunque di determinare la somma necessaria
(euro 31.678,27) per eliminare le conseguenze dannose dell'illecito.
Le spese per la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., rientrando nelle spese stragiudiziali sopportate dalla parte prima della lite, non hanno natura giudiziale, con la conseguenza che non danno luogo ad un'autonoma liquidazione da parte del giudice che ha disposto la consulenza, ma devono essere liquidate all'esito del giudizio di merito, come danno emergente, purché provate e documentate (cfr. C. n.30854/2023).
Le spese seguono la soccombenza (parametri minimi per la non complessità delle questioni di fatto e diritto trattate); il mancato deposito di documenti (fatture […]) attestanti la spesa sostenuta dalla parte attrice nella precedente fase (compensi per il difensore e per l'ausiliario […]) ne preclude la liquidazione (come sopra esposto).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-condanna la al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di euro 31.678,27, per il risarcimento del danno patrimoniale (come in motivazione);
-condanna la alla rifusione, in favore di , Controparte_1 Parte_1 delle spese di lite che liquida in euro 286 per spese ed euro 3.809 per compensi professionali (oltre rimborso forfettario, c.p. ed i.v.a.);
Velletri, lì 23.7.2025 Il Giudice