TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/09/2025, n. 2344 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2344 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 25/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12738/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MAZZOTTA SALVATORE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente – dopo aver premesso che l' di Lecce, a mezzo di racc.a.r., il giorno 17 giugno
2024 ebbe a comunicare alla ricorrente con protoc.n.4100.15/05/2023.0259810 il provvedimento di disconoscimento di giornate di rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con l'azienda
“L'Ortolana sas di Argentieri G.” – CF: giusto documento che si allega;
che alla sig.ra P.IVA_1
vengono annullate n.20 giornate lavorative nel mese di agosto 2021, n.18 giornate Parte_1 lavorative nel mese di settembre 2021, n.6 giornate lavorative nel mese di ottobre 2021, n. 20 giornate lavorative nel mese di novembre 2021, n.20 giornate lavorative nel mese di dicembre 2021
e n.20 giornate lavorative nel mese di dicembre 2021 per un totale di n.104 giornate - ha chiesto: a) CP_ dichiarare il provvedimento adottato dall' sede di Lecce nullo ed improduttivo di effetti giuridici per violazione degli artt. 3 e 10bis della L.n.241/1990 nonché del D.Lgs. n.33 artt.1,3 e 12.
L' ha chiesto: - dichiarare l'intervenuta decadenza;
- rigettare la domanda nel merito. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di decadenza è infondata;
al riguardo, l ha infatti dedotto che “il CP_1 provvedimento di cancellazione è stato comunicato con raccomanda ricevuta in data 17.06.2024… mentre il giudizio è stato iscritto a ruolo solo il 24.10.2024, ossia oltre il termine di 120 giorni”, senza tenere conto del termine di 30 giorni per proporre ricorso amministrativo.
1 Non essendo stato proposto ricorso alla CISOA, la fase amministrativa si è esaurita il 17/07/2024
e da tale data iniziava a decorrere il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria.
Ne consegue che il ricorso depositato in data 24/10/2024 è tempestivo.
Il ricorso è però inammissibile, perché la ricorrente si è limitata a chiedere l'annullamento degli atti amministrativi impugnati (domanda rispetto alla quale non vi è interesse ad agire e, in ogni caso, la giurisdizione sarebbe del TAR), senza chiedere la reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per l'anno ed il numero di giornate disconosciuti.
A ciò si aggiunga comunque la nullità del ricorso per incompletezza della causa petendi, poiché non viene dedotta la retribuzione percepita (elemento essenziale ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato) e non è stata indicata l'ubicazione dei terreni (ma solo la sede dell'azienda) né viene dedotto quali fossero le colture (al riguardo, la ricorrente si è infatti limitata a parlare genericamente di “ortaggi e verdure di stagione”). Il rigetto dell'eccezione di decadenza e il tenore della pronuncia giustificano la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 30/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2
Il giudice del lavoro dr. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 25/09/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 12738/2024 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MAZZOTTA SALVATORE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI CP_ La ricorrente – dopo aver premesso che l' di Lecce, a mezzo di racc.a.r., il giorno 17 giugno
2024 ebbe a comunicare alla ricorrente con protoc.n.4100.15/05/2023.0259810 il provvedimento di disconoscimento di giornate di rapporto di lavoro subordinato in agricoltura con l'azienda
“L'Ortolana sas di Argentieri G.” – CF: giusto documento che si allega;
che alla sig.ra P.IVA_1
vengono annullate n.20 giornate lavorative nel mese di agosto 2021, n.18 giornate Parte_1 lavorative nel mese di settembre 2021, n.6 giornate lavorative nel mese di ottobre 2021, n. 20 giornate lavorative nel mese di novembre 2021, n.20 giornate lavorative nel mese di dicembre 2021
e n.20 giornate lavorative nel mese di dicembre 2021 per un totale di n.104 giornate - ha chiesto: a) CP_ dichiarare il provvedimento adottato dall' sede di Lecce nullo ed improduttivo di effetti giuridici per violazione degli artt. 3 e 10bis della L.n.241/1990 nonché del D.Lgs. n.33 artt.1,3 e 12.
L' ha chiesto: - dichiarare l'intervenuta decadenza;
- rigettare la domanda nel merito. CP_1
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'eccezione preliminare di decadenza è infondata;
al riguardo, l ha infatti dedotto che “il CP_1 provvedimento di cancellazione è stato comunicato con raccomanda ricevuta in data 17.06.2024… mentre il giudizio è stato iscritto a ruolo solo il 24.10.2024, ossia oltre il termine di 120 giorni”, senza tenere conto del termine di 30 giorni per proporre ricorso amministrativo.
1 Non essendo stato proposto ricorso alla CISOA, la fase amministrativa si è esaurita il 17/07/2024
e da tale data iniziava a decorrere il termine di 120 giorni per proporre l'azione giudiziaria.
Ne consegue che il ricorso depositato in data 24/10/2024 è tempestivo.
Il ricorso è però inammissibile, perché la ricorrente si è limitata a chiedere l'annullamento degli atti amministrativi impugnati (domanda rispetto alla quale non vi è interesse ad agire e, in ogni caso, la giurisdizione sarebbe del TAR), senza chiedere la reiscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli del Comune di residenza per l'anno ed il numero di giornate disconosciuti.
A ciò si aggiunga comunque la nullità del ricorso per incompletezza della causa petendi, poiché non viene dedotta la retribuzione percepita (elemento essenziale ai fini della configurazione di un rapporto di lavoro subordinato) e non è stata indicata l'ubicazione dei terreni (ma solo la sede dell'azienda) né viene dedotto quali fossero le colture (al riguardo, la ricorrente si è infatti limitata a parlare genericamente di “ortaggi e verdure di stagione”). Il rigetto dell'eccezione di decadenza e il tenore della pronuncia giustificano la compensazione delle spese.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 24/10/2024 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Dichiara il ricorso inammissibile.
2. Spese compensate.
Lecce, lì 30/09/2025
Il Giudice
Dr. Luca Notarangelo
2