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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 08/10/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
N. 132/2024 R. G. Lav.
N. Cron.
Sentenza n°
* * * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona dei magistrati:
- dott. Vincenzo Pupilella Presidente
- dott. Margiolina Mastronardi Consigliere rel.
- dott. Rita Pasqualina Curci Consigliere riunita in camera di consiglio in data 7/2/2024, ha pronunciato, all'esito del deposito in telematico di note scritte, come da normativa vigente, la seguente
S E N T E N Z A
n e l l a
c a u s a c i v i l e d i 2° g r a d o in materia di
LAVORO iscritta al N. 132 R.G. Lav.- anno 2024 avente ad oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione in materia di previdenza
p r o m o s s a d a rappresentato e difeso dall'avv. G. Alfano, elettivamente domiciliato come in Parte_1
atti
-appellante-
contro
:
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagl avv. L.C. Vigilanti e A. CP_1
Testa, elettivamente domiciliato come in atti
-appellato-
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da note scritte.
MOTIVAZIONE
1. Il processo di I grado.
Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Larino in data 29/6/2022, Parte_1
conveniva in giudizio l' al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“CHIEDE
In relazione all'Ordinanza-Ingiunzione n. OI-000084553 (prot. n. 9400.09/08/2022.0061123) emessa dall' di Isernia, Via XXIV maggio 251 (86170), in persona del direttore pro-tempore Dott. CP_1
, notificata in data 2.9.2022 Parte_2
In via preliminare:
- di sospendere immediatamente, anche inudita altera parte, l'impugnata ordinanzaingiunzione. In via definitiva: - di annullare/archiviare l'ordinanza-ingiunzione de qua nonché il propedeutico atto di accertamento.
In subordine:
- di ridurre ad equità l'importo indicato nella sanzione ovvero, in ulteriore subordine, di ridurla al minimo di cui all'art. 11, legge n. 689/1981 e smi”.
L' si costituiva in giudizio, dando atto di aver provveduto alla rideterminazione in autotutela delle CP_1 sanzioni per l'omissione contributi previdenziali vantati negli avvisi di addebito impugnati.
Con sentenza in data 10/5/2024 il GL, considerato che il ricorrente aveva dichiarato di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto in seguito alla detta rideterminazione, dichiarava cessata la materia del contendere compensando tra le parti le spese di lite.
2. Atto di appello e difese dell'appellato.
Avverso il capo relativo alle spese di giudizio l' proponeva appello con ricorso depositato il Pt_1
19/9/2024, chiedendo, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'appellato alla rifusione delle spese di lite del primo grado di giudizio.
Argomentava diffusamente in ordine ai motivi di gravame, citando anche giurisprudenza, come da atto di appello, che in tali limiti si richiama ed abbiasi come qui riportato e trascritto.
Concludeva come in epigrafe.
Parte appellata si costituiva in giudizio, contestando le avverse prospettazioni, anch'essa con ampie argomentazioni, concludendo per il rigetto del proposto appello con il favore delle spese.
********************
2 3. Ritiene la Corte che l'appello sia parzialmente fondato e meriti perciò accoglimento per quanto di ragione.
Va rilevato al riguardo che compensando tra le parti le spese del giudizio “tenuto conto dell'epoca della rideterminazione delle sanzioni, successiva all'instaurazione del giudizio”, il giudice di prime cure non ha fatto corretta applicazione dell'art. 92 c.p.c., nel testo risultante dalla riforma del 2014 e dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n.77 del 19/4/2018.
Alla stregua della richiamata disposizione, infatti, la compensazione delle spese può essere disposta
(oltre che nel caso della soccombenza reciproca), nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, nonché - per effetto della sentenza 7 marzo 2018 n. 77 della Corte Costituzionale - nelle analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e in quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle ipotesi tipiche espressamente previste dall'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sezione VI, ordinanza n. 4696 del 18/2/2019).
A nessuna delle suddette ipotesi si fa riferimento nell'impugnata sentenza.
Va evidenziato al riguardo che l' resistente-odierno appellato, soltanto a seguito del deposito del CP_1
ricorso di primo grado, ha proceduto alla rideterminazione della sanzione, poi pagata dal ricorrente, così riconoscendo l'errore ab origine commesso: importo originario di €19.500,00 ad €864,93 con possibilità di pagamento in misura ridotta della metà pari ad €432,47, oltre alle spese del procedimento amministrativo entro sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio – cfr. l'all. 4 del fascicolo di parte appellante-.
Ciò vale indubbiamente a comprovare la parziale fondatezza del ricorso di primo grado, in relazione al quale il GL avrebbe dovuto sì dichiarare la cessazione della materia del contendere ma, allo stesso tempo, liquidare le spese di giudizio in base al principio di soccombenza virtuale.
Va rilevato, in particolare, al riguardo che la “condotta processuale dell'Amministrazione resistente” non può giustificare la compensazione delle spese di lite, atteso che il giudice di prime cure avrebbe dovuto valutare la questione giuridica sottoposta al suo esame con il giudizio di primo grado sulla base del principio della soccombenza virtuale.
Peraltro, la condotta dell' non può annoverarsi tra i motivi gravi che giustificano la CP_1
compensazione delle spese. Viceversa in presenza della dedotta illegittimità della stessa, il ricorrente si è visto costretto ad adire il GL al fine di vedere tutelato il proprio diritto, che l' ha provveduto CP_1
a riconoscere parzialmente con la predetta rideterminazione solo in pendenza di giudizio, essendosi a tanto attivato unicamente a seguito della notifica del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
3 che avrebbe evitato di incardinare qualora l'Amministrazione avesse correttamente e spontaneamente adempiuto ad un obbligo di legge.
Orbene, alla luce di siffatti principi, risulta fondata la denunciata violazione della normativa codicistica in materia, di talchè la sentenza impugnata va sul punto riformata ponendo a carico della parte odierna- appellata, soccombente in parte, le spese del giudizio di primo grado che si reputa, conseguentemente, di quantificare nella misura di 2/3, e ciò in base al principio della cd. “soccombenza virtuale”(cfr. ex plurimis Cass. 90/3346, 90/46 Cass. sez. II Civile, 27 maggio – 29 novembre 2016, n. 24234 ed altre conformi), come da liquidazione analitica in dispositivo in considerazione della non particolare complessità delle questioni dedotte in giudizio, con compensazione tra le parti del restante 1/3.
Le spese del presente grado seguono la soccombenza, come da liquidazione in dispositivo.
La sentenza impugnata va nel resto confermata.
PQM
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 10/5/2024 e con ricorso qui depositato il 20/9/2024 da Parte_1 nei confronti di , CP_1 ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, compensa per 1/3 tra le parti le spese relative al giudizio di primo grado e condanna l' alla rifusione in favore di dei restanti 2/3 che liquida in CP_1 Parte_1
€1.200,00 (pari ai 2/3 di complessivi €1.800,00), oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;
-condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del presente grado che si liquidano in complessivi €1.800,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge.
Campobasso, 7/2/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Margiolina Mastronardi Dr. Vincenzo Pupilella
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